TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IZ Di MA in data 20/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.546/2015R.g.
Tra
n.19/12/1969 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Ferdinando Pietropaolo
RICORRENTE
E
n.01/01/1962 (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Daniela Garisto
E in p.l.r.p.t. CP_2
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo
RESISTENTI
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 01/04/2015 l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare prima di tutto che tra le parti sia esistita nel periodo compreso tra il 1995 c la metà dell'anno 2011 l'impresa familiare di cui era titolare il resistente avente ad oggetto la gestione di un bar Controparte_1 per la somministrazione al pubblico di alimenti c bevande in Mileto alla Via
Vittorio Emanuele ITT n. 127, alla quale nel periodo suddetto ha prestato in modo continuativo e prevalente la propria attività lavorativa esso ricorrente;
2) accertare e dichiarare, poi, che nell'intero arco di tempe su descritto 1 l'attività di lavoro prestata da esso ricorrente a beneficio della su descritta impresa familiare è consistita nella collaborazione nella gestione della impresa medesima c nello svolgimento d elle funzioni di barista, pizzaiolo, cuoco e quant'altro di volta in volta serviva con un impegno di almeno otto ore giornaliere;
3) dichiarare, per l'effetto che, a causa della cessazione del rapporto di collaborazione suddetto risalente alla fine del mese di giugno
2011, esso istante ha diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare suddetta ed ai beni acquistati con essi nonché agli increm enti dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
4) accertare. poi, e dichiarare che gli incrementi di cui
l'azienda ha goduto beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità c qualità del lavoro prestato, 4) accertare, poi, e dichiarare che gli incrementi di cui l'azienda ha goduto all'arco di tempo in cui I ricorrente vi ha prestato la propria attività lavorativa sono quelli di cui ai conti economici dell'impresa familiare per cui è causa relativi agli anni compresi tra il 2006 cd il 2010, all'elenco delle attre zzature componenti l'azienda medesima ed al prospetto di calcolo dell'avviamento. 5) quantificare, quindi, le su descritte spettanze del ricorrente sulla scorta della sua partecipazione di fatto agli utili dell'impresa nella misura del 49% del totale ovvero secondo quanto sarà diversamente, in misura maggiore o minore, accertato di giustizia 6) condannare quindi il resistente a pagare ad esso ricorrente Controparte_1 quanto di sua spettanza al titolo suddetto nell'ammontare di €54.683,54 ovvero in quello maggiore o minore che risulterà di giustizia sempre oltre valutazione monetaria sulla base degli indici Istat ed interessi nella misura di legge sulla somma già rivalutata dal d ì del dovuto (1.7.2011) al soddisfo. 7) condannare, ancora, il resistente a versare Controparte_1 all' i contributi previdenziali relativi Controparte_3 alla posizione lavorativa di esso ricorrente riferiti all'attività per quanto sopra svolta ed al su indicato arco temporale di riferimento;
8) condannare, infine, il resistente alla rivalsa delle spese c competenze del giudizio.
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno rassegnato le conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.
Pag. 2 di 5 La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 27.01.2016 al 28.10.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del e all'udienza del 12.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
La fattispecie è integralmente regolata, invece, dall'art. 230 bis c.c., essendo pacifico che il ricorrente, quantomeno dal 2005, abbia prestato in maniera continuativa la sua attività di collaborazione all'interno dell'impresa di cui è titolare la resistente. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'art. 230 bis cod. civ. prevede che il familiare che collabora in modo continuativo nell'impresa familiare ha diritto, al momento della cessazione, a partecipare agli utili e agli incrementi di produttività dell'azienda ("beni acquistati" con gli utili ed "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
ne consegue che, da un lato, per la determinazione della quota spettante non può essere utilizzato come parametro l'importo della retribuzione erogata per prestazioni di lavoro subordinato in analoga attività (che prescinde dall'entità dei risultati conseguiti, a cui, invece, è commisurato il diritto del componente dell'impresa familiare), mentre, dall'altro, quanto al criterio di ripartizione delle quote, le percentuali indicate nella scrittura di costituzione dell'impresa hanno una portata meramente indiziaria e non sostitutiva rispetto all'apporto lavorativo effettivamente prestato" (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n.
20574 del 29/07/08).
L'art. 230 bis c.c. riconosce al familiare che presta attività lavorativa nell'impresa diritti di contenuto patrimoniale, ossia il diritto al mantenimento ed il diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La norma, quindi, non assicura al familiare una retribuzione mensile, ma solo il diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi. In particolare, si è affermato che
Pag. 3 di 5 "il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni. Ne consegue che la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria decennale - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante"
(cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 16477 del 15/07/2009). Si è ritenuto, inoltre, che "ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi – Cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 5603 del 18/04/2002). Ancora, si è affermato che "la partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con essi,
"incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che i proventi - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni" (Cass. civ., sent.
n. 5224/2016) e che "la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato;
ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività” (Cass. civ., sez. lavoro, ord.n.1401/2021).
Il ricorrente ha, dunque, diritto agli utili esistenti al momento dello scioglimento del rapporto e agli incrementi di produttività dell'azienda, da computarsi in relazione al valore di essa al momento della cessazione del rapporto. Nel caso di specie, incontestata la sussistenza dell'impresa familiare, non emerge dagli atti (né risulta articolato capo di prova testimoniale
Pag. 4 di 5 sul punto), lo svolgimento, da parte del partecipante/odierno ricorrente, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate e della carenza assertiva nonché in punto di prova, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 20 novembre 2025
Il Giudice
IZ Di MA
Pag. 5 di 5