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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 2360/'12 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“risarcimento danni”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Parte_1
Avv. Fabio DEL VECCHIO ed elettivamente domiciliato come in atti;
-attore-
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco CP_1
D'ORSI ed elettivamente domiciliato come in atti;
-convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
L'attore, , conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso per i danni all'immagine subiti in conseguenza della condotta persecutoria posta in essere nei
Suoi confronti mediante il sito www.venafrano.org e, in particolare, per due articoli comparsi sullo stesso e, conseguentemente, chiedendo la condanna del CP_1
al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e la CP_1
richiesta risarcitoria, deducendo l'infondatezza e pretestuosità della domanda evidenziando che la vicenda andava necessariamente inquadrata in un contesto molto più ampio.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Da un attento esame dell'attività istruttoria espletata, consistita nella produzione documentale, va osservato che parte attrice non ha fornito elementi
2 probatori a sostegno della propria domanda.
Infatti, l'attore deduceva nel proprio atto introduttivo del presente giudizio che il convenuto nel momento in cui pubblicava la notizia in merito ad una presunta condanna riportata dall'attore era a conoscenza che avverso il decreto Pt_2
penale di condanna era stata proposta opposizione.
Questo Giudice osserva che dall'esame degli atti non si evince la suddetta circostanza, infatti non si rinviene alcuna notifica o elemento atto a dimostrare che il convenuto era a conoscenza al momento della pubblicazione dell'articolo che avverso il decreto penale di condanna l'attore aveva proposto opposizione.
Deve conseguentemente ritenersi che non è stata raggiunta la prova della fondatezza della domanda attorea.
L'attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
I particolari profili del caso di specie in uno alla peculiarità della materia trattata legittimano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n°2360/'12 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
, concernente risarcimento danni, così decide: CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
3 2) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Isernia il 13 Febbraio 2025.
4
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 2360/'12 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“risarcimento danni”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Parte_1
Avv. Fabio DEL VECCHIO ed elettivamente domiciliato come in atti;
-attore-
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Francesco CP_1
D'ORSI ed elettivamente domiciliato come in atti;
-convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
L'attore, , conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso per i danni all'immagine subiti in conseguenza della condotta persecutoria posta in essere nei
Suoi confronti mediante il sito www.venafrano.org e, in particolare, per due articoli comparsi sullo stesso e, conseguentemente, chiedendo la condanna del CP_1
al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e la CP_1
richiesta risarcitoria, deducendo l'infondatezza e pretestuosità della domanda evidenziando che la vicenda andava necessariamente inquadrata in un contesto molto più ampio.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Da un attento esame dell'attività istruttoria espletata, consistita nella produzione documentale, va osservato che parte attrice non ha fornito elementi
2 probatori a sostegno della propria domanda.
Infatti, l'attore deduceva nel proprio atto introduttivo del presente giudizio che il convenuto nel momento in cui pubblicava la notizia in merito ad una presunta condanna riportata dall'attore era a conoscenza che avverso il decreto Pt_2
penale di condanna era stata proposta opposizione.
Questo Giudice osserva che dall'esame degli atti non si evince la suddetta circostanza, infatti non si rinviene alcuna notifica o elemento atto a dimostrare che il convenuto era a conoscenza al momento della pubblicazione dell'articolo che avverso il decreto penale di condanna l'attore aveva proposto opposizione.
Deve conseguentemente ritenersi che non è stata raggiunta la prova della fondatezza della domanda attorea.
L'attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
I particolari profili del caso di specie in uno alla peculiarità della materia trattata legittimano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n°2360/'12 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
, concernente risarcimento danni, così decide: CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
3 2) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Isernia il 13 Febbraio 2025.
4
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE