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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa RA EL BO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 633/2024 R.G., promossa da:
Dott. ( , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
04/07/1957, residente in Torre dè Passeri (PE), al C.so Mazzini, n. 17, ed ivi elettivamente domiciliato, alla via Garibaldi n. 191, presso e nello studio dell'Avv.
AN CO ( ), che lo rappresenta e difende nel presente CodiceFiscale_2 procedimento (per le comunicazioni: tel. 0858886002 - digital fax 0623.3242518 - email - PEC;
Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro Dott.ssa (C.F. ), residente in [...] alla CP_2 C.F._3
Via Lindera n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Nico Di Florio (C.F.
), elettivamente domiciliato in Pescara, al Corso Vittorio C.F._4
Emanuele II n. 161, presso il suo studio, fax 085 9943006, PEC:
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APPELLATA per la riforma della sentenza n. 56/2024 resa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 11 gennaio 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 28.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 28.10.2025, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 56/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024, il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_2 ingiuntivo n. 776/2021 con il quale le veniva ingiunto dal Tribunale di Pescara di pagare in favore di la somma di euro 21.000,00 a titolo di varie Controparte_1 obbligazioni assunte dall'intimata e fondate sulla dichiarazione di riconoscimento di debito dalla stessa sottoscritta in data 05.07.2019.
Il primo giudice, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'inferiore somma di euro 6.085,00 oltre interessi e compensando per i 2/3 le spese di lite tra le parti per il primo grado di giudizio.
1.1 A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'invalidità della ricognizione di debito posta a dimostrazione del credito azionato deducendo di essere stata indotta dall'opponente alla sottoscrizione della stessa tramite violenza e minaccia, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c.
Nel merito, poi, contestava la fondatezza delle voci di credito dedotte dall'opposto.
pag. 2/12 1.2 Si costituiva in giudizio l'opposto contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Istruita la causa tramite produzioni documentali e prove testimoniali, la stessa veniva trattenuta in decisione.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la domanda proposta per i motivi che seguono.
Il primo giudice, inquadrata l'eccezione prospettata dall'opponente nel vizio del consenso consistente in minaccia di far valere un diritto, accertava sulla base degli elementi probatori assunti ed in particolare delle risultanze testimoniali l'invalidità della ricognizione di debito sottoscritta dall'opponente annullando tale dichiarazione in quanto sottoscritta al fine di evitare mali ingiusti derivanti dalla condotta persecutoria posta in essere dall'opposto o in alternativa dalla prospettazione di nozze non volute con lo stesso.
Annullata la ricognizione di debito procedeva ad esaminare la fondatezza delle allegazioni probatorie proposte dall'opposto circa le causali delle singole voci di credito azionate, ritenendo dimostrata in giudizio la debenza esclusivamente della somma di euro 6.085,00 attinente al pagamento, da parte dell'opposto, delle tasse universitarie della figlia dell'opponente.
Il primo giudice riteneva le altre voci di debito allegate in parte non dimostrate e non compiutamente specificate ed in parte qualificabili quali regalie e donazioni di modico valore avvenute in costanza del rapporto sentimentale intercorso tra le parti.
Pertanto, ritenendo che esclusivamente per le somme esborsate a titolo di tasse universitarie non si potesse presumere il carattere gratuito della prestazione, accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento della sola somma derivante da tale causale .
3. Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello Controparte_1
per i motivi di seguito indicati.
[...]
3.1 Sull'erroneità e l'ingiustezza della sentenza nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ( art.
99- 115-116 c.p.c. e art. 2697 c.c.)
pag. 3/12 Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie e conseguentemente ritenuto annullabile la ricognizione di debito, sostenendo che dal corretto esame del quadro probatorio sarebbe emersa la piena validità della ricognizione sottoscritta dall'opponente con conseguente necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, l'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice sostenendo, al contrario, l'assenza di qualsivoglia vizio del consenso e della denunciata coercizione dell'opponente nel riconoscimento del rimborso delle somme elargite dal convenuto opposto, eccependo, in particolare, l'inammissibilità e l'inattendibilità dei testi di parte attrice in quanto aventi interesse nella causa e rapporti stretti con l'opponente, trattandosi della figlia e del compagno della figlia.
3.2Posta la validità della ricognizione di debito, l'appellante ha contestato inoltre la sentenza impugnata per aver ritenuto gli esborsi documentati in favore dell'opponente quali regalie derivanti dal rapporto sentimentale intercorso tra le parti, deducendo che, complessivamente considerate, non potessero essere ritenute di modico valore, raggiungendo la cifra di circa 26.848,33, così come analiticamente descritte.
3.3 si costituiva in giudizio impugnando e contestando l'appello proposto CP_2
e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza attinente alla condanna a suo carico del pagamento della somma di euro 6.085,00 in favore dell'appellante con vittoria delle spese di lite.
3.4 Con appello incidentale, in particolare l'appellata-appellante in via incidentale contestava l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrata la debenza delle somme relative al pagamento delle tasse universitarie della figlia dell'appellata.
Sul punto ha contestato il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della natura di regalia anche relativamente a tale voce di credito azionata, facendo rilevare il mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere probatorio relativo all'ulteriore necessario elemento dell'obbligo restitutorio pattuito tra le parti.
Ha chiesto, per tali ragioni, il rigetto dell'appello proposto nonché, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata con accoglimento totale dell'opposizione proposta e vittoria delle spese di lite.
4. Motivi della decisione. pag. 4/12 4.1. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ritenendolo errata nella valutazione del quadro probatorio offerto sia relativamente all'invalidità della ricognizione di debito posta a fondamento del credito sia con riguardo alla prova delle singole voci di credito successivamente allegate.
4.1.1 Relativamente al primo profilo l'appellante contesta l'appellata sentenza per aver ritenuto viziata la sottoscrizione della ricognizione di debito sostenendo, in buona sostanza, che dal quadro probatorio non emergerebbero elementi utili a dimostrare la coercizione che avrebbe indotto l'appellata a sottoscrivere la dichiarazione. Sostiene che dalla dichiarazione testimoniale dell'Avv. Visconti sarebbe emersa l'assenza di violenza e vizi del consenso relativamente alla sottoscrizione dell'appellata, contestando, inoltre, il valore probatorio delle testimonianze rese dai testi di parte attrice in quanto legati da rapporti di parentela con l'appellata.
A riguardo occorre premettere che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento essendo libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze istruttorie che, in base al suo giudizio di merito, ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento sia derivato dalla valutazione degli elementi processualmente acquisiti. Rientra, inoltre, nella sua libera valutazione, fondata su elementi oggettivi e soggettivi, anche l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte nonché la valutazione, quale elemento utile a confermare il convincimento, delle dichiarazioni de relato valutate unitamente agli altri elementi di prova.
Relativamente all'eccepita incapacità dei testi - figlia dell'appellata - e Testimone_1 del – compagno della figlia dell'appellata - ai sensi dell'art. 246 c.p.c., Testimone_2 occorre precisare che l'interesse posto a fondamento del divieto deve consistere in un interesse giuridico attuale e concreto che legittimerebbe il teste, ai sensi dell'art. 100
c.p.c., a partecipare al giudizio mentre il mero interesse di fatto attiene esclusivamente alla valutazione dell'attendibilità del teste come si è detto liberamente valutabile dal giudice. Nel caso in esame, deve rilevarsi che il thema decidendum della controversia attiene alla restituzione di somme elargite dall'appellante alla appellata, a suo dire, a pag. 5/12 titolo di prestito, sicché l'oggetto del giudizio attiene alla sussistenza del contratto di mutuo tra le parti e al suo eventuale adempimento, non rinvenendosi, dunque, un interesse giuridico dei suddetti testi al giudizio anche qualora abbiano beneficiato indirettamente e di fatto dell'utilizzo delle somme oggetto del contratto - come nell'ipotesi delle somme elargite per il pagamento delle tasse universitarie della figlia dell'appellante - posta l'efficacia esclusivamente inter partes del contratto azionato.
Tanto chiarito a livello di inquadramento generale, deve condividersi la valutazione del quadro probatorio e della ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice, risultando emergere, dall'analisi degli atti del giudizio di primo grado, la compiuta dimostrazione ad opera dell'odierna appellata dello stato di soggezione e turbamento quale elemento determinante della propria volontà di sottoscrivere la ricognizione di debito azionata con conseguente invalidità della stessa ai sensi dell'art. 1427 c.c.
La norma infatti, applicabile anche a gli atti unilaterali ai sensi dell'art. 1324 c.c., dispone l'annullabilità dei contratti, che siano viziati nel consenso da errore violenza o dolo, prevedendo poi, l'art. 1435 c.c., che la violenza è causa di annullabilità del contratto qualora sia tale da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o suoi beni ad un male ingiusto e notevole.
Per giurisprudenza costante, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che “in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto,
o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa” (Cass. civ. n. 19974/2017 e Cass. civ. n.
15161/2015). pag. 6/12 È necessario dunque, al fine di dimostrare l'invalidità della sottoscrizione del negozio, che la parte dimostri che l'elemento determinante la propria volontà sia stato quello di sottrarsi alla minaccia di un male ingiusto prospettato anche attraverso un comportamento intimidatorio oggettivamente ingiusto.
Applicando la disciplina al caso di specie, dunque, l'odierna appellante aveva l'onere di dimostrare di aver sottoscritto la ricognizione di debito, non in quanto determinata ad ammettere il debito, bensì al fine di far cessare le turbative e persecuzioni dell'appellante.
Ebbene, dall'esame delle risultanze istruttorie ed in particolare dalle testimonianze assunte deve ritenersi assolto il suddetto onere probatorio.
In particolare è stato dimostrato lo stato di soggezione e di intimidazione al quale era sottoposta l'appellante nel periodo della sottoscrizione della ricognizione correlata alle concomitanti richieste di sottoscrizione della dichiarazione in alternativa alle nozze, poste, tali ipotesi, quali soluzioni alternative alla cessazione delle turbative, emergendo che la stessa ha sottoscritto l'atto impugnato al solo fine di far cessare le turbative ossia quale alternativa alla non voluta ripresa del rapporto sentimentale con l'appellante.
Nello specifico, è emerso che l'appellante, a causa della interruzione del rapporto sentimentale per volontà della appellata aveva posto in essere atti intimidatori e persecutori consistiti in pedinamenti e minacce anche di diffondere foto intime e personali dell'appellante e di sua figlia, al fine di costringere l'appellata alla prosecuzione del rapporto. È inoltre emerso che in via alternativa, e stante il rifiuto ricevuto, ha prospettato all'appellata di sottoscrivere la dichiarazione oggi impugnata, ovvero di riconoscere la debenza delle somme precedentemente elargite in costanza di rapporto, sostanzialmente quindi prospettando la cessazione delle turbative poste in essere nel caso di sottoscrizione.
In particolare, l'atteggiamento intimidatorio e persecutorio è stato confermato dai testi di parte attrice i quali hanno riferito di multipli pedinamenti, atti intimidatori e minacce di divulgare materiale intimo e privato dell'appellante posti in essere dall'appellante durante il periodo di richiesta della sottoscrizione. Il teste sul punto ha infatti Tes_2 dichiarato: “l'opposto venne presso la mia abitazione e dopo aver citofonato mi chiese di uscire con lui per parlare della sua relazione con l'opponente. In tal circostanza, il pag. 7/12 predetto mi portò presso la sua abitazione in Torre de Passeri, ove mi fece vedere sia un filmato che alcune fotografie che riproducevano l'opponente ed un soggetto in atteggiamenti intimi, stavano facendo sesso” sempre al riguardo dei filmati ha inoltre affermato “nella descritta circostanza, l'opposto mi raccomandò di non parlare con nessuno di quanto visto e mi disse che in futuro avrebbe potuto usare tale materiale.”
Riguardo alle incessanti e concomitanti richieste economiche, sempre il ha Tes_2 confermato: “Posso dire di aver ascoltato un messaggio audio inviato dall'opposto all'opponente nel quale il primo chiedeva denaro alla seconda. Preciso che è stata
l'opponente a farmi ascoltare tale audio. Tal circostanza, a memoria, è accaduta nel
2018 Posso confermare il fatto che in famiglia, anche in mia presenza, l'opponente più volte, non so collocare nel tempo, diceva che aveva intenzione di firmare i documenti che l'opposto le aveva inviato pur di far cessare i comportamenti molesti del medesimo.
Io ho visto perché mostratomi dall'opponente, il documento firmato”.
Che tale attività persecutoria fosse poi diretta, cessato il rapporto nel 2019, ad ottenere o il consenso alle nozze ovvero la cessazione della condotta persecutoria ovvero appunto la sottoscrizione dell'atto ricognitivo di cui è causa è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni rese dalla teste figlia dell'opponente, la quale ha sul punto riferito:
“Questa era una delle minacce più frequenti. Così il dottore convinceva mia madre a restare insieme a lui. Ho assistito personalmente a questi episodi. Soltanto quando mia madre accettava di tornare con lo , questi dichiarava di non avere più pretese CP_1 economiche”. Ulteriormente con riferimento alla proposta di azzerare il debito purché
l'appellata accettasse di contrarre matrimonio la teste ha riferito: “Lo so perché ho assistito alla telefonata. Mi ricordo che era primavera, credo che si trattasse del 2018 o del 2019”.
Infine, le dichiarazioni testimoniali della suddetta confermano altresì le circostanze dedotte dall'allora opponente relativamente alla sottoscrizione della dichiarazione di debito, avendo la stessa dichiarato sul punto: “sono vere entrambe le circostanze. Lo so perché ero andata anche io dall'avvocato Visconti. Mia madre mi riferiva di essersi decisa a firmare per paura di ripercussioni sulla mia persona da parte dello . CP_1
In mia presenza mia madre disse all'avvocato Visconti che avrebbe firmato a condizione che lo avesse interrotto le persecuzioni.” CP_1
pag. 8/12 La valutazione complessiva delle risultanze testimoniali, unitamente anche alle testimonianze anche dei restanti testi, che seppur riferenti circostanze de relato, danno conferma e rafforzano la prova già fornita, considerata anche la testimonianza diretta circa lo stato di tensione e di timore in cui viveva la per effetto delle pressioni CP_2 di controparte.
Risulta pertanto dimostrato che l'appellante avesse prospettato, con il proprio atteggiamento complessivamente valutato, in via alternativa alla prosecuzione del rapporto sentimentale l'ammissione da parte della appellata delle pretese creditorie, quale atto necessario alla cessazione delle turbative poste in essere, ponendo dunque l'appellata nella condizione di scegliere se riconoscere il debito sottoscrivendo la ricognizione o proseguire la relazione con lui e contrarre matrimonio al fine di far cessare le turbative.
L'appellata si è dunque determinata a sottoscrivere la ricognizione al solo fine di far cessare le turbative e le molestie poste in essere dall'appellante evitando l'alternativa di un rapporto sentimentale non voluto.
Le prove fornite dall'appellante, inoltre, non risultano idonee a confutare tale tesi non risultando alcuna ammissione della debenza delle somme contestate ed attenendo esclusivamente a foto e messaggi intercorsi tra le parti in epoca precedente ai fatti, idonee solo a dimostrare il precedente rapporto sentimentale senza comportare l'esclusione del successivo stato di persecuzione derivato dalla intervenuta rottura del rapporto.
Per tali motivi deve ritenersi viziata la ricognizione di debito sottoscritta dall'appellata con conseguente invalidità della stessa.
4.1.2. Confermata, dunque, l'invalidità della ricognizione azionata deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'appellante circa la debenza delle somme richieste neanche tramite l'istruttoria del giudizio.
Parte appellante assume di aver elargito le somme azionate a titolo di prestito.
Sul punto occorre ricordare che l'onere probatorio posto in capo al mutuante impone allo stesso, in virtù di quanto sancito dall'art. 2697 c.c., di dimostrare in giudizio gli elementi costitutivi del diritto azionato e dunque sia la consegna delle somme oggetto pag. 9/12 del prestito sia l'obbligo restitutorio previsto tra le parti quale elemento essenziale del contratto di mutuo.
In particolare la Cassazione al riguardo ha precisato che: “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. Ord. n. 20964 del 23 luglio 2025).
Orbene, dall'esame degli atti di causa, posta l'invalidità della ricognizione di debito, non risulta offerto dall'appellante alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la pattuizione dell'obbligo restitutorio tra le parti delle somme elargite nel tempo, in assenza del quale le dazioni di denaro possono correttamente qualificarsi in modo diverso, anche come regalie e atti di liberalità posti in essere in costanza del rapporto sentimentale intercorso tra le parti.
Priva di fondamento risulta essere, inoltre, l'eccezione relativa all'insussistenza dell'elemento del modico valore sollevata dall'appellante, dovendo sul punto solo precisarsi che la valutazione del valore dell'elargizione deve essere effettuata considerando il lasso di tempo durante il quale sono intervenute le elargizioni nonché le possibilità economiche del donante, dovendo pertanto ritenersi che la somma di circa
26.000 euro, elargita nei corso di svariate annualità non possa essere valutata come ingente anche in relazione alla posizione economica e sociale dell'appellante, stimato dentista.
In ogni caso l'entità delle somme versate di per sé non dimostra l'obbligo restitutorio assunto da parte ricevente-beneficiaria. pag. 10/12 Per tutte le ragioni esposte l'appello principale deve essere respinto.
4.2. L'appello incidentale proposto dalla appellata deve invece trovare accoglimento.
L'appellata si duole dell'impugnata sentenza laddove ha riconosciuto come dovuta la restituzione delle somme sborsate dall'appellante principale a titolo di tasse universitarie della figlia dell'appellata, sostenendo che in assenza di prova della natura debitoria di tali somme, anche queste avrebbero dovuto essere qualificate e incluse nella categoria delle regalie.
Ebbene, per le stesse ragioni esposte nel precedente motivo deve ritenersi che anche relativamente alle suddette somme l'appellante non abbia assolto l'onere probatorio posto a proprio carico, non avendo fornito alcun elemento probatorio circa l'obbligo restitutorio previsto tra le parti.
Non avendo l'appellante dimostrato la natura di prestito della somma elargita, non può trovare accoglimento alcuna domanda di restituzione.
Peraltro tale dazione di denaro ben può essere inquadrata, al pari delle altre elargizioni azionate, in mancanza di prova di altro titolo, nell'ambito di atti di liberalità, stante la sussistenza del rapporto ultradecennale intercorso tra le parti che, in assenza di prova contraria circa gli elementi costitutivi del contratto di mutuo dedotto, consente di presumere la presenza dello spirito solidaristico, normalmente caratterizzante i rapporti sentimentali consolidati, quale causa dell'esecuzione della prestazione relativa al pagamento delle tasse universitarie della figlia della . CP_2
La sentenza emessa dal Tribunale di Pescara deve, pertanto, essere riformata sul punto con conseguente accoglimento integrale dell'opposizione proposta dalla Sig.ra
. CP_2
4.3 In conclusione, l'appello principale, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere rigettato mentre l'appello incidentale proposto deve trovare accoglimento con conseguente riforma sul punto della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara e accoglimento integrale dell'opposizione proposta dall'odierna appellata con dichiarazione che nulla è dovuto dalla stessa all'appellante.
4.4. L'accoglimento dell'appello incidentale implica la conseguente riforma della sentenza anche relativamente alla compensazione delle spese di lite che, in virtù del pag. 11/12 principio della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante Dott.
[...] per entrambi i gradi di giudizio, secondo liquidazione di cui in Parte_1 dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
Rinviene, altresì, relativamente all'appello principale, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 contro la sentenza n. 56/2024 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 11 gennaio 2024, nei confronti della , così provvede: CP_2
• Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado con integrale accoglimento dell'opposizione proposta;
• Condanna al pagamento in favore della appellata delle spese di Controparte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa come per legge per il primo grado e in euro 3.470,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa come per legge per il presente grado di giudizio.
• Dichiara al versamento di somma equivalente a quanto già Controparte_1 dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 31 ottobre 2025 su relazione della Dott.ssa RA EL BO.
La Presidente est.
RA EL BO
pag. 12/12