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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 238 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Maraglino, Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, giusta
[...] procura allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Parigi in Lecce, Viale Otranto n. 86
appellante
e
(c.f. ), in persona del Ministro in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Rubichi n. 39
appellato
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2611/22, pubblicata il 21.09.2022, non notificata, il Tribunale di Lecce dichiarava la prescrizione del diritto risarcitorio al risarcimento del danno richiesto con atto di citazione del 18.06.2019 da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Ed invero.
in qualità di erede della moglie, agiva in giudizio al fine di ottenere, Parte_1 Persona_1 previo accertamento della responsabilità del , il risarcimento dei danni patiti iure Controparte_1 proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso di in seguito a contagio di epatite HCV, Persona_1 contratta dopo aver subito emotrasfusioni nell'agosto 1970, in occasione di un ricovero. In particolare, la de cuius, risultata positiva all'anti HCV dopo aver effettuato esami ematochimici, chiedeva al
[...]
, con istanza del 14.09.1994, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 e CP_1 successive modifiche e integrazioni, in quanto soggetto affetto da talassemia major, emotrasfuso e contagiato da epatite di tipo C. La Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto, dopo averla sottoposta a visita collegiale il 21.11.94, redigeva verbale n. 500 u.s. 3783 del 30.05.95, riconoscendo il nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni del 1970. La decedeva il Per_1
28.03.2018 a causa di “coma post-anossico, insufficienza respiratoria, ulcere esofagee sanguinanti”, come indicato nel certificato di morte. Assumeva pertanto l'attore di aver subito, a seguito della diagnosi di positività della moglie all'HCV, malattia gravissima, non curabile e trasmissibile, un profondo mutamento delle proprie abitudini di vita e delle precedenti relazioni familiari. Il infatti, da un lato, aveva perso Parte_1
l'appoggio e il sostegno del proprio coniuge e, dall'altro, la ra sprofondata in uno stato di totale Per_1 apatia, senza assumere alcuna iniziativa né riguardo la propria vita né quella familiare, riducendo i momenti di frequentazione sociale e i momenti di svago, preferendo isolarsi sempre più. Le frequenti visite di controllo della poi rivelatisi inutili, avevano provocato nel il quale era solito Per_1 Parte_1 accompagnarla, uno profondo senso di rabbia e frustrazione. L'attore ascriveva la responsabilità dell'occorso al per non aver sorvegliato e vigilato nella produzione e distribuzione Controparte_1 del sangue al fine di scongiurare il rischio delle infezioni virali insiste nella pratica terapeutica delle trasfusioni di sangue, oltre che per la omessa attivazione dei controlli amministrativi e tecnici previsti dalle leggi nazionali e sovranazionali. E ciò in quanto il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del
2 sangue era avvertito dal convenuto già a metà degli anni Sessanta, avendo con apposita circolare CP_1 escluso la possibilità di donare il sangue a soggetti con i valori della transaminasi e delle gpt alterati rispetto ai ranges prescritti, per cui l'evento era prevedibile non rispetto a ciascuna singola malattia (HIV, HCV,
HBV), scoperte in epoca successiva a quella della trasfusione, ma all'unitario danno alla salute derivante da trasfusione infetta. Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del Controparte_1
in ordine alla causazione dell'infezione HCV post- trasfusionale e del conseguente decesso della
[...] moglie, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno morale, esistenziale e biologico) risarcibile iure proprio da liquidarsi secondo equità dapprima per la lesione e successivamente per la perdita definitiva del rapporto parentale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva stante la legittimazione esclusiva del presidio ospedaliero ove erano state effettuate le trasfusioni. Eccepiva altresì, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea azionata iure hereditatis, essendo ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210/92. Nel merito, rilevava l'infondatezza della richiesta risarcitoria, declinando ogni addebito in punto di responsabilità in ragione del difetto dell'elemento soggettivo colposo, necessario ai fini dell'ascrivibilità dell'evento lesivo alla condotta omissiva imputata al convenuto. A tal proposito, precisava che nel 1970, anno in cui la de cuius veniva sottoposta a terapia trasfusionale, la scienza medica non aveva ancora individuato il virus dell'HCV, sicchè, per i trattamenti antecedenti al 1978, data di scoperta del virus HBV, la ricorrenza della regolarità causale tra il mancato controllo da parte del e l'infezione in questione andava esclusa. Deduceva quindi di aver CP_1 ottemperato, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, ai propri obblighi di normazione e vigilanza in materia di “conservazione e distribuzione del sangue umano”, svolgendo il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di cui alla legge n. 296/58, quale unica competenza del , il quale era CP_1 invece estraneo alla preparazione delle singole unità da trasfondere, dichiarate trasfondibili sotto la responsabilità del produttore e non già del . Aggiungeva di aver esercitato l'attività di vigilanza CP_1 assegnando al medico provinciale, quale organo periferico del stesso, precisi compiti in materia CP_1 di funzionamento del “centri di raccolta e centri trasfusionali”, in conformità all'art. 4 della l. 296/58, oltre ad aver introdotto, con circolare n. 50/66, l'obbligo dei controlli su tutti gli emoderivati in capo alle strutture trasfusionali, non dipendenti dal , nonché, con l. n. 107/1990, l'obbligo dei test di CP_1 ricerca degli anticorpi anti-HCV su ogni singola unità di sangue e di plasma donato. Rilevava
l'insussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e il decesso, oltre al difetto di prova degli elementi a suffragio degli effettivi pregiudizi patiti, specie quelli in merito ai rapporti di relazione, affetto e comunanza di vita - esistenti tra l'attore e la congiunta deceduta, compromessi per effetto dell'illecito imputato alla parte convenuta. Deducendo infine l'infondatezza della pretesa risarcitoria iure proprio, concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva;
nel merito,
3 il rigetto delle domande avverse per maturata prescrizione;
in via ulteriormente subordinata, lo scomputo delle somme percepite a titolo d'indennizzo ex L. n. 210/92.
All'esito dell'attività istruttoria, esperita mediante CTU, il Tribunale dichiarava con la impugnata sentenza che era ormai prescritto il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis patito dalla de cuius per l'infezione contratta, considerato che la causa veniva iscritta a ruolo nel 2019, allorquando era ormai decorso il termine di cinque anni dalla presentazione della domanda di indennizzo, risalente al 1994.
Le spese di lite venivano compensate.
->>>
Con atto di citazione del 16.03.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità/Nullità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno iure proprio – omessa valutazione di fatti provati e non contestati- violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.: l'appellante lamenta l'erroneità e/o nullità della sentenza per non aver il giudice statuito alcunché sulla domanda di risarcimento del danno iure proprio sofferto in conseguenza del decesso della moglie, per la lesione e perdita del rapporto parentale, essendosi il Tribunale pronunciato in ordine ad una domanda, quella di risarcimento iure hereditatis, in realtà mai richiesta dall'attore né in citazione né in sede di precisazioni delle conclusioni. Peraltro, il diritto al ristoro dei pregiudizi sofferti iure proprio non può considerarsi prescritta, posto che il termine prescrizionale è decennale e il dies a quo coincide con il giorno del decesso, avvenuto il 28.03.2018. Una corretta valutazione del diritto azionato avrebbe comportato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, peraltro sollevata dal solo CP_1 con riferimento alla domanda iure hereditatis e non già in merito alla richiesta di risarcimento iure proprio. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea, anche in virtù del nesso causale tra la patologia epatica HCV e il decesso, come provato dai verbali della
CMO, aventi pieno valore probatorio. Nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda attribuire solo un valore indiziario ai predetti verbali, il chiede il rinnovo della CTU al fine di Parte_1 dimostrare la sussistenza della correlazione causale in questione, dal momento che la perizia di primo grado apparirebbe lacunosa. Il consulente non avrebbe ravvisato elementi per collegare le ulcere -che hanno portato al decesso della de cuius- alla patologia epatica, così ponendosi in contrasto con il parere degli altri specialisti, tra cui quelli del Dott. e del Dott. Persona_2
, i quali hanno individuato una correlazione tra l'infezione da HCV e il decesso della Per_3
Pertanto, applicando il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019, il Per_1 chiede il risarcimento di € 323.621,10, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale Parte_1
o quello di € 336.500,0, applicando invece i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2022.
2. Sulle spese del doppio grado: il deducente censura il capo della sentenza che ha disposto la
4 compensazione delle spese di lite, laddove, invece, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, dovrebbero essere poste a carico del convenuto. CP_1
Ritualmente costituito, il deduce l'inammissibilità delle avverse pretese, ripropone Controparte_1 ex art. 346 cpc tutte le eccezioni e le difese già avanzate in primo grado ed evidenziando l'insussistenza del nesso causale tra la trasfusione e il decesso. Formula quindi appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame per la :
a. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice compensa le spese di lite
“attesa la fondatezza della domanda”, deducendo invece l'infondatezza nel merito della pretesa,
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 17.09.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
->>
L'appello principale è fondato per quanto di ragione.
Va chiarito che la domanda proposta in primo grado concludeva richiedendo il risarcimento del danno sofferto dall'attore sia iure proprio che - quale erede di - iure hereditatis Persona_1
La sentenza di primo grado afferma che il diritto al risarcimento del danno reclamato dal iure Parte_1 hereditatis è prescritto, laddove invece la domanda proposta in citazione aveva ad oggetto non solo il ristoro del danno derivato alla e reclamato iure hereditatis ma anche il danno sofferto iure proprio Per_1 dal congiunto per la perdita del rapporto parentale.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante trasfusione infetta si atteggia diversamente a seconda del soggetto contro cui si agisce in giudizio, per cui se il danno è reclamato iure proprio da chi sia stato contagiato dall'infezione a seguito di emotrasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti ovvero iure hereditatis dai familiari è ordinariamente quinquennale nei confronti del , Controparte_1 difettando un rapporto contrattuale in forza del quale sia possibile derogare agli ordinari termini di prescrizione della responsabilità aquiliana, sicché la responsabilità per i danni da emotrasfusione di sangue
è soggetta alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c.; la prescrizione è invece decennale nei confronti dell' e della che sia chiamata a rispondere in solido con la prima in Controparte_2 CP_3 considerazione della responsabilità su di essa incombente in forza del contratto di spedalità.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. 'lesione del rapporto parentale' azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso è quinquennale sia nei confronti del , che Controparte_1 nei confronti dell' e della Regione. Infine, la prescrizione del diritto al risarcimento del Controparte_2 danno da cd. 'perdita del rapporto parentale' azionato iure proprio dai familiari del trasfuso, poi deceduto,
è quinquennale, non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli eredi del danneggiato deceduto ed il
, l e la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
5 Va segnalato che la S.C. recentemente ( Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, n.26189) ha affermato invero che “ La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto. “
La prescrizione ha comunque decorrenza dal decesso della vittima, ossia dal momento in cui il danno da perdita del rapporto parentale si è verificato. Nella presente fattispecie il decesso è avvenuto nel 2018 e il giudizio è stato promosso nel 2019, sicché con riferimento a tale pretesa risarcitoria, invocata iure proprio non è maturata alcuna prescrizione – né quinquennale né decennale - del diritto al risarcimento.
La sentenza è dunque errata e va riformata, perché il tribunale ha dichiarato la prescrizione della domanda risarcitoria proposta dall'attore iure hereditatis, laddove l'analoga domanda proposta iure proprio non era invece prescritta, così incorrendo in errore e conseguentemente in una omessa pronuncia sulla domanda di danni da perdita del rapporto parentale.
Va precisato che gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia. In particolare, va precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei tatti principali della controversia.
Tale omissione nella sentenza, che non ha affatto esaminato la questione, pure sottoposta all'esame del tribunale, del risarcimento del danno iure proprio, impone alla Corte di esaminare nel merito detta domanda risarcitoria, che è però infondata, in quanto la c.t.u. svolta in primo grado ha escluso la
6 sussistenza di un nesso causale fra la patologia di epatopatia cronica HCV correlata contratta a seguito di trasfusioni e il decesso.
Il c.t.u. afferma a pag. 15 della relazione svolta in primo grado che << il decesso non è correlabile in maniera concausale efficiente con l'epatopatia cronica HCV correlata>>
Dirimente è, quindi, il fatto che il c.t.u. affermi, con specifico riferimento alla situazione in scrutinio, come non esista con elevata probabilità dell'evidenza scientifica in termini di “più probabile che non” un nesso di causalità fra la patologia contratta a seguito della trasmissione del virus della epatite C tramite terapia trasfusionale, cui la parte fu sottoposta in occasione del ricovero del 1970 ed il decesso, anche se con preponderanza della evidenza scientifica può riconoscersi che la bbia contratto comunque Per_1
l'HCV in occasione delle trasfusioni cui fu sottoposta.
Tanto non intacca quanto accertato dalla CMO nel verbale del 30.5.1995 circa il nesso causale fra le emotrasfusioni e la patologia contratta, ma vale invece ad escludere che la patologia HCV correlata abbia cagionato anche solo a livello di concausa il decesso della il quale è occorso per “arresto Per_1 cardiocircolatorio- coma post anossico- insufficienza respiratoria, insufficienza multi organo – Morbo di
Colley- ulcere esofagee sanguinanti – emorragia cerebrale “
Il c.t.u. non condivide peraltro la tesi del dr. , pure reiterata a sostegno del gravame, secondo Per_3 cui sarebbe ragionevole ritenere che le “ulcere esofagee sanguinanti” siano correlabili alla epatopatia
HCV, perché il certificato ISTAT non riporta tra le cause del decesso anche la epatopatia cronica, né vi sono evidenze che consentono di collegare “ le ulcere sanguinanti che hanno scatenato l'emorragia che ha innescato il corso fatale di eventi con la epatopatia HCV correlata” in quanto “ all'atto dei fatti acuti si parla di steatosi epatica e non si rilevano segni di ipertensione portale. Non emergono varici esofagee.
Il coinvolgimento epatico iperammoniemia … è terminale nell'ambito dello scompenso multiorgano e non come fattore iniziale concausale” sicché il decesso non è neppure in parte correlato eziologicamente alla epatopatia cronica HCV
Tali considerazioni sono convincenti e condivisibili, anche perché il c.t.u dr. ha compiutamente Per_4 risposto alle osservazioni dell'appellante, che riguardano proprio il nesso causale fra il decesso e la epatite
HCV. Tali osservazioni alla c.t.u. muovono dalla considerazione che la CMO, con il verbale del
17.9.2020 avrebbe ritenuto che “anche l'epatopatia sarebbe sa includere fra le cause dello scompenso multiorgano che hanno indotto la paziente al decesso”. Il c.t.u. rileva invece come gli indici di laboratorio cui fa riferimento al CMO sono quelli della fase terminale per cui “ non possono assurgere a ruolo concausale del decesso” perché – ribadisce – il coinvolgimento epatico iperammoniemia è solo terminale” sicché non costituisce un fattore concausale iniziale del processo che ha condotto al decesso della
Per_1
Tale soluzione appare convincente, rendendo ultronea ogni disamina della problematica sulla natura di prova legale al verbale della commissione medica di cui all'art. 4 L. 25 Febbraio 1992 n. 210, che a mente
7 della pronuncia n. 15734/18 sarebbe accertamento imputabile allo stesso , che lo ha espresso CP_1 per il tramite di un suo organo, e, pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno il giudice deve ritenere
“fatto indiscutibile e non bisognoso di prova" la riconducibilità del contagio alla trasfusione, laddove la Terza
Sezione Civile della Corte con ordinanza n. 32077/2022 ha in contrasto con questo orientamento, evidenziato invece come tale verbale, “al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo, costituisce prova legale ex articolo 2700 c.c.. sono limitatamente ai fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione espresse forniscono unicamente materiale indiziario, soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non attribuire alle stesse il valore di vero e proprio accertamento”.
Giova comunque, per completezza, ricordare che le SS.UU. con recentissima sentenza n. 19129/2023 hanno chiarito che i verbali delle Commissioni mediche fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesti essere avventi in sua presenza o che sono stati compiuti dalla stessa, mentre, per quanto riguarda le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice. Pertanto, il verbale della CMO potrà essere utilizzato come mezzo di prova ma non come prova legale.
Anche alla luce di tanto gli esiti della indagine tecnica appaiono condivisibili, perché – non significativamente contestati dalle parti – sono approfonditi, immuni da vizi logici, ben argomentati e non oggetto di censure, atte a scardinarli funditus.. Infatti in gravame il ha chiesto il rinnovo Parte_1 della CTU per accertare la sussistenza della correlazione causale fra la patologia ed il decesso, assumendo che la perizia di primo grado apparirebbe lacunosa, per non aver il consulente ravvisato elementi tali da collegare le ulcere alla patologia epatica, in contrasto con il parere degli altri specialisti, tra cui quelli Dott.
, i quali hanno invece individuato una correlazione tra l'infezione da HCV e il decesso della Per_3
Di fatto però l'appellante si limita ad insistere nella sua tesi, già esaminata e fondatamente Per_1 disattesa dal c.t.u., senza addurre nuove e diverse circostanze che il dr. avrebbe omesso di Per_4 valutare in maniera adeguata, ma limitandosi ad una mera reiterazione della proprie posizioni difensive già approfonditamente esaminate, senza introdurre alcun elemento di novità che potrebbe giustificare un rinnovo della indagine peritale.
Tanto porta ad escludere la sussistenza di un nesso causale fra la patologia contratta a seguito di trasfusioni (epatopatia HCV correlata ) e il decesso. Giova ricordare che, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
“causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione « ex ante » — del tutto inverosimili, ferma restando, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza o del « più probabile che non »( cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8461).
8 Nel caso in esame, quindi, la mancanza di nesso di causalità tra i danni patiti da in Persona_1 conseguenza della patologia contratta a seguito di trasfusioni (epatopatia HCV correlata ) e il decesso della stessa, avvenuto, per arresto cardiaco, nel 2018, porta al rigetto della pretesa risarcitoria in esame.
L'appello va accolto nei termini innanzi precisati e la sentenza riformata, integrandola con il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure proprio.
Assorbite tutte le altre questioni.
L'accoglimento dell'appello principale impone di ridefinire le spese di lite del doppio grado del giudizio, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale del , che si appuntava avverso la CP_1 regolamentazione delle spese di lite di primo grado, erroneamente compensate dal tribunale.
Le spese di lite relative al doppio grado vanno invero regolate sulla base dei criteri di causalità e soccombenza. In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez.
LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Ferma la regolamentazione delle spese di c.t.u. operata in sentenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della parte appellante, soccombente in relazione all'esito complessivo della lite.
Il parziale accoglimento dell'appello esclude però la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione del 16.03.2023 nei confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 2611/2022 del 21.09.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma ed integrazione della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria dei danni iure proprio proposta dal Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 5.600,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 6.200,00 per compensi, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
9 Il Consigliere est.
Dott.ssa Consiglia Invitto
Il Presidente
Dott. Antonio F. Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 238 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Maraglino, Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, giusta
[...] procura allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Parigi in Lecce, Viale Otranto n. 86
appellante
e
(c.f. ), in persona del Ministro in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Rubichi n. 39
appellato
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2611/22, pubblicata il 21.09.2022, non notificata, il Tribunale di Lecce dichiarava la prescrizione del diritto risarcitorio al risarcimento del danno richiesto con atto di citazione del 18.06.2019 da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Ed invero.
in qualità di erede della moglie, agiva in giudizio al fine di ottenere, Parte_1 Persona_1 previo accertamento della responsabilità del , il risarcimento dei danni patiti iure Controparte_1 proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso di in seguito a contagio di epatite HCV, Persona_1 contratta dopo aver subito emotrasfusioni nell'agosto 1970, in occasione di un ricovero. In particolare, la de cuius, risultata positiva all'anti HCV dopo aver effettuato esami ematochimici, chiedeva al
[...]
, con istanza del 14.09.1994, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 e CP_1 successive modifiche e integrazioni, in quanto soggetto affetto da talassemia major, emotrasfuso e contagiato da epatite di tipo C. La Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Taranto, dopo averla sottoposta a visita collegiale il 21.11.94, redigeva verbale n. 500 u.s. 3783 del 30.05.95, riconoscendo il nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni del 1970. La decedeva il Per_1
28.03.2018 a causa di “coma post-anossico, insufficienza respiratoria, ulcere esofagee sanguinanti”, come indicato nel certificato di morte. Assumeva pertanto l'attore di aver subito, a seguito della diagnosi di positività della moglie all'HCV, malattia gravissima, non curabile e trasmissibile, un profondo mutamento delle proprie abitudini di vita e delle precedenti relazioni familiari. Il infatti, da un lato, aveva perso Parte_1
l'appoggio e il sostegno del proprio coniuge e, dall'altro, la ra sprofondata in uno stato di totale Per_1 apatia, senza assumere alcuna iniziativa né riguardo la propria vita né quella familiare, riducendo i momenti di frequentazione sociale e i momenti di svago, preferendo isolarsi sempre più. Le frequenti visite di controllo della poi rivelatisi inutili, avevano provocato nel il quale era solito Per_1 Parte_1 accompagnarla, uno profondo senso di rabbia e frustrazione. L'attore ascriveva la responsabilità dell'occorso al per non aver sorvegliato e vigilato nella produzione e distribuzione Controparte_1 del sangue al fine di scongiurare il rischio delle infezioni virali insiste nella pratica terapeutica delle trasfusioni di sangue, oltre che per la omessa attivazione dei controlli amministrativi e tecnici previsti dalle leggi nazionali e sovranazionali. E ciò in quanto il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del
2 sangue era avvertito dal convenuto già a metà degli anni Sessanta, avendo con apposita circolare CP_1 escluso la possibilità di donare il sangue a soggetti con i valori della transaminasi e delle gpt alterati rispetto ai ranges prescritti, per cui l'evento era prevedibile non rispetto a ciascuna singola malattia (HIV, HCV,
HBV), scoperte in epoca successiva a quella della trasfusione, ma all'unitario danno alla salute derivante da trasfusione infetta. Concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del Controparte_1
in ordine alla causazione dell'infezione HCV post- trasfusionale e del conseguente decesso della
[...] moglie, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno morale, esistenziale e biologico) risarcibile iure proprio da liquidarsi secondo equità dapprima per la lesione e successivamente per la perdita definitiva del rapporto parentale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva stante la legittimazione esclusiva del presidio ospedaliero ove erano state effettuate le trasfusioni. Eccepiva altresì, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea azionata iure hereditatis, essendo ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210/92. Nel merito, rilevava l'infondatezza della richiesta risarcitoria, declinando ogni addebito in punto di responsabilità in ragione del difetto dell'elemento soggettivo colposo, necessario ai fini dell'ascrivibilità dell'evento lesivo alla condotta omissiva imputata al convenuto. A tal proposito, precisava che nel 1970, anno in cui la de cuius veniva sottoposta a terapia trasfusionale, la scienza medica non aveva ancora individuato il virus dell'HCV, sicchè, per i trattamenti antecedenti al 1978, data di scoperta del virus HBV, la ricorrenza della regolarità causale tra il mancato controllo da parte del e l'infezione in questione andava esclusa. Deduceva quindi di aver CP_1 ottemperato, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, ai propri obblighi di normazione e vigilanza in materia di “conservazione e distribuzione del sangue umano”, svolgendo il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di cui alla legge n. 296/58, quale unica competenza del , il quale era CP_1 invece estraneo alla preparazione delle singole unità da trasfondere, dichiarate trasfondibili sotto la responsabilità del produttore e non già del . Aggiungeva di aver esercitato l'attività di vigilanza CP_1 assegnando al medico provinciale, quale organo periferico del stesso, precisi compiti in materia CP_1 di funzionamento del “centri di raccolta e centri trasfusionali”, in conformità all'art. 4 della l. 296/58, oltre ad aver introdotto, con circolare n. 50/66, l'obbligo dei controlli su tutti gli emoderivati in capo alle strutture trasfusionali, non dipendenti dal , nonché, con l. n. 107/1990, l'obbligo dei test di CP_1 ricerca degli anticorpi anti-HCV su ogni singola unità di sangue e di plasma donato. Rilevava
l'insussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e il decesso, oltre al difetto di prova degli elementi a suffragio degli effettivi pregiudizi patiti, specie quelli in merito ai rapporti di relazione, affetto e comunanza di vita - esistenti tra l'attore e la congiunta deceduta, compromessi per effetto dell'illecito imputato alla parte convenuta. Deducendo infine l'infondatezza della pretesa risarcitoria iure proprio, concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva;
nel merito,
3 il rigetto delle domande avverse per maturata prescrizione;
in via ulteriormente subordinata, lo scomputo delle somme percepite a titolo d'indennizzo ex L. n. 210/92.
All'esito dell'attività istruttoria, esperita mediante CTU, il Tribunale dichiarava con la impugnata sentenza che era ormai prescritto il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis patito dalla de cuius per l'infezione contratta, considerato che la causa veniva iscritta a ruolo nel 2019, allorquando era ormai decorso il termine di cinque anni dalla presentazione della domanda di indennizzo, risalente al 1994.
Le spese di lite venivano compensate.
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Con atto di citazione del 16.03.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità/Nullità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno iure proprio – omessa valutazione di fatti provati e non contestati- violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.: l'appellante lamenta l'erroneità e/o nullità della sentenza per non aver il giudice statuito alcunché sulla domanda di risarcimento del danno iure proprio sofferto in conseguenza del decesso della moglie, per la lesione e perdita del rapporto parentale, essendosi il Tribunale pronunciato in ordine ad una domanda, quella di risarcimento iure hereditatis, in realtà mai richiesta dall'attore né in citazione né in sede di precisazioni delle conclusioni. Peraltro, il diritto al ristoro dei pregiudizi sofferti iure proprio non può considerarsi prescritta, posto che il termine prescrizionale è decennale e il dies a quo coincide con il giorno del decesso, avvenuto il 28.03.2018. Una corretta valutazione del diritto azionato avrebbe comportato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, peraltro sollevata dal solo CP_1 con riferimento alla domanda iure hereditatis e non già in merito alla richiesta di risarcimento iure proprio. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea, anche in virtù del nesso causale tra la patologia epatica HCV e il decesso, come provato dai verbali della
CMO, aventi pieno valore probatorio. Nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda attribuire solo un valore indiziario ai predetti verbali, il chiede il rinnovo della CTU al fine di Parte_1 dimostrare la sussistenza della correlazione causale in questione, dal momento che la perizia di primo grado apparirebbe lacunosa. Il consulente non avrebbe ravvisato elementi per collegare le ulcere -che hanno portato al decesso della de cuius- alla patologia epatica, così ponendosi in contrasto con il parere degli altri specialisti, tra cui quelli del Dott. e del Dott. Persona_2
, i quali hanno individuato una correlazione tra l'infezione da HCV e il decesso della Per_3
Pertanto, applicando il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019, il Per_1 chiede il risarcimento di € 323.621,10, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale Parte_1
o quello di € 336.500,0, applicando invece i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2022.
2. Sulle spese del doppio grado: il deducente censura il capo della sentenza che ha disposto la
4 compensazione delle spese di lite, laddove, invece, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, dovrebbero essere poste a carico del convenuto. CP_1
Ritualmente costituito, il deduce l'inammissibilità delle avverse pretese, ripropone Controparte_1 ex art. 346 cpc tutte le eccezioni e le difese già avanzate in primo grado ed evidenziando l'insussistenza del nesso causale tra la trasfusione e il decesso. Formula quindi appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame per la :
a. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice compensa le spese di lite
“attesa la fondatezza della domanda”, deducendo invece l'infondatezza nel merito della pretesa,
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 17.09.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello principale è fondato per quanto di ragione.
Va chiarito che la domanda proposta in primo grado concludeva richiedendo il risarcimento del danno sofferto dall'attore sia iure proprio che - quale erede di - iure hereditatis Persona_1
La sentenza di primo grado afferma che il diritto al risarcimento del danno reclamato dal iure Parte_1 hereditatis è prescritto, laddove invece la domanda proposta in citazione aveva ad oggetto non solo il ristoro del danno derivato alla e reclamato iure hereditatis ma anche il danno sofferto iure proprio Per_1 dal congiunto per la perdita del rapporto parentale.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante trasfusione infetta si atteggia diversamente a seconda del soggetto contro cui si agisce in giudizio, per cui se il danno è reclamato iure proprio da chi sia stato contagiato dall'infezione a seguito di emotrasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti ovvero iure hereditatis dai familiari è ordinariamente quinquennale nei confronti del , Controparte_1 difettando un rapporto contrattuale in forza del quale sia possibile derogare agli ordinari termini di prescrizione della responsabilità aquiliana, sicché la responsabilità per i danni da emotrasfusione di sangue
è soggetta alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c.; la prescrizione è invece decennale nei confronti dell' e della che sia chiamata a rispondere in solido con la prima in Controparte_2 CP_3 considerazione della responsabilità su di essa incombente in forza del contratto di spedalità.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da cd. 'lesione del rapporto parentale' azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso è quinquennale sia nei confronti del , che Controparte_1 nei confronti dell' e della Regione. Infine, la prescrizione del diritto al risarcimento del Controparte_2 danno da cd. 'perdita del rapporto parentale' azionato iure proprio dai familiari del trasfuso, poi deceduto,
è quinquennale, non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli eredi del danneggiato deceduto ed il
, l e la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
5 Va segnalato che la S.C. recentemente ( Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, n.26189) ha affermato invero che “ La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto. “
La prescrizione ha comunque decorrenza dal decesso della vittima, ossia dal momento in cui il danno da perdita del rapporto parentale si è verificato. Nella presente fattispecie il decesso è avvenuto nel 2018 e il giudizio è stato promosso nel 2019, sicché con riferimento a tale pretesa risarcitoria, invocata iure proprio non è maturata alcuna prescrizione – né quinquennale né decennale - del diritto al risarcimento.
La sentenza è dunque errata e va riformata, perché il tribunale ha dichiarato la prescrizione della domanda risarcitoria proposta dall'attore iure hereditatis, laddove l'analoga domanda proposta iure proprio non era invece prescritta, così incorrendo in errore e conseguentemente in una omessa pronuncia sulla domanda di danni da perdita del rapporto parentale.
Va precisato che gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia. In particolare, va precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei tatti principali della controversia.
Tale omissione nella sentenza, che non ha affatto esaminato la questione, pure sottoposta all'esame del tribunale, del risarcimento del danno iure proprio, impone alla Corte di esaminare nel merito detta domanda risarcitoria, che è però infondata, in quanto la c.t.u. svolta in primo grado ha escluso la
6 sussistenza di un nesso causale fra la patologia di epatopatia cronica HCV correlata contratta a seguito di trasfusioni e il decesso.
Il c.t.u. afferma a pag. 15 della relazione svolta in primo grado che << il decesso non è correlabile in maniera concausale efficiente con l'epatopatia cronica HCV correlata>>
Dirimente è, quindi, il fatto che il c.t.u. affermi, con specifico riferimento alla situazione in scrutinio, come non esista con elevata probabilità dell'evidenza scientifica in termini di “più probabile che non” un nesso di causalità fra la patologia contratta a seguito della trasmissione del virus della epatite C tramite terapia trasfusionale, cui la parte fu sottoposta in occasione del ricovero del 1970 ed il decesso, anche se con preponderanza della evidenza scientifica può riconoscersi che la bbia contratto comunque Per_1
l'HCV in occasione delle trasfusioni cui fu sottoposta.
Tanto non intacca quanto accertato dalla CMO nel verbale del 30.5.1995 circa il nesso causale fra le emotrasfusioni e la patologia contratta, ma vale invece ad escludere che la patologia HCV correlata abbia cagionato anche solo a livello di concausa il decesso della il quale è occorso per “arresto Per_1 cardiocircolatorio- coma post anossico- insufficienza respiratoria, insufficienza multi organo – Morbo di
Colley- ulcere esofagee sanguinanti – emorragia cerebrale “
Il c.t.u. non condivide peraltro la tesi del dr. , pure reiterata a sostegno del gravame, secondo Per_3 cui sarebbe ragionevole ritenere che le “ulcere esofagee sanguinanti” siano correlabili alla epatopatia
HCV, perché il certificato ISTAT non riporta tra le cause del decesso anche la epatopatia cronica, né vi sono evidenze che consentono di collegare “ le ulcere sanguinanti che hanno scatenato l'emorragia che ha innescato il corso fatale di eventi con la epatopatia HCV correlata” in quanto “ all'atto dei fatti acuti si parla di steatosi epatica e non si rilevano segni di ipertensione portale. Non emergono varici esofagee.
Il coinvolgimento epatico iperammoniemia … è terminale nell'ambito dello scompenso multiorgano e non come fattore iniziale concausale” sicché il decesso non è neppure in parte correlato eziologicamente alla epatopatia cronica HCV
Tali considerazioni sono convincenti e condivisibili, anche perché il c.t.u dr. ha compiutamente Per_4 risposto alle osservazioni dell'appellante, che riguardano proprio il nesso causale fra il decesso e la epatite
HCV. Tali osservazioni alla c.t.u. muovono dalla considerazione che la CMO, con il verbale del
17.9.2020 avrebbe ritenuto che “anche l'epatopatia sarebbe sa includere fra le cause dello scompenso multiorgano che hanno indotto la paziente al decesso”. Il c.t.u. rileva invece come gli indici di laboratorio cui fa riferimento al CMO sono quelli della fase terminale per cui “ non possono assurgere a ruolo concausale del decesso” perché – ribadisce – il coinvolgimento epatico iperammoniemia è solo terminale” sicché non costituisce un fattore concausale iniziale del processo che ha condotto al decesso della
Per_1
Tale soluzione appare convincente, rendendo ultronea ogni disamina della problematica sulla natura di prova legale al verbale della commissione medica di cui all'art. 4 L. 25 Febbraio 1992 n. 210, che a mente
7 della pronuncia n. 15734/18 sarebbe accertamento imputabile allo stesso , che lo ha espresso CP_1 per il tramite di un suo organo, e, pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno il giudice deve ritenere
“fatto indiscutibile e non bisognoso di prova" la riconducibilità del contagio alla trasfusione, laddove la Terza
Sezione Civile della Corte con ordinanza n. 32077/2022 ha in contrasto con questo orientamento, evidenziato invece come tale verbale, “al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo, costituisce prova legale ex articolo 2700 c.c.. sono limitatamente ai fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione espresse forniscono unicamente materiale indiziario, soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non attribuire alle stesse il valore di vero e proprio accertamento”.
Giova comunque, per completezza, ricordare che le SS.UU. con recentissima sentenza n. 19129/2023 hanno chiarito che i verbali delle Commissioni mediche fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesti essere avventi in sua presenza o che sono stati compiuti dalla stessa, mentre, per quanto riguarda le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice. Pertanto, il verbale della CMO potrà essere utilizzato come mezzo di prova ma non come prova legale.
Anche alla luce di tanto gli esiti della indagine tecnica appaiono condivisibili, perché – non significativamente contestati dalle parti – sono approfonditi, immuni da vizi logici, ben argomentati e non oggetto di censure, atte a scardinarli funditus.. Infatti in gravame il ha chiesto il rinnovo Parte_1 della CTU per accertare la sussistenza della correlazione causale fra la patologia ed il decesso, assumendo che la perizia di primo grado apparirebbe lacunosa, per non aver il consulente ravvisato elementi tali da collegare le ulcere alla patologia epatica, in contrasto con il parere degli altri specialisti, tra cui quelli Dott.
, i quali hanno invece individuato una correlazione tra l'infezione da HCV e il decesso della Per_3
Di fatto però l'appellante si limita ad insistere nella sua tesi, già esaminata e fondatamente Per_1 disattesa dal c.t.u., senza addurre nuove e diverse circostanze che il dr. avrebbe omesso di Per_4 valutare in maniera adeguata, ma limitandosi ad una mera reiterazione della proprie posizioni difensive già approfonditamente esaminate, senza introdurre alcun elemento di novità che potrebbe giustificare un rinnovo della indagine peritale.
Tanto porta ad escludere la sussistenza di un nesso causale fra la patologia contratta a seguito di trasfusioni (epatopatia HCV correlata ) e il decesso. Giova ricordare che, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
“causato” da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione « ex ante » — del tutto inverosimili, ferma restando, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza o del « più probabile che non »( cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8461).
8 Nel caso in esame, quindi, la mancanza di nesso di causalità tra i danni patiti da in Persona_1 conseguenza della patologia contratta a seguito di trasfusioni (epatopatia HCV correlata ) e il decesso della stessa, avvenuto, per arresto cardiaco, nel 2018, porta al rigetto della pretesa risarcitoria in esame.
L'appello va accolto nei termini innanzi precisati e la sentenza riformata, integrandola con il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure proprio.
Assorbite tutte le altre questioni.
L'accoglimento dell'appello principale impone di ridefinire le spese di lite del doppio grado del giudizio, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale del , che si appuntava avverso la CP_1 regolamentazione delle spese di lite di primo grado, erroneamente compensate dal tribunale.
Le spese di lite relative al doppio grado vanno invero regolate sulla base dei criteri di causalità e soccombenza. In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez.
LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Ferma la regolamentazione delle spese di c.t.u. operata in sentenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della parte appellante, soccombente in relazione all'esito complessivo della lite.
Il parziale accoglimento dell'appello esclude però la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il giudizio se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione del 16.03.2023 nei confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 2611/2022 del 21.09.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma ed integrazione della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria dei danni iure proprio proposta dal Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 5.600,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 6.200,00 per compensi, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3) Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
9 Il Consigliere est.
Dott.ssa Consiglia Invitto
Il Presidente
Dott. Antonio F. Esposito
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