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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
PISCITELLI IO, Relatore
AMOVILLI PAOLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 116/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 Soc. Coop - 02986570543
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Citta' Di Castello
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 01476930548
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2415 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2416 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza di primo grado per i motivi esposti nell'appello e, per l'effetto, annullare gli atti impositivi ritenuti illegittimi;
con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio. Resistente/Appellata: - Resistente_1 spa – confermare la sentenza di primo grado, respingendo l'appello per i motivi esposti nelle controdeduzioni;
accertare e dichiarare la piena validità degli avvisi di accertamento impugnati;
con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Città di Castello non è costituito in giudizio.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
L'avv. Difensore_2 esibisce giurisprudenza.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Ricorrente_1 – società cooperativa (di seguito, in breve, Consorzio) ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, che ha respinto il suo ricorso contro gli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2017 e 2018, emessi e notificati da Resistente_1.spa, concessionaria del Comune di Città di Castello per l'applicazione della tassa.
Con tali avvisi di accertamento, Resistente_1 spa contestava l'infedeltà della dichiarazione originaria in cui il Consorzio dichiarava di possedere il sito produttivo ubicato in Città di Castello, Indirizzo_1, Cerbara, per una superficie complessiva pari a mq 40.319, ma indicava come tassabile solo la superficie di mq. 210.
Resistente_1 spa rideterminava una maggiore TARI: di euro 50.215,37 per l'anno 2017 (inizio possesso 1.1.2017 - fine possesso 31.12.2017) e di euro 50.215,37 per l'anno 2018 (inizio possesso 1.1.2018 e fine possesso 31.12.2018), oltre sanzioni e interessi, per un totale di euro 80.266,00 per l'anno 2017 e di euro
79.644,00 per l'anno 2018.
Il Consorzio impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Perugia, chiedendone l'annullamento, sostanzialmente, per difetto di motivazione, carenza di legittimazione passiva e preteso diritto all'esenzione vantato sui locali e le aree oggetto dell'accertamento.
Infatti, il Consorzio deduceva di non essere tenuta al pagamento della TARI per gli anni 2017 e 2018, in quanto non deteneva più l'immobile, essendo ad esso subentrata la società Società_1 Soc. Coop. a r.l. (di seguito, in breve, Società_1), come da scrittura privata autenticata dell'1/12/2016 di risoluzione del contratto di affitto tra la soc. Società_2 locatrice e il Consorzio e di stipula del contratto di affitto tra Società_2 e Società_1 dalla dichiarazione di subentro di Società_1 al Consorzio del 19/01/2018, con i relativi allegati, e dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza avvenuta con pec del 19/01/2019. Inoltre, contestava la tassazione delle intere aree (detratti dalla superficie complessiva solo mq.
6.644 costituenti area verde e mq. 210 già a ruolo), senza tenere conto della causa di esenzione rappresentata dall'attività di lavorazione e trasformazione del tabacco svolta da Società_1 in dette aree, ove si producevano rifiuti da considerarsi speciali e comunque non assimilabili agli urbani, avuto riguardo alla loro tipologia e quantità, smaltiti da Società_1 in modo autonomo e a proprie spese. All'uopo, allegava una relazione tecnica di parte a firma del geom. Nominativo_1 (già allegata alla dichiarazione di subentro di Società_1, dalla quale risultava che la superficie recuperata a tassazione era stata deputata da Società_1 alla lavorazione del tabacco e che i rifiuti in essa prodotti superavano il limite quantitativo previsto dall'art. 32 del Regolamento TARI del Comune di Città di Castello vigente negli anni 2017 e 2018, con conseguente esenzione di dette superfici. Produceva, altresì, documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti in questione a cura e spese di Società_1
Si costituiva in giudizio Resistente_1 spa, contestando quanto ex adverso dedotto, facendo presente che tra le parti in lite sono stati celebrati altri processi, che potevano fornire la giusta chiave di lettura dei motivi di opposizione afferenti il diritto alla detassazione- esenzione. Ribadiva, altresì, che gli avvisi di accertamento oggetto della sentenza appellata sono stati correttamente motivati, tant'è che la superficie a ruolo teneva conto di tutte le detrazioni possibili e legittimamente applicabili.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia respingeva il ricorso, con sentenza n.363/2024.
Ha proposto appello il Consorzio che ha eccepito nuovamente:
- Il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso per le annualità TARI 2017 e 2018, all'uopo evidenziando di non essere proprietario degli immobili tassati e di non aver detenuto il possesso degli stessi per le annualità oggetto di tassazione;
di aver cessato la detenzione dell'immobile oggetto di accertamento, a partire dal 5/12/2016, avendo risolto il contratto d'affitto con la proprietà Società_2 la quale, a sua volta, aveva concesso il godimento dell'immobile ad altra diversa società (Società_1; di aver comunicato il subentro a Resistente_1 spa in data 19/1/2018; di aver comunicato in data 19/01/2019 la cessazione dell'attività;
- L'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione del Regolamento TARI vigente negli anni 2017 e
2018;
- L'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui motivi A) e D) del ricorso in primo grado;
violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con il ricorso introduttivo, il Consorzio aveva censurato gli avvisi di accertamento per omessa/insufficiente motivazione e per violazione dell'art. 42 del Regolamento TARI.
Si è costituita Resistente_1 spa, con puntuali controdeduzioni:
- Il possesso delle aree oggetto di tassazione era attribuibile al Consorzio sino al 2016 proprio in forza dei predetti atti, dai quali, però, non si rinviene alcun riferimento specifico (identificazione catastale) alle aree/ agli immobili di cui si discute. L'estraneità del Consorzio, inoltre, non è neppure ipotizzabile in base alla dichiarazione di subentro di Società_1 al Consorzio, poiché non sussiste a supporto alcuna prova che effettivamente quest'ultimo abbia di fatto ceduto gli immobili e che non occupi più nessuna delle superfici accertate.
Il Consorzio solo per l'annualità 2018 ha inviato la comunicazione di cessazione dell'utenza, mentre nulla
è pervenuto per l'annualità 2017.
- Il Consorzio in sostanza ha eccepito il diritto all'esenzione associato all'insussistenza di un obbligo dichiarativo a proprio carico, come se spettasse all'Ente individuare i casi e accordare, senza esplicita richiesta e prova, l'esenzione. Il contribuente non ha mai indicato in una apposita dichiarazione le eventuali esatte superfici su cui produceva esclusivamente rifiuti speciali, né le esatte superfici insuscettibili di produrre rifiuti urbani né alla dichiarazione ha mai allegato la documentazione comprovante tali situazioni. Né tantomeno constano negli anni successivi (ivi inclusi quelli oggetto di accertamento) denunce di variazione e documentazione dello stesso tenore richiesto da legge e regolamento. - Vengono riportate le deduzioni della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure, a sostegno della piena legittimità degli avvisi di accertamento oggetto di contestazione e del suo operato, con l'opposizione alla richiesta di CTU, nuovamente formulata nelle conclusioni dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ricorda che la TARI è stata introdotta con la Legge n.147/2013 (commi da 639 a 736) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tassa ha natura tributaria, in quanto non sussiste il rapporto sinallagmatico tra prestazione da cui scaturisce l'onere e il beneficio che il singolo riceve. Ne deriva che gli atti con cui il gestore dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani chiede al contribuente quanto dovuto a titolo di tassa di igiene ambientale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a una entrata pubblicistica, ossia atti impositivi, a cui si applicano i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione (Cassazione, n.11481/2022).
Quanto alla motivazione degli atti impositivi TARI, in applicazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n.212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente), essi non possono presentarsi generici, perché devono consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo chiesto in pagamento.
Non è però necessaria una motivazione specifica, ma gli stessi impositivi devono comunque consentire la loro comprensibilità e la possibilità di valutare la legittimità della pretesa tributaria nell'an e nel quantum, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente (Cassazione, n.2029/2024).
Resistente_1 spa ha assolto all'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento in argomento, facendo riferimento alle risultanze degli uffici tributi e anagrafe, accertando l'infedeltà della denuncia degli immobili indicati nello stesso avviso e determinando la tassa dovuta in base alle tariffe approvate con delibera del C.
C. n.27/2017 e ai sensi della Legge n.147/2013, indicando ubicazione ed identificazione catastale dell'immobile, superficie accertata in maniera dettagliata, categoria dell'attività svolta, la tariffa applicabile
(quota fissa e quota variabile) e il possesso.
Il diritto di difesa è stato garantito al Consorzio contribuente, il quale ha potuto esercitarlo in modo pieno e completo, con argomentazioni puntuali e circostanziate, dimostrando di avere chiaramente individuato le ragioni della pretesa impositiva.
Dagli avvisi di accertamento impugnati risulta che il Consorzio denunciava al Comune in data 22/01/2009 la superficie complessiva dell'immobile di mq. 40.319. L'Ufficio tributi, da tale superficie, detraeva l'area a verde di mq.
6.644 come da Docfa e la superficie già a ruolo tassata di mq. 210, come da denuncia del
22/01/2009, determinando la maggiore superficie da tassare in mq. 33.465, non avendo il Consorzio provato la sussistenza di cause di esenzione o riduzione per legge o regolamento.
Inoltre, l'Ufficio precisava che “considerato il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con successive modificazioni ed integrazioni, non è stato possibile riconoscere esenzioni per la mancanza di idonea documentazione probatoria, nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, comprovante la produzione esclusiva di rifiuti speciali in determinate zone”.
Anche le altre eccezioni sulla carenza di legittimazione passiva in capo al Consorzio appellante per la debenza della Tari 2017 e 2018, e sulla sussistenza della causa di esenzione rappresentata dalla produzione di rifiuti assimilati agli urbani in quantità superiori ai limiti indicati dall'art. 32 del Regolamento Tari, non possono essere accolte.
La documentazione prodotta dal Consorzio (contratto di affitto di azienda corredato da atto integrativo e dall'atto di modifica di consistenza immobile;
scrittura privata del 1°/12/2016 contenente la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda tra Società_2 e il Consorzio e la stipula del nuovo contratto di fitto del ramo d'azienda tra Società_2 e Società_1; dichiarazione di subentro di Società_1 al Consorzio comunicata a Resistente_1 spa il 19/01/2018; la dichiarazione di cessazione dell'utenza, comunicata a Resistente_1 spa il 19/01/2019, indicando come data di fine occupazione il 2/12/2016) non risulta idonea a provare in modo chiaro e preciso l'asserito difetto di legittimazione passiva.
Dagli atti depositati, il possesso delle aree oggetto di tassazione TARI negli avvisi di accertamento 2017 e
2018, è attribuibile al Consorzio sino al 2016, ma dagli stessi atti non si rinviene alcun riferimento specifico agli immobili e alle aree in argomento.
Il Consorzio avrebbe dovuto presentare autonomamente la cessazione dell'utenza nei termini previsti dalla legge e dimostrare di non operare nelle aree accertate, confermando così il subentro di Società_1 Invece ha comunicato a Resistente_1 spa il 19/01/2019 la cessazione dell'utenza, senza indicare nella dichiarazione TARI in modo chiaro e preciso il dato catastale (indicato, sub 4/parte), precisando la fine occupazione con effetto retroattivo del 2/12/2016 e allegando la visura camerale.
Dalla stessa visura con data 10/01/2019 risulta che il Consorzio continuava a svolgere le sue attività, iniziate il 1°/02/2028 (attività che seguono la raccolta di cereali dai propri soci, imprenditori agricoli, trasformandoli in energia tramite l'impianto di biogas….; commercializzazione di prodotti agricoli in particolare del tabacco…), confermando che lo stesso Consorzio non era completamente estraneo all'utilizzo delle aree oggetto di accertamento.
Il presupposto impositivo della TARI, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cassazione, n.17111/2017; n. 17622/2016; n. 4793/2016; n. 6359/2016; n.
1086/2006; n. 17703/2004).
In assenza di preventiva denuncia ex art. 70 del D. Lgs n.507/1993, la circostanza che la società produca rifiuti speciali - o ordinari - e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria.
Infatti, le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o la variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'Ente impositore quali sono le superfici occupate o detenute e quelle per le quali sussistono - secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'Ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli, nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per le superfici indicate non tassabili.
Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dal citato art.70 della denuncia o della variazione.
Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali o delle superfici
(ex multis, Cassazione, n. 17381/2010; n. 2202/2011; 21250/2017; n. 4602/2018; n. 14037/2019; n.
31460/2019; n. 19329/2019; n. 2900/2020; n. 11130/2021; n. 8335/2021; n. 16641/2022; n. 16022/2022;
21490/2022; n. 2623/2023; n. 9887/2023; n. 9913/2023: n. 9832/2023; 8574/2023; n. 25435/2023).
Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione dalla tassazione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a proprio spese i relativi produttori, la Corte di legittimità (ultima sentenza n. 21689/2025) ha ribadito che non opera automaticamente, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, ma richiede che i relativi presupposti siano dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
Grava sul contribuente, che intende ottenere l'esclusione, l'onere di fornire preventivamente all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree ove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, non essendo sufficiente dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti e l'avvenuto smaltimento in proprio degli stessi. Tale obbligo dichiarativo ex ante trova fondamento nel principio generale secondo cui l'esenzione o l'esclusione dal pagamento del tributo costituisce eccezione alla regola generale di tassazione di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale, con conseguente onere probatorio a carico del contribuente.
La conoscenza poi da parte del Comune dell'esistenza del bene per effetto di concessione edilizia o di accatastamento non sostituisce né assolve l'obbligo dichiarativo specificatamente finalizzato all'ottenimento dell'esclusione dalla tassazione.
Il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio previsto dalla legge, non avendo indicato nella dichiarazione
TARI del 22/01/2009 alcuna ragione di esenzione, le esatte superfici ove si producevano rifiuti speciali, o assimilati a quelli urbani, né le superfici ove non potevano essere prodotti rifiuti urbani, né ha mai allegato la documentazione comprovante tali situazioni. Anche negli anni successivi, il Consorzio non ha presentato denunce di variazione per segnalare riduzioni o esenzioni TARI, allegando la documentazione richiesta dalla legge o dal Regolamento comunale.
A questo punto, la richiesta di CTU, formulata dal Consorzio nelle conclusioni dell'appello, per la rideterminazione della TARI, risulta non pertinente o necessaria.
Per quanto sopra esposto e considerato, il Collegio respinge i motivi di appello proposti dal Consorzio Ricorrente_1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
PISCITELLI IO, Relatore
AMOVILLI PAOLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 116/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 Soc. Coop - 02986570543
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Citta' Di Castello
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 01476930548
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2415 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2416 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza di primo grado per i motivi esposti nell'appello e, per l'effetto, annullare gli atti impositivi ritenuti illegittimi;
con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio. Resistente/Appellata: - Resistente_1 spa – confermare la sentenza di primo grado, respingendo l'appello per i motivi esposti nelle controdeduzioni;
accertare e dichiarare la piena validità degli avvisi di accertamento impugnati;
con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Città di Castello non è costituito in giudizio.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
L'avv. Difensore_2 esibisce giurisprudenza.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Ricorrente_1 – società cooperativa (di seguito, in breve, Consorzio) ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, che ha respinto il suo ricorso contro gli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2017 e 2018, emessi e notificati da Resistente_1.spa, concessionaria del Comune di Città di Castello per l'applicazione della tassa.
Con tali avvisi di accertamento, Resistente_1 spa contestava l'infedeltà della dichiarazione originaria in cui il Consorzio dichiarava di possedere il sito produttivo ubicato in Città di Castello, Indirizzo_1, Cerbara, per una superficie complessiva pari a mq 40.319, ma indicava come tassabile solo la superficie di mq. 210.
Resistente_1 spa rideterminava una maggiore TARI: di euro 50.215,37 per l'anno 2017 (inizio possesso 1.1.2017 - fine possesso 31.12.2017) e di euro 50.215,37 per l'anno 2018 (inizio possesso 1.1.2018 e fine possesso 31.12.2018), oltre sanzioni e interessi, per un totale di euro 80.266,00 per l'anno 2017 e di euro
79.644,00 per l'anno 2018.
Il Consorzio impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Perugia, chiedendone l'annullamento, sostanzialmente, per difetto di motivazione, carenza di legittimazione passiva e preteso diritto all'esenzione vantato sui locali e le aree oggetto dell'accertamento.
Infatti, il Consorzio deduceva di non essere tenuta al pagamento della TARI per gli anni 2017 e 2018, in quanto non deteneva più l'immobile, essendo ad esso subentrata la società Società_1 Soc. Coop. a r.l. (di seguito, in breve, Società_1), come da scrittura privata autenticata dell'1/12/2016 di risoluzione del contratto di affitto tra la soc. Società_2 locatrice e il Consorzio e di stipula del contratto di affitto tra Società_2 e Società_1 dalla dichiarazione di subentro di Società_1 al Consorzio del 19/01/2018, con i relativi allegati, e dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza avvenuta con pec del 19/01/2019. Inoltre, contestava la tassazione delle intere aree (detratti dalla superficie complessiva solo mq.
6.644 costituenti area verde e mq. 210 già a ruolo), senza tenere conto della causa di esenzione rappresentata dall'attività di lavorazione e trasformazione del tabacco svolta da Società_1 in dette aree, ove si producevano rifiuti da considerarsi speciali e comunque non assimilabili agli urbani, avuto riguardo alla loro tipologia e quantità, smaltiti da Società_1 in modo autonomo e a proprie spese. All'uopo, allegava una relazione tecnica di parte a firma del geom. Nominativo_1 (già allegata alla dichiarazione di subentro di Società_1, dalla quale risultava che la superficie recuperata a tassazione era stata deputata da Società_1 alla lavorazione del tabacco e che i rifiuti in essa prodotti superavano il limite quantitativo previsto dall'art. 32 del Regolamento TARI del Comune di Città di Castello vigente negli anni 2017 e 2018, con conseguente esenzione di dette superfici. Produceva, altresì, documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti in questione a cura e spese di Società_1
Si costituiva in giudizio Resistente_1 spa, contestando quanto ex adverso dedotto, facendo presente che tra le parti in lite sono stati celebrati altri processi, che potevano fornire la giusta chiave di lettura dei motivi di opposizione afferenti il diritto alla detassazione- esenzione. Ribadiva, altresì, che gli avvisi di accertamento oggetto della sentenza appellata sono stati correttamente motivati, tant'è che la superficie a ruolo teneva conto di tutte le detrazioni possibili e legittimamente applicabili.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia respingeva il ricorso, con sentenza n.363/2024.
Ha proposto appello il Consorzio che ha eccepito nuovamente:
- Il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso per le annualità TARI 2017 e 2018, all'uopo evidenziando di non essere proprietario degli immobili tassati e di non aver detenuto il possesso degli stessi per le annualità oggetto di tassazione;
di aver cessato la detenzione dell'immobile oggetto di accertamento, a partire dal 5/12/2016, avendo risolto il contratto d'affitto con la proprietà Società_2 la quale, a sua volta, aveva concesso il godimento dell'immobile ad altra diversa società (Società_1; di aver comunicato il subentro a Resistente_1 spa in data 19/1/2018; di aver comunicato in data 19/01/2019 la cessazione dell'attività;
- L'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione del Regolamento TARI vigente negli anni 2017 e
2018;
- L'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui motivi A) e D) del ricorso in primo grado;
violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con il ricorso introduttivo, il Consorzio aveva censurato gli avvisi di accertamento per omessa/insufficiente motivazione e per violazione dell'art. 42 del Regolamento TARI.
Si è costituita Resistente_1 spa, con puntuali controdeduzioni:
- Il possesso delle aree oggetto di tassazione era attribuibile al Consorzio sino al 2016 proprio in forza dei predetti atti, dai quali, però, non si rinviene alcun riferimento specifico (identificazione catastale) alle aree/ agli immobili di cui si discute. L'estraneità del Consorzio, inoltre, non è neppure ipotizzabile in base alla dichiarazione di subentro di Società_1 al Consorzio, poiché non sussiste a supporto alcuna prova che effettivamente quest'ultimo abbia di fatto ceduto gli immobili e che non occupi più nessuna delle superfici accertate.
Il Consorzio solo per l'annualità 2018 ha inviato la comunicazione di cessazione dell'utenza, mentre nulla
è pervenuto per l'annualità 2017.
- Il Consorzio in sostanza ha eccepito il diritto all'esenzione associato all'insussistenza di un obbligo dichiarativo a proprio carico, come se spettasse all'Ente individuare i casi e accordare, senza esplicita richiesta e prova, l'esenzione. Il contribuente non ha mai indicato in una apposita dichiarazione le eventuali esatte superfici su cui produceva esclusivamente rifiuti speciali, né le esatte superfici insuscettibili di produrre rifiuti urbani né alla dichiarazione ha mai allegato la documentazione comprovante tali situazioni. Né tantomeno constano negli anni successivi (ivi inclusi quelli oggetto di accertamento) denunce di variazione e documentazione dello stesso tenore richiesto da legge e regolamento. - Vengono riportate le deduzioni della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure, a sostegno della piena legittimità degli avvisi di accertamento oggetto di contestazione e del suo operato, con l'opposizione alla richiesta di CTU, nuovamente formulata nelle conclusioni dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ricorda che la TARI è stata introdotta con la Legge n.147/2013 (commi da 639 a 736) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tassa ha natura tributaria, in quanto non sussiste il rapporto sinallagmatico tra prestazione da cui scaturisce l'onere e il beneficio che il singolo riceve. Ne deriva che gli atti con cui il gestore dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani chiede al contribuente quanto dovuto a titolo di tassa di igiene ambientale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a una entrata pubblicistica, ossia atti impositivi, a cui si applicano i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione (Cassazione, n.11481/2022).
Quanto alla motivazione degli atti impositivi TARI, in applicazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n.212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente), essi non possono presentarsi generici, perché devono consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo chiesto in pagamento.
Non è però necessaria una motivazione specifica, ma gli stessi impositivi devono comunque consentire la loro comprensibilità e la possibilità di valutare la legittimità della pretesa tributaria nell'an e nel quantum, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente (Cassazione, n.2029/2024).
Resistente_1 spa ha assolto all'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento in argomento, facendo riferimento alle risultanze degli uffici tributi e anagrafe, accertando l'infedeltà della denuncia degli immobili indicati nello stesso avviso e determinando la tassa dovuta in base alle tariffe approvate con delibera del C.
C. n.27/2017 e ai sensi della Legge n.147/2013, indicando ubicazione ed identificazione catastale dell'immobile, superficie accertata in maniera dettagliata, categoria dell'attività svolta, la tariffa applicabile
(quota fissa e quota variabile) e il possesso.
Il diritto di difesa è stato garantito al Consorzio contribuente, il quale ha potuto esercitarlo in modo pieno e completo, con argomentazioni puntuali e circostanziate, dimostrando di avere chiaramente individuato le ragioni della pretesa impositiva.
Dagli avvisi di accertamento impugnati risulta che il Consorzio denunciava al Comune in data 22/01/2009 la superficie complessiva dell'immobile di mq. 40.319. L'Ufficio tributi, da tale superficie, detraeva l'area a verde di mq.
6.644 come da Docfa e la superficie già a ruolo tassata di mq. 210, come da denuncia del
22/01/2009, determinando la maggiore superficie da tassare in mq. 33.465, non avendo il Consorzio provato la sussistenza di cause di esenzione o riduzione per legge o regolamento.
Inoltre, l'Ufficio precisava che “considerato il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con successive modificazioni ed integrazioni, non è stato possibile riconoscere esenzioni per la mancanza di idonea documentazione probatoria, nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, comprovante la produzione esclusiva di rifiuti speciali in determinate zone”.
Anche le altre eccezioni sulla carenza di legittimazione passiva in capo al Consorzio appellante per la debenza della Tari 2017 e 2018, e sulla sussistenza della causa di esenzione rappresentata dalla produzione di rifiuti assimilati agli urbani in quantità superiori ai limiti indicati dall'art. 32 del Regolamento Tari, non possono essere accolte.
La documentazione prodotta dal Consorzio (contratto di affitto di azienda corredato da atto integrativo e dall'atto di modifica di consistenza immobile;
scrittura privata del 1°/12/2016 contenente la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda tra Società_2 e il Consorzio e la stipula del nuovo contratto di fitto del ramo d'azienda tra Società_2 e Società_1; dichiarazione di subentro di Società_1 al Consorzio comunicata a Resistente_1 spa il 19/01/2018; la dichiarazione di cessazione dell'utenza, comunicata a Resistente_1 spa il 19/01/2019, indicando come data di fine occupazione il 2/12/2016) non risulta idonea a provare in modo chiaro e preciso l'asserito difetto di legittimazione passiva.
Dagli atti depositati, il possesso delle aree oggetto di tassazione TARI negli avvisi di accertamento 2017 e
2018, è attribuibile al Consorzio sino al 2016, ma dagli stessi atti non si rinviene alcun riferimento specifico agli immobili e alle aree in argomento.
Il Consorzio avrebbe dovuto presentare autonomamente la cessazione dell'utenza nei termini previsti dalla legge e dimostrare di non operare nelle aree accertate, confermando così il subentro di Società_1 Invece ha comunicato a Resistente_1 spa il 19/01/2019 la cessazione dell'utenza, senza indicare nella dichiarazione TARI in modo chiaro e preciso il dato catastale (indicato, sub 4/parte), precisando la fine occupazione con effetto retroattivo del 2/12/2016 e allegando la visura camerale.
Dalla stessa visura con data 10/01/2019 risulta che il Consorzio continuava a svolgere le sue attività, iniziate il 1°/02/2028 (attività che seguono la raccolta di cereali dai propri soci, imprenditori agricoli, trasformandoli in energia tramite l'impianto di biogas….; commercializzazione di prodotti agricoli in particolare del tabacco…), confermando che lo stesso Consorzio non era completamente estraneo all'utilizzo delle aree oggetto di accertamento.
Il presupposto impositivo della TARI, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cassazione, n.17111/2017; n. 17622/2016; n. 4793/2016; n. 6359/2016; n.
1086/2006; n. 17703/2004).
In assenza di preventiva denuncia ex art. 70 del D. Lgs n.507/1993, la circostanza che la società produca rifiuti speciali - o ordinari - e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria.
Infatti, le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o la variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'Ente impositore quali sono le superfici occupate o detenute e quelle per le quali sussistono - secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così da consentire all'Ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli, nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per le superfici indicate non tassabili.
Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dal citato art.70 della denuncia o della variazione.
Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali o delle superfici
(ex multis, Cassazione, n. 17381/2010; n. 2202/2011; 21250/2017; n. 4602/2018; n. 14037/2019; n.
31460/2019; n. 19329/2019; n. 2900/2020; n. 11130/2021; n. 8335/2021; n. 16641/2022; n. 16022/2022;
21490/2022; n. 2623/2023; n. 9887/2023; n. 9913/2023: n. 9832/2023; 8574/2023; n. 25435/2023).
Per quanto riguarda, in particolare, l'esclusione dalla tassazione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a proprio spese i relativi produttori, la Corte di legittimità (ultima sentenza n. 21689/2025) ha ribadito che non opera automaticamente, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, ma richiede che i relativi presupposti siano dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
Grava sul contribuente, che intende ottenere l'esclusione, l'onere di fornire preventivamente all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree ove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, non essendo sufficiente dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti e l'avvenuto smaltimento in proprio degli stessi. Tale obbligo dichiarativo ex ante trova fondamento nel principio generale secondo cui l'esenzione o l'esclusione dal pagamento del tributo costituisce eccezione alla regola generale di tassazione di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale, con conseguente onere probatorio a carico del contribuente.
La conoscenza poi da parte del Comune dell'esistenza del bene per effetto di concessione edilizia o di accatastamento non sostituisce né assolve l'obbligo dichiarativo specificatamente finalizzato all'ottenimento dell'esclusione dalla tassazione.
Il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio previsto dalla legge, non avendo indicato nella dichiarazione
TARI del 22/01/2009 alcuna ragione di esenzione, le esatte superfici ove si producevano rifiuti speciali, o assimilati a quelli urbani, né le superfici ove non potevano essere prodotti rifiuti urbani, né ha mai allegato la documentazione comprovante tali situazioni. Anche negli anni successivi, il Consorzio non ha presentato denunce di variazione per segnalare riduzioni o esenzioni TARI, allegando la documentazione richiesta dalla legge o dal Regolamento comunale.
A questo punto, la richiesta di CTU, formulata dal Consorzio nelle conclusioni dell'appello, per la rideterminazione della TARI, risulta non pertinente o necessaria.
Per quanto sopra esposto e considerato, il Collegio respinge i motivi di appello proposti dal Consorzio Ricorrente_1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.