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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1544/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
15/7/2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, con l'Avv. Enrico Valentini Parte_1
-appellante-
E
con l'Avv. Paola Scarlato CP_1
-appellato-
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
-appellata non costituita -
Controparte_3
[...]
1 -appellata non costituita-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10624/2021 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 15.12.2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…in accoglimento dell'odierno appello riformare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate, con condanna alle spese e compensi di lite oltre iva cpa spese ed tutti gli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' : CP_1
“rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese del grado”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720180010579269, CP_1 contenente l'intimazione di pagamento dei contributi relativi alla
Gestione commercianti per il periodo dal 1/6/2012 al 31/3/2017, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste;
nel merito, ha contestato la sussistenza del requisito dell'iscrizione alla gestione commercianti sul presupposto della mancanza si prova sullo svolgimento di attività prevalente ed abituale in favore della società, avendo esercitato esclusivamente la funzione di amministratore.
Ha concluso domandando in via principale l'intervenuta prescrizione dei contributi quinquennali richiesti;
in via subordinata, dichiararsi
2 l'esenzione dalla contribuzione nella Gestione Commercianti, con conseguente annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato le domande proposte CP_1
e ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
e non si sono costituite in Controparte_4 CP_5 giudizio.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato avviso di addebito;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di CP_1 lite, che liquida per compensi in € 2789,00 per compensi, oltre accessori di legge;
nulla per le spese nei confronti della e CP_3 dell' ”. Controparte_4
Con ricorso depositato in data 29.12.2022, ha proposto Parte_1 gravame lamentando la violazione dell'art. 1, comma 208, legge
662/1996 per aver erroneamente il Tribunale ritenuto configurabile il requisito della doppia contribuzione.
L' ha resistito al gravame e ha concluso per il rigetto dello stesso CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che l'appellante non ha depositato né prodotto la notifica del ricorso in appello nei confronti di CP_6
[...
[...] e di già parti convenute in primo grado, ancorché non
[...] CP_5 costituite.
Con ordinanza n. 10839/2019 la Suprema Corte ha precisato che “…la stessa è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della <<ragione più liquida in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussiste effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell' influenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva della ragionevole durata processo o (v. cass. sez. u. < i>
n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n.
15106 del 2013; sez. U n. 23542 del 2015)”.
Tale principio, riferito nel caso scrutinato dalla sentenza citata al processo dinanzi alla Suprema Corte, può estendersi, per il suo carattere generale, anche al giudice dell'appello.
Dunque, in virtù del principio della “ragione più liquida” sopra enunciato, il Collegio non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti processuali non evocati in giudizio, dovendosi respingere l'impugnazione per le ragioni di seguito indicate.
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie. Gli ispettori hanno redatto il verbale secondo quanto risultante dalla documentazione esaminata e sulla base delle dichiarazioni raccolte.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del
2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e
4 apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Dal verbale ispettivo del 2.12.2016 (doc. n. 3 risulta che lo stesso CP_1 appellante ha dichiarato di essere “rappresentante legale dal 1985, lavora in modo abituale e prevalente nell'attività dal 1985; si occupa di dare le direttive ai lavoratori”, dichiarazione sottoscritta dallo stresso
Pt_1
L'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.662, al comma 203 stabilisce che:
“Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti
e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto
5 per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte con ordinanza n. 3294/2020 ha avuto modo di osservare che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima
è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla X partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del
2019)”.
Ancora sul punto la Corte di cassazione con ordinanza n. 24439/2023 ha precisato che: “11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del
2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' . 12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa CP_1
6 Corte (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass.,
Sez.Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della
s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa”.
Anche le dichiarazioni rese in data 2.12.2016 dai lavoratori impiegati nella società hanno confermato di essere diretti nell'attività lavorativa dal (v. verbali in atti). Pt_1
Né può affermarsi che tali elementi probatori siano il frutto di interpretazione o valutazione degli ispettori verbalizzati, i quali si sono limitati a verbalizzare quanto loro dichiarato.
L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 1.984,00 oltre spese generali 15% e accessori, come per legge;
7 - si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15/7/2025
Il Presidente Estensore
LL AN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1544/2022 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
15/7/2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, con l'Avv. Enrico Valentini Parte_1
-appellante-
E
con l'Avv. Paola Scarlato CP_1
-appellato-
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
-appellata non costituita -
Controparte_3
[...]
1 -appellata non costituita-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10624/2021 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 15.12.2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…in accoglimento dell'odierno appello riformare in toto la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate, con condanna alle spese e compensi di lite oltre iva cpa spese ed tutti gli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' : CP_1
“rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese del grado”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720180010579269, CP_1 contenente l'intimazione di pagamento dei contributi relativi alla
Gestione commercianti per il periodo dal 1/6/2012 al 31/3/2017, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste;
nel merito, ha contestato la sussistenza del requisito dell'iscrizione alla gestione commercianti sul presupposto della mancanza si prova sullo svolgimento di attività prevalente ed abituale in favore della società, avendo esercitato esclusivamente la funzione di amministratore.
Ha concluso domandando in via principale l'intervenuta prescrizione dei contributi quinquennali richiesti;
in via subordinata, dichiararsi
2 l'esenzione dalla contribuzione nella Gestione Commercianti, con conseguente annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato le domande proposte CP_1
e ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
e non si sono costituite in Controparte_4 CP_5 giudizio.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato avviso di addebito;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di CP_1 lite, che liquida per compensi in € 2789,00 per compensi, oltre accessori di legge;
nulla per le spese nei confronti della e CP_3 dell' ”. Controparte_4
Con ricorso depositato in data 29.12.2022, ha proposto Parte_1 gravame lamentando la violazione dell'art. 1, comma 208, legge
662/1996 per aver erroneamente il Tribunale ritenuto configurabile il requisito della doppia contribuzione.
L' ha resistito al gravame e ha concluso per il rigetto dello stesso CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che l'appellante non ha depositato né prodotto la notifica del ricorso in appello nei confronti di CP_6
[...
[...] e di già parti convenute in primo grado, ancorché non
[...] CP_5 costituite.
Con ordinanza n. 10839/2019 la Suprema Corte ha precisato che “…la stessa è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della <<ragione più liquida in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussiste effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell' influenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva della ragionevole durata processo o (v. cass. sez. u. < i>
n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n.
15106 del 2013; sez. U n. 23542 del 2015)”.
Tale principio, riferito nel caso scrutinato dalla sentenza citata al processo dinanzi alla Suprema Corte, può estendersi, per il suo carattere generale, anche al giudice dell'appello.
Dunque, in virtù del principio della “ragione più liquida” sopra enunciato, il Collegio non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti processuali non evocati in giudizio, dovendosi respingere l'impugnazione per le ragioni di seguito indicate.
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie. Gli ispettori hanno redatto il verbale secondo quanto risultante dalla documentazione esaminata e sulla base delle dichiarazioni raccolte.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del
2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e
4 apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Dal verbale ispettivo del 2.12.2016 (doc. n. 3 risulta che lo stesso CP_1 appellante ha dichiarato di essere “rappresentante legale dal 1985, lavora in modo abituale e prevalente nell'attività dal 1985; si occupa di dare le direttive ai lavoratori”, dichiarazione sottoscritta dallo stresso
Pt_1
L'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.662, al comma 203 stabilisce che:
“Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti
e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto
5 per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte con ordinanza n. 3294/2020 ha avuto modo di osservare che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima
è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla X partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del
2019)”.
Ancora sul punto la Corte di cassazione con ordinanza n. 24439/2023 ha precisato che: “11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del
2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' . 12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa CP_1
6 Corte (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass.,
Sez.Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della
s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa”.
Anche le dichiarazioni rese in data 2.12.2016 dai lavoratori impiegati nella società hanno confermato di essere diretti nell'attività lavorativa dal (v. verbali in atti). Pt_1
Né può affermarsi che tali elementi probatori siano il frutto di interpretazione o valutazione degli ispettori verbalizzati, i quali si sono limitati a verbalizzare quanto loro dichiarato.
L'appello deve essere pertanto respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto) sussistono in capo all'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 1.984,00 oltre spese generali 15% e accessori, come per legge;
7 - si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15/7/2025
Il Presidente Estensore
LL AN
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