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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 593/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Parte_1 C.F._1
NADIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI Controparte_1 C.F._2
LIVIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre: i genitori si occuperanno della loro cura, eduzione ed istruzione di comune accordo, in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazione degli stessi, concordando gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che i minori trascorreranno non accompagnati dai genitori, le cure mediche straordinarie, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. La ex casa coniugale sita in Imbersago, Via Cesare Cantù n. 4 rimane assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli minori. Il sig. ha già provveduto ad CP_1 Parte_1 asportare quanto concordato in sede di separazione (e di cui al punto 2 della sentenza di omologa della separazione) fatta eccezione per i mobili da sala bianco e nero laccati (posti in mansarda e sottoscala) e che il sig. si riserva di prelevare. Resta in vigore l'impegno della signora Parte_1
a custodire e non vendere i quadri presenti nell'ex casa coniugale e l'impegno del sig. CP_1
a tenere presso la propria abitazione il quadro di di colore arancione nonché le Parte_1 Per_3 sculture in rabarama rossa e in resina, con l'impegno a non venderli;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e nel rispetto dello Parte_1 Per_1 Per_2 schema seguente:
-a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì, andando a prenderli presso la casa materna, sino al lunedì mattina, accompagnandoli presso l'istituto scolastico frequentato. Nei periodi in cui non vi è frequenza scolastica il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso la casa materna il lunedì mattina, alle ore 8,30 (o ad altro orario, previo accordo tra le parti);
-il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16,30 andando a prenderli presso la casa materna e/o all'uscita di scuola nel periodo di frequenza scolastica, sino al giovedì mattina, accompagnandoli presso l'istituto scolastico frequentato. Nei periodi in cui non vi è frequenza scolastica il padre provvederà
a riaccompagnare i figli presso la casa materna il giovedì mattina alle ore 8,30 (o ad altro orario, previo accordo tra le parti);
-nel week end non di competenza paterna, dalle ore 7,15 alle ore 14,00 del sabato, previa conferma del sig. alla signora della disponibilità in tal senso, con avviso da comunicarsi Parte_1 CP_1 entro il giovedì mattina.
Per quanto riguarda i periodi delle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale (dalle ore 10 del 24 dicembre sino alle ore 10 del 25 dicembre), con l'altro il periodo intercorrente dalle ore 10 del 25 dicembre sino alle ore 10 del 31 dicembre, ed ancora con il primo il periodo intercorrente dalle ore 10 del 31 dicembre sino alle ore 20,30 del 6 gennaio.
Per quanto riguarda i periodi delle festività pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dal giovedì al sabato e, con l'altro la domenica di Pasqua sino al martedì successivo.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane – anche non consecutive – sia con il padre che con la madre, da concordarsi tra le parti entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo circa i periodi prescelti per effettuare le suddette vacanze, avrà prevalenza la scelta della signora negli anni con numerazione pari, mentre CP_1 negli anni dispari avrà prevalenza quella del sig. Parte_1
pagina 2 di 6 Le altre festività (tra le quali si annoverano il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre,
l'8 Dicembre e il carnevale) nonché le ricorrenze famigliari, verranno passate dagli stessi alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori.
I minori trascorreranno altresì le festa del papà e il compleanno dello stesso con il papà, così come passeranno la festa della mamma e il compleanno della stessa con la mamma.
Anche i compleanni dei figli saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alternati.
I genitori significano di darsi sin d'ora piena e reciproca disponibilità ad aiutarsi e coordinarsi, anche nelle settimane non di rispettiva spettanza, qualora l'altro genitore, a causa di turni lavorativi o altra causa di forza maggiore, avesse difficoltà per la gestione dei figli minori.
Nello specifico, le parti potranno concordare eventuali cambiamenti nel regime di visite sopra specificato, previo congruo anticipo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali dei figli, fatta salva la possibilità di poter recuperare eventuali periodi di visita non effettuati;
4. Il sig. verserà una cifra pari ad euro 600,00 mensili, da corrispondere entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, alla signora a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio (quindi, €. 1.200,00 totali); CP_1
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli saranno economicamente autonomi e indipendenti;
5. Le parti contribuiranno altresì, nella misura del 60% in capo al sig. e del restante Parte_1
40% in capo alla signora alle spese straordinarie relative ai figli, rispettivamente CP_1 sostenute, disciplinate secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, come segue:
• -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• -Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
• -Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
pagina 3 di 6 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
• -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• -Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
• -Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti concordano che mensa e buoni pasto devono intendersi ricompresi nel contributo di mantenimento corrisposto dal sig. per il mantenimento dei figli e non devono Parte_1 considerarsi spese extra;
pagina 4 di 6 6. L'assegno unico relativi ai due figli e/o qualsivoglia analoga misura economica sostitutiva e/o integrativa del predetto assegno unico, sarà interamente percepito dalla signora CP_1
7. Le parti continueranno a farsi carico dal 50% ciascuno, delle rate del mutuo della ex casa coniugale ai medesimi cointestato, sino all'estinzione dello stesso. Per semplificare le operazioni di pagamento viene previsto che il sig. erogherà l'intero importo previo anticipo da parte Parte_1 della signora della sua quota parte pari ad euro 199,00 entro il giorno 1 di ogni mese;
CP_1
8. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente tra gli ex coniugi, godendo entrambi di reddito proprio.
9. Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità
e di espatrio relativi ai figli minori, nonché del rilascio e/o rinnovo del passaporto personale;
10. le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo e causa e che tutti gli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento e di cui ai punti 8–9–10 della sentenza di separazione sono già stati definiti;
11. Spese e competenze compensate fra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 19/09/2014 a Torre De' Busi e dalla loro unione sono nati due figli:
[...] nato a [...] il [...], e nata a [...] l'[...]. Per_4 Persona_5
Con sentenza n. 18/2024 pubblicata il 09/04/2024, il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
17/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Torre De' Busi il 19/09/2014 tra e rascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, serie
A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torre De' Busi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 3 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 593/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Parte_1 C.F._1
NADIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI Controparte_1 C.F._2
LIVIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
1. I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre: i genitori si occuperanno della loro cura, eduzione ed istruzione di comune accordo, in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazione degli stessi, concordando gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che i minori trascorreranno non accompagnati dai genitori, le cure mediche straordinarie, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. La ex casa coniugale sita in Imbersago, Via Cesare Cantù n. 4 rimane assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli minori. Il sig. ha già provveduto ad CP_1 Parte_1 asportare quanto concordato in sede di separazione (e di cui al punto 2 della sentenza di omologa della separazione) fatta eccezione per i mobili da sala bianco e nero laccati (posti in mansarda e sottoscala) e che il sig. si riserva di prelevare. Resta in vigore l'impegno della signora Parte_1
a custodire e non vendere i quadri presenti nell'ex casa coniugale e l'impegno del sig. CP_1
a tenere presso la propria abitazione il quadro di di colore arancione nonché le Parte_1 Per_3 sculture in rabarama rossa e in resina, con l'impegno a non venderli;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e nel rispetto dello Parte_1 Per_1 Per_2 schema seguente:
-a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì, andando a prenderli presso la casa materna, sino al lunedì mattina, accompagnandoli presso l'istituto scolastico frequentato. Nei periodi in cui non vi è frequenza scolastica il padre provvederà a riaccompagnare i figli presso la casa materna il lunedì mattina, alle ore 8,30 (o ad altro orario, previo accordo tra le parti);
-il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16,30 andando a prenderli presso la casa materna e/o all'uscita di scuola nel periodo di frequenza scolastica, sino al giovedì mattina, accompagnandoli presso l'istituto scolastico frequentato. Nei periodi in cui non vi è frequenza scolastica il padre provvederà
a riaccompagnare i figli presso la casa materna il giovedì mattina alle ore 8,30 (o ad altro orario, previo accordo tra le parti);
-nel week end non di competenza paterna, dalle ore 7,15 alle ore 14,00 del sabato, previa conferma del sig. alla signora della disponibilità in tal senso, con avviso da comunicarsi Parte_1 CP_1 entro il giovedì mattina.
Per quanto riguarda i periodi delle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la vigilia di Natale (dalle ore 10 del 24 dicembre sino alle ore 10 del 25 dicembre), con l'altro il periodo intercorrente dalle ore 10 del 25 dicembre sino alle ore 10 del 31 dicembre, ed ancora con il primo il periodo intercorrente dalle ore 10 del 31 dicembre sino alle ore 20,30 del 6 gennaio.
Per quanto riguarda i periodi delle festività pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dal giovedì al sabato e, con l'altro la domenica di Pasqua sino al martedì successivo.
Per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane – anche non consecutive – sia con il padre che con la madre, da concordarsi tra le parti entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo circa i periodi prescelti per effettuare le suddette vacanze, avrà prevalenza la scelta della signora negli anni con numerazione pari, mentre CP_1 negli anni dispari avrà prevalenza quella del sig. Parte_1
pagina 2 di 6 Le altre festività (tra le quali si annoverano il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre,
l'8 Dicembre e il carnevale) nonché le ricorrenze famigliari, verranno passate dagli stessi alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori.
I minori trascorreranno altresì le festa del papà e il compleanno dello stesso con il papà, così come passeranno la festa della mamma e il compleanno della stessa con la mamma.
Anche i compleanni dei figli saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alternati.
I genitori significano di darsi sin d'ora piena e reciproca disponibilità ad aiutarsi e coordinarsi, anche nelle settimane non di rispettiva spettanza, qualora l'altro genitore, a causa di turni lavorativi o altra causa di forza maggiore, avesse difficoltà per la gestione dei figli minori.
Nello specifico, le parti potranno concordare eventuali cambiamenti nel regime di visite sopra specificato, previo congruo anticipo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali dei figli, fatta salva la possibilità di poter recuperare eventuali periodi di visita non effettuati;
4. Il sig. verserà una cifra pari ad euro 600,00 mensili, da corrispondere entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, alla signora a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio (quindi, €. 1.200,00 totali); CP_1
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli saranno economicamente autonomi e indipendenti;
5. Le parti contribuiranno altresì, nella misura del 60% in capo al sig. e del restante Parte_1
40% in capo alla signora alle spese straordinarie relative ai figli, rispettivamente CP_1 sostenute, disciplinate secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, come segue:
• -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
• -Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
• -Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
pagina 3 di 6 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
• -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
• -Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
• -Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti concordano che mensa e buoni pasto devono intendersi ricompresi nel contributo di mantenimento corrisposto dal sig. per il mantenimento dei figli e non devono Parte_1 considerarsi spese extra;
pagina 4 di 6 6. L'assegno unico relativi ai due figli e/o qualsivoglia analoga misura economica sostitutiva e/o integrativa del predetto assegno unico, sarà interamente percepito dalla signora CP_1
7. Le parti continueranno a farsi carico dal 50% ciascuno, delle rate del mutuo della ex casa coniugale ai medesimi cointestato, sino all'estinzione dello stesso. Per semplificare le operazioni di pagamento viene previsto che il sig. erogherà l'intero importo previo anticipo da parte Parte_1 della signora della sua quota parte pari ad euro 199,00 entro il giorno 1 di ogni mese;
CP_1
8. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente tra gli ex coniugi, godendo entrambi di reddito proprio.
9. Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità
e di espatrio relativi ai figli minori, nonché del rilascio e/o rinnovo del passaporto personale;
10. le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo e causa e che tutti gli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento e di cui ai punti 8–9–10 della sentenza di separazione sono già stati definiti;
11. Spese e competenze compensate fra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 19/09/2014 a Torre De' Busi e dalla loro unione sono nati due figli:
[...] nato a [...] il [...], e nata a [...] l'[...]. Per_4 Persona_5
Con sentenza n. 18/2024 pubblicata il 09/04/2024, il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente tra le parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
17/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Torre De' Busi il 19/09/2014 tra e rascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, serie
A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torre De' Busi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 3 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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