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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12913/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art 702 bis, l'ing. conveniva in giudizio il geom. Parte_1 CP_1
deducendo quanto segue.
[...]
La sig.ra è un Ingegnere civile ed ambientale iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri Pt_1 dal 2007 (doc.2).
Nel luglio 2018, l'attrice iniziava a lavorare in prova presso lo studio professionale del sig.
Dopo il primo mese di prova, il geom. le avrebbe richiesto di rimanere a CP_1 CP_1 lavorare nel proprio studio, proponendole di aprire una partita Iva, al fine di farla figurare come collaboratrice autonoma e remunerarla su presentazione di fattura, precisando che i compensi sarebbero stati computati sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri.
L'attrice avrebbe accettato le suesposte condizioni, lavorando per conto dello studio da luglio
2018 a dicembre 2019, allorquando la stessa interrompeva il rapporto di collaborazione con il convenuto in quanto, quest'ultimo avrebbe accumulato nei confronti della medesima un ingente debito, nello specifico, il geom. non le avrebbe corrisposto i seguenti importi: 5.432,00 CP_1 euro a saldo della fattura pro forma n. 10 del 6.9.2019 (doc.5) e 19. 450,00 euro a saldo dell'intera fattura pro forma n. 11 del 11.12.2019 (doc.6).
L'attrice inviava diversi solleciti di pagamento al convenuto, i quali sarebbero rimasti privi di riscontro (docc. 16 e 17).
Chiedeva in via principale di condannare il convenuto a corrisponderle la somma di 24.882,00 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di emissione delle singole fatture al saldo effettivo.
In via subordinata, condannare il convenuto a corrisponderle la somma di 24.882,00 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo e per ingiustificato arricchimento.
ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza delle domande CP_1 azionate dall'attrice in quanto gli importi asseritamente dovuti all'attrice sarebbero stati
1 quantificati in maniera del tutto arbitraria in quanto, si discosterebbero dagli accordi intercorsi tra le parti ed inoltre, deduceva che l'attrice avrebbe utilizzato lo studio e le attrezzature senza partecipare alle spese, peraltro, la stessa avrebbe eseguito le prestazioni de qua mediante l'ausilio del convenuto e di altri geometri professionisti ed inoltre, esponeva di aver firmato tutti gli elaborati e di essersene assunto la responsabilità civile e penale.
Esponeva altresì, che alcune prestazioni di cui alle fatture pro forma n. 10 e 11, non sarebbero state effettivamente e correttamente espletate, esponendo il medesimo al rischio di possibili azioni di rivalsa.
Deduceva l'inapplicabilità al caso de quo dell'azione di arricchimento, in quanto non sarebbe esperibile ove il danneggiato possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ed eccepiva l'inadempimento dell'attrice in quanto la stessa non avrebbe adempiuto alcune delle prestazioni delle quali richiedeva il pagamento.
Chiedeva in via principale di respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 18.3.2021, veniva disposto il mutamento del rito speciale in rito ordinario.
La causa è stata istruita con assunzione della prova testimoniale, interrogatorio formale del convenuto e Ctu con il seguente quesito “esaminati atti e documenti di causa ed in particolare tenuto conto dell'esito dell'istruttoria orale, accerti la congruità dei compensi richiesti rispetto all'attività effettivamente eseguita ed ai parametri professionali applicati”. Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un rapporto di collaborazione intercorso tra le parti a partire da luglio
2018 sino a dicembre 2019, mediante il quale l'attrice ha espletato una serie di prestazioni professionali in favore del convenuto.
Dalle risultanze documentali si evince che l'attrice si è occupata dell'esecuzione del progetto esecutivo e computo metrico per il recupero della cascina la , sita in IO (doc.7) e CP_2 della redazione del progetto esecutivo e computo metrico per la realizzazione di una nuova villa unifamiliare sita in Peschiera del Garda (doc.8), per i quali ha emesso la fattura proforma n. 10 del 6.9.2019 (doc.5), inoltre, la stessa emetteva la fattura proforma n. 11 dell'11.12.2019 (doc. 6), relativa all'espletamento di lavori di consulenza e progettazione per la Controparte_3 tra agosto 2018 e maggio 2019 (doc.10), lavori di consulenza e progettazione svolti tra
[...] giugno 2019 e dicembre 2019 per il rifacimento dell'ingresso e della reception del Camping
Village San Francesco, sito in Desenzano del Garda, lavori di consulenza e progettazione nel settembre 2019 per il rifacimento dei bagni del camping San Francesco (doc. 12), realizzazione di
2 un nuovo capannone per la committente doc.13), lavori di Controparte_4 consulenza e progettazione per il recupero della , sita in IO (doc.7), Controparte_5 progettazione e consulenza di lavori svolti per la manutenzione straordinaria di abitazione sita in
IO (doc. 14), lavori di consulenza e progettazione per la ristrutturazione di edificio a 3 piani sito in IO (doc. 15).
L'effettivo espletamento delle suesposte prestazioni da parte dell'ing. risulta altresì Pt_1 comprovato dalle risultanze testimoniali, in particolare la teste sul cap. 10, Testimone_1 attinente alla redazione del progetto esecutivo e del computo metrico relativi alla realizzazione di una nuova villa unifamiliare in Peschiera del Garda, ha dichiarato “ho ricevuto dei disegni architettonici, firmati da e ancora “per la fase progettuale interloquivo con Parte_1 la o con l'arch. …] ho preparato io stessa gli elaborati progettuali per la Pt_1 Tes_2 pratica sismica, disegni e relazione da presentare in comune, lo studio li ha depositati, CP_1 li avevo inviati allo studio all'attenzione di credo vi abbia pensato lei alla Parte_1 trasmissione al comune” e inoltre, sul cap. 22 “preciso di essermi confrontata per gli aspetti di cantiere con il geom. per lo scambio dei disegni con l'ing. …]”. CP_1 Pt_1
Particolarmente rilevante appare altresì la testimonianza del sig. , il quale sul cap.7 Testimone_3 ha dichiarato “preciso che mi sono occupato del progetto strutturale della . Controparte_5
Mi sentivo al telefono o via mail con l'Ing. e ancora “confermo che abbiamo
Pt_1 collaborato per le stesure del progetto esecutivo del quale se ne occupava l'Ing. ed io del
Pt_1 progetto strutturale, la stessa mi ha riferito che si stava occupando del computo metrico
Pt_1 estimativo” e inoltre “posso dire che l'Ing. si è occupata di questa pratica come da lei
Pt_1 riferitomi ed abbiamo collaborato”.
Di fondamentale rilievo risulta altresì la testimonianza dell'architetto il quale ha Tes_4 dichiarato “avevo avuto occasione di parlare con l'ing. in riferimento ad una pratica Pt_1 edilizia riferita ad un autolavaggio in zona produttiva del comune di Cavriana. Avevamo visto insieme le prime bozze degli incartamenti relativi al progetto di autolavaggio” e inoltre, ha affermato di non ricordare di aver interloquito con altri professionisti oltre all'ing. Pt_1
Si rileva altresì che mediante l'interrogatorio formale, il convenuto ha confermato gran parte dell'attività espletata da parte dell'ing. difatti, ha dichiarato “l'Ing. ha redatto il Pt_1 Pt_1 computo metrico sulle mie indicazioni, ha disegnato degli esecutivi sempre dietro mie indicazioni, come spessori tipologia di materiali, isolanti come indicati da me” e ancora “ha effettuato l'assistenza alla mia direzione dei lavori. Ha interagito con l'ing. per la Tes_1 pratica sismica […]” sul cap. 13 “in relazione all'autolavaggio è riuscita ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla futura realizzazione”, sul cap. 14 “per l'autolavaggio, preciso che il progetto esecutivo e calcoli strutturali è stato effettuato dall'Ing. che interagiva con la Tes_3
per il capannone ed uffici, è vero, preciso che ha raccolto le offerte dei prefabbricatori Pt_1 CP_
[…]” sul cap.17 “ha depositato la , ha disegnato progetto dell'architetto ed indicazioni mie,
3 ha eseguito i computi metrici sulla base delle mie indicazioni, ha richiesto i preventivi e confrontato le offerte, ha redatto il contratto sulla base del modello predisposto, ha analizzato il primo ed il secondo stato avanzamento lavori” sui cap. 19 e 20 “ha eseguito i disegni ma non li ha progettati, ha eseguito il computo metrico e quadro economico, ha redatto il contratto sulla base del modello predisposto”. Ha inoltre confermato l'espletamento dell'attività di consulenza e progettazione relative al recupero della sita in IO, località . Controparte_5 CP_2
Sui cap. 26 e 27 ha affermato “ha disegnato mi sembra, le piante ed i prospetti. Non ricordo ma probabilmente sì, ha steso il computo metrico e l'aggiornamento, in quel periodo i computi li faceva la Era in contatto con l'ing. telefonicamente e via mail. Probabilmente Pt_1 Tes_1 si scambiavano materiale, le decisioni le prendevo io […]. Sui cap. 29 e 30 “ha effettuato il rilievo dell'interno dell'edificio in collaborazione con la Geom. ed altro Per_1 professionista, non ricordo la ricostruzione grafica, può darsi, non sono sicuro ma mi pare che non abbia predisposto le tavole relative all'autorizzazione paesaggistica forse le ha iniziate”.
Risulta quindi provato l'espletamento delle prestazioni professionali da parte dell'attrice in favore del convenuto. In punto di quantum dovuto per le suddette prestazioni, si rileva che le parti avevano concordato inizialmente che la determinazione dei compensi per le prestazioni espletate dall'attrice dovesse avvenire in base alle tariffe professionali degli ingegneri. Tale circostanza, risulta pacifica, atteso che è stata confermata dal convenuto in sede di interrogatorio formale, tuttavia, quest'ultimo ha sostenuto che i compensi avrebbero potuto subire delle variazioni in base allo sconto applicato ai clienti e in base al lavoro svolto. Tale assunto, seppur contestato da parte dell'ing. emerge per facta concludentia, in quanto nella determinazione dei Pt_1 compensi, quest'ultima ha esposto degli importi forfettari di ammontare in taluni casi inferiori rispetto alle tariffe professionali dei geometri e inoltre, le fatture pro forma emesse nei confronti del geom. nel corso del rapporto di collaborazione non sono state mai contestate CP_1 pertanto, è evidente che le parti hanno tenuto conto di uno sconto “implicito” sulle tariffe professionali.
In merito alla liquidazione sulla base delle tariffe professionali, si rileva che dalle risultanze dell'elaborato peritale si evince che l'ing. non ha mai apposto alcun tipo di timbro e Pt_1 firma personali su progetti e documentazione tecnica di consulenza eseguita in favore del geom.
tale assunto peraltro, non è stato smentito dai consulenti tecnici di parte, sul punto il CP_1
c.t.u. ha stabilito che “non avendo mai apposto alcun timbro e firma sui documenti, la parte attrice, di fatto, non ha mai assunto alcun tipo di responsabilità professionale che è rimasta i capo al geom. La scrivente, dopo aver consultato anche la Commissione Compensi CP_1
Professionali dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, attesta che non è possibile applicare alcun tipo di tariffa professionale per la determinazione del compenso relativo alle attività rese dalla parte attrice a favore della parte convenuta, nemmeno la tariffa professionale dei geometri”.
4 Appare condivisibile quanto affermato dal c.t.u., circa il fatto che l'ing. ha svolto la Pt_1 classica attività professionale dei collaboratori autonomi degli studi professionali che lavorano in via continuativa con partita iva, tuttavia, la liquidazione del compenso stabilita dal c.t.u. non può ritenersi conclusiva, in quanto tale determinazione è stata fondata sul presupposto che l'ing. si fosse laureata in data 1.2.2017, pertanto, il c.t.u. ha tenuto conto di un compenso orario Pt_1 per un neolaureato, situazione non collimante con il caso de quo, in quanto dalle risultanze documentali si evince che l'ing. era iscritta all'Albo degli ingegneri da ben 10 anni Pt_1 prima, ossia dal 16.4.2007 (doc.19) pertanto, è evidente che il c.t.u. non ha valorizzato correttamente la maggiore esperienza professionale dell'attrice ai fini della determinazione del compenso. Va per contro considerato che l'attrice era una professionista già da oltre 10 anni, la cui maturità professionale si evince peraltro, dalla corposa e complessa attività espletata nel corso del rapporto di collaborazione con lo studio del geom. lavoro che ha comportato CP_1
l'interazione dell'ing. con numerosi altri professionisti, come confermato dai medesimi Pt_1 in sede di escussione testimoniale.
Inoltre, il c.t.u. nel determinare il compenso spettante all'attrice richiama i dati relativi ai compensi di due bandi per dottorati in ambito di ingegneria civile, tale riferimento non appare pertinente, tenuto conto che non si può equiparare il compenso spettante ad un dottorando con quello di un professionista con esperienza consolidata come nel caso de quo. Tutt'al più, partendo dalla determinazione operata dal c.t.u. in merito ai compensi maturati dall'attrice, quantificati in
12.500,00 euro (sulla base dell'onorario riconosciuto ad un neolaureato nel 2018 ricompreso in un range tra i 900 e 1.200,00 euro al mese) si ritiene che anche in ragione della particolarità e complessità dell'attività svolta dall'attrice per conto del geom. la liquidazione del CP_1 compreso vada raddoppiata rispetto all'importo determinato dal c.t.u., in quanto, come suesposto non si trattava di una neolaureata bensì di una professionista di oltre 10 anni che ha svolto un lavoro articolato.
Alla luce delle argomentazioni svolte in giudizio, ne consegue la congruità dell'importo pari a
24.882,00 euro, oltre interessi legali dalla data di emissione delle fatture al saldo effettivo, richiesto da parte dell'attrice a titolo di compenso professionale. In punto di rivalutazione monetaria, la stessa non è dovuta, in quanto trattasi di un debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno da provarsi dal creditore rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. civ., Sez. III,
12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339).
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.861,05 di cui euro 4.227,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta, anche in ragione del mancato
5 deposito di memorie conclusionali da parte del convenuto) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice dell'importo di 24.882,00 euro oltre interessi legali dalla data di emissione delle fatture al saldo effettivo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.
Brescia, 19 maggio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art 702 bis, l'ing. conveniva in giudizio il geom. Parte_1 CP_1
deducendo quanto segue.
[...]
La sig.ra è un Ingegnere civile ed ambientale iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri Pt_1 dal 2007 (doc.2).
Nel luglio 2018, l'attrice iniziava a lavorare in prova presso lo studio professionale del sig.
Dopo il primo mese di prova, il geom. le avrebbe richiesto di rimanere a CP_1 CP_1 lavorare nel proprio studio, proponendole di aprire una partita Iva, al fine di farla figurare come collaboratrice autonoma e remunerarla su presentazione di fattura, precisando che i compensi sarebbero stati computati sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri.
L'attrice avrebbe accettato le suesposte condizioni, lavorando per conto dello studio da luglio
2018 a dicembre 2019, allorquando la stessa interrompeva il rapporto di collaborazione con il convenuto in quanto, quest'ultimo avrebbe accumulato nei confronti della medesima un ingente debito, nello specifico, il geom. non le avrebbe corrisposto i seguenti importi: 5.432,00 CP_1 euro a saldo della fattura pro forma n. 10 del 6.9.2019 (doc.5) e 19. 450,00 euro a saldo dell'intera fattura pro forma n. 11 del 11.12.2019 (doc.6).
L'attrice inviava diversi solleciti di pagamento al convenuto, i quali sarebbero rimasti privi di riscontro (docc. 16 e 17).
Chiedeva in via principale di condannare il convenuto a corrisponderle la somma di 24.882,00 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di emissione delle singole fatture al saldo effettivo.
In via subordinata, condannare il convenuto a corrisponderle la somma di 24.882,00 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo e per ingiustificato arricchimento.
ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza delle domande CP_1 azionate dall'attrice in quanto gli importi asseritamente dovuti all'attrice sarebbero stati
1 quantificati in maniera del tutto arbitraria in quanto, si discosterebbero dagli accordi intercorsi tra le parti ed inoltre, deduceva che l'attrice avrebbe utilizzato lo studio e le attrezzature senza partecipare alle spese, peraltro, la stessa avrebbe eseguito le prestazioni de qua mediante l'ausilio del convenuto e di altri geometri professionisti ed inoltre, esponeva di aver firmato tutti gli elaborati e di essersene assunto la responsabilità civile e penale.
Esponeva altresì, che alcune prestazioni di cui alle fatture pro forma n. 10 e 11, non sarebbero state effettivamente e correttamente espletate, esponendo il medesimo al rischio di possibili azioni di rivalsa.
Deduceva l'inapplicabilità al caso de quo dell'azione di arricchimento, in quanto non sarebbe esperibile ove il danneggiato possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ed eccepiva l'inadempimento dell'attrice in quanto la stessa non avrebbe adempiuto alcune delle prestazioni delle quali richiedeva il pagamento.
Chiedeva in via principale di respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 18.3.2021, veniva disposto il mutamento del rito speciale in rito ordinario.
La causa è stata istruita con assunzione della prova testimoniale, interrogatorio formale del convenuto e Ctu con il seguente quesito “esaminati atti e documenti di causa ed in particolare tenuto conto dell'esito dell'istruttoria orale, accerti la congruità dei compensi richiesti rispetto all'attività effettivamente eseguita ed ai parametri professionali applicati”. Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un rapporto di collaborazione intercorso tra le parti a partire da luglio
2018 sino a dicembre 2019, mediante il quale l'attrice ha espletato una serie di prestazioni professionali in favore del convenuto.
Dalle risultanze documentali si evince che l'attrice si è occupata dell'esecuzione del progetto esecutivo e computo metrico per il recupero della cascina la , sita in IO (doc.7) e CP_2 della redazione del progetto esecutivo e computo metrico per la realizzazione di una nuova villa unifamiliare sita in Peschiera del Garda (doc.8), per i quali ha emesso la fattura proforma n. 10 del 6.9.2019 (doc.5), inoltre, la stessa emetteva la fattura proforma n. 11 dell'11.12.2019 (doc. 6), relativa all'espletamento di lavori di consulenza e progettazione per la Controparte_3 tra agosto 2018 e maggio 2019 (doc.10), lavori di consulenza e progettazione svolti tra
[...] giugno 2019 e dicembre 2019 per il rifacimento dell'ingresso e della reception del Camping
Village San Francesco, sito in Desenzano del Garda, lavori di consulenza e progettazione nel settembre 2019 per il rifacimento dei bagni del camping San Francesco (doc. 12), realizzazione di
2 un nuovo capannone per la committente doc.13), lavori di Controparte_4 consulenza e progettazione per il recupero della , sita in IO (doc.7), Controparte_5 progettazione e consulenza di lavori svolti per la manutenzione straordinaria di abitazione sita in
IO (doc. 14), lavori di consulenza e progettazione per la ristrutturazione di edificio a 3 piani sito in IO (doc. 15).
L'effettivo espletamento delle suesposte prestazioni da parte dell'ing. risulta altresì Pt_1 comprovato dalle risultanze testimoniali, in particolare la teste sul cap. 10, Testimone_1 attinente alla redazione del progetto esecutivo e del computo metrico relativi alla realizzazione di una nuova villa unifamiliare in Peschiera del Garda, ha dichiarato “ho ricevuto dei disegni architettonici, firmati da e ancora “per la fase progettuale interloquivo con Parte_1 la o con l'arch. …] ho preparato io stessa gli elaborati progettuali per la Pt_1 Tes_2 pratica sismica, disegni e relazione da presentare in comune, lo studio li ha depositati, CP_1 li avevo inviati allo studio all'attenzione di credo vi abbia pensato lei alla Parte_1 trasmissione al comune” e inoltre, sul cap. 22 “preciso di essermi confrontata per gli aspetti di cantiere con il geom. per lo scambio dei disegni con l'ing. …]”. CP_1 Pt_1
Particolarmente rilevante appare altresì la testimonianza del sig. , il quale sul cap.7 Testimone_3 ha dichiarato “preciso che mi sono occupato del progetto strutturale della . Controparte_5
Mi sentivo al telefono o via mail con l'Ing. e ancora “confermo che abbiamo
Pt_1 collaborato per le stesure del progetto esecutivo del quale se ne occupava l'Ing. ed io del
Pt_1 progetto strutturale, la stessa mi ha riferito che si stava occupando del computo metrico
Pt_1 estimativo” e inoltre “posso dire che l'Ing. si è occupata di questa pratica come da lei
Pt_1 riferitomi ed abbiamo collaborato”.
Di fondamentale rilievo risulta altresì la testimonianza dell'architetto il quale ha Tes_4 dichiarato “avevo avuto occasione di parlare con l'ing. in riferimento ad una pratica Pt_1 edilizia riferita ad un autolavaggio in zona produttiva del comune di Cavriana. Avevamo visto insieme le prime bozze degli incartamenti relativi al progetto di autolavaggio” e inoltre, ha affermato di non ricordare di aver interloquito con altri professionisti oltre all'ing. Pt_1
Si rileva altresì che mediante l'interrogatorio formale, il convenuto ha confermato gran parte dell'attività espletata da parte dell'ing. difatti, ha dichiarato “l'Ing. ha redatto il Pt_1 Pt_1 computo metrico sulle mie indicazioni, ha disegnato degli esecutivi sempre dietro mie indicazioni, come spessori tipologia di materiali, isolanti come indicati da me” e ancora “ha effettuato l'assistenza alla mia direzione dei lavori. Ha interagito con l'ing. per la Tes_1 pratica sismica […]” sul cap. 13 “in relazione all'autolavaggio è riuscita ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla futura realizzazione”, sul cap. 14 “per l'autolavaggio, preciso che il progetto esecutivo e calcoli strutturali è stato effettuato dall'Ing. che interagiva con la Tes_3
per il capannone ed uffici, è vero, preciso che ha raccolto le offerte dei prefabbricatori Pt_1 CP_
[…]” sul cap.17 “ha depositato la , ha disegnato progetto dell'architetto ed indicazioni mie,
3 ha eseguito i computi metrici sulla base delle mie indicazioni, ha richiesto i preventivi e confrontato le offerte, ha redatto il contratto sulla base del modello predisposto, ha analizzato il primo ed il secondo stato avanzamento lavori” sui cap. 19 e 20 “ha eseguito i disegni ma non li ha progettati, ha eseguito il computo metrico e quadro economico, ha redatto il contratto sulla base del modello predisposto”. Ha inoltre confermato l'espletamento dell'attività di consulenza e progettazione relative al recupero della sita in IO, località . Controparte_5 CP_2
Sui cap. 26 e 27 ha affermato “ha disegnato mi sembra, le piante ed i prospetti. Non ricordo ma probabilmente sì, ha steso il computo metrico e l'aggiornamento, in quel periodo i computi li faceva la Era in contatto con l'ing. telefonicamente e via mail. Probabilmente Pt_1 Tes_1 si scambiavano materiale, le decisioni le prendevo io […]. Sui cap. 29 e 30 “ha effettuato il rilievo dell'interno dell'edificio in collaborazione con la Geom. ed altro Per_1 professionista, non ricordo la ricostruzione grafica, può darsi, non sono sicuro ma mi pare che non abbia predisposto le tavole relative all'autorizzazione paesaggistica forse le ha iniziate”.
Risulta quindi provato l'espletamento delle prestazioni professionali da parte dell'attrice in favore del convenuto. In punto di quantum dovuto per le suddette prestazioni, si rileva che le parti avevano concordato inizialmente che la determinazione dei compensi per le prestazioni espletate dall'attrice dovesse avvenire in base alle tariffe professionali degli ingegneri. Tale circostanza, risulta pacifica, atteso che è stata confermata dal convenuto in sede di interrogatorio formale, tuttavia, quest'ultimo ha sostenuto che i compensi avrebbero potuto subire delle variazioni in base allo sconto applicato ai clienti e in base al lavoro svolto. Tale assunto, seppur contestato da parte dell'ing. emerge per facta concludentia, in quanto nella determinazione dei Pt_1 compensi, quest'ultima ha esposto degli importi forfettari di ammontare in taluni casi inferiori rispetto alle tariffe professionali dei geometri e inoltre, le fatture pro forma emesse nei confronti del geom. nel corso del rapporto di collaborazione non sono state mai contestate CP_1 pertanto, è evidente che le parti hanno tenuto conto di uno sconto “implicito” sulle tariffe professionali.
In merito alla liquidazione sulla base delle tariffe professionali, si rileva che dalle risultanze dell'elaborato peritale si evince che l'ing. non ha mai apposto alcun tipo di timbro e Pt_1 firma personali su progetti e documentazione tecnica di consulenza eseguita in favore del geom.
tale assunto peraltro, non è stato smentito dai consulenti tecnici di parte, sul punto il CP_1
c.t.u. ha stabilito che “non avendo mai apposto alcun timbro e firma sui documenti, la parte attrice, di fatto, non ha mai assunto alcun tipo di responsabilità professionale che è rimasta i capo al geom. La scrivente, dopo aver consultato anche la Commissione Compensi CP_1
Professionali dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, attesta che non è possibile applicare alcun tipo di tariffa professionale per la determinazione del compenso relativo alle attività rese dalla parte attrice a favore della parte convenuta, nemmeno la tariffa professionale dei geometri”.
4 Appare condivisibile quanto affermato dal c.t.u., circa il fatto che l'ing. ha svolto la Pt_1 classica attività professionale dei collaboratori autonomi degli studi professionali che lavorano in via continuativa con partita iva, tuttavia, la liquidazione del compenso stabilita dal c.t.u. non può ritenersi conclusiva, in quanto tale determinazione è stata fondata sul presupposto che l'ing. si fosse laureata in data 1.2.2017, pertanto, il c.t.u. ha tenuto conto di un compenso orario Pt_1 per un neolaureato, situazione non collimante con il caso de quo, in quanto dalle risultanze documentali si evince che l'ing. era iscritta all'Albo degli ingegneri da ben 10 anni Pt_1 prima, ossia dal 16.4.2007 (doc.19) pertanto, è evidente che il c.t.u. non ha valorizzato correttamente la maggiore esperienza professionale dell'attrice ai fini della determinazione del compenso. Va per contro considerato che l'attrice era una professionista già da oltre 10 anni, la cui maturità professionale si evince peraltro, dalla corposa e complessa attività espletata nel corso del rapporto di collaborazione con lo studio del geom. lavoro che ha comportato CP_1
l'interazione dell'ing. con numerosi altri professionisti, come confermato dai medesimi Pt_1 in sede di escussione testimoniale.
Inoltre, il c.t.u. nel determinare il compenso spettante all'attrice richiama i dati relativi ai compensi di due bandi per dottorati in ambito di ingegneria civile, tale riferimento non appare pertinente, tenuto conto che non si può equiparare il compenso spettante ad un dottorando con quello di un professionista con esperienza consolidata come nel caso de quo. Tutt'al più, partendo dalla determinazione operata dal c.t.u. in merito ai compensi maturati dall'attrice, quantificati in
12.500,00 euro (sulla base dell'onorario riconosciuto ad un neolaureato nel 2018 ricompreso in un range tra i 900 e 1.200,00 euro al mese) si ritiene che anche in ragione della particolarità e complessità dell'attività svolta dall'attrice per conto del geom. la liquidazione del CP_1 compreso vada raddoppiata rispetto all'importo determinato dal c.t.u., in quanto, come suesposto non si trattava di una neolaureata bensì di una professionista di oltre 10 anni che ha svolto un lavoro articolato.
Alla luce delle argomentazioni svolte in giudizio, ne consegue la congruità dell'importo pari a
24.882,00 euro, oltre interessi legali dalla data di emissione delle fatture al saldo effettivo, richiesto da parte dell'attrice a titolo di compenso professionale. In punto di rivalutazione monetaria, la stessa non è dovuta, in quanto trattasi di un debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno da provarsi dal creditore rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. civ., Sez. III,
12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339).
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.861,05 di cui euro 4.227,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta, anche in ragione del mancato
5 deposito di memorie conclusionali da parte del convenuto) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice dell'importo di 24.882,00 euro oltre interessi legali dalla data di emissione delle fatture al saldo effettivo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.
Brescia, 19 maggio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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