Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2273 del Registro Generale Contenzioso anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Viale Regina C.F._1
Elena n. 37 presso lo studio dell'Avvocato Irene Moschella e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
via Lecce n° 7, C.F. C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Messina, via Ghibellina n° 75, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Catalano, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: fax 090672688; PARTE Email_1
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato in data 03.06.2024, premesso che in data 16.09.2022 era nato Parte_1
a Messina il piccolo che era stato riconosciuto Persona_1
esclusivamente dalla madre che egli intendeva Controparte_1
riconoscere il suddetto minore quale proprio figlio, in quanto concepito a seguito di una relazione sentimentale da lui intrattenuta con la madre, ma quest'ultima non vi aveva consentito;
che il mancato consenso della madre al riconoscimento del figlio da parte del deducente non trovava alcuna giustificazione;
che egli non vedeva il bambino da oltre sei mesi;
che egli aveva dato la disponibilità di prendersi cura del figlio e di corrispondere per il suo mantenimento la somma mensile di € 250,00. Tutto ciò premesso, chiedeva di essere autorizzato al riconoscimento del figlio, che fosse adottato un provvedimento urgente al fine di instaurare la relazione tra padre e figlio, che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre e che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il deducente come meglio specificato in ricorso. In via istruttoria, chiedeva interrogatorio formale della resistente e l'espletamento di indagine ematologica.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14/17.06.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.10.2024 si costituiva la quale rilevava che il sin da Controparte_1 Pt_1
quando ella gli aveva comunicato lo stato di gravidanza, aveva sempre dubitato fortemente di essere il padre del nascituro, atteso che le parti non avevano una relazione stabile ed esclusiva e lo stesso aveva, peraltro, chiesto alla deducente, nella remota eventualità che il figlio potesse essere
2 suo, di interrompere la gravidanza. Rilevava, pertanto, che il figlio era venuto al mondo solo per la tenacia della deducente, mentre il ricorrente aveva mostrato rifiuto e disinteresse per il nascituro. Osservava che ella aveva cercato di assicurare al figlio stabilità ed equilibrio, che erano, nondimeno, minati dal comportamento del il quale minacciava di Pt_1
fuggire in Marocco insieme al bambino e di non farlo più riabbracciare alla deducente, pretendendo che il figlio fosse educato e cresciuto secondo i dettami del maschilismo e del fanatismo religioso di cui è sostenitore.
Evidenziava, di conseguenza, che il riconoscimento da parte del ricorrente non rispondeva all'interesse del figlio, poichè il bambino sarebbe stato esposto al concreto rischio di venire sottratto per sempre alla madre e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza del 22.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato, il procuratore della resistente chiedeva un congruo rinvio per consentire alla propria assistita di partecipare all'udienza, trovandosi temporaneamente nel proprio paese di origine. La causa veniva rinviata, pertanto, all'udienza del 21.01.2025 e, poi, per il medesimo motivo, all'udienza del 20.03.2025. A quest'ultima udienza il Giudice, rilevato che la resistente, nonostante i ripetuti rinvii, non era comparsa, prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione. In tale sede il ricorrente dichiarava che al momento della nascita del bambino egli si trovava in Marocco in vacanza ed al rientro si era subito attivato per poterlo riconoscere;
che, nondimeno, al Comune gli avevano rappresentato la necessità del consenso della madre del bambino ed egli aveva, quindi, chiesto a quest'ultima di compilare i moduli che gli erano stati consegnati, ma la non gli aveva mai restituito tale moduli compilati;
CP_1
evidenziava che inizialmente egli aveva avuto la possibilità di vedere il figlio per alcune ore, due volte a settimana circa, presso l'abitazione della
3 madre, ove la stessa viveva insieme ai suoi genitori, e qualche volta era stata la resistente stessa a condurre il bambino a casa sua;
tuttavia quando il bambino aveva circa sei mesi, vi era stata una lite tra le parti dovuta al fatto che egli aveva iniziato a frequentare un'altra ragazza e da allora la non gli aveva più consentito di vedere il bambino. CP_1
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la pronuncia di sentenza che tenga luogo del consenso mancante da parte dell'altro genitore per il riconoscimento del figlio Persona_1
nato a [...] in data [...], vada accolta.
[...]
Si deve premettere che il procedimento previsto dall'art. 250, comma
4, c.c. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore, da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponda all'interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine - questa - che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell'art. 250 venga impugnato ex art. 263 c.c..
Un siffatto accertamento non può essere quindi svolto nel giudizio di cui all'art. 250, se non al limitato fine - in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma solo incidenter tantum, la legittimazione
4 attiva del richiedente (Cass. civ. Sez. I 29.04.1999 n. 4325). Nel caso in esame la legittimazione del ricorrente non può, tuttavia, essere messa in dubbio, tenuto conto del fatto che la stessa ha Controparte_1
ammesso di avere concepito la minore a seguito di una relazione sentimentale con anche se poi ha chiesto, in modo Parte_1
contraddittorio, che fosse dichiarato che il piccolo Persona_2
non era figlio del ricorrente in quanto concepito con un altro uomo,
[...]
senza, però, fornire alcun chiarimento sul punto, posto che la stessa si era lamentata di essere stata abbandonata dal durante la gravidanza. Pt_1
Peraltro, la recandosi nelle Filippine insieme al figlio e non CP_1
facendo più rientro in Italia per tutta la durata del processo, ha tenuto un comportamento processuale altamente sintomatico, poiché idoneo ad impedire qualsiasi accertamento sul punto.
Si deve, poi, sottolineare che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell'art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario nell'eventuale azione ai sensi dell'art. 250 c.c. comma 4 promossa dall'altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (Cass. civ. n. 17277 del 2014;
Cass. civ. n. 10775 del 2019). Infatti, l'acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l'interesse o la mancanza di interesse alla bi-genitorialità. Viceversa, nel procedimento
5 disciplinato dall'art. 250 c.c., teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi (Cass. civ. 09.01.2020 n. 275).
Nel caso in esame si è opposta al Controparte_1
riconoscimento del figlio da parte del sostenendo che fosse Pt_1
contrario all'interesse del minore. Invero, il rifiuto di consenso da parte del genitore che ha già effettuato il riconoscimento è legittimamente esprimibile solo ove specifici e seri motivi evidenzino la contrarietà del secondo riconoscimento all'interesse precipuo del minore.
Sennonché la verifica dell'esistenza di un tale interesse pone alcuni problemi ermeneutici, in quanto alcuni interpreti hanno sostenuto che essa dovrebbe essere fatta in concreto, tenuto conto della vicenda particolare di ciascun bambino, della sua situazione familiare ed esistenziale, mentre altri hanno sostenuto che il secondo riconoscimento possa essere negato solo in casi eccezionali, a fronte di una condotta del genitore gravemente pregiudizievole per il figlio.
Invero, la riforma del diritto di famiglia introdotta con legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha affermato il diritto del minore alla “bigenitorialità”, proprio in ragione della importanza della relazione del figlio minore con entrambi i genitori, ed anche la legge 219/2012, che ha riformato l'art. 250
c.c. in tema di autorizzazione al riconoscimento del figlio, è chiaramente ispirata alla ratio di salvaguardare, per quanto possibile, la relazione tra il figlio e il genitore che riconosce per secondo, come si desume dalla previsione che il Giudice può dettare nel corso del giudizio, eventuali provvedimenti provvisori e urgenti per recuperare la relazione, con il solo
6 limite della “palese” fondatezza dell'opposizione stessa. Va, poi, rilevato che il rapporto di filiazione costituisce un valore tutelabile sia nell'interesse specifico del figlio, che ha diritto alla propria identità, sia nell'interesse del genitore, che ha diritto di riconoscere il proprio figlio minore, ancorché condizionato all'interesse del primo (Cass., 24.5.2000, n. 6784). Inoltre, è stato sottolineato che il riconoscimento del figlio naturale minore infraquattordicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.
(Cass, nn. 11949/2003, 5115/2003, 14894/2002, 6470/2001) e, in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre determinati e ad assumere, così, una precisa e completa identità nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. D'altronde, anche il diritto alla vita familiare, stabilito all'art. 8
Cedu, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psicofisico, ma tale accertamento deve essere svolto in modo rigoroso, perché non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto, ma solo il pericolo fondato su un giudizio prognostico concretamente
7 incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psicofisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto (Cass. civ. 14.09.2021 n. 24718).
Naturalmente, però, nel procedere al bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, non si può fare una valutazione astratta, dovendosi in ogni caso considerare superato l'orientamento secondo cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio della prole, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. civ. 30.06.2021 n.
18.600).
Si può, pertanto, concludere che l'indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo riconoscimento da parte del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio va condotta tenendo conto dell'interesse del minore a quel riconoscimento sotto entrambi i profili, spirituale e materiale, ma occorre in ogni caso effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità non necessariamente correlato alla verità biologica. Naturalmente, la legittimità del rifiuto è sostenibile nei soli casi in cui siano ravvisabili seri e specifici motivi, evidenzianti la contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore (vedi ex plurimis Cass. n. 12018/98, n. 2669/98, n. 1412/93) e la
Suprema Corte ha specificato che anche l'eventuale mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore al riconoscimento non costituisce
8 ostacolo all'attuazione di esso da parte del genitore, in caso di opposizione del genitore che vi ha proceduto per primo, e che il secondo riconoscimento va autorizzato anche quando emerga una eventuale inidoneità del genitore a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall'avere egli dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita, in quanto si deve escludere che l'autorizzazione al riconoscimento sia concedibile solo se da questo possa derivare per il figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale, che sotto il profilo materiale, mentre la generica inidoneità genitoriale, in mancanza di oggettive controindicazioni, è ininfluente nel quadro di un diritto soggettivo del padre al riconoscimento, comprimibile soltanto nei limiti di una forte probabilità che lo sviluppo del minore sia compromesso per effetto del riconoscimento (Cass.11.2.2005, n. 2878; Cass. 05.06.2009
n. 12984). Di conseguenza, per verificare la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello
"status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (Cass. civ. 14.09.2021
n. 24718).
Sennonché nel caso in esame l'opposizione della resistente si basa su circostanze solo labialmente affermate, vale a dire la circostanza che il aveva dubitato di essere il padre del nascituro, che lo stesso Pt_1
avrebbe voluto che lei abortisse, che l'aveva minacciata di sottrarle il bambino per condurlo in Marocco, che temeva che il figlio potesse essere
9 educato in base ai dettami dell'integralismo islamico. La resistente non ha, però, offerto alcuna prova delle sue affermazioni, dovendosi, al contrario, rilevare che la ferma volontà del ricorrente di potere riconoscere il figlio come proprio contraddice la circostanza che lo stesso dubiti del rapporto biologico di filiazione e, peraltro, la mancata comparizione all'udienza della nonostante i ripetuti rinvii volti proprio ad assicurarne CP_1
la presenza, costituisce ai sensi dell'art. 473 bis .21 comma 2 c.p.c. comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., essendo sintomatico della volontà della resistente di sottrarsi al confronto sul merito delle ragioni da lei addotte a fondamento della sua opposizione al riconoscimento. D'altronde, non può costituire ostacolo all'esercizio del diritto del genitore al riconoscimento il semplice interesse del minore a non vedere turbata la serenità della vita che conduce, non solo perché tale timore è meramente ipotetico, dipendendo dalle modalità con le quali verrà costruita la relazione tra minore e padre biologico, mentre è verosimile che il bambino possa trarre soltanto vantaggio dal vivere nella chiarezza e nella verità, ma anche perché questo non costituisce un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto che sarebbe sacrificato.
Quanto, poi, allo scarso interesse che il avrebbe mostrato nei Pt_1
confronti del figlio, va osservato che ciò può assumere rilievo esclusivamente al fine di verificare se effettivamente risponda all'interesse del minore recuperare la relazione anche con il genitore che fino a quel momento si è disinteressato di lui, ma non anche ai fini del riconoscimento.
Peraltro, il comportamento processuale del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento della domanda, è sintomatico di un suo attuale interesse nei confronti del figlio. Infine, va osservato che l'esistenza di entrambe le figure genitoriali amplia la sfera dei rapporti affettivi del minore, ancora in tenera età, e ne arricchisce la personalità, completandola e conferendole
10 equilibrio, materiale e psichico, sicché il riconoscimento da parte del ricorrente sembra rispondere ad uno specifico interesse del minore.
Conseguentemente, va autorizzato il riconoscimento del minore da parte di Parte_1
Poiché l'intento manifestato dal ricorrente di riconoscere il figlio non appare ritrattabile, come si desume dal fatto che il legislatore ha persino previsto la possibilità che vengano adottati gli opportuni provvedimenti per l'instaurazione della relazione tra genitore istante e figlio anche prima della sentenza che autorizza il riconoscimento, sulla base di una valutazione che attiene alla presumibile fondatezza della domanda ma che prescinde da un successivo atto di riconoscimento da parte del ricorrente, va altresì dichiarato che nato a Messina in [...] Persona_1
16.09.2022, già riconosciuto come figlio dalla madre Controparte_1
nata a [...] il [...] è stato riconosciuto anche dal padre Pt_1
nato a [...] il [...].
[...]
Quanto al cognome del minore, l'art. 262 c.c. stabilisce che se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, come nel caso in esame, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Il non ha formulato Pt_1
specifiche richieste in relazione al cognome del minore mentre la si è genericamente opposta a tutte le domande del ricorrente. CP_1
Orbene, la giurisprudenza ha ribadito più volte la necessità che il giudice valuti in concreto quale sia l'interesse esclusivo del minore, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del figlio ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata
11 nell'ambiente in cui è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale. La scelta del giudice non può, pertanto, essere condizionata né dal favor per il patronimico – per il quale non sussiste alcun privilegio - né dall'esigenza di equiparare l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quello del figlio legittimo (Cass. civ.
15.12.2011 n. 27069).
Nel caso in esame si deve ritenere che il minore, ancorché in tenerissima età, in relazione al suo vissuto, alla sua vita trascorsa, nonché alle prospettive future vanti il diritto di salvaguardare la sua identità personale attraverso l'assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno. Infatti, tenuto conto che il minore ha sempre vissuto con la madre e non si prospetta – da parte dei genitori - il proposito di vivere stabilmente insieme, si presume che lo stesso continuerà a vivere con la madre e la famiglia di lei, pur mantenendo rapporti con il padre e ciò fa concludere nel senso che corrisponde all'interesse del bambino aggiungere il cognome del padre a quello della madre, posponendolo a quest'ultimo, al fine di garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'instaurato ambiente familiare e sociale di vita.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento del figlio occorre, invece, effettuare una specifica attività istruttoria, al fine di valutare la capacità di entrambi i genitori a svolgere i compiti genitoriali e le modalità attraverso le quali sia possibile instaurare la relazione, anche in relazione al fatto che il bambino non si trova in Italia e che non è noto se vi farà rientro.
D'altronde, l'assenza di significativi contatti tra il padre ed il figlio in questi primi anni di vita, trascorsi dal bambino con la sola madre che l'ha cresciuto e seguito in ogni sua necessità, rende opportuno un
12 approfondimento istruttorio al fine di valutare le ulteriori questioni relative all'affidamento, al mantenimento ed alla collocazione del minore.
Occorre, pertanto, emettere sentenza non definitiva, disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza. La decisione sulle spese di lite deve essere rinviata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto davanti a questo Tribunale in data
03.06.2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, autorizza a riconoscere come proprio figlio il minore Parte_1
nato a [...] in data [...], e per Persona_1
l'effetto dichiara che il predetto minore, già riconosciuto come figlio dalla madre nata a [...] il [...], è stato Controparte_1
riconosciuto anche dal padre nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 27/07/1988 e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato civile di Messina di annotare sull'atto di nascita del minore la presente sentenza;
dispone che il predetto minore aggiunga al cognome della madre quello del padre, posponendolo al primo;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al collocamento del minore;
riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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