Art. 9. 1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonche' verso le province, i comuni e le unita' sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 8.
2. Sono dichiarati estinti altresi' i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, gia' preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono dichiarati estinti altresi' i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, gia' preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.