CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6263 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3196/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 28.05.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 16537/2020 e vertente tra
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Caiazzo Parte_1 P.IVA_1
- Appellante –
E
(P. IVA;
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
IC NO
- Appellato –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che: - la convenne in giudizio la al fine di accertare la Parte_1 Controparte_1 natura del contratto sottoscritto nel 2003 e aggiornato negli anni con accordi integrativi, deducendo plurimi profili di illegittimità del successivo contratto di agenzia sottoscritto il 15 giugno 2016 e sciolto, su richiesta della , con decorrenza dal 1° marzo 2018; CP_1
- Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarò la nullità della clausola contenuta all'art.
7.2 del contratto stipulato tra le parti tra il 15 giugno e il 2 novembre 2016, rigettando per il resto la domanda e condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 21.394,73, oltre le spese legali. Il primo giudice ritenne che, prima del 2016, il rapporto si configurasse come procacciamento d'affari, privo degli elementi distintivi dell'agenzia.
Rigettò le domande n. 5 e n. 6, escludendo il diritto all'indennità di preavviso aggiuntiva e all'indennità suppletiva di clientela. Respinse la domanda di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o frode alla legge, ritenendo infondata l'ipotesi che l'accordo fosse stato imposto per limitare l'indennità di cessazione. Escluse l'illegittimità della clausola sull'origine del portafoglio clienti, ritenendola conforme all'art. 1751 c.c. e specificamente approvata dall'attrice. Infine, rigettò la domanda risarcitoria n. 7 per difetto di prova, escluse danni patrimoniali e reputazionali e attribuì alla libera scelta dell'attrice la riduzione dell'attività;
- propose appello la per i motivi di seguito scrutinati;
Parte_1
- si costituì in giudizio , chiedendo di confermare la sentenza appellata, con Controparte_1 rigetto integrale dell'appello e con vittoria di spese competenze ed onorari. In via subordinata istruttoria chiese l'ammissione della prova per testi già formulata e non ammessa dal giudice di prime cure;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-in via pregiudiziale il presidente del collegio per carichi di ruolo sostituisce, come estensore , il relatore;
- Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente valorizzato la formale “facoltatività” dell'attività svolta, ignorando il concreto svolgimento del rapporto e la documentazione prodotta, mentre le clausole contrattuali, gli accordi integrativi e le prassi operative deporrebbero nel senso di una collaborazione stabile e continuativa, tipica dell'agenzia, sin dal 2003. Contesta l'assunto secondo cui la distinzione tra agenzia e procacciamento si fonderebbe sulla presenza di un obbligo formale, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che riconosce nella stabilità dell'attività promozionale il criterio qualificante del contratto di agenzia;
- con il secondo motivo l'appellante contesta che, accertata l'esistenza di un rapporto di agenzia sin dal 2003, la Corte avrebbe dovuto riconoscere le indennità maturate a seguito del recesso comunicato da CP_1 nel 2017. In particolare, rivendica il diritto all'indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'intero fatturato secondo l'A.E.C. di categoria del 2002, e all'indennità sostitutiva di mancato preavviso per quattro mesi, essendo stato concesso un preavviso inferiore a quello previsto dall'art. 1750, comma 3, c.c.; - i motivi di appello, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati e vanno rigettati;
- il punto nodale della controversia è tuttora quello della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti a partire dal 2003. Sul punto, giova ricordare come la giurisprudenza largamente maggioritaria individua i caratteri distintivi del contratto di agenzia nell'obbligo “dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza
e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo”, qualificando il procacciamento di affari, invece,
“nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni” (cfr. Cass. Civ. 19 gennaio 2025, n. 1263; in termini Cass. 23214/24 cit.);
- ne segue che la stabilità del rapporto connotante il contratto di agenzia, distinguendolo da quello di procacciamento, comporta necessariamente l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente. Nella specie l'articolo 1.1 dell'accordo di procacciamento sottoscritto dalle parti attribuiva espressamente alla “la facoltà di ricercare clienti interessati ad usufruire dei servizi offerti da Parte_1
”. L'art.
1.2. precisava, altresì, che “ (…) il Procacciatore non avrà alcun vincolo di dipendenza o di CP_1 stabile collaborazione”. L'accordo non prevedeva, dunque, alcun obbligo per la di svolgere un'attività Parte_1 promozionale per conto della , bensì una mera facoltà di individuare e segnalare alla società CP_1 convenuta potenziali nuovi clienti.
- può allora condividersi la motivazione del Tribunale che, nell'affermare l'insussistenza di tali obblighi giuridici in capo alla nei confronti della evidenzia che: “Né il contratto di procacciamento Parte_1 CP_1 di affari, né i successivi accordi integrativi prescrivono in capo all'attrice un obbligo preciso di svolgere attività promozionale, dovendosi evidenziare che la stabilità dell'incarico conferito caratterizza il contratto di agenzia
e va intesa come la ripetizione nel tempo della prestazione, non solo di fatto, ma anche in esecuzione di uno specifico obbligo contrattuale. Anche qualora il rapporto di collaborazione si presenti continuativo nel tempo, non per ciò solo può ritenersi integrato il contratto di agenzia, ove il collaboratore agisca sempre e solo su sua iniziativa e non per uno specifico obbligo giuridico”;
- né, in senso contrario, rileva la durata del rapporto intercorso. Sul punto la Corte condivide e fa propria la motivazione del giudice di prime cure: “ai sensi dell'art. 6.1, l'accordo aveva durata di un anno, prorogabile tacitamente, e che non è impedito, nella libera esplicazione dell'autonomia contrattuale e nell'ambito delle strategie aziendali individuate, di avvalersi per più anni della collaborazione dello stesso , Parte_2 mediante ricorso ad accordi sottoscritti anno per anno dalle parti, come accaduto nella specie, senza che per ciò solo possa affermarsi la stabilità dell'attività. Le clausole sopra riportate, che devono essere valutate, non atomisticamente, ma nel loro insieme, muovendo dalla previsione della mera “facoltà” e non dell'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, non consentono di ravvisare quella continuità e stabilità nell'ambito di una determinata sfera territoriale, che caratterizza il contratto di agenzia”.
- ne discende anche il rigetto delle domande aventi ad oggetto il riconoscimento di un'indennità suppletiva di clientela e un'indennità di preavviso, indebitamente computate dall'appellante sull'erroneo presupposto di una durata del contratto diversa da quella effettiva.
Ancora ritenuto che: - Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità del contratto del 2016, stipulato al fine di eludere le tutele previste in caso di cessazione del rapporto, in violazione dell'art. 1344 c.c., nonché di creare l'apparenza di un rapporto di durata inferiore.
Lamenta, inoltre, l'illegittimità della clausola sull'assegnazione dei clienti, formalmente valida ma sostanzialmente strumentale, poiché riferita a soggetti già acquisiti dall'Agente negli anni precedenti e impropriamente attribuiti alla Preponente per limitare l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c;
- il motivo è infondato e va rigettato;
- il contratto di agenzia del sottoscritto nel 2016, lungi dal rivestire un carattere meramente ricognitorio del precedente rapporto, già qualificato come procacciamento di affari, è stato liberamente negoziato e sottoscritto dalle parti, né è dato riscontrare alcun profilo di illiceità e/o frode alla legge, del resto solo apoditticamente e genericamente dedotte;
- parimenti infondata è la prospettata illiceità della clausola di cui all'art.
2.2 del suddetto contratto, in quanto la stessa non esclude l'applicazione dell'art. 1751 c.c., bensì né delimita il campo di applicazione. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, “l'aver previsto che il portafogli clienti conferito dalla CP_1 non concorreva alla quantificazione delle indennità eventualmente dovute all'Agente in caso di cessazione del rapporto, se non per i volumi eccedenti quelli indicati nell'allegato, non si pone in contrasto con l'art. 1751 c.c.
e non riveste carattere elusivo di detta norma, essendo anzi in linea con la ratio e le finalità alla stessa sottese.
La clausola è stata anche approvata specificamente. Invero, ben avrebbe potuto l'istante non sottoscrivere il contratto o chiedere una modifica, anche parziale, dell'elenco allegato ove avesse ritenuto che i clienti erano in realtà stati procurati dalla stessa. Tale considerazione riveste carattere assorbente, avendo l'attrice, operatore professionale del settore, liberamente sottoscritto un contratto con cui riconosceva che i clienti di cui all'elenco allegato erano conferiti dalla convenuta”;
- ne consegue il rigetto del quarto motivo di appello, con cui l'appellante chiede la riforma della decisione in relazione alla domanda risarcitoria, denunciando la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della Preponente, che avrebbe indotto l'Agente a sostenere spese per il corner poi rimosso, CP_1 causando danni economici e reputazionali a seguito del recesso;
- le allegazioni poste a sostegno della richiesta risarcitoria non sono idonee a dimostrare il preteso danno, in quanto generiche e non provate. Difettano, inoltre, i presupposti per il riconoscimento di una lesione alla reputazione e all'immagine, trattandosi di un danno non patrimoniale la cui prova grava sul danneggiato. Né si riscontrano, nel comportamento della convenuta , violazioni dei principi di buona fede e CP_1 correttezza, posto che nessuna pressione è stata esercitata sulla al fine di costringerla a Parte_1 sottoscrivere o a recedere dal contratto.
- il rigetto di tutti i motivi di gravame comporta il sostanziale assorbimento delle richieste istruttorie, del tutto superflue alla stregua di quanto sopra esposto;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il Presidente est. (dr. G. Casaburi)