Decreto presidenziale 21 luglio 2020
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21113 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05279/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elide Di Pumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, notificato in data 12.5.2020, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11.11.2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 13.3.2020, notificato il 12.5.2020, con cui è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 11.11.2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Il diniego si fonda sul fatto che dalla “ documentazione esibita a corredo della domanda ” “ si evince che lo straniero ha percepito redditi denunciati insufficienti rispetto ai parametri previsti ”.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione Legge 1 dicembre 2018, n. 132 ”: il provvedimento sarebbe illegittimo perché “ tardivamente adottato quando ormai era già da tempo scaduto sia il termine biennale prescritto dall’art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, in vigore al momento della presentazione dell’istanza, nonché comunque il termine di quattro anni indicato nelle modifiche introdotte dalla L. n. 132/2018 ”;
II) “ Difetto di motivazione e carenza istruttoria ”: l’Amministrazione avrebbe “ preso come parametro di riferimento solo la situazione fiscale presente sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, non tenendo in alcun modo presente il regime fiscale previsto per i dipendenti stranieri delle ambasciate e dei consolati stranieri in Italia residenti sul territorio nazionale ” e “ senza verificare che dal 2017 ad oggi la posizione reddituale e fiscale risulta alla stessa Agenzia delle Entrate regolare, e i precedenti anni in fase di sanazione ”.
1.2. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. In vista dell’udienza di discussione il Ministero ha depositato una relazione e documenti.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che il termine per la conclusione del procedimento non è perentorio, ma ordinatorio.
La censura, pertanto, non merita accoglimento.
2.2. Passando al secondo motivo, si rende opportuno rammentare preliminarmente che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio-Roma, Sez. V- bis , nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’Amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter , 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter , 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis , n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1, comma 4, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, comma 7, d.P.R. 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis , n. 1724/2022; sez. I ter , n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro cui si conforma la p.a. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
D’altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “ di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ” (cfr. livello individuato quale soglia dall’art. 24 legge 40/1998).
Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti dagli artt. 9 e 29 del d.lgs n. 286/1998 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”).
Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso di specie, vedi, Cons. St., sez. II, n. 1175/2009), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall’appartenenza alla Comunità Nazionale, in primis quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (vedi, Cons. Stato, sez. IV, nn. 2254/1996, 3145/1998, 1474/1999; 6063/2002), che possa “ apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte ” (TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; Cons. St., sez. VI, n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; TAR Lazio, sez. II quater , n. 4189/2012; vedi, tuttavia, per la possibilità di deroga a tali principi nel caso in cui il richiedente sia un portatore di handicap , TAR Lazio, sez. I ter , n. 7846/2020, con richiamo ai principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, alla legge n. 104/1992 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017). Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che il Tribunale ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis , nn. 1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, nn. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis , nn. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “ di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante ” (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “ i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante ” (considerando n. 10 della citata Direttiva). L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, sez. V bis , n. 14172/2023 cit.).
In definitiva, l’interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis , nn. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter , 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater , 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis , TAR Lazio, sez. V bis , n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).
L’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, « nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito ».
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
2.2.1. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie giova evidenziare che l’impugnato decreto di rigetto dell’istanza si fonda, come visto, sul fatto che il ricorrente “ ha percepito redditi denunciati insufficienti rispetto ai parametri previ sti”.
Nello specifico, poiché il nucleo familiare era composto dall’istante, dal coniuge e da tre figli a carico, sarebbe dovuta risultare una percezione del reddito di € 11.878,05 per tutti gli anni oggetto di accertamento e di valutazione.
Emerge dagli atti di causa che l’interessato, a riscontro del preavviso di rigetto, in data 29.1.2019 ha trasmesso all’Amministrazione documentazione reddituale costituita dai modelli CUD per gli anni di competenza del 2015, 2016 e 2017 (v. all.ti 6.a, 6.b e 6.c del Ministero), i primi due dei quali, tuttavia, non risultano essere mai stati acquisiti sul sistema Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate, come rilevato dall’Amministrazione.
Ora, come visto sopra, la verifica del requisito reddituale deve riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta (avvenuta nel 2014) di concessione della cittadinanza - ex D.M. 22.11.1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18.4.1994, n. 362 (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I ter , 14.1.2021, n. 507; id., 31.12.2021, n. 13690) - ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, d.P.R. 12.10.1993, n. 572, secondo cui “ Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge ”). Di ciò il ricorrente non fornisce dimostrazione.
D’altra parte, i documenti trasmessi dall’interessato in riscontro al preavviso di rigetto, non esistenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non potevano essere ritenuti utili a modificare la situazione e a consentire l’esito favorevole del procedimento, stante la rilevata insufficienza reddituale per tutti gli anni precedenti al 2017.
Le doglianze, pertanto, non meritano accoglimento.
2.3. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GI |
IL SEGRETARIO