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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 5248 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TARRICONE CATALDO e Parte_1
TRITTO MARIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per malattie professionali determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel
11%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento della patologia lombare già riconosciuta oltre che l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “tendinite cuffia dei rotatori”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e quello maturando CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato le proprie mansioni in qualità di operatore sanitario e magazziniere. L'attività ha comportato movimentazione manuale di carichi, azioni di traino, spinta e trasporto in piano, assunzione prolungata di posture incongrue, nonché mantenimento prolungato della braccia al di sopra della linea delle spalle. L'esposizione al rischio è stata tale da determinare la tendinopatia della cuffia dei rotatori. La patologia è stata accertata dal CTU nella misura del 6% (sei per cento) dalla domanda.
In relazione alla domanda di aggravamento della riconosciuta malattia ernia del disco lombare, il
CTU, esaminate le risultanze delle indagini strumentali prodotte, ed in ragione del perdurante esercizio dell'attività lavorativa, ha ritenuto effettivamente sussistente un aggravamento della patologia da quantificarsi nella misura del 10% (dieci per cento), a decorrere dalla domanda di aggravamento.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di indennizzo, ha un danno biologico complessivamente considerato del 17% (diciassette per cento) a far data dalla denuncia della patologia a carico della tendinopatia bilaterale. Tale percentuale deve essere incrementata al 18% (diciotto per cento a far data dalla domanda di aggravamento delle ernie MB).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 17 % con decorrenza dal 14.06.2023 e del 18% con decorrenza dal 22.11.2023, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alle date predette.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del danno biologico complessivamente considerato, del 17% (diciassette per cento) a far data dalla denuncia della patologia a carico della tendinopatia bilaterale e del 18% (diciotto per cento a far data dalla domanda di aggravamento delle ernie MB .
2. condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato maturando, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
3. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 3.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa IA LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 5248 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TARRICONE CATALDO e Parte_1
TRITTO MARIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per malattie professionali determinanti un danno biologico cumulativamente quantificato nel
11%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento della patologia lombare già riconosciuta oltre che l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “tendinite cuffia dei rotatori”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e quello maturando CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta. Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato le proprie mansioni in qualità di operatore sanitario e magazziniere. L'attività ha comportato movimentazione manuale di carichi, azioni di traino, spinta e trasporto in piano, assunzione prolungata di posture incongrue, nonché mantenimento prolungato della braccia al di sopra della linea delle spalle. L'esposizione al rischio è stata tale da determinare la tendinopatia della cuffia dei rotatori. La patologia è stata accertata dal CTU nella misura del 6% (sei per cento) dalla domanda.
In relazione alla domanda di aggravamento della riconosciuta malattia ernia del disco lombare, il
CTU, esaminate le risultanze delle indagini strumentali prodotte, ed in ragione del perdurante esercizio dell'attività lavorativa, ha ritenuto effettivamente sussistente un aggravamento della patologia da quantificarsi nella misura del 10% (dieci per cento), a decorrere dalla domanda di aggravamento.
Pertanto, il ricorrente, già titolare di indennizzo, ha un danno biologico complessivamente considerato del 17% (diciassette per cento) a far data dalla denuncia della patologia a carico della tendinopatia bilaterale. Tale percentuale deve essere incrementata al 18% (diciotto per cento a far data dalla domanda di aggravamento delle ernie MB).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 17 % con decorrenza dal 14.06.2023 e del 18% con decorrenza dal 22.11.2023, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alle date predette.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del danno biologico complessivamente considerato, del 17% (diciassette per cento) a far data dalla denuncia della patologia a carico della tendinopatia bilaterale e del 18% (diciotto per cento a far data dalla domanda di aggravamento delle ernie MB .
2. condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato maturando, con CP_1 rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
3. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 3.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa IA LEONE)