Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 10952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10952 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06822/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6822 del 2024, proposto da
OL LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Adinolfi, Aristide Police e Raimondo d’Aquino di Caramanico, elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due, in Roma, al Viale Liegi, n. 32, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Ministero della Giustizia;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
NC TI, rappresentata e difesa dall’avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 aprile 2024 - adottata in seno alla procedura volta ad addivenire al conferimento dell’ufficio semi-direttivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli - settore penale (vac. 24 gennaio 2023 - Dott. Tullio Morello) - con cui è stata approvata la proposta di nomina della Dott.ssa NC TI, all’epoca consigliere della Corte di Appello di Napoli, in luogo della Dott.ssa OL LO, attualmente in servizio presso il Tribunale di Napoli in veste di giudice
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, conosciuto o sconosciuto, ivi incluso il Decreto di nomina del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2024, così come pubblicato in G.U. n. 10 del 31 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di NC TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver preso parte alla procedura selettiva indetta dal C.S.M. per la copertura di un posto di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Napoli, vacante dal 24 gennaio 2023.
In data 10.4.2024, il Plenum dell’Organo di autogoverno approvava la proposta di nomina della dott.ssa NC TI, odierna controinteressata, resa all’unanimità dalla V Commissione, valutando recessivamente il profilo della ricorrente.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 11, 15, 25, 26 e 27 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 ed al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 per assoluta illogicità della motivazione del provvedimento. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta per gli approdi valutativi portati avanti dal Plenum del C.S.M.;
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 28 giugno 2024 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; e, al pari della controinteressata dott.ssa NC TI – costituitasi in giudizio il 25 giugno 2024 – ha chiesto la reiezione del gravame.
5. Il ricorso – trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Rileva, in tal senso, la dichiarazione dalla parte ricorrente depositata in atti alla data del 19 maggio 2025, con la quale – a fronte del conferimento di un nuovo posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli – l’interessata ha escluso la persistenza di alcun interesse alla delibazione nel merito del presente ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO