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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 907/2024 R.V.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F Parte_1
), nella qualità di legale rapp.te p.t., della C.F._1
ditta di , con sede in Via Vico Parte_2 Parte_1
Giordano n.15 mercato San Severino (P.IVA n ), P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Giuseppe Senatore, nel cui studio, in Nocera Superiore alla Via
Nazionale, 461, elettivamente domicilia.
RECLAMANTE
E
1
Umberto I n.174, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione sig. , rappresentata e difesa, in CP_2
virtù di procura in atti, dall'avv. Adiutrice Barretta, nel cui studio,
in Benevento alla Loc. Ponte Valentino zona Industriale ASI AZ
5, elettivamente domicilia.
NONCHE'
Con
CURATELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_4
n.24/2024 di di , con sede in Parte_2 Parte_1
Mercato San Severino (Sa), alla Via Vico Giordano, P. Iva
in persona del Curatore pro tempore, avv. P.IVA_2 C.F._2
Francesco Scutiero, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti e di decreto di autorizzazione del Giudice Delegato del
Tribunale Civile di Nocera Inferiore, in data 7 ottobre 2024, dall'avv. Alessandro Coppola, del Foro di Nocera Inferiore, con il quale elettivamente domicilia, in Scafati (Sa), alla Via Santa Maria
la Carità n. 65.
RECLAMATI
Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 37/2024,
emessa in data 02.07.2024 e depositata in data 03.07.2024, dal
Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 , quale legale rappresentante della ditta Parte_1 [...]
, ha proposto reclamo alla sentenza n. Parte_3
37/2024, emessa in data 02.07.2024 e depositata in data
03.07.2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ditta individuale
[...]
” , in persona del titolare Pt_2 Parte_3 Parte_1
, su ricorso proposto dalla per il
[...] Controparte_1
mancato pagamento della fattura n. 2078384 del 08.08.2023
dell'importo di €.120.726,10 per somministrazione di energia elettrica;
a motivi del reclamo ha dedotto la mancanza dei presupposti per la liquidazione giudiziale dei presupposti soggettivi, avendo il Tribunale considerato solo l'attivo patrimoniale immobiliare, pari ad €. 494,680,00, costituito da beni immobili che compongono il patrimonio personale dell'imprenditore , ma confusi con quelli Parte_1
dell'attività imprenditoriale, poiché esercitata nelle forme dell'impresa individuale;
che alcun valore è stato attribuito ai ricavi, inferiori agli €. 200.000,00, né all'assenza di un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore Ad €.500.000,00, che non hanno consentito il riconoscimento all'impresa”
[...]
” come “impresa minore” e, quindi, sottoposta Pt_2
ingiustamente alla liquidazione giudiziale;
la inesistenza dello stato di insolvenza, mancando inadempimenti od altri fatti esteriori, evidenzianti la incapacità cronica dell'imprenditore a
3 soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e, non già, la momentanea difficoltà a soddisfare una singola obbligazione o poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato;
la mancanza di un titolo esecutivo idoneo, trattandosi nel caso in esame di un unico credito portato da fattura, documento fiscale, non avente valore probatorio, in quanto atto di formazione unilaterale dell'agosto 2023, mai notificato o recapitato al resistente, che con il presente atto nuovamente viene impugnato e contestato nella sua integrità; che, peraltro, il è titolare di fondi di Parte_1
investimenti per valore di circa €.500.000,00, di pronto e facile smobilizzo, che permetterebbe al ricorrente di poter non solo di pagare l'intera somma posta a base del ricorso che ha portato alla liquidazione giudiziale, ovvero, a porre in essere qualsiasi attività
per eliminare la vertenza, non risultando sussistenti i requisito di pericolo per la massa creditoria , stante anche l'avvenuto fitto d'azienda stipulato in data 20.07.2024 che, per mesi, porterà nelle casse della procedura di oltre €.30.000,00.
Si è costituita la Curatela della Liquidazione Giudiziale che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità del reclamo,
chiedendone il rigetto nel merito.
Si è, altresì, costituita la che ha contestato il Controparte_1
reclamo chiedendone il rigetto.
4 Quindi, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno depositato telematicamente le note di trattazione e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il reclamo è inammissibile.
La sentenza è stata resa in data 02.07.2024, pubblicata il
03.07.2024 e comunicata dalla Cancellerai via pec in pari data al procuratore costituito del . Pt_1
Il reclamo è stato proposto in data 30.08.2024 e, quindi, ben oltre il termine previsto dalla legge.
Tale termine, infatti, è perentorio e non è, per legge, soggetto alla sospensione dei termini feriali.
L'art. 36 bis della l.fall. espressamente prevede che “Tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale”
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il termine per proporre reclamo avverso i decreti emessi dal Tribunale
fallimentare, per la generale previsione introdotta dalla L. Fall.,
art. 36-bis, non è soggetto alla sospensione feriale della L. n. 742
del 1969, ex art. 3, in relazione all'art. 92 ord. giud., svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., nel processo esecutivo individuale (Cass. 19941/2017, Cass. 7982/2011, Cass.
12732/2011, Cass. 2329/2006 e 11317/2004).
5 La natura perentoria del reclamo emerge ove si consideri che nell'alveo della procedura di liquidazione fallimentare,
l'ontologica celerità e speditezza insite nella gestione dell'iter liquidatorio, finalizzato a realizzare il maggior attivo possibile nell'ottica della miglior soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare in uno alle esigenze di certezza della procedura, impongono di conferire perentorietà ai termini per la proposizione dei reclami, ivi incluso quello previsto per impugnare gli atti del curatore o del comitato dei creditori che peraltro non è soggetto alla sospensione feriale dei termini a comprova della ontologica urgenza e, dunque, necessaria celerità
procedurale nell'ottica della sollecita gestione della fase liquidatoria fallimentare.
Da quanto suesposto, discende, quindi, la tardività del ricorso.
Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame delle doglianze presentate.
La condanna del reclamante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , quale Parte_1
legale rappresentante della ditta Parte_3
, nei confronti della
[...] [...]
, avverso la Controparte_5
6 sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo.
2) Condanna , quale legale rappresentante della Parte_1
ditta Antica Lucciola di Sabarese Pietro, al pagamento delle spese processuali, in favore dei reclamati, che liquida, per ciascuna parte, in €. 3.308,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante, nella qualità, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
4) Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 27.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
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