Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2025, proposto da
TH LT IS OM (Benelux) Bv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Irene Picciano, Maria Vittoria La Rosa, Ernesto Apa, Eugenio Foco, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Apa in Roma, via Rasella 155;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Milano Talent Factory S.R.L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera n. 70/25/CONS, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità il 18 marzo 2025, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 424/22/CONS”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. US US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette la TH LT IS OM (Benelux) BV, odierna ricorrente, di essere una società di diritto olandese, parte dell’omonimo gruppo TH LT IS OM, da tempo attiva all’interno dell’Unione europea e di offrire a partire dal 2020 in Italia il noto servizio media audiovisivo – a richiesta e in abbonamento – denominato IS +.
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato la delibera n. 70/25/CONS, adottata dall’AGCOM in data 6 marzo 2025 e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità il 18 marzo 2025, recante “ Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 424/22/CONS ”, chiedendo in particolare l’annullamento dell’art. 7 dell’allegato B alla predetta delibera nonché la disapplicazione dell’art. 55 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 (TUSMA), laddove impongono ai fornitori dei servizi media audiovisivi di destinare parte degli utili alla produzione di opere europee e nazionali.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 13 della Direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla Direttiva 2018/1808/UE. Violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva 2000/31/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, par. 4, TUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 1, TFUE.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dell’art. 26 TUE. Violazione del principio della libera circolazione dei servizi nonché del divieto di misure restrittive. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 TFUE e della libera circolazione dei capitali.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 16, 17, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 21 Cost.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 e del considerando 17 della direttiva 2010/13/UE. Omessa notifica del progetto di regola tecnica. Violazione del dovere di motivazione rafforzata.
2. L’Autorità intimata si è costituita per resistere al ricorso ed eccependone l’inammissibilità.
3. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Giova di seguito riportare la cornice normativa europea e interna sottesa alla controversia nonché le disposizioni della delibera che vengono in questa sede contestate.
Dispone l’art. 13 della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificato dalla direttiva 2018/1808 che:
“ 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.
2. Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato […]”
In attuazione di tale direttiva è stato così modificato l’art. 55 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, (TUSMA):
“ 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.
[…]
8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 ”.
Previa consultazione pubblica in data 18 marzo 2025, è stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità la delibera gravata n. 70/25/CONS recante “ Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 424/22/CONS ” (di seguito anche “Regolamento quote” o “la delibera”) con i relativi allegati A e B che recepiscono, per quanto qui di interesse, le modifiche apportate alla disciplina delle opere europee dal Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 50 (c.d. Decreto correttivo) di modifica del D. Lgs. n. 208/2021 (“TUSMA”).
Prevede in particolare l’art. 7 dell’allegato B della delibera impugnata che:
“ I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana destinano ad investimenti in produzione, co-produzione, acquisto o preacquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi una quota percentuale degli introiti netti annui realizzati in Italia pari al 16 per cento. Una quota pari al 70 per cento dei predetti investimenti è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27%, ovvero una percentuale pari al 3,024%, è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell’opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell’opera medesima sulla piattaforma digitale.
[…]
3. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è richiesto anche per i cataloghi rivolti ai consumatori italiani, la cui responsabilità editoriale è riconducibile a soggetti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia. In tale caso, la riserva di cui al comma 1 è calcolata sugli introiti netti annui che il fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito in un altro Stato membro ha conseguito in Italia mediante la fornitura al pubblico di cataloghi.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza dei caratteri di immediata lesività della delibera 70/25/CONS con cui l’Autorità sostiene che in assenza di un provvedimento espresso la citata delibera non potrebbe essere impugnata in quanto atto meramente regolatorio che non presenterebbe caratteri dell’immediata lesività e non disporrebbe alcun obbligo in concreto nei riguardi della ricorrente.
Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Autorità, la delibera n. 70/25/CONS e in particolare, l’art. 7 dell’allegato B della stessa, presentano una natura indubbiamente cogente, imponendo direttamente alla società ricorrente e agli altri fornitori di servizi media audiovisivi degli obblighi di investimento in opere europee e nazionali senza che siano necessari ulteriori provvedimenti applicativi.
6. Passando ora al merito del ricorso, con il primo motivo parte ricorrente sostiene che la delibera n. 70/25/CONS sarebbe illegittima in quanto recherebbe attuazione di norme in contrasto con la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e con la Direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi o SMAV), come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, sostenendo che le quote e sotto-quote fissate dall’art. 55 del TUSMA – di cui chiede pertanto la disapplicazione – a carico di fornitori di media audiovisivi stabiliti in Stati membri diversi dall’Italia sarebbero in contrasto con il principio del paese d’origine e risulterebbero sproporzionate e discriminatorie.
Propone pertanto la disapplicazione della normativa interna in quanto contrastante con l’art. 13, par. 2 della direttiva SMAV che consente di imporre ai fornitori di servizi media audiovisivi stabiliti in altro Stato membro l’obbligo di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee soltanto nell’ipotesi in cui tali contributi siano “proporzionati e non discriminatori ”.
Il motivo è infondato.
Invero, come si è accennato nella premessa normativa, l’art. 55 del TUSMA – di cui il gravato art. 7 dell’allegato B della delibera impugnata costituisce esecuzione – costituisce attuazione dell’art. 13 della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che consente agli Stati membri di imporre investimenti diretti in produzioni europee e nazionali a fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori – stabiliti, come nel caso della società ricorrente, in altri Stati membri – alla sola condizione che gli stessi siano proporzionati e non discriminatori.
Ciò premesso, tale obbligo di investimento diretto non appare nella sua attuazione discriminatorio, essendosi il Legislatore nazionale e l’Autorità limitati a prevedere un obbligo di investimento in opere europee limitato ad una sola frazione minoritaria degli utili prodotti in Italia, pari al sedici per cento degli introiti netti annui realizzati nel paese, con la relativa sottoquota pari al 70 per cento per le opere di espressione originale italiana.
Tali quote non appaiono ad avviso del Collegio arbitrarie, essendo comunque riferite ad una quota dei soli utili prodotti dai fornitori del territorio italiani, sulla base di una normativa comunitaria che attribuisce espressamente agli Stati tale facoltà e finalizzata a consentire che i ricavi generati in Italia sostengano effettivamente l'industria creativa nazionale, evitando che l'obbligo di investimento europeo si traduca nel mero acquisto di diritti su opere prodotte in altri grandi mercati europei, eludendo la finalità di protezione della cultura e della lingua italiana.
Né tali obblighi possono definirsi discriminatori, essendo ammessi in modo generale – con un giudizio ex ante – dalla medesima direttiva a carico di qualsiasi fornitore di servizi media audiovisivi che si rivolga al pubblico nello stato membro.
La disciplina nazionale censurata si colloca, pertanto, non già in una prospettiva di deroga unilaterale al principio del Paese d’origine, bensì nell’ambito di una deroga armonizzata e tipizzata dal legislatore unionale, la cui ratio è quella di adeguare gli strumenti di promozione culturale all’evoluzione del mercato audiovisivo digitale e transfrontaliero.
Infatti, la possibilità di imporre vincoli agli investimenti nell’ambito dei servizi audiovisivi è espressamente prevista dalla direttiva SMAV all’art. 13 il quale introduce una deroga armonizzata e tipizzata al principio del Paese d’origine, consentendo agli Stati membri di imporre obblighi finanziari anche ai fornitori stabiliti in altro Stato membro, qualora tali obblighi siano diretti alla promozione delle opere europee, siano proporzionati e non discriminatori e tengano conto degli obblighi eventualmente già assolti nello Stato di stabilimento
Pertanto, godendo lo Stato membro di un amplissimo margine di apprezzamento politico- discrezionale nella scelta delle predette quote, il Collegio non appare rinvenire nella definizione delle quote relative a tali obblighi alcuna abnormità o irrazionalità tale da rendere la scelta operata dal legislatore ed eseguita dall’Autorità irragionevole o non proporzionata, essendo state le stesse determinate in una frazione minoritaria dei soli utili realizzati nel territorio nazionale.
Inoltre non risulta dirimente il riferimento alla sentenza della CGUE, del 5 marzo 2009, caso C-222/07 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) Contro Administración General del Estado rimesso dal Tribunale Supremo di Spagna, citata dalla ricorrente, risultando piuttosto tale decisione conforme alla scelta operata dal legislatore italiano.
Invero, in disparte la circostanza che nel caso preso in analisi non era come nell'ipotesi che qui ci occupa presente una specifica direttiva che consentisse esplicitamente l’introduzione dell’obbligo di destinare parte degli utili ad opere europee o nazionali, la Corte di Giustizia ha testualmente affermato che un “ obbligo di destinare a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato il 60% del 5% dei ricavi di esercizio destinati al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione ”, pur essendo una “ limitazione a libertà fondamentali garantite dal Trattato […] può essere giustificata qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di questo” tra cui può essere annoverata – come anche nel caso in oggetto –la finalità di “ difendere e di promuovere una o più delle sue lingue ufficiali”.
Conclude infatti la Corte affermando che “ una misura adottata da uno Stato membro, quale quella di cui alla causa principale, in quanto istituisce un obbligo di investire nei film per il cinema e per la televisione la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, appare idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo ” (punti 25-30).
In definitiva, il motivo deve essere respinto, posto che le misure imposte non risultano sproporzionate o irragionevoli e appaiono ragionevolmente bilanciate rispetto all’interesse pubblico perseguito essendo le stesse inserite nell’ambito di una deroga armonizzata e tipizzata dallo stesso legislatore unionale che non determina un sacrificio irrazionale per gli operatori.
7. Con un secondo motivo di doglianza, la società ricorrente sostiene che l’art. 55 del TUSMA e la delibera impugnata sarebbero in contrasto con l’art. 56 TFUE, laddove prevede che “ le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione ”, soffermandosi sull’applicabilità della predetta disposizione al caso che qui viene in rilievo.
Con un terzo motivo di doglianza, la società ricorrente sostiene che l’art. 55 TUSMA e la delibera impugnata violerebbero gli artt. 11, 16, 17, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli artt. 3, 41, 42 e 21 della Carta Costituzionale.
Le predette disposizioni sarebbero pertanto in contrasto con:
“(i) la libertà di esercizio dell’iniziativa economica ed il diritto di proprietà (artt. 16 e 17 CDFUE);
(ii) la libertà di espressione e di informazione (art. 11 CDFUE);
(iii) il divieto di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 21 CDFUE);
(iv) il principio di proporzionalità (art. 52 CDFUE) ”.
Deduce quindi parte ricorrente la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. in ragione del fatto che l’art. 55 TUSMA limiterebbe la libertà di iniziativa economica dei fornitori di servizi media audiovisivi stabiliti in altri Stati membri in maniera non proporzionata ed irragionevole, esprimendosi nel senso della “arbitrarietà” delle restrizioni arrecate dal legislatore italiano alla libertà di iniziativa economica del ricorrente.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno respinti per le ragioni che seguono.
Le doglianze di parte ricorrente muovono, invero, dall’errato assunto che l’art. 55 del TUSMA e la delibera gravata sarebbero il frutto di un’autonoma e discrezionale scelta del legislatore italiano di introdurre degli obblighi di investimento degli operatori in opere europee, senza considerare che la predetta scelta costituisce attuazione di una specifica disposizione unionale volta proprio alla promozione di opere europee nell’ambito dei servizi media audiovisivi.
Trattandosi, pertanto, di una facoltà ammessa espressamente dal legislatore europeo, il quale avendo ammesso l’imposizione ai fornitori di servizi media audiovisivi stabiliti in altro Stato membro di un obbligo di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee – appare aver attentamente ponderato l’invocato divieto di discriminazione con le citate esigenze generali di promuovere e sostenere opere europee e nazionali, proprio al fine di tutelare le diversità culturali e linguistiche, il pluralismo dei mezzi di comunicazione e “ promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee ”(considerando 35, direttiva 2018/1808) e ciò in piena conformità con il diritto primario UE e in specie con
- l’art. 22 della Carta di Nizza, posto a salvaguardia della “ diversità culturale, religiosa e linguistica ” dell’Unione
- l’art. 3, par. 3, del Trattato sull'Unione Europea (TUE) in virtù del quale l’Unione tutela “ la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo ”;
- l’art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) in base al quale l’Unione contribuisce “ al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune ”.
Pertanto, come correttamente dedotto dalla difesa dell’Autorità resistente, l’obbligo di investimento contestato dalla società ricorrente non è di creazione nazionale, bensì costituisce attuazione vincolata del diritto dell’Unione, con conseguente esclusione, già per tale ragione, di una violazione delle libertà fondamentali invocate.
Parimenti non sussistono le dedotte violazioni della normativa costituzionale invocata, in quanto, come correttamente rilevato dalla Autorità resistente, l’art. 55 del TUSMA e la delibera gravata, costituiscono diretta applicazione del nuovo art. 13 della direttiva 2010/13/UE che in quanto norma unionale gode della copertura costituzionale di cui all’art. 11 della Carta Costituzionale come interpretato dalla Corte Costituzionale, entrando direttamente a far parte dell’ordinamento interno.
Ne deriva la manifesta infondatezza delle prospettate violazioni degli articoli 3, 41, 42 e 21 Cost. posto che il principio di libera iniziativa economica ben può essere limitato dalla normativa comunitaria e da altri principi di rango costituzionale, tra tutti quelli volti alla tutela della lingua e del patrimonio artistico della nazione.
8. È infine infondato anche l’ultimo profilo di doglianza con il quale la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/1535 laddove impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni “ progetto di regola tecnica ”, tra cui rientrano anche i progetti di misure nazionali applicabili ai servizi media audiovisivi a richiesta (cfr. considerando 17 della Direttiva SMAV).
Osserva invero correttamente parte ricorrente che “(i) il 23 settembre 2023 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione europea il progetto di regola tecnica consistente nella modifica (tra l’altro) dell’art. 55 TUSMA; (ii) il 19 dicembre 2023 la Commissione europea ha tempestivamente reso il proprio parere motivato nel quale ha sollevato numerose critiche; (iii) il 24 gennaio 2024 lo Stato italiano ha fornito un riscontro della Commissione, indicando alcune modifiche. A seguito di tale ultimo riscontro – i cui contenuti non sono noti – la Commissione europea ha ritenuto che la risposta dello Stato italiano non fosse satisfattiva e 44 addirittura prospettasse un incremento della sotto-quota di investimento in opere italiane rispetto a quella indicata nel progetto notificato (…).
La Commissione ha allora affermato che, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/1535, sarebbe stata necessaria una nuova notifica. IV.3. Dalla documentazione pubblicamente disponibile, non risulta che lo Stato italiano abbia proceduto a questa nuova notifica, la qual cosa determina che la regola tecnica introdotta attraverso l’art. 55 del TUSMA è stata adottata in violazione degli obblighi procedurali fissati dalla Direttiva (UE) 2015/1535 ed è inapplicabile. Quindi AGCOM non avrebbe dovuto dare attuazione all’art. 55 del TUSMA: la decisione di non disapplicare l’art. 55 TUSMA determina l’illegittimità della delibera impugnata ”.
Come correttamente dedotto da parte della difesa dell’Autorità, a seguito di tali ultime deduzioni le Autorità italiane hanno informato la Commissione che la notifica non era più necessaria “ […] va preliminarmente rappresentato che l’Italia, al fine di superare e soddisfare tutte le richieste rappresentate con la […] comunicazione TRIS, ha apportato significativi correttivi al progetto di regola tecnica già notificato, in linea con le osservazioni pervenute dalla Commissione Europea con le precedenti interlocuzioni e in un’ottica di maggiore certezza e di significativa riduzione degli obblighi di investimento per gli operatori del settore […].
In definitiva, in conformità con quanto richiesto dalla Commissione Europea, e in linea con gli obiettivi designati dalla Direttiva 2015/1535 di favorire la partecipazione e il controllo della normativa di settore da parte di tutti gli operatori, si può ritenere che il testo da ultimo approvato ha realizzato un equilibrato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, riducendo gli oneri a carico degli operatori, come da questi richiesto, e, al contempo, soddisfacendo le istanze dei produttori di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell’espressione artistica nazionale attraverso l’opera audiovisiva italiana. Tali disposizioni del progetto, come da ultimo modificate, non alterano il campo di applicazione della normativa di settore, ma anzi rendono meno rigorose per gli investitori le specificazioni e i requisiti previsti dalla disciplina interna. Per tale ragione, non è apparso necessario dover inoltrare una nuova comunicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione, avendo l’Italia, in tal modo, ampiamente recepito le indicazioni rappresentate nel parere circostanziato ”.
Pertanto in assenza di una successiva replica o osservazione da parte della Commissione deve ritenersi pienamente rispettata da parte dello Stato la procedura di notifica di cui all’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/1535.
Il motivo va pertanto respinto.
9. In conclusione, attesa la reiezione di tutti i motivi di doglianza proposti dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in euro 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
US US, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US US | RA ME |
IL SEGRETARIO