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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/09/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VASTO in persona del Giudice, dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, nel procedimento ex art. 74 e ss. del CCII introdotto dall'impresa individuale Controparte_1
(C.F. - P.I. con sede legale in Piazza Diomede n. C.F._1 P.IVA_1
10, 66054 - Vasto (CH), in persona del titolare e legale rappresentante, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, dott. Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII della proposta di concordato minore e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni esaminate le quali l'OCC incaricato non ha ritenuto di apportare modifiche al piano;
rilevato che il giudice, ai sensi dell'art. 80 CCII, verifica la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79
CCII e, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza;
mentre, “quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza
della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se
ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in
misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato
minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziario degli
[Digitare qui] enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è
determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1
e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la
proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della
liquidazione controllata”;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, l'unico creditore che ha fatto pervenire dichiarazione di mancata adesione alla proposta di concordato è la
[...]
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evidenziato che, come attestato dall'OCC, il piano prevede “una durata pari a 48 mesi. I
piani di riparto previsti saranno effettuati a cadenza semestrale secondo il seguente
calendario: 1) entro il 31 ottobre 2025; 2) entro il 30 aprile 2026; 3) entro il 31 ottobre
2026; 4) entro il 30 aprile 2027; 5) entro il 31 ottobre 2027; 6) entro il 30 aprile 2028; 7)
entro il 31 ottobre 2028; 8) entro il 30 aprile 2029. - al momento dell'omologa: pagamento
spese di giustizia e creditori prededucibili - il creditore ipotecario non rientra nel presente
concordato minore e sarà pagato secondo originario contratto correttamente in essere. -
entro n. 48 mesi dall'omologa: pagamento creditori chirografari nelle % prospettata (…) Il
prospetto evidenzia come l'ipotesi di concordato minore liquidatoria (€ 41.800,00)
determina un maggior soddisfo dei creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione controllata
(€ 36.342,00) (maggior valore di euro 5.458,00 + 15% rispetto all'ipotesi liquidatoria)”;
rilevato che il concordato deve ritenersi approvato ai sensi dell'art. 79 siccome “in
mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori (che
[Digitare qui] rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto) abbiano prestato consenso
alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”, come emerge dalla relazione finale dell'OCC;
ritenuto, quindi, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 80 per l'omologazione e richiamate le attestazioni dell'OCC sulla convenienza del piano proposto, rispetto all'alternativa liquidatoria, depositato dalla ricorrente e delineato come di seguito:
1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 4.683,27;
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati: € 7.706,67;
3. pagamento creditori chirografari compresi i creditori privilegiati degradati: €
23.555,69;
Il fabbisogno concordatario complessivo risulterà pertanto pari ad euro 36.945,63;
considerato che, nel caso di specie, il piano permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;
P. T. M.
visto l'art. 80 CCI;
OMOLOGA il concordato minore proposto dall'impresa individuale
[...]
(C.F. - P.I. con sede legale in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
Piazza Diomede n. 10, 66054 - Vasto (CH), in persona del titolare e legale rappresentante, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, dott. ; Persona_1
[Digitare qui] DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito a cura dell'OCC, che ne curerà la trascrizione;
DISPONE: che la proposta e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori: che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti conformemente allo stesso.
CONFERMA CHE alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore,
tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi,
l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b). Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale, il quale, all'esito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC e ne autorizza il pagamento.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
[Digitare qui] Vasto, 26/09/2025
[Digitare qui]
Il Giudice
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo