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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 45226/2023 R.G. promossa da
( ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Salvatore Masullo ( del Foro di Email_1
Roma, che lo rappresenta e difende per delega in atti
attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv.
Giovanni Schinea ( del Foro di Email_2
Catanzaro, che lo rappresenta e difende per delega in atti
convenuto/opposto
Oggetto: subappalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli depositati per l'udienza di rimessione in decisione del 4/2/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo l'opposto ha Controparte_1
chiesto nei confronti dell'opponente il pagamento della Parte_1
somma di euro 17.020,97 oltre interessi moratori, a saldo del prezzo dovuto dalla società debitrice per i lavori eseguiti in subappalto dalla ricorrente nei cantieri di
Melzo via Vittorio Veneto n. 2 e di Cesano Boscone via Roma n. 15 ed ha prodotto a dimostrazione del credito i contratti di subappalto conclusi dalle parti e le fatture n. 11 del 15.2.2022 e n. 12 del 15.2.2022 emesse dal subappaltatore.
Ha proposto opposizione esponendo: che il Parte_1
subappaltatore non aveva completato le opere oggetto del contratto relativo al cantiere di Melzo;
che aveva ricevuto contestazioni dal committente principale e poiché il subappaltatore si era rifiutato di adempiere l'opponente aveva fatto ultimare da altre imprese le opere e aveva raggiunto un accordo con il committente;
che il subappaltatore non aveva eseguito a regola d'arte neppure le opere presso il cantiere di Cesano Boscone;
che era Parte_1
stata citata in giudizio dal committente per ottenere il risarcimento dei danni per i vizi delle opere ed aveva chiamato in causa il subappaltatore opposto per essere manlevato. Su tali allegazioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda dell'opposto.
Si è costituito ritualmente l'opposto il quale esponeva: che Controparte_1
non aveva mai ricevuto nessuna contestazione e nessuna denuncia di vizi per le opere eseguite in subappalto nei cantieri di Melzo e di Cesano Boscone;
che non aveva mai comunicato al subappaltatore di aver Parte_1
ricevuto contestazioni dal proprio committente per le opere eseguite nel cantiere di Melzo;
che l'opposto non era stato messo in condizioni neppure di verificare se i vizi lamentati dal committente fossero relativi alle opere oggetto del subappalto;
che contrariamente a quanto dedotto dall'opponente il subappaltatore non era stato chiamato in causa da controparte nel giudizio promosso nei suoi confronti dal committente;
che neppure in relazione alle opere eseguite in subappalto presso il cantiere di Cesano Boscone la società opposta aveva mai ricevuto contestazioni o denunce di vizi. Pertanto l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti con gli atti introduttivi. Nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, durante la quale la difesa opponente ha dichiarato che aveva presentato domanda di Parte_1
concordato, è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 4/2/2025 per la rimessione in decisione.
La domanda di pagamento avanzata dall'opposto (attore sostanziale) è fondata.
È pacifico fra le parti e risulta dai documenti prodotti che Parte_1
ha subappaltato a i lavori di
[...] Controparte_1
manutenzione/ristrutturazione di due immobili, l'uno nel Comune di Melzo e l'altro nel Comune di Cesano Boscone, oggetto di contratti di appalto conclusi da
[...]
con i suoi clienti/committenti (estranei al presente giudizio). Parte_1
deduce genericamente nella citazione (rimasto l'unico Parte_1
atto difensivo di tale parte) che il subappaltatore non avrebbe realizzato una parte delle opere fatte poi ultimare da terzi e che i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte. Né in citazione né in seguito l'opponente ha tuttavia mai specificato tali generiche contestazioni, in particolare non ha mai indicato neppure vagamente quali opere subappaltate non sarebbero state eseguite dalla controparte e quali lavori non sarebbero stati realizzati a regola d'arte.
L'opposto ha provato i fatti costitutivi del diritto di credito azionato attraverso la produzione dei contratti scritti di subappalto relativi ai due cantieri sopra indicati e le fatture emesse in relazione all'esito dei lavori che Parte_1
non ha mai contestato prima del giudizio.
I fatti allegati in citazione dall'opponente sono stati contestati specificamente dalla controparte sin dalla comparsa di risposta e risultano privi di qualunque sostegno probatorio.
Non vi è nessuna prova che alcuni lavori subappaltati di cui viene chiesto il pagamento non sarebbero stati eseguiti dalla società opposta ma da altre imprese, incaricate successivamente da Le due fatture Parte_1
prodotte dall'opponente a sostegno di tale assunto (emesse da Edil Cem s.a.s. e dalla ditta ) sono relative a “interventi di ricerca perdita idrica e Controparte_2
successivi ripristini” nel cantiere di Melzo via Vittorio Veneto (doc. 6 e 7
dell'attore). Come pure, non vi è nessuna prova che il subappaltatore opposto sia stato chiamato in causa nel giudizio davanti al Tribunale di Roma introdotto dalla committente contro e il direttore dei lavori. A CP_3 Parte_1
sostegno di tale allegazione, contestata dall'opposto, l'opponente ha prodotto soltanto l'atto di citazione della committente principale che non riguarda
[...]
(doc. 9 dell'attore), e non vi è prova della chiamata in causa in quel CP_1
giudizio della società qui opposta.
Se a ciò si aggiunge che, a fronte dell'eccezione del subappaltatore di decadenza dalla garanzia e dal regresso per non aver provveduto tempestivamente a denunciare difformità o vizi delle opere, non ha provato Parte_1 in nessun modo (né ha chiesto di provare) di aver provveduto alla denuncia e di aver comunicato al subappaltatore le denunce dei vizi che deduce aver ricevuto dai committenti, appare evidente che l'opposizione è infondata e va rigettata.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
già dichiarato provvisoriamente esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
In base al principio della soccombenza, l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al credito vantato dall'opposto e da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Giovanni Schinea dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 4/12/2023, da nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 16102/2023 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 17/10/2023 e notificato il 25/10/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere le spese di Parte_1
lite liquidate in complessivi euro 2.200,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Giovanni Schinea.
Così deciso in Milano il 17/4/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari