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Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 20/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, che agisce anche in proprio , rappresentati e difesi dall'avvocato TU Valente, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comandante Stazione dei Carabinieri di Altomonte (CS), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Prefetto di Cosenza prot. uscita n. -OMISSIS- del 31.10.2025, con il quale il Prefetto di Cosenza ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro amministrativo disposto il 12.09.2025;
- del verbale di contestazione, violazioni amministrative, contestuale sequestro amministrativo n.-OMISSIS- del 12.09.2025, emesso dai Carabinieri della Stazione di Altomonte.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cosenza e del Comando Stazione dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Premesso che:
- la società ricorrente, per mezzo di ricorso principale e motivi aggiunti, agisce per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31.10.2025, con il quale il Prefetto di Cosenza ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro amministrativo di alcune bombole di g.p.l. disposto il 12.09.2025, nonché del verbale di contestazione violazioni amministrative, contestuale sequestro amministrativo n. -OMISSIS- in data 12.09.2025 emesso dai Carabinieri della Stazione di Altomonte (CS);
Premesso altresì che:
- la resistente amministrazione, con memoria del 9 gennaio 2026, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato in rito che:
- secondo costante e condivisibile giurisprudenza la domanda di annullamento relativa ad un complesso di atti funzionali all’irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 689/1981, come nella vicenda in esame, è sottoposta alla cognizione del giudice ordinario ( ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 29 dicembre 2021, n. 3654);
in effetti, come si evince chiaramente dal provvedimento di sequestro impugnato, è evidente che tale atto – e conseguentemente anche il provvedimento di conferma del sequestro adottato dal Prefetto di Cosenza – si introduce in una sequenza procedimentale diretta all’irrogazione di una sanzione amministrativa (nel caso in esame, quella di cui all’art. 18 del d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128) e, pertanto, esso è suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art 22 bis della legge n. 689/1981 innanzi al giudice ordinario, secondo le forme del rito di cui all’art. 6 del d.lgs. 150/2011;
Ritenuto che:
- risulta quindi fondata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale;
- previo avviso ex art. 60 c.p.a., è pertanto pronunciata sentenza in forma semplificata di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, salvi gli effetti dell’art. 11, co. 2, c.p.a.;
- la soccombenza formale, derivante dalla decisione in rito, consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, con possibilità di riassumere la causa dinanzi al medesimo nei termini previsti dall’art. 11, co. 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EA, Presidente
TU LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU LE | ER EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.