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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 12.9.2025 e notificato a mezzo PEC
in data 22.9.2025 ed iscritta al n. 1356 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (CF: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 C.F._1
dom. avv. Gianmarco Negri del foro di Pavia, con elezione di domicilio in Via Milazzo n. 231 - Pavia,
presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Riconoscimento di genere.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montevecchia (LC) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
(atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della
CP_ persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e non
altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 6 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari Parte_1
per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lecco di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo
passaggio in giudicato, al Comune di Montevecchia (LC), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche
come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Il Pubblico Ministero: “Chiede a sua volta l'accoglimento della domanda, senza altre richieste istruttorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso regolarmente notificato alla Procura della Repubblica, , premesso di Parte_1
aver vissuto la propria identità psico-sessuale come maschile sin dall'infanzia “mostrando preferenze per attività, giochi e compagnie del sesso opposto rispetto a quello assegnatogli alla nascita”, ha esposto di aver intrapreso dal gennaio 2023 un percorso psicologico presso il Centro Sui Generis di
Milano finalizzato a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante: ottenuta la diagnosi di disforia di genere, nel novembre 2023 ha avviato la terapia ormonale sotto il controllo di medico endocrinologo. Essendo divenuta irreversibile la sua determinazione alla trasformazione dal modello femminile a quello maschile, ai sensi della Legge 14 aprile 1982 n. 164 la ricorrente ha chiesto di disporre la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico, nel senso che il sesso risulti maschile e il nome risulti con conseguente ordine CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita. Ha richiesto anche l'accertamento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
2. - All'udienza dell'11.12.2025 si è presentata personalmente , la quale si è Parte_1
riportata al contenuto del ricorso, confermando la determinazione di “poter cambiare sesso sui
documenti e sottopormi anche ad operazioni fisiche, sicuramente quella per il torace” nonché di voler assumere il prenome di CP_1
Il Pubblico Ministero, esaminata la documentazione in atti, non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti medico-clinici ed ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
pagina 2 di 6 3. - Forma convincimento anche del Collegio che la documentazione in atti sia sufficiente all'accoglimento della domanda, senza necessità di ripetere perizie medico-psichiatriche.
In particolare, come si legge nella relazione psicologica datata 10.6.2025 della dott.ssa
[...]
del Centro Sui Generis di Milano (doc. 3), la ha avviato con continuità dal 24.1.2023 un Per_1 Pt_1
percorso psicologico di adeguamento di genere FtM che ha confermato la diagnosi di disforia di genere e di incongruenza di genere, con conseguente rilascio del nulla osta per l'inizio della terapia ormonale mascolinizzante avviata nel febbraio 2024. Nel corso del successivo monitoraggio psicologico, è stato riscontrato “un evidente e progressivo miglioramento psicologico del paziente, dovuto ai cambiamenti
da lui desiderati e portati dalla terapia ormonale, in particolare l'abbassamento della voce, i cambiamenti ai lineamenti del volto e l'aumento della peluria corporea e del viso, che hanno portato a
un abbassamento della disforia anatomica e sociale e a un conseguente miglioramento nelle interazioni con gli altri”. La parte ricorrente mantiene però “un forte disagio anche solo all'idea di interfacciarsi con situazioni e contesti che richiedano di mostrare i documenti”, come è avvenuto, ad esempio, per la scuola guida: da qui la conclusione della psicologa che “la rettifica dei dati anagrafici
e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un permanente e significativo miglioramento della salute psicologica del paziente”.
Risulta prodotta anche la relazione della dott.ssa dell'Istituto Auxologico di Persona_2
Milano (doc. 4) che ha seguito la somministrazione della terapia ormonale di affermazione di genere per circa 18 mesi, attestando la piena consapevolezza della “dell'irreversibilità del percorso di Pt_1
transizione” e dell'assenza di ripensamenti in merito ad esso.
Infine, nell'ulteriore relazione del 4.12.2025 della dott.ssa dell'Ambulatorio Persona_3
Ibisco dell'Ospedale di Vimercate (doc. 7) si dà atto che la ricorrente “da più di 5 anni è passato a
vivere a tempo pieno il genere desiderato, avendo così modo di verificare le ricadute pratiche nella
vita quotidiana. Durante la terapia ormonale non ha mai manifestato dubbi né pentimento rispetto al
percorso intrapreso. (…) Appare consapevole della propria condizione, del percorso di affermazione e
di genere iniziato e capace di critica rispetto alle tappe successive mostrandosi consapevole delle
caratteristiche dello stesso (percorso lungo complesso e irreversibile) e non riponendo nella
pagina 3 di 6 transizione aspettative irrealistiche. La richiesta di modifica anagrafica e chirurgica appare pertanto congrua con i bisogni di salute della persona, motivata e consapevole”.
4. - Le problematiche interpretative dell'art. 1 della Legge 164/1982, che, in combinato disposto con l'art. 3, sembrava subordinare la rettificazione di sesso a pregressi interventi chirurgici che avessero modificato i caratteri sessuali, in forza dell'inciso finale del comma 1 (“a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), sono ormai da tempo superate – nel senso di non considerare l'intervento chirurgico un requisito necessario per la conclusione del percorso di modifica anagrafica – in base all'autorevole precedente della Corte Costituzionale 5.11.2015 n. 221 (peraltro anticipato dall'interpretazione costituzionalmente orientata resa da Cass. 20.7.2015 n. 15138):
l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede affatto il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità. Questa interpretazione è stata nuovamente ribadita dalla Corte Costituzionale con ordinanza 13.7.2017 n. 185.
La Corte Costituzionale (sentenza 23.7.2024 n. 143) è tornata sull'argomento, dichiarando l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 31 comma 4 D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico: potendo il percorso di rettificazione anagrafica “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Viene
meno, pertanto, alcuna necessità di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici finalizzati ad adeguare i caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
Da ultimo, la riaffermazione della legittimità della rettifica dei dati relativi all'identità di genere senza subordinazione alla prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso è stata sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 13 marzo 2025 (C-247/23).
pagina 4 di 6 Nello specifico, le risultanze della documentazione clinica prodotta agli atti e della cui attendibilità il Collegio, così come il Pubblico Ministero, non ha motivo di dubitare, rendono sicura non solo la diagnosi di transessualità, ma anche la precisa e definitiva volontà della , non inficiata da Pt_1
disturbi psichici e frutto di un percorso pluriennale, di voler adeguare non solo gli aspetti identificativi formali (nome e certificazioni amministrative) ma anche quelli fisici esteriori all'identità di genere maschile.
Alla luce delle emergenze processuali, la domanda deve essere senz'altro accolta e Parte_1
ha pieno diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che ritenga necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
5. - Ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.L.vo 1° settembre 2011 n. 150, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita (ossia Milano) di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Le ulteriori modifiche di altra certificazione avverrà su istanza dell'interessata, previa esibizione dell'atto di nascita modificato.
6. - Per mere ragioni di completezza, va puntualizzato come la ricorrente, non risultando coniugata e non avendo avuto figli (come dichiarato in atti), correttamente ha indirizzato l'odierno giudizio nei confronti del P.M..
7. - Stante la natura costitutiva e necessaria della sentenza de qua, le spese processuali restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico di , nata a [...] l'[...], nel Parte_1
senso che il sesso risulti maschile e che il nome risulti CP_1
ACCERTA E DICHIARA
il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che ritenga necessari per CP_2
adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
pagina 5 di 6 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere alla relativa rettificazione sull'atto di nascita ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.L.vo 1° settembre 2011 n. 150.
Spese processuali definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 12.9.2025 e notificato a mezzo PEC
in data 22.9.2025 ed iscritta al n. 1356 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (CF: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 C.F._1
dom. avv. Gianmarco Negri del foro di Pavia, con elezione di domicilio in Via Milazzo n. 231 - Pavia,
presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Riconoscimento di genere.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montevecchia (LC) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
(atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della
CP_ persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e non
altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 6 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari Parte_1
per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lecco di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo
passaggio in giudicato, al Comune di Montevecchia (LC), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche
come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Il Pubblico Ministero: “Chiede a sua volta l'accoglimento della domanda, senza altre richieste istruttorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso regolarmente notificato alla Procura della Repubblica, , premesso di Parte_1
aver vissuto la propria identità psico-sessuale come maschile sin dall'infanzia “mostrando preferenze per attività, giochi e compagnie del sesso opposto rispetto a quello assegnatogli alla nascita”, ha esposto di aver intrapreso dal gennaio 2023 un percorso psicologico presso il Centro Sui Generis di
Milano finalizzato a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante: ottenuta la diagnosi di disforia di genere, nel novembre 2023 ha avviato la terapia ormonale sotto il controllo di medico endocrinologo. Essendo divenuta irreversibile la sua determinazione alla trasformazione dal modello femminile a quello maschile, ai sensi della Legge 14 aprile 1982 n. 164 la ricorrente ha chiesto di disporre la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico, nel senso che il sesso risulti maschile e il nome risulti con conseguente ordine CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita. Ha richiesto anche l'accertamento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
2. - All'udienza dell'11.12.2025 si è presentata personalmente , la quale si è Parte_1
riportata al contenuto del ricorso, confermando la determinazione di “poter cambiare sesso sui
documenti e sottopormi anche ad operazioni fisiche, sicuramente quella per il torace” nonché di voler assumere il prenome di CP_1
Il Pubblico Ministero, esaminata la documentazione in atti, non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti medico-clinici ed ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
pagina 2 di 6 3. - Forma convincimento anche del Collegio che la documentazione in atti sia sufficiente all'accoglimento della domanda, senza necessità di ripetere perizie medico-psichiatriche.
In particolare, come si legge nella relazione psicologica datata 10.6.2025 della dott.ssa
[...]
del Centro Sui Generis di Milano (doc. 3), la ha avviato con continuità dal 24.1.2023 un Per_1 Pt_1
percorso psicologico di adeguamento di genere FtM che ha confermato la diagnosi di disforia di genere e di incongruenza di genere, con conseguente rilascio del nulla osta per l'inizio della terapia ormonale mascolinizzante avviata nel febbraio 2024. Nel corso del successivo monitoraggio psicologico, è stato riscontrato “un evidente e progressivo miglioramento psicologico del paziente, dovuto ai cambiamenti
da lui desiderati e portati dalla terapia ormonale, in particolare l'abbassamento della voce, i cambiamenti ai lineamenti del volto e l'aumento della peluria corporea e del viso, che hanno portato a
un abbassamento della disforia anatomica e sociale e a un conseguente miglioramento nelle interazioni con gli altri”. La parte ricorrente mantiene però “un forte disagio anche solo all'idea di interfacciarsi con situazioni e contesti che richiedano di mostrare i documenti”, come è avvenuto, ad esempio, per la scuola guida: da qui la conclusione della psicologa che “la rettifica dei dati anagrafici
e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un permanente e significativo miglioramento della salute psicologica del paziente”.
Risulta prodotta anche la relazione della dott.ssa dell'Istituto Auxologico di Persona_2
Milano (doc. 4) che ha seguito la somministrazione della terapia ormonale di affermazione di genere per circa 18 mesi, attestando la piena consapevolezza della “dell'irreversibilità del percorso di Pt_1
transizione” e dell'assenza di ripensamenti in merito ad esso.
Infine, nell'ulteriore relazione del 4.12.2025 della dott.ssa dell'Ambulatorio Persona_3
Ibisco dell'Ospedale di Vimercate (doc. 7) si dà atto che la ricorrente “da più di 5 anni è passato a
vivere a tempo pieno il genere desiderato, avendo così modo di verificare le ricadute pratiche nella
vita quotidiana. Durante la terapia ormonale non ha mai manifestato dubbi né pentimento rispetto al
percorso intrapreso. (…) Appare consapevole della propria condizione, del percorso di affermazione e
di genere iniziato e capace di critica rispetto alle tappe successive mostrandosi consapevole delle
caratteristiche dello stesso (percorso lungo complesso e irreversibile) e non riponendo nella
pagina 3 di 6 transizione aspettative irrealistiche. La richiesta di modifica anagrafica e chirurgica appare pertanto congrua con i bisogni di salute della persona, motivata e consapevole”.
4. - Le problematiche interpretative dell'art. 1 della Legge 164/1982, che, in combinato disposto con l'art. 3, sembrava subordinare la rettificazione di sesso a pregressi interventi chirurgici che avessero modificato i caratteri sessuali, in forza dell'inciso finale del comma 1 (“a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), sono ormai da tempo superate – nel senso di non considerare l'intervento chirurgico un requisito necessario per la conclusione del percorso di modifica anagrafica – in base all'autorevole precedente della Corte Costituzionale 5.11.2015 n. 221 (peraltro anticipato dall'interpretazione costituzionalmente orientata resa da Cass. 20.7.2015 n. 15138):
l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede affatto il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità. Questa interpretazione è stata nuovamente ribadita dalla Corte Costituzionale con ordinanza 13.7.2017 n. 185.
La Corte Costituzionale (sentenza 23.7.2024 n. 143) è tornata sull'argomento, dichiarando l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell'art. 31 comma 4 D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico: potendo il percorso di rettificazione anagrafica “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Viene
meno, pertanto, alcuna necessità di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici finalizzati ad adeguare i caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
Da ultimo, la riaffermazione della legittimità della rettifica dei dati relativi all'identità di genere senza subordinazione alla prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso è stata sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 13 marzo 2025 (C-247/23).
pagina 4 di 6 Nello specifico, le risultanze della documentazione clinica prodotta agli atti e della cui attendibilità il Collegio, così come il Pubblico Ministero, non ha motivo di dubitare, rendono sicura non solo la diagnosi di transessualità, ma anche la precisa e definitiva volontà della , non inficiata da Pt_1
disturbi psichici e frutto di un percorso pluriennale, di voler adeguare non solo gli aspetti identificativi formali (nome e certificazioni amministrative) ma anche quelli fisici esteriori all'identità di genere maschile.
Alla luce delle emergenze processuali, la domanda deve essere senz'altro accolta e Parte_1
ha pieno diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che ritenga necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
5. - Ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.L.vo 1° settembre 2011 n. 150, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita (ossia Milano) di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Le ulteriori modifiche di altra certificazione avverrà su istanza dell'interessata, previa esibizione dell'atto di nascita modificato.
6. - Per mere ragioni di completezza, va puntualizzato come la ricorrente, non risultando coniugata e non avendo avuto figli (come dichiarato in atti), correttamente ha indirizzato l'odierno giudizio nei confronti del P.M..
7. - Stante la natura costitutiva e necessaria della sentenza de qua, le spese processuali restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico di , nata a [...] l'[...], nel Parte_1
senso che il sesso risulti maschile e che il nome risulti CP_1
ACCERTA E DICHIARA
il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che ritenga necessari per CP_2
adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
pagina 5 di 6 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di provvedere alla relativa rettificazione sull'atto di nascita ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.L.vo 1° settembre 2011 n. 150.
Spese processuali definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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