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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4003/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in RN AR (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in RN AR (VC) il
30/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I,
Anno 2000.
pagina 1 di 3 Per_ Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in RN AR (VC) il 30/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2000 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, in RN AR (VC) Via Cortellia n. 9, di proprietà del sig. , venga assegnata in godimento con tutti gli arredi alla signora , che Pt_1 CP_1 vi abiterà con la figlia, mentre il marito si trasferirà altrove;
2. DÀ ATTO che entro sei mesi dalla sentenza di separazione il sig. trasferirà a titolo Pt_1 Per_ gratuito alla figlia la piena proprietà della casa coniugale sita in RN AR (VC),
Via Cortellia n. 9;
3. DISPONE che il sig. corrisponda mensilmente con bonifico alla signora , Pt_1 CP_1 entro il cinque di ogni mese a partire da dicembre 2025, le somme annualmente rivalutabili di € 1.100,00 per il suo mantenimento e di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Vercelli, che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
4. DÀ ATTO che l'automobile targata GS957RP di proprietà del sig. viene concessa Pt_1 in uso alla signora e sarà a lei trasferita gratuitamente in proprietà a far data dal CP_1
01/05/2029;
5. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili per l'espatrio;
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4003/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in RN AR (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in RN AR (VC) il
30/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I,
Anno 2000.
pagina 1 di 3 Per_ Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in RN AR (VC) il 30/09/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2000 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, in RN AR (VC) Via Cortellia n. 9, di proprietà del sig. , venga assegnata in godimento con tutti gli arredi alla signora , che Pt_1 CP_1 vi abiterà con la figlia, mentre il marito si trasferirà altrove;
2. DÀ ATTO che entro sei mesi dalla sentenza di separazione il sig. trasferirà a titolo Pt_1 Per_ gratuito alla figlia la piena proprietà della casa coniugale sita in RN AR (VC),
Via Cortellia n. 9;
3. DISPONE che il sig. corrisponda mensilmente con bonifico alla signora , Pt_1 CP_1 entro il cinque di ogni mese a partire da dicembre 2025, le somme annualmente rivalutabili di € 1.100,00 per il suo mantenimento e di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Vercelli, che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
4. DÀ ATTO che l'automobile targata GS957RP di proprietà del sig. viene concessa Pt_1 in uso alla signora e sarà a lei trasferita gratuitamente in proprietà a far data dal CP_1
01/05/2029;
5. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili per l'espatrio;
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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