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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3592/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
• Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel ed est. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3592/2024 R.G. promossa
DA
cod. fisc. , con sede legale in Milano – Piazza Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grandi n. 2, in persona del proprio liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Giovanni Fois, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bottaro, codice C.F._1 fiscale presso il cui studio in Genova - Via Brigata Liguria 1 elegge domicilio, C.F._2 come da procura allegata agli atti del primo e del secondo grado del giudizio, nonché GIOVANNI FOIS (C.F. ). in proprio quale unico socio della C.F._1 Parte_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Bottaro, e Vittorio Milardi, elettivamente domiciliato in Genova, Via Brigata Liguria 1/21, come da procura in atti, i quali indicano gli indirizzi PEC posta elettronica certificata: e ai Email_1 Email_2 quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e\o gli avvisi
- ricorrenti in riassunzione CONTRO
pagina 1 di 7 cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore avv. prof. Antonio Caiafa – con sede presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alfredo Fusco n. 104. E CONTRO
(C.F. ), nato a [...] (U.S.A) il 31.1.1939 Controparte_2 C.F._3
e deceduto in Ariccia (RM) in data 17.8.2024, in persona degli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio in Ariccia (RM) - via del Melograno n. 13.
- resistenti in riassunzione -contumaci
Conclusioni - socio Giovanni Fois, Parte_1
“Dichiarare l' l'importo di euro 227.512,00 da parte di a Parte_1 favore del sig. e per esso al creditore condannare il Controparte_2 Controparte_1 al pagamento a fa i aventi causa Controparte_1 Parte_1 Parte_1 dell'importo di euro 18.904,04 e\o dell'altra somma maggiore e\o minore che dovesse essere ritenuta dovuta in seguito all'esperenda istruttoria, per le ragioni esposte in narrativa;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II la cancellazione della trascrizione della citazione trascritta a Roma il 22.2.2018 al n. 5768 di formalità con spese a carico della parte soccombente sui seguenti beni immobili… condannare il alla restituzione Controparte_1 delle somme versate da o suoi aventi causa a titolo di spese processuali dei precedenti due gradi di Parte_1 giudizio rispettivament 3 e di € 13.003,22 e così complessivamente l'importo di euro 32.881,55 oltre gli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo”
All'esito dell'udienza del la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 il conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2
C Milano, e , già amministratore della società in via di azione Parte_1 Controparte_2 surrogatoria per la risoluzione per inadempimento del rapporto sorto in virtù di sentenza del Tribunale di
Milano del 2014, che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dalla promissaria acquirente per ottenere il trasferimento di proprietà di immobili del promittente venditore Pt_1 CP_2
oggetto di un contratto preliminare del 2005. La domanda veniva accolta dal Tribunale,
[...] condizionatamente al pagamento del saldo prezzo (€ 227.512) in favore di , entro Controparte_2
30 giorni dal passaggio in giudicato (pagamento che si sosteneva non essere poi avvenuto).
Il allegava di aver convenuto oltre cinque anni prima dinanzi al Tribunale di Roma CP_1 [...]
in un'azione di responsabilità relativa alla sua carica di amministratore della società e di Controparte_2 aver ottenuto in corso di causa (nel 2011) un sequestro conservativo sui beni di proprietà del convenuto, fino alla concorrenza dell'importo di € 3.000.000 (con conversione in pignoramento, in seguito alla pagina 2 di 7 sentenza del 2013 con cui il convenuto era stato condannato al pagamento di € 3.308.122). All'atto dell'esecuzione del sequestro sugli immobili, il aveva constatato che qualche giorno prima sui CP_1 medesimi beni era stata trascritta la menzionata domanda ex art. 2932 c.c. Inoltre, il aveva poi CP_1 avviato presso il Tribunale di Milano una procedura di sequestro presso terzi nei confronti di Pt_1
(debitor debitoris) e di . (debitore principale), procedura avente appunto ad oggetto il Controparte_2 credito spettante al a titolo di prezzo (in seguito alla conversione del sequestro in pignoramento CP_2 era stata assegnata la somma di € 34.500 circa -il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si concludeva in senso positivo nel 2020, a seguito di Cass. 5469/2020, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte di appello di Milano del 2017).
Nel costituirsi in giudizio, dichiarava di avere corrisposto il prezzo ad Pt_1 Controparte_2
e produceva a tal fine una quietanza notarile recante l'attestazione della consegna di tre assegni bancari.
Nel 2019 il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione del difetto legittimazione attiva del a proporre l'azione surrogatoria. CP_1
Promosso il giudizio di appello, faceva valere tra l'altro di aver instaurato, dinanzi al Tribunale Pt_1 di Milano, nei confronti di una causa per il risarcimento dei danni per Controparte_2
l'inadempimento della controparte al più volte menzionato contratto preliminare, che il processo si era concluso nel 2019 con una sentenza passata in giudicato in cui il credito risarcitorio di € 213.728 era stato compensato con il controcredito di € 227.512 (relativo al mancato pagamento del prezzo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano del 2014), che di conseguenza l'importo oggetto del suo asserito mancato pagamento era determinato in € 13.780 circa.
In riforma della sentenza di primo grado, con precedente sentenza di questa Corte di appello, tuttavia veniva accolta la domanda di risoluzione, sul presupposto che la quietanza notarile non attestava il pagamento e che il giudicato del 2019 sulla compensazione non escludeva l'inadempimento rispetto all'obbligo scaturente dalla sentenza ex art.2932 c.c. del 2014 e dunque, accertava “il grave inadempimento di (ora ) all'obbligo di pagamento Parte_1 Controparte_3 del prezzo di € 227.512,00, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 14193/2014 del
Tribunale di Milano”. icorreva in Cassazione con tre motivi e il Fallimento resisteva con controricorso. Parte_1
Con sentenza n.28148 del 31.10.2024, la Suprema Corte così decideva :“accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi (primo e secondo), cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”. pagina 3 di 7 Con l'odierna citazione in riassunzione - o meglio l'unico socio Giovanni Fois, Parte_1 in proprio, poiché in pendenza del giudizio di cassazione e più precisamente in data 3.5.2022
[...]
è stata cancellata dal Registro delle Imprese - chiede di “Dichiarare l'avvenuto pagamento Parte_1 integrale dell'importo di euro 227.512,00 da parte di a favore del sig. Parte_1 [...]
e per esso al creditore - condannare il Controparte_2 Controparte_1 al pagamento a favore di o suoi Controparte_1 Parte_1 aventi causa dell'importo di euro 18.904,04 e\o dell'altra somma maggiore e\o minore che dovesse essere ritenuta dovuta in seguito all'esperenda istruttoria, per le ragioni esposte in narrativa;
ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II la cancellazione della trascrizione della citazione trascritta a Roma il 22.2.2018 al n. 5768”
Nessuno si è costituito per i resistenti in riassunzione
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, nell'accogliere il terzo motivo di ricorso, ha affermato che “l'adempimento contrattuale
(anche parziale) che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché valuti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo (oppure no) costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto. Tale è la massima estratta da Cass. 10490/2004, 1497/1987, 5311/1984, 1441/1970, la quale assolve anche da criterio direttivo rivolto alla corte di rinvio nel caso attuale, con riferimento all'incidenza della compensazione accertata con il giudicato del 2019 sulla valutazione dell'importanza dell'inadempimento”, così da “riferire l'accertamento giudiziale all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza”.
In questa sede, pertanto, ai fini della valutazione dei presupposti della domanda di risoluzione, occorre valutare l'incidenza, in concreto, della contrapposta pretesa di al risarcimento del danno - già Pt_1 riconosciuto in via definitiva con la sentenza n.5888/2019, che ne ha addirittura già disposto la compensazione col credito, qui invocato, spettante al (rectius al ) a titolo di pagamento CP_2 CP_1 del prezzo scaturente da precedente sentenza ex art.2932 c.c.
Tale ultima somma ammonta ad € 227.512,00, mentre il credito risarcitorio nei confronti del , per CP_2 il medesimo rapporto contrattuale, è stato riconosciuto in € 201.750,00, oltre rivalutazione monetaria e pagina 4 di 7 interessi legali, per un totale che ammonta, secondo il conteggio predisposto dal riassumente, a complessivi
€ 267.744,64.
Dalla compensazione atecnica delle due poste ne discende che nessuna somma è dovuta da o suoi Pt_1 aventi causa (anzi, tenuto conto di quanto già versato dalla quest'ultima afferma di esser Pt_1 addirittura a credito nei confronti del e del per l'importo di € 18.194,04 di cui chiede CP_2 CP_1 oggi la condanna: domanda tuttavia inammissibile in questa sede in ogni caso perché nuova).
La stessa peraltro, all'udienza del 24.10.2019, nel precedente giudizio d'appello, aveva formulato Pt_1 un'offerta “banco iudicis” (calcolata con interessi sino alla data del 31.8.2019) di € 13.780,87 (escluse le spese processuali del doppio grado), tuttavia non accettata da controparte;
il che, escludendo la persistenza della mora debendi, ancor più rafforza la valutazione di assenza di ogni profilo di gravità della condotta tenuta da pur dopo la proposizione della domanda di risoluzione. Pt_1
Né, per altro verso, la gravità dell'inadempimento può affermarsi per il (solo) ritardo nell'adempimento
(essendo stato previsto il pagamento, con la precedente sentenza ex art.2932 c.c., entro 30 giorni dal giudicato), considerato che la compensazione atecnica estingue i debiti e i crediti reciproci per le quantità corrispondenti, non già da quando lo stesso viene riconosciuto con sentenza, bensì dalla loro coesistenza.
In conclusione, facendo applicazione dei principi enunciati con la sentenza di rinvio, deve pertanto escludersi la gravità del dedotto l'inadempimento, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione proposta dal Fallimento Pt_2 Parte_2
§§§
Le spese processuali, avuto riguardo alla circostanza che la valutazione di gravità è stata ancorata a fatti sopravvenuti al giudizio di primo grado, vanno interamente compensate per quel grado, ed invece seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, a carico del , per gli altri gradi e per la CP_1 presente fase di rinvio (con integrale compensazione tra e , debitore Pt_1 Controparte_2 surrogato, citato ai soli fini della litisconsorzio necessario, che nessuna domanda ha formulato).
Va altresì in coerenza condannato il alla restituzione delle somme Controparte_1 versate da o suoi aventi causa- a titolo di spese processuali dei precedenti Parte_1 gradi di giudizio.
Al rigetto della domanda di risoluzione consegue infine l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma II della cancellazione della trascrizione della originaria citazione trascritta a Roma il 22.2.2018 al n.
5768
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo sul rinvio disposto da Cassazione n.28148 del 31.10.2024, così decide: pagina 5 di 7 -rigetta la domanda di risoluzione proposta dal Parte_2
- condanna il al pagamento, in favore dei riassumenti, delle spese del precedente grado CP_1
d'appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, liquidandole, rispettivamente, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da 260.000 a 520.000) in complessivi € 11.000,00 per la prima;
€ 8.000,00 per la seconda ed € 11.000,00 per la presente;
per tutte oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione, compensa interamente tra le medesime parti le spese del primo grado;
compensa interamente le spese di tutti i gradi tra e . Parte_1 Controparte_2
Condanna il alla restituzione, in favore di parte riassumente, delle Controparte_1 somme versate da o dai suoi aventi causa, a titolo di spese processuali dei precedenti gradi di Parte_1 giudizio.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II la cancellazione della trascrizione della originaria domanda di risoluzione, trascritta a Roma il 22.2.2018 al n. 5768 (relativa ai seguenti beni immobili: - appezzamento di terreno, con sovrastanti manufatti, della superficie di are 38 e centiare 23, riportato nel NCT del Comune di Ariccia, al Foglio 16, numeri mappa 101-102- 106-107-182-183, in
Ariccia (RM) Via del Melograno snc;
capannone industriale censito al N.C.E. U. del Comune di Ariccia,
Foglio 16, part.lla 481, sub 501, Z.C. U, Cat. D/7, Rend. 3.152,00, in Ariccia (RM) Via del Melograno 13 - capannone industriale censito al N.C.E.U. Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla 481 sub 502 Cat. D/7,
Rendita € 14.630,00, in Ariccia (RM) Via del Melograno 13; villino ad uso abitativo con piscina censita al
NCEU del Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla 481 sub 504 ZC U Cat. A7, cl. 4, consistenza vani 9,5, rendita € 1.349,24, in Ariccia (RM) Via del Melograno 13; locale tecnico, costituito da 2 vani, censito al
NCEU del Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla 481 sub 505 ZC U Cat. C2, cl. 8, rendita € 27,68 in
Ariccia (RM) Via del Melograno 13; terreno, censito al N.C.E.U. del Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla
481 sub 503, area urbana”.
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
• Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel ed est. dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3592/2024 R.G. promossa
DA
cod. fisc. , con sede legale in Milano – Piazza Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grandi n. 2, in persona del proprio liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Giovanni Fois, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bottaro, codice C.F._1 fiscale presso il cui studio in Genova - Via Brigata Liguria 1 elegge domicilio, C.F._2 come da procura allegata agli atti del primo e del secondo grado del giudizio, nonché GIOVANNI FOIS (C.F. ). in proprio quale unico socio della C.F._1 Parte_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacomo Bottaro, e Vittorio Milardi, elettivamente domiciliato in Genova, Via Brigata Liguria 1/21, come da procura in atti, i quali indicano gli indirizzi PEC posta elettronica certificata: e ai Email_1 Email_2 quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e\o gli avvisi
- ricorrenti in riassunzione CONTRO
pagina 1 di 7 cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore avv. prof. Antonio Caiafa – con sede presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alfredo Fusco n. 104. E CONTRO
(C.F. ), nato a [...] (U.S.A) il 31.1.1939 Controparte_2 C.F._3
e deceduto in Ariccia (RM) in data 17.8.2024, in persona degli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio in Ariccia (RM) - via del Melograno n. 13.
- resistenti in riassunzione -contumaci
Conclusioni - socio Giovanni Fois, Parte_1
“Dichiarare l' l'importo di euro 227.512,00 da parte di a Parte_1 favore del sig. e per esso al creditore condannare il Controparte_2 Controparte_1 al pagamento a fa i aventi causa Controparte_1 Parte_1 Parte_1 dell'importo di euro 18.904,04 e\o dell'altra somma maggiore e\o minore che dovesse essere ritenuta dovuta in seguito all'esperenda istruttoria, per le ragioni esposte in narrativa;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II la cancellazione della trascrizione della citazione trascritta a Roma il 22.2.2018 al n. 5768 di formalità con spese a carico della parte soccombente sui seguenti beni immobili… condannare il alla restituzione Controparte_1 delle somme versate da o suoi aventi causa a titolo di spese processuali dei precedenti due gradi di Parte_1 giudizio rispettivament 3 e di € 13.003,22 e così complessivamente l'importo di euro 32.881,55 oltre gli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo”
All'esito dell'udienza del la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 il conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2
C Milano, e , già amministratore della società in via di azione Parte_1 Controparte_2 surrogatoria per la risoluzione per inadempimento del rapporto sorto in virtù di sentenza del Tribunale di
Milano del 2014, che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dalla promissaria acquirente per ottenere il trasferimento di proprietà di immobili del promittente venditore Pt_1 CP_2
oggetto di un contratto preliminare del 2005. La domanda veniva accolta dal Tribunale,
[...] condizionatamente al pagamento del saldo prezzo (€ 227.512) in favore di , entro Controparte_2
30 giorni dal passaggio in giudicato (pagamento che si sosteneva non essere poi avvenuto).
Il allegava di aver convenuto oltre cinque anni prima dinanzi al Tribunale di Roma CP_1 [...]
in un'azione di responsabilità relativa alla sua carica di amministratore della società e di Controparte_2 aver ottenuto in corso di causa (nel 2011) un sequestro conservativo sui beni di proprietà del convenuto, fino alla concorrenza dell'importo di € 3.000.000 (con conversione in pignoramento, in seguito alla pagina 2 di 7 sentenza del 2013 con cui il convenuto era stato condannato al pagamento di € 3.308.122). All'atto dell'esecuzione del sequestro sugli immobili, il aveva constatato che qualche giorno prima sui CP_1 medesimi beni era stata trascritta la menzionata domanda ex art. 2932 c.c. Inoltre, il aveva poi CP_1 avviato presso il Tribunale di Milano una procedura di sequestro presso terzi nei confronti di Pt_1
(debitor debitoris) e di . (debitore principale), procedura avente appunto ad oggetto il Controparte_2 credito spettante al a titolo di prezzo (in seguito alla conversione del sequestro in pignoramento CP_2 era stata assegnata la somma di € 34.500 circa -il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si concludeva in senso positivo nel 2020, a seguito di Cass. 5469/2020, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte di appello di Milano del 2017).
Nel costituirsi in giudizio, dichiarava di avere corrisposto il prezzo ad Pt_1 Controparte_2
e produceva a tal fine una quietanza notarile recante l'attestazione della consegna di tre assegni bancari.
Nel 2019 il giudizio di primo grado si concludeva con la dichiarazione del difetto legittimazione attiva del a proporre l'azione surrogatoria. CP_1
Promosso il giudizio di appello, faceva valere tra l'altro di aver instaurato, dinanzi al Tribunale Pt_1 di Milano, nei confronti di una causa per il risarcimento dei danni per Controparte_2
l'inadempimento della controparte al più volte menzionato contratto preliminare, che il processo si era concluso nel 2019 con una sentenza passata in giudicato in cui il credito risarcitorio di € 213.728 era stato compensato con il controcredito di € 227.512 (relativo al mancato pagamento del prezzo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano del 2014), che di conseguenza l'importo oggetto del suo asserito mancato pagamento era determinato in € 13.780 circa.
In riforma della sentenza di primo grado, con precedente sentenza di questa Corte di appello, tuttavia veniva accolta la domanda di risoluzione, sul presupposto che la quietanza notarile non attestava il pagamento e che il giudicato del 2019 sulla compensazione non escludeva l'inadempimento rispetto all'obbligo scaturente dalla sentenza ex art.2932 c.c. del 2014 e dunque, accertava “il grave inadempimento di (ora ) all'obbligo di pagamento Parte_1 Controparte_3 del prezzo di € 227.512,00, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 14193/2014 del
Tribunale di Milano”. icorreva in Cassazione con tre motivi e il Fallimento resisteva con controricorso. Parte_1
Con sentenza n.28148 del 31.10.2024, la Suprema Corte così decideva :“accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi (primo e secondo), cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”. pagina 3 di 7 Con l'odierna citazione in riassunzione - o meglio l'unico socio Giovanni Fois, Parte_1 in proprio, poiché in pendenza del giudizio di cassazione e più precisamente in data 3.5.2022
[...]
è stata cancellata dal Registro delle Imprese - chiede di “Dichiarare l'avvenuto pagamento Parte_1 integrale dell'importo di euro 227.512,00 da parte di a favore del sig. Parte_1 [...]
e per esso al creditore - condannare il Controparte_2 Controparte_1 al pagamento a favore di o suoi Controparte_1 Parte_1 aventi causa dell'importo di euro 18.904,04 e\o dell'altra somma maggiore e\o minore che dovesse essere ritenuta dovuta in seguito all'esperenda istruttoria, per le ragioni esposte in narrativa;
ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II la cancellazione della trascrizione della citazione trascritta a Roma il 22.2.2018 al n. 5768”
Nessuno si è costituito per i resistenti in riassunzione
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, nell'accogliere il terzo motivo di ricorso, ha affermato che “l'adempimento contrattuale
(anche parziale) che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché valuti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo (oppure no) costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto. Tale è la massima estratta da Cass. 10490/2004, 1497/1987, 5311/1984, 1441/1970, la quale assolve anche da criterio direttivo rivolto alla corte di rinvio nel caso attuale, con riferimento all'incidenza della compensazione accertata con il giudicato del 2019 sulla valutazione dell'importanza dell'inadempimento”, così da “riferire l'accertamento giudiziale all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza”.
In questa sede, pertanto, ai fini della valutazione dei presupposti della domanda di risoluzione, occorre valutare l'incidenza, in concreto, della contrapposta pretesa di al risarcimento del danno - già Pt_1 riconosciuto in via definitiva con la sentenza n.5888/2019, che ne ha addirittura già disposto la compensazione col credito, qui invocato, spettante al (rectius al ) a titolo di pagamento CP_2 CP_1 del prezzo scaturente da precedente sentenza ex art.2932 c.c.
Tale ultima somma ammonta ad € 227.512,00, mentre il credito risarcitorio nei confronti del , per CP_2 il medesimo rapporto contrattuale, è stato riconosciuto in € 201.750,00, oltre rivalutazione monetaria e pagina 4 di 7 interessi legali, per un totale che ammonta, secondo il conteggio predisposto dal riassumente, a complessivi
€ 267.744,64.
Dalla compensazione atecnica delle due poste ne discende che nessuna somma è dovuta da o suoi Pt_1 aventi causa (anzi, tenuto conto di quanto già versato dalla quest'ultima afferma di esser Pt_1 addirittura a credito nei confronti del e del per l'importo di € 18.194,04 di cui chiede CP_2 CP_1 oggi la condanna: domanda tuttavia inammissibile in questa sede in ogni caso perché nuova).
La stessa peraltro, all'udienza del 24.10.2019, nel precedente giudizio d'appello, aveva formulato Pt_1 un'offerta “banco iudicis” (calcolata con interessi sino alla data del 31.8.2019) di € 13.780,87 (escluse le spese processuali del doppio grado), tuttavia non accettata da controparte;
il che, escludendo la persistenza della mora debendi, ancor più rafforza la valutazione di assenza di ogni profilo di gravità della condotta tenuta da pur dopo la proposizione della domanda di risoluzione. Pt_1
Né, per altro verso, la gravità dell'inadempimento può affermarsi per il (solo) ritardo nell'adempimento
(essendo stato previsto il pagamento, con la precedente sentenza ex art.2932 c.c., entro 30 giorni dal giudicato), considerato che la compensazione atecnica estingue i debiti e i crediti reciproci per le quantità corrispondenti, non già da quando lo stesso viene riconosciuto con sentenza, bensì dalla loro coesistenza.
In conclusione, facendo applicazione dei principi enunciati con la sentenza di rinvio, deve pertanto escludersi la gravità del dedotto l'inadempimento, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione proposta dal Fallimento Pt_2 Parte_2
§§§
Le spese processuali, avuto riguardo alla circostanza che la valutazione di gravità è stata ancorata a fatti sopravvenuti al giudizio di primo grado, vanno interamente compensate per quel grado, ed invece seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, a carico del , per gli altri gradi e per la CP_1 presente fase di rinvio (con integrale compensazione tra e , debitore Pt_1 Controparte_2 surrogato, citato ai soli fini della litisconsorzio necessario, che nessuna domanda ha formulato).
Va altresì in coerenza condannato il alla restituzione delle somme Controparte_1 versate da o suoi aventi causa- a titolo di spese processuali dei precedenti Parte_1 gradi di giudizio.
Al rigetto della domanda di risoluzione consegue infine l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma II della cancellazione della trascrizione della originaria citazione trascritta a Roma il 22.2.2018 al n.
5768
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo sul rinvio disposto da Cassazione n.28148 del 31.10.2024, così decide: pagina 5 di 7 -rigetta la domanda di risoluzione proposta dal Parte_2
- condanna il al pagamento, in favore dei riassumenti, delle spese del precedente grado CP_1
d'appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, liquidandole, rispettivamente, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da 260.000 a 520.000) in complessivi € 11.000,00 per la prima;
€ 8.000,00 per la seconda ed € 11.000,00 per la presente;
per tutte oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione, compensa interamente tra le medesime parti le spese del primo grado;
compensa interamente le spese di tutti i gradi tra e . Parte_1 Controparte_2
Condanna il alla restituzione, in favore di parte riassumente, delle Controparte_1 somme versate da o dai suoi aventi causa, a titolo di spese processuali dei precedenti gradi di Parte_1 giudizio.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II la cancellazione della trascrizione della originaria domanda di risoluzione, trascritta a Roma il 22.2.2018 al n. 5768 (relativa ai seguenti beni immobili: - appezzamento di terreno, con sovrastanti manufatti, della superficie di are 38 e centiare 23, riportato nel NCT del Comune di Ariccia, al Foglio 16, numeri mappa 101-102- 106-107-182-183, in
Ariccia (RM) Via del Melograno snc;
capannone industriale censito al N.C.E. U. del Comune di Ariccia,
Foglio 16, part.lla 481, sub 501, Z.C. U, Cat. D/7, Rend. 3.152,00, in Ariccia (RM) Via del Melograno 13 - capannone industriale censito al N.C.E.U. Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla 481 sub 502 Cat. D/7,
Rendita € 14.630,00, in Ariccia (RM) Via del Melograno 13; villino ad uso abitativo con piscina censita al
NCEU del Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla 481 sub 504 ZC U Cat. A7, cl. 4, consistenza vani 9,5, rendita € 1.349,24, in Ariccia (RM) Via del Melograno 13; locale tecnico, costituito da 2 vani, censito al
NCEU del Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla 481 sub 505 ZC U Cat. C2, cl. 8, rendita € 27,68 in
Ariccia (RM) Via del Melograno 13; terreno, censito al N.C.E.U. del Comune di Ariccia, Foglio 16, part.lla
481 sub 503, area urbana”.
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
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