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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2430/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 17/01/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VANNINI SILVIA;
(ROMA (RM), 27/12/1982), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIURGOLA FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio 30/07/2015, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 182/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri e celebrato a Grottaferrata (RM) in data Parte_1 CP_1
30.07.2015 e trascritto nei registri del detto comune (atto n. 78, parte 2
SERIE A, anno 2015) ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di
Grottaferrata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) La casa familiare sita in Roma, alla Via Quintilio Varo 134, viene assegnata alla IG.ra che vi abiterà con la figlia minore;
Parte_1
3) la figlia minore nata a [...] il [...], verrà Persona_1
affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé,
comunicando preventivamente all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
5) Eventuali nuovi partners delle parti saranno presentati ed introdotti alla figlia minore in modo graduale e non invasivo;
6) Il IGnor potrà prendere e tenere con sé la figlia minore: • CP_1
Un giorno ogni week end alternando, di settimana in settimana, il sabato o la domenica, prelevando la figlia dall'abitazione materna alle ore 10.30 e riconducendola sempre presso l'abitazione materna, entro le ore 19.00.
Qualsivoglia variazione di orario dovrà essere concordata e previamente comunicata;
• Quanto alle vacanze estive, la bambina trascorrerà con la madre due settimane consecutive in agosto e due settimane anche non consecutive in luglio. Il padre avrà facoltà di trascorrere lo stesso periodo della madre, sino a quando non sarà attuato il pernotto, dalle ore 10.30 alle ore 19.00 di ciascun giorno, fatto salvo ogni diverso accordo come sotto meglio specificato. Il periodo estivo dovrà essere concordato entro il 30.05
di ogni anno;
• Quanto alle vacanze Natalizie, la madre trascorrerà con la figlia i giorni 24.12.2024, 26.12.2024 ed il 31.12.2024 mentre il padre trascorrerà con la figlia i giorni 25.12.2024, 01.01.2025 e 6.01.2025
alternando detti periodi di anno in anno. Sino a quando non sarà attuato il pernotto, e sempre nel caso in cui questo capiti nei citati giorni festivi, con le modalità sopra indicate, il padre si impegna a prelevare la minore alle ore
11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nei giorni di festa di propria competenza. • Per le festività Pasquali, e nello specifico per i giorni di
Pasqua e lunedì dell'Angelo la minore li trascorrerà con i genitori ad anni alterni, il padre si impegna a prelevare la minore alle ore 11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nei giorni di festa di propria competenza;
•
Ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno e rispettivamente la festa della mamma e del papà, per le altre festività, non specificatamente indicate, si applicherà il principio dell'alternanza, anche in questo caso il padre si impegna a prelevare la minore alle ore 11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nei giorni di propria competenza;
• qualora non fosse possibile trascorrere tutti insieme il giorno del compleanno della figlia, i genitori la prenderanno ad anni alterni anche in questo caso il padre si impegna a prelevare la minore alle ore 11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nel giorno di propria competenza;
•
Qualsiasi variazione di orario dovrà essere sempre previamente comunicata e concordata tra i genitori. Allo stato è previsto il pernotto della minore presso la madre. Le parti concorderanno il graduale pernotto presso il padre.
Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti che queste assumeranno in base alle circostanze.
7) Resta inteso che nell'ipotesi di pernotto della minore presso il padre questi dovrà garantire alla figlia un collocamento idoneo. A tal proposito il
IGnor si impegna sin d'ora a mantenere il futuro ambiente che CP_1
ospiterà la minore sempre pulito, accogliente e confortevole, con una stanza apposita che verrà dedicata alla piccola , la quale potrà avere i suoi Per_1
giocattoli, i suoi vestiti e comunque tutto l'occorrente per le sue necessità. La
IG.ra avrà facoltà di visionare il luogo in cui pernotterà la figlia, Pt_1
anche unitamente alla minore stessa per agevolare e monitorare il cambiamento. Ogni futuro cambiamento di residenza del IG. che CP_1
comporterà il cambio di indirizzo di pernotto della minore sarà oggetto di tempestiva comunicazione fatto salvo quanto già indicato nel presente paragrafo;
8) I genitori di comune accordo stabiliscono che la minore seguirà
l'insegnamento della religione cattolica sia in ambito scolastico che extrascolastico (ad es. corsi per la comunione;
attività dell'oratorio, corsi per la cresima etc..) senza alcuna interferenza da parte di entrambi i ricorrenti in eventuali attività legate al predetto credo religioso.
9) I genitori di comune accordo e secondo le inclinazioni e le richieste della figlia sceglieranno le attività extra - curricolari a cui iscriverla;
10) Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro genitore almeno 5 giorni prima in modo che costui possa partecipare;
11) resta inteso che ciascun genitore potrà sentire telefonicamente la figlia quando lo vorrà, sempre nel rispetto degli orari di riposo e/o studio della bambina, nonché compatibilmente con gli impegni di lavoro e personali dei genitori;
12) in caso di qualunque malattia della minore, la stessa pernotterà con la madre nella casa materna, onde evitare spostamenti che potrebbero comportare eventuali peggioramenti. Resta ovviamente inalterato il diritto di visita del padre.
13) Ciascun genitore, quando è insieme con la minore, offre massima disponibilità circa eventuali comunicazioni telefoniche relative alla bambina che eventualmente dovessero risultare necessarie per l'altro genitore.
14) I viaggi della minore saranno oggetto di preventiva comunicazione tra le parti e comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni relative a (in via esemplificativa ma non esaustiva): itinerari, mezzi di trasporto,
indirizzo e numero di telefono. Il genitore potrà opporsi qualora detto viaggio riguardi mete poco sicure (es. elenco Farnesina) o comunque sia contrario alla tutela della minore;
15) le parti, comunque, s'impegnano a darsi, reciprocamente, la massima disponibilità a consentire, accordandosi tra loro, modifiche ai giorni e agli orari di visita sopra indicati, salvo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze ed il gradimento del minore, nonché con gli impegni lavorativi e personali dei genitori, onde intrattenere idonee frequentazioni tese a costruire, incrementare e salvaguardare il legame parentale;
16) il IG. continuerà a versare alla IG.ra , CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento di , i seguenti importi, entro il giorno Per_1
20 di ogni mese: - 400,00 (quattrocento//00) Euro a titolo di mantenimento per la minore da versare sul conto corrente intestato alla IGnora Pt_1
IBAN Intesa San Paolo SPA [...], assegno da aggiornare secondo gli indici istat (facendo salvo l'eventuale aggiornamento istat maturato durante la separazione);
17) le spese straordinarie necessarie alla bambina, come da protocollo intervenuto tra il Tribunale di Roma e il Foro, le cui disposizioni si intendono quivi integralmente richiamate, verranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria al 50%;
18) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla
IG.ra che avrà la figlia a carico nella misura del 100% e beneficerà Pt_1
delle relative detrazioni, il tutto senza dover riversare alcunché al marito;
19) Spese di lite compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/07/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2430/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Grottaferrata in data 30/07/2015 tra (ROMA (RM), Parte_1
17/01/1983) e (ROMA (RM), 27/12/1982) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grottaferrata al n. 78, Parte
II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2430/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 17/01/1983), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VANNINI SILVIA;
(ROMA (RM), 27/12/1982), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIURGOLA FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio 30/07/2015, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 182/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i IG.ri e celebrato a Grottaferrata (RM) in data Parte_1 CP_1
30.07.2015 e trascritto nei registri del detto comune (atto n. 78, parte 2
SERIE A, anno 2015) ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di
Grottaferrata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) La casa familiare sita in Roma, alla Via Quintilio Varo 134, viene assegnata alla IG.ra che vi abiterà con la figlia minore;
Parte_1
3) la figlia minore nata a [...] il [...], verrà Persona_1
affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé,
comunicando preventivamente all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
5) Eventuali nuovi partners delle parti saranno presentati ed introdotti alla figlia minore in modo graduale e non invasivo;
6) Il IGnor potrà prendere e tenere con sé la figlia minore: • CP_1
Un giorno ogni week end alternando, di settimana in settimana, il sabato o la domenica, prelevando la figlia dall'abitazione materna alle ore 10.30 e riconducendola sempre presso l'abitazione materna, entro le ore 19.00.
Qualsivoglia variazione di orario dovrà essere concordata e previamente comunicata;
• Quanto alle vacanze estive, la bambina trascorrerà con la madre due settimane consecutive in agosto e due settimane anche non consecutive in luglio. Il padre avrà facoltà di trascorrere lo stesso periodo della madre, sino a quando non sarà attuato il pernotto, dalle ore 10.30 alle ore 19.00 di ciascun giorno, fatto salvo ogni diverso accordo come sotto meglio specificato. Il periodo estivo dovrà essere concordato entro il 30.05
di ogni anno;
• Quanto alle vacanze Natalizie, la madre trascorrerà con la figlia i giorni 24.12.2024, 26.12.2024 ed il 31.12.2024 mentre il padre trascorrerà con la figlia i giorni 25.12.2024, 01.01.2025 e 6.01.2025
alternando detti periodi di anno in anno. Sino a quando non sarà attuato il pernotto, e sempre nel caso in cui questo capiti nei citati giorni festivi, con le modalità sopra indicate, il padre si impegna a prelevare la minore alle ore
11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nei giorni di festa di propria competenza. • Per le festività Pasquali, e nello specifico per i giorni di
Pasqua e lunedì dell'Angelo la minore li trascorrerà con i genitori ad anni alterni, il padre si impegna a prelevare la minore alle ore 11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nei giorni di festa di propria competenza;
•
Ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno e rispettivamente la festa della mamma e del papà, per le altre festività, non specificatamente indicate, si applicherà il principio dell'alternanza, anche in questo caso il padre si impegna a prelevare la minore alle ore 11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nei giorni di propria competenza;
• qualora non fosse possibile trascorrere tutti insieme il giorno del compleanno della figlia, i genitori la prenderanno ad anni alterni anche in questo caso il padre si impegna a prelevare la minore alle ore 11 e di riportarla dalla madre alle ore 19.00 nel giorno di propria competenza;
•
Qualsiasi variazione di orario dovrà essere sempre previamente comunicata e concordata tra i genitori. Allo stato è previsto il pernotto della minore presso la madre. Le parti concorderanno il graduale pernotto presso il padre.
Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti che queste assumeranno in base alle circostanze.
7) Resta inteso che nell'ipotesi di pernotto della minore presso il padre questi dovrà garantire alla figlia un collocamento idoneo. A tal proposito il
IGnor si impegna sin d'ora a mantenere il futuro ambiente che CP_1
ospiterà la minore sempre pulito, accogliente e confortevole, con una stanza apposita che verrà dedicata alla piccola , la quale potrà avere i suoi Per_1
giocattoli, i suoi vestiti e comunque tutto l'occorrente per le sue necessità. La
IG.ra avrà facoltà di visionare il luogo in cui pernotterà la figlia, Pt_1
anche unitamente alla minore stessa per agevolare e monitorare il cambiamento. Ogni futuro cambiamento di residenza del IG. che CP_1
comporterà il cambio di indirizzo di pernotto della minore sarà oggetto di tempestiva comunicazione fatto salvo quanto già indicato nel presente paragrafo;
8) I genitori di comune accordo stabiliscono che la minore seguirà
l'insegnamento della religione cattolica sia in ambito scolastico che extrascolastico (ad es. corsi per la comunione;
attività dell'oratorio, corsi per la cresima etc..) senza alcuna interferenza da parte di entrambi i ricorrenti in eventuali attività legate al predetto credo religioso.
9) I genitori di comune accordo e secondo le inclinazioni e le richieste della figlia sceglieranno le attività extra - curricolari a cui iscriverla;
10) Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro genitore almeno 5 giorni prima in modo che costui possa partecipare;
11) resta inteso che ciascun genitore potrà sentire telefonicamente la figlia quando lo vorrà, sempre nel rispetto degli orari di riposo e/o studio della bambina, nonché compatibilmente con gli impegni di lavoro e personali dei genitori;
12) in caso di qualunque malattia della minore, la stessa pernotterà con la madre nella casa materna, onde evitare spostamenti che potrebbero comportare eventuali peggioramenti. Resta ovviamente inalterato il diritto di visita del padre.
13) Ciascun genitore, quando è insieme con la minore, offre massima disponibilità circa eventuali comunicazioni telefoniche relative alla bambina che eventualmente dovessero risultare necessarie per l'altro genitore.
14) I viaggi della minore saranno oggetto di preventiva comunicazione tra le parti e comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni relative a (in via esemplificativa ma non esaustiva): itinerari, mezzi di trasporto,
indirizzo e numero di telefono. Il genitore potrà opporsi qualora detto viaggio riguardi mete poco sicure (es. elenco Farnesina) o comunque sia contrario alla tutela della minore;
15) le parti, comunque, s'impegnano a darsi, reciprocamente, la massima disponibilità a consentire, accordandosi tra loro, modifiche ai giorni e agli orari di visita sopra indicati, salvo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze ed il gradimento del minore, nonché con gli impegni lavorativi e personali dei genitori, onde intrattenere idonee frequentazioni tese a costruire, incrementare e salvaguardare il legame parentale;
16) il IG. continuerà a versare alla IG.ra , CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento di , i seguenti importi, entro il giorno Per_1
20 di ogni mese: - 400,00 (quattrocento//00) Euro a titolo di mantenimento per la minore da versare sul conto corrente intestato alla IGnora Pt_1
IBAN Intesa San Paolo SPA [...], assegno da aggiornare secondo gli indici istat (facendo salvo l'eventuale aggiornamento istat maturato durante la separazione);
17) le spese straordinarie necessarie alla bambina, come da protocollo intervenuto tra il Tribunale di Roma e il Foro, le cui disposizioni si intendono quivi integralmente richiamate, verranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria al 50%;
18) L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla
IG.ra che avrà la figlia a carico nella misura del 100% e beneficerà Pt_1
delle relative detrazioni, il tutto senza dover riversare alcunché al marito;
19) Spese di lite compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/07/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2430/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Grottaferrata in data 30/07/2015 tra (ROMA (RM), Parte_1
17/01/1983) e (ROMA (RM), 27/12/1982) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grottaferrata al n. 78, Parte
II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi