Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 243/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Monica Parte_1
Ferraioli con domicilio eletto in Sapri (SA), alla via Umberto I, n.1
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: spese giudiziali.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza nr. 1762/2023 pubblicata in data 14 novembre 2023, il Tribunale di
Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l. accoglieva, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta da
[...]
[...
[...]
in persona del l.r. p.t., avente ad oggetto il riconoscimento del Controparte_2
diritto alla retribuzione, a causa della mancata percezione della CISOA a seguito del rigetto della domanda da parte dell' , per il periodo di sospensione del rapporto di CP_3
lavoro quale operaio forestale presso la medesima Comunità, dal 12 novembre 2014 al
31 dicembre 2014, quantificato nel complessivo importo di €2.161,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore e, a sostegno del proprio convincimento, richiamava il consolidato principio vigente in materia secondo il quale: “ i lavoratori sottoposti a cassa integrazione guadagni a seguito di sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della Cig, alla retribuzione piena, che dovrà essere loro corrisposta dallo stesso datore di lavoro ”, ritenendolo applicabile alla fattispecie concreta in verifica. In relazione alla regolamentazione delle spese, concludeva affermando la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma II c.p.c. per la integrale compensazione delle spese tra le parti, ponendo in rilievo la circostanza per cui la , fruendo in proposito dei fondi regionali ed in quanto ente Controparte_2
privo di autonomia finanziaria e impositiva, non potesse procedere ai relativi pagamenti se non a seguito dei finanziamenti dell'Ente a ciò preposto.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato telematicamente in data 13 maggio 2024, dolendosi in particolare della compensazione delle spese di lite tra le parti operata dal giudice di prime cure e pertanto censurando l' “ insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni poste alla base dell'applicazione del comma ii, art 92 c.p.c. ”, rilevando come una volta accertata la responsabilità dell'Ente relativamente alla fattispecie dedotta in ricorso, quest'ultimo andava condannato alle spese di lite secondo il generale principio della soccombenza ex art.91 c.p.c.. Concludeva pertanto come in atti per la condanna della CP_1
resistente al pagamento delle spese di lite del primo grado nonché del presente grado di appello, in parziale riforma della gravata sentenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Emesso decreto ex art.435 c.p.c. per il dì 24 febbraio 2025, accertata la regolarità della notificazione dell'atto di appello, in uno al detto decreto, nei confronti della Comunità personalmente -in quanto contumace nel primo grado di giudizio-, rinviata l'udienza al dì 28 aprile 2025, successivamente revocata con termine per note
2 di trattazione scritta fino alla data di udienza, in ragione della richiesta dell'appellante costituito, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti. Per completezza di esposizione va precisato che all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025
è stato disposto aggiornamento della discussione al 28 aprile 2025, onde consentire alla controparte contumace l'eventuale costituzione o quantomeno la comparizione personale.
5. Va, in via preliminare, formalmente dichiarata la contumacia della Comunità appellata, stante la mancata costituzione nel presente grado di giudizio.
6. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
7. La compensazione costituisce una deroga alla regola generale collegata alla soccombenza e può quindi essere disposta solo nei casi previsti dalla legge. “ Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. n. 4696/2019, n. 3977/2020).
8. Nel caso di specie non sussiste la soccombenza reciproca, avendo il giudice di primo grado riconosciuto la piena fondatezza della pretesa azionata dal lavoratore e ravvisato la illegittimità della sospensione disposta dalla in assenza Controparte_2 di autorizzazione dell' alla CISOA. Costituiscono difatti circostanze pacifiche in CP_3
giudizio sia la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro ad opera della CP_2
e la omessa corresponsione della retribuzione per due mesi (novembre e
[...]
dicembre 2014), sia la mancata erogazione al lavoratore della CISOA ad opera dell' . CP_3
Il Tribunale ha dunque accertato la sussistenza del diritto vantato dal lavoratore, sicché la risulta interamente e palesemente soccombente in prime cure. Il Controparte_2
datore di lavoro, rimasto contumace in questo grado, non si è neppure costituito per invocare o dare conto della concreta sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a consentire la compensazione delle spese, sì da contrastare l'appello proposto da
. Parte_1
3 9. Non sussistono neppure gli altri presupposti di cui al citato art. 92 c.p.c., non registrandosi alcuna novità della questione, né tantomeno un mutamento giurisprudenziale o normativo in materia tale da modificare il quadro giuridico preesistente al ricorso introduttivo. Lo stesso Tribunale ha deciso la controversia in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, richiamando sul punto le pronunzie della S.C.. Anche il richiamo alla necessità per l'ente locale di ottenere i finanziamenti regionali -addotta nella sentenza impugnata a sostegno della compensazione delle spese – appare inconferente, in quanto le decisioni della S.C. richiamate dal primo giudice affermano l'obbligo del datore di corrispondere la retribuzione in ogni caso, laddove di fatto l non abbia erogato la CIG. “La CP_3 retribuzione deve considerarsi “dovuta” in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in atto de iure, con esclusione dei casi in cui la prestazione lavorativa non viene resa per fatto imputabile al dipendente o per sospensione concordata (cfr. in termini Cass. S.U.
n. 15143 del 2007; nello stesso senso, ancorché con riguardo a ipotesi di CIG non autorizzata, v. Cass. nn. 15207 del 2010 e 25240 del 2014)” (così Cass. n. 4899/2017).
Non emergono pertanto, nel caso che ci occupa, ragioni di carattere eccezionale che possano consentire la compensazione delle spese, per essere quello della finanza derivata, richiamato dal primo giudice, il sistema tipico di finanziamento di questi Enti.
10. In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n. 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo riconosciuto dal Tribunale al lavoratore è pari ad €2.161,49, onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra):
l'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali (Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n. 8511/2014). Il tutto con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di in persona del l.r.p.t. il 13 maggio 2024, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 1762/2023 in data 14 novembre 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del l.r.p.t. alla refusione in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del primo grado che liquida in complessivi € 1.029,50 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Condanna la in persona del l.r.p.t. alla refusione in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi
€247,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Salerno, 28 aprile 2025
il presidente
M. Stassano
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