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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3196 /2023 GA
RA
, rappresentato e difeso dall' avv.LEPERA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la davanti questo giudice chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 3135,54 a titolo di risarcimento danni.
Rappresentava di aver lavorato alle dipendenze della società con mansione di addetta alla mensa dal 1.6.2015 Controparte_1 al 5.1.2016 data in cui veniva licenziata per chiusura dell'unità produttiva;
che in data 15.7.2015 aveva sottoscritto presso gli uffici della di Cosenza un verbale di accordo CP_2 sindacale nel quale veniva concordato il ricorso all'intervento della CIG a zero ore con il sistema del pagamento diretto da parte dell' per il periodo dal 9.7.2015 all'8.12.2015 ; che la CP_3 domanda veniva presentata dalla società all' in data CP_3
20.7.2015;che pertanto non si era recava più al lavoro e non aveva più lavorato fino alla data del licenziamento;
che, non ricevendo
Part il pagamento della aveva chiesto in più occasioni spiegazioni alla società che la rassicurava;
che aveva nel 2019 appreso da altri colleghi di lavoro che la domanda di CIG era stata rigettata dalla Regione Calabria con provvedimento del 9.8.2018 a causa di un grave inadempimento formale da parte della società, più volte invitata dalla Regione a porvi rimedio;
che in conseguenza di ciò aveva subito un danno economico non avendo percepito alcuna somma e non avendo potuto lavorare;
che detto danno era quantificabile nelle retribuzioni che avrebbe percepito pari a € 3135,54.
La società non si costituiva nonostante la regolarità della notifica.
Sulla base degli atti la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha allegato e provato le circostanze sopra evidenziate.
È in atti sia il verbale di accordo del 15.7.2015 firmato presso la di Cosenza nel quale la società si impegnava a CP_2 ricorrere all'intervento della prima concessione di CIG in deroga in regime di zero ore e con erogazione del pagamento diretto da parte dell' , sia il certificato del centro per l'impiego, sia CP_3 la attestazione della presentazione della domanda all' e sia CP_3 il provvedimento di rigetto della CIG da parte della Regione
Calabria.
Dalla lettura del provvedimento regionale emerge chiaramente come il rigetto sia stato determinato “per carenza documentale e mancato riscontro nei termini stabiliti dall'accordo quadro istituzionale sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga …” Oggetto della domanda attorea è il mancato pagamento delle mensilità non percepite per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa stante la mancata approvazione dell'intervento della CIG. Nel caso de quo è incontestato che parte ricorrente sia stata sospesa dal lavoro per il periodo dal
9.7.2015 all'8.12.2015 .Sul punto, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali
(cfr Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014; , Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018).
Consegue, dunque, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g, ossia proprio ciò che si è verificato nel caso di specie in relazione alle dedotte mensilità. (Trib Salerno sentenza 1391 del 2022)
In relazione al quantum debeatur, occorre rilevare che secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha infatti diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha quantificato il proprio credito in € 3135,54.
Detta quantificazione appare corretta e peraltro non contestata.
La società va condannata al pagamento della predetta somma oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna parte convenuta al pagamento,in favore della ricorrente,della somma di € 3135,54 oltre interessi come per legge. Pone a carico della parte convenuta le spese di lite che liquida in € 1313,00 oltre IVA,CPA e rimborso forfettario e dispone che il pagamento sia effettuato a favore dello stato.
Cosenza,25.11.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino