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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6724/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Alessandra RAGO, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.46 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
6724 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Parte_1 Addì ______________
GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_2
______________________
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
Il Cancelliere CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1°/08/2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/08/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (23/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
02/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Pt_1
è affetto da “Artrosi generalizzata a grave incidenza funzione in paziente con protesi
[...]
3 ginocchio destro, diabete Mellito di tipo due, iperplasia prostatica, stato ansioso e grave deficit visivo
(cieco parziale)” e ha precisato che “la deambulazione avviene a piccoli passi con necessaria
assistenza del familiare, il tronco è antiflesso e le ginocchia lievemente flesse. I cambi posturali e le
manovre di vestizione e svestizione sono risultati del tutto assistiti […] non risultando più autonomo
negli spostamenti e nella esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana, necessitando della continua
assistenza da parte di terzi, pertanto presenti i requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di
accompagnamento.
Ciò posto, in assenza di documentazione medica esaustiva comprovante l'esatto momento in
cui il paziente ha perduto definitivamente la propria autonomia motoria e gestionale, tenuto conto
della attuale obiettività clinica e del fatto che trattasi di malattie croniche che peggiorano lentamente
nel tempo, la decorrenza del beneficio può essere fissata a circa sei mesi prima degli attuali
accertamenti, cioè al 01/08/2024”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dal 1°/08/2024.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6724/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessia GIUGNO per parte ricorrente e l'Avv. Alessandra RAGO, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.46 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
6724 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Parte_1 Addì ______________
GIUGNO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Ricasoli 48; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_2
______________________
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
Il Cancelliere CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1°/08/2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/08/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (23/12/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
02/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Pt_1
è affetto da “Artrosi generalizzata a grave incidenza funzione in paziente con protesi
[...]
3 ginocchio destro, diabete Mellito di tipo due, iperplasia prostatica, stato ansioso e grave deficit visivo
(cieco parziale)” e ha precisato che “la deambulazione avviene a piccoli passi con necessaria
assistenza del familiare, il tronco è antiflesso e le ginocchia lievemente flesse. I cambi posturali e le
manovre di vestizione e svestizione sono risultati del tutto assistiti […] non risultando più autonomo
negli spostamenti e nella esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana, necessitando della continua
assistenza da parte di terzi, pertanto presenti i requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di
accompagnamento.
Ciò posto, in assenza di documentazione medica esaustiva comprovante l'esatto momento in
cui il paziente ha perduto definitivamente la propria autonomia motoria e gestionale, tenuto conto
della attuale obiettività clinica e del fatto che trattasi di malattie croniche che peggiorano lentamente
nel tempo, la decorrenza del beneficio può essere fissata a circa sei mesi prima degli attuali
accertamenti, cioè al 01/08/2024”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, a decorrere dal 1°/08/2024.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_1
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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