Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 00151/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2022, proposto da
AR AR Autore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Raffaella Durante, con domicilio eletto presso lo studio Domenico De Nardis in L'Aquila, via Avezzano n. 11;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio SUAP del Comune di L'Aquila del 28 giugno 2022 comunicato con pec in pari data prot. n. 62016/2022, con la quale si “ORDINA la chiusura dell'attività sanitaria presso lo studio di medicina estetica sito in L'Aquila Viale Giovanni XXIII n. 25 esercitato dalla società ESTETICA MEDICA di IO LI DO & C. s.a.s. di cui la Dott.ssa Ma-ria AR Autore è socia”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi compresa la nota del Servizio Suap prot. 47824 del 18.5.2022 (ricevuta il 9.6.2022) di avvio procedimento chiusura attività sanitaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna la determinazione del Dirigente del Servizio SUAP del Comune di L’Aquila del 28 giugno 2022, prot. n. 62016/2022, con la quale si “ordina la chiusura dell’attività sanitaria presso lo studio di medicina estetica sito in L’Aquila Viale Giovanni XXIII n. 25 esercitato dalla società Estetica Medica di IO LI DO & C. s.a.s. di cui la Dott.ssa AR AR Autore è socia”, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi compresa la nota del Servizio Suap prot. 47824 del 18.5.2022 di avvio procedimento chiusura attività sanitaria.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. n. 32/2007 anche in relazione all’art. 8-ter del d.lgs n. 502/1992. Eccesso di potere: carenza dei presupposti; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà; irragionevolezza; illogicità. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.” ;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l.r. n. 32/2007 e s.m.i. anche in relazione agli articoli 3 e 10 della l. N. 241/90. Eccesso di potere: travisamento dei Fatti; contraddittorietà; illogicità ed irragionevolezza; sviamento; violazione del principio dell’affidamento; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.” ;
Si sono costituiti la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 118/2022, questo collegio ha accolto l’istanza di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero la L.R. n. 32/2007, nel testo all’epoca vigente (prima delle modifiche apportate dalla L.R. 2 maggio 2016, n. 12), prevedeva all’art. 2, comma 1, le “tipologie di strutture soggette ad autorizzazione” includendovi (lett. e) “gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell’art. 8 ter, D.Lgs 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione - ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 ter del D.Lgs 229/1999” .
Lo studio gestito dalla ricorrente, poiché ha ad oggetto prestazioni non chirurgiche di medicina estetica, non pare riconducibile alla tipologia di studi, prestazioni o strutture soggetti ad autorizzazione ex art. 2, comma 1, l.r. 32/2007 e deve essere ricompreso, invece, nell’ambito della previsione del comma 2 secondo cui “Non sono assoggettati ad autorizzazione (...) b) gli studi delle seguenti professioni sanitarie: (...) professioni tecnico- sanitarie (...)” e del comma 3 secondo cui “i professionisti di cui al comma 2 che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica, comunicano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente l'inizio dell'attività” .
In questo contesto normativo, evidentemente, l’attività di medicina-estetica della ricorrente svolta con gli appositi strumenti senza prestazioni chirurgiche ambulatoriali e procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità ed esposizione a rischi per la sicurezza del paziente doveva ritenersi esclusa dal novero degli studi medici sottoposti al regime dell’autorizzazione all’esercizio di cui al citato art. 4 e piuttosto ricompresa nel regime della mera comunicazione dell’inizio attività prevista dal comma 3 dell’art. 2.
Deve, quindi, essere affermato che la ricorrente, quando ha comunicato l’apertura dello studio medico con la nota del 17.2.2016, ha adempiuto alla previsione del comma 3 del citato art. 2 all’epoca vigente, pur precisando che “in detti locali non verranno svolte attività di tipo chirurgico di cui all’allegato B4 della legge regionale numero 20/2006” , escludendosi quindi dal novero degli studi medici sottoposti ad autorizzazione. Ciò che sarebbe stato agevole dedurre anche leggendo le istruzioni per la compilazione della domanda ex art. 4 di cui all’allegato 6 alla deliberazione di G.R.A. N. 591/P del 1 luglio 2008 recante “Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” , espressamente riferita a tipologie di studi diversi da quello in esame, a conferma che lo studio medico estetico della dott.ssa Autore non doveva seguire il regime autorizzatorio dell’art. 4.
Nel caso in esame il Comune ha contestato che l’attività della ricorrente non avesse conseguito il parere del Dipartimento di Prevenzione ASL di cui all’art. 4 della L.R. n. 32/2007, ritenendo che quello espresso l’11.01.2016 si sarebbe riferito alla diversa domanda ex art. 3 (poi sostituita con quella ex art. 4).
Orbene tale rilievo non ha ragion d’essere per la semplice considerazione che i requisiti minimi sui quali è chiamato ad esprimere il parere il Dipartimento di Prevenzione della ASL sono gli stessi per entrambi i casi.
2.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori come per legge, da corrispondere alla ricorrente.
Compensa nei confronti della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mario Gabriele Perpetuini, Presidente FF, Estensore
AR Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mario Gabriele Perpetuini |
IL SEGRETARIO