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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
2065/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1965 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv.
IC IR;
e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Cuba) il 03.03.1968 e residente a [...] con il patrocinio dagli avv.ti Samantha Ghezzi e Raffaella Sala;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile l'11.10.2001 a Pinar del Rio (Cuba) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23.12.2024, ha domandato la Parte_1
separazione dalla moglie e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
I coniugi si sono separati con sentenza non definitiva di questo Tribunale, emessa in data 27.05.2025, con cui venivano omologate le condizioni di separazione concordate tra le parti e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Parte_1
Barzanò Via dei Mille 84, rimarrà nella disponibilità ed in uso gratuito della sig.ra
[...]
con tutto quanto l'arreda, affinché ella vi abiti e ne goda insieme al Parte_2 figlio e le nipoti e o – Persona_1 Persona_2 Per_3 qualora il figlio dovesse trasferirsi altrove - affinché ella possa seguitare a viverci da sola.
A far data dal rilascio dell'immobile da parte del signor le utenze e ogni altra Pt_1 spesa e onere (ad es. , ivi compresa la manutenzione ordinaria, rimarranno a carico Per_4
della signora che si curerà di provvedere immediatamente alle relative volturazioni Pt_2 nonché a quanto di necessità alla buona conservazione dell'unità immobiliare stessa, assumendo espresso impegno e formale obbligo in tal senso.
2) Le parti concordano nel non ritenere detta pattuizione una componente del contributo al mantenimento della moglie. Resta inteso che nell'eventualità in cui la signora dovesse lasciare la casa coniugale e trasferirsi altrove per qualsivoglia motivo, fatta Pt_2 eccezione per brevi periodi di vacanza, l'unità immobiliare de qua, a suo tempo adibita a residenza coniugale e di esclusiva proprietà del signor dovrà rientrare Pt_1 nell'immediata disponibilità di quest'ultimo. In nessun caso l'immobile potrà essere sublocato ovvero concesso in uso a terzi da parte della signora La violazione di Pt_2 quanto pattuito, anche in punto di conservazione, legittimerà il signor a Pt_1 pretenderne la restituzione immediata;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di assegno Pt_1 Pt_2 divorzile, la somma mensile di euro 150,00,00 (diconsi centocinquanta/00 euro) per il
2 contributo personale ed economico dato dalla stessa alla conduzione della famiglia, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto importo verrà versato alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a far Pt_2
data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla stessa al sig. ” Pt_1
Avendo le parti formulato, in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore. Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, le parti dichiaravano, sempre con la modalità del deposito di note scritte, di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970, e di confermare le suddette condizioni indicate nell'istanza congiunta del 07.04.2025.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Pinar del Rio (Cuba) il 11/10/2001 tra e trascritto Parte_1 Pt_2 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Barzanò, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, Serie C, numero 2;
3 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barzanò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
2065/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1965 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv.
IC IR;
e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Cuba) il 03.03.1968 e residente a [...] con il patrocinio dagli avv.ti Samantha Ghezzi e Raffaella Sala;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile l'11.10.2001 a Pinar del Rio (Cuba) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23.12.2024, ha domandato la Parte_1
separazione dalla moglie e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
I coniugi si sono separati con sentenza non definitiva di questo Tribunale, emessa in data 27.05.2025, con cui venivano omologate le condizioni di separazione concordate tra le parti e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Parte_1
Barzanò Via dei Mille 84, rimarrà nella disponibilità ed in uso gratuito della sig.ra
[...]
con tutto quanto l'arreda, affinché ella vi abiti e ne goda insieme al Parte_2 figlio e le nipoti e o – Persona_1 Persona_2 Per_3 qualora il figlio dovesse trasferirsi altrove - affinché ella possa seguitare a viverci da sola.
A far data dal rilascio dell'immobile da parte del signor le utenze e ogni altra Pt_1 spesa e onere (ad es. , ivi compresa la manutenzione ordinaria, rimarranno a carico Per_4
della signora che si curerà di provvedere immediatamente alle relative volturazioni Pt_2 nonché a quanto di necessità alla buona conservazione dell'unità immobiliare stessa, assumendo espresso impegno e formale obbligo in tal senso.
2) Le parti concordano nel non ritenere detta pattuizione una componente del contributo al mantenimento della moglie. Resta inteso che nell'eventualità in cui la signora dovesse lasciare la casa coniugale e trasferirsi altrove per qualsivoglia motivo, fatta Pt_2 eccezione per brevi periodi di vacanza, l'unità immobiliare de qua, a suo tempo adibita a residenza coniugale e di esclusiva proprietà del signor dovrà rientrare Pt_1 nell'immediata disponibilità di quest'ultimo. In nessun caso l'immobile potrà essere sublocato ovvero concesso in uso a terzi da parte della signora La violazione di Pt_2 quanto pattuito, anche in punto di conservazione, legittimerà il signor a Pt_1 pretenderne la restituzione immediata;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di assegno Pt_1 Pt_2 divorzile, la somma mensile di euro 150,00,00 (diconsi centocinquanta/00 euro) per il
2 contributo personale ed economico dato dalla stessa alla conduzione della famiglia, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto importo verrà versato alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a far Pt_2
data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla stessa al sig. ” Pt_1
Avendo le parti formulato, in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore. Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, le parti dichiaravano, sempre con la modalità del deposito di note scritte, di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970, e di confermare le suddette condizioni indicate nell'istanza congiunta del 07.04.2025.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Pinar del Rio (Cuba) il 11/10/2001 tra e trascritto Parte_1 Pt_2 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Barzanò, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, Serie C, numero 2;
3 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barzanò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
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