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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2136 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2136 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele Ferraiuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla via
Padre Giglio n. 19
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mariafrancesca Colistra ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza, alla
Piazza Europa n. 14
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.11.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
14.07.2001 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con sentenza n. 830/2024 depositata da questo Tribunale in data
11.04.2024, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla definizione del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il Pt_1 chiedeva confermarsi le condizioni stabilite in sede di separazione in punto di affido e collocamento della figlia minore (nata il [...]), Persona_1 mantenimento di entrambe le figlie (essendo la figlia Persona_2 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente) e concorso alle spese straordinarie. Il ricorrente domandava, altresì, la revoca del contributo posto a proprio carico per il mantenimento della coniuge ovvero la riduzione della somma stabilita in sede di separazione (pari a euro 400,00 mensili), con conseguente previsione di un assegno divorzile pari a euro 250,00.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi all'invocata pronuncia CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo rigettarsi la domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 10.11.2025 dinanzi al relatore, i coniugi confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e raggiungevano un accordo in punto di statuizioni accessorie, del quale i difensori chiedevano il recepimento. Adottati provvedimenti temporanei e urgenti confermativi dell'intesa intervenuta tra le parti, la causa era rimessa al collegio per la decisione. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, cui ha aderito anche la resistente , va certamente CP_1 accolta, in quanto le deduzioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale e la definizione del giudizio di separazione con sentenza n. 830/2024 non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, le parti, a seguito di accordo tra loro intervenuto, hanno sottoposto al collegio conclusioni conformi, chiedendo recepirsi le seguenti conclusioni:
1) Affido condiviso della minore e collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2) Assegnazione alla resistente della casa familiare sita in Contrada Saliano di
Rogliano-Via Provinciale n. 128, nei termini stabiliti in sede di separazione
(appartamento sito al piano terra-fronte strada, identificato in NCEU del
Comune di Rogliano al Fol.14-part.lla 549 sub 4-cat A/2 di mq 194, alla tavernetta-sotto strada, identificata al Fol. 14-part.lla 549 sub 8 – CP_1 cat C/6 di mq 83, al il quale manterrà altresì l'utilizzo del sottotetto Pt_1 adibito a deposito, identificato al Fol 14-part.lla 549 sub7 –cat C/2 di mq
68);
3) Previsione di un diritto visita del padre nei confronti della figlia minore da esercitarsi in conformità al piano genitoriale allegato Persona_1 all'accordo di separazione consensuale (nonché al ricorso introduttivo del presente giudizio);
4) Obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante versamento di un assegno mensile pari a euro 350,00 in favore della figlia (maggiorenne, economicamente non Persona_2 4
autosufficiente) ed euro 250,00 in favore della figlia Persona_1 oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5) Obbligo del di corrispondere alla la somma mensile di euro Pt_1 CP_1
250,00, oltre rivalutazione monetaria annuale, a titolo di assegno divorzile;
6) Impegno della a volturare le utenze relative alla casa coniugale nel CP_1 termine di trenta giorni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al relatore.
L'accordo tra i genitori, come appena compendiato, appare conforme all'interesse della figlia minore (rispetto alla quale è previsto l'affido Persona_1 condiviso in conformità al modello legale e un ampio diritto di visita da parte del padre, apparendo l'assegnazione in godimento della casa coniugale alla CP_1 giustificata dalla convivenza della resistente con la figlia minore); l'intesa raggiunta risulta, altresì, coerente con il paradigma legale in punto di concorso al mantenimento del genitore non collocatario sia per quanto concerne la figlia minore sia per quanto riguarda le esigenze della figlia (maggiorenne, ma Persona_2 economicamente non autosufficiente), rispetto alla quale si è tenuto conto dei prevedibili bisogni di studentessa universitaria. Quanto alla somma concordata a titolo di assegno divorzile in favore di , trattasi di statuizione CP_1 economica frutto di una libera scelta delle parti nell'ambito del loro rapporto reciproco. Le conclusioni sottoposte al collegio, sostanzialmente confermative delle condizioni stabilite in sede di separazione (fatta eccezione per la somma prevista a titolo di assegno divorzile, individuata in misura inferiore a quella prevista a titolo di assegno di mantenimento) possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale, ad eccezione del punto 6, il quale può essere soltanto oggetto di presa d'atto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c, avendo ad oggetto impegno assunto da un coniuge nell'ambito del rapporto reciproco con l'altro.
3. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14.07.2001 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 5
degli Atti di Matrimonio del Comune di Parenti al n. 4, parte II, serie A, anno 2001 e in quello del Comune di Rogliano al n. 3, parte II, serie B, anno
2001;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie concordate tra i coniugi, per come compendiate nei punti da 1 a 5 dell'accordo riportato in motivazione;
4. prende atto degli impegni negoziali assunti dalle parti nei loro reciproci rapporti, per come indicate al punto 6 del medesimo accordo;
5. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma