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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 702/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 702/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G., alla Via Kennedy n°111, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pino (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'Avv. Giuseppe Nicosia (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusto C.F._4 mandato in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
pagina 1 di 4 avverso l'atto di precetto con il quale gli ha intimato il pagamento della somma Parte_2 pari ad euro 15.297,54, – come meglio specificato nell'atto di precetto-, in forza dei titoli giudiziali costituiti dalla sentenza n. 144\2011 pronunciata dal Tribunale di Gela il 13 maggio 2011, notificata unitamente al precetto e munita di formula esecutiva in data 24 aprile 2019, resa nell'ambito del procedimento n. 443\08 R.G. e della sentenza n. 710\2018 emessa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta il 25 ottobre 2018, munita di clausola esecutiva in data 16 aprile 2019, notificata unitamente al precetto, resa nell'ambito del procedimento nr. 460/2011.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. l'insussistenza del diritto di credito vantato dal precettante per aver lo stesso già ricevuto il pagamento pari ad euro 14.000,00 e per la non debenza della somma pari a 1.836,00 a titolo di spese legali liquidate nel giudizio di primo grado poiché distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione ex art. 615 c.p.c., e, nel merito, dichiararsi l'insussistenza del diritto di parte opposta ad agire esecutivamente, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato integralmente quanto ex adverso Parte_2 dedotto e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Alla prima udienza parte opponente ha eccepito la carenza di mandato alle liti in senoo alla comparsa di costituzione e risposta ed alla successiva dell'11 febbraio 2020, parte opposta ha depositato mandato alle liti chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c.;
Con ordinanza del 4 marzo 2020, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Giudice ha ammesso la prova per testi e all'udienza del 20 giugno
2022 l'odierno attore si sottoponeva ad interrogatorio formale e veniva escussa la teste Tes_1
.
[...]
Dato atto del mutamento fisico della persona del Giudice, rinviata l'udienza di precisazione delle conclusioni per carico di ruolo, all'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
In applicazione del principio della ragione più liquida, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile.
pagina 2 di 4 Dall'analisi dell'intero impianto difensivo attoreo si evince che i motivi di opposizione sopra riassunti attengono a questioni di merito anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, che, in quanto tali, rimangono precluse alla cognizione di questo Giudice.
Seguendo l'indirizzo assolutamente costante espresso sul punto dalla Suprema Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica;
tutti gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto devono, invece, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (fra le altre, cfr. Cass.
22090/2021; Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011), spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, pieno sviluppo ed è stata, od è tuttora, in esame (in tal senso, cfr. Cass. n. 3277/2015).
Sul punto la Suprema Corte così si è espressa, con orientamento uniforme e costante: “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass.
n. 21293 del 14/10/2011). Ed invero, nel caso in esame, i motivi di opposizione formulati da parte opponente avrebbero dovuto essere proposti nel corso del giudizio di merito – in primo grado ovvero in grado di appello - che si è concluso con il titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto oggi opposto. Gli elementi di fatto che l'opponente oggi porta alla cognizione del Giudice dell'opposizione erano allo stesso ben noti durante la pendenza del giudizio di appello, dal momento che la sentenza che ha definito il secondo grado di giudizio è stata emessa in data 25 ottobre 2018, successivamente alle dichiarazioni rese nel marzo del medesimo anno. Ne consegue l'inammissibilità della spiegata opposizione sul punto.
Deve, invece, accogliersi il motivo di opposizione relativo alla non debenza della somma pari ad euro
1.836,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado per essere stata la prima liquidata in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per cui alcun diritto di credito è sorto in capo all'odierno precettante.
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza e sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto di ad agire esecutivamente Parte_1 in relazione alla somma di euro 1.836,00; dichiara inammissibile nel resto l'opposizione.
2) Spese di lite compensate.
Gela, 17 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 702/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G., alla Via Kennedy n°111, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pino (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'Avv. Giuseppe Nicosia (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusto C.F._4 mandato in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
pagina 1 di 4 avverso l'atto di precetto con il quale gli ha intimato il pagamento della somma Parte_2 pari ad euro 15.297,54, – come meglio specificato nell'atto di precetto-, in forza dei titoli giudiziali costituiti dalla sentenza n. 144\2011 pronunciata dal Tribunale di Gela il 13 maggio 2011, notificata unitamente al precetto e munita di formula esecutiva in data 24 aprile 2019, resa nell'ambito del procedimento n. 443\08 R.G. e della sentenza n. 710\2018 emessa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta il 25 ottobre 2018, munita di clausola esecutiva in data 16 aprile 2019, notificata unitamente al precetto, resa nell'ambito del procedimento nr. 460/2011.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. l'insussistenza del diritto di credito vantato dal precettante per aver lo stesso già ricevuto il pagamento pari ad euro 14.000,00 e per la non debenza della somma pari a 1.836,00 a titolo di spese legali liquidate nel giudizio di primo grado poiché distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione ex art. 615 c.p.c., e, nel merito, dichiararsi l'insussistenza del diritto di parte opposta ad agire esecutivamente, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato integralmente quanto ex adverso Parte_2 dedotto e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Alla prima udienza parte opponente ha eccepito la carenza di mandato alle liti in senoo alla comparsa di costituzione e risposta ed alla successiva dell'11 febbraio 2020, parte opposta ha depositato mandato alle liti chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c.;
Con ordinanza del 4 marzo 2020, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Giudice ha ammesso la prova per testi e all'udienza del 20 giugno
2022 l'odierno attore si sottoponeva ad interrogatorio formale e veniva escussa la teste Tes_1
.
[...]
Dato atto del mutamento fisico della persona del Giudice, rinviata l'udienza di precisazione delle conclusioni per carico di ruolo, all'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
In applicazione del principio della ragione più liquida, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile.
pagina 2 di 4 Dall'analisi dell'intero impianto difensivo attoreo si evince che i motivi di opposizione sopra riassunti attengono a questioni di merito anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, che, in quanto tali, rimangono precluse alla cognizione di questo Giudice.
Seguendo l'indirizzo assolutamente costante espresso sul punto dalla Suprema Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica;
tutti gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto devono, invece, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (fra le altre, cfr. Cass.
22090/2021; Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011), spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, pieno sviluppo ed è stata, od è tuttora, in esame (in tal senso, cfr. Cass. n. 3277/2015).
Sul punto la Suprema Corte così si è espressa, con orientamento uniforme e costante: “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass.
n. 21293 del 14/10/2011). Ed invero, nel caso in esame, i motivi di opposizione formulati da parte opponente avrebbero dovuto essere proposti nel corso del giudizio di merito – in primo grado ovvero in grado di appello - che si è concluso con il titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto oggi opposto. Gli elementi di fatto che l'opponente oggi porta alla cognizione del Giudice dell'opposizione erano allo stesso ben noti durante la pendenza del giudizio di appello, dal momento che la sentenza che ha definito il secondo grado di giudizio è stata emessa in data 25 ottobre 2018, successivamente alle dichiarazioni rese nel marzo del medesimo anno. Ne consegue l'inammissibilità della spiegata opposizione sul punto.
Deve, invece, accogliersi il motivo di opposizione relativo alla non debenza della somma pari ad euro
1.836,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado per essere stata la prima liquidata in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per cui alcun diritto di credito è sorto in capo all'odierno precettante.
Le spese di lite seguono la reciproca soccombenza e sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto di ad agire esecutivamente Parte_1 in relazione alla somma di euro 1.836,00; dichiara inammissibile nel resto l'opposizione.
2) Spese di lite compensate.
Gela, 17 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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