Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10252 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Dedoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Norfo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
alla sig.ra Pt_1 verrà assegnata la casa familiare in Via Vittorio Emanuele, 107 in Quartu
[...]
Sant'Elena ove continueranno ad avere residenza anagrafica anche i figli, mentre il sig. andrà a risiedere presso la dimora della madre in Parte_2
Via Fermi n. 19 in Quartu Sant'Elena.
Per_ b) I figli, e , rimarranno affidati ad entrambi i genitori che Persona_2 continueranno a provvedere all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei figli stessi, con la massima e reciproca collaborazione.
Per_ c) e manterranno con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e Per_2 continuativi, così come con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in particolare, verranno lasciati alle cure degli ascendenti, ogniqualvolta un genitore non sia in grado di rispettare gli eventuali orari prestabiliti, per sopravvenute urgenze o turni di lavoro.
d) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente, pur riferendo sempre prontamente all'altro genitore.
e) Il padre, potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale limite minimo del diritto di visita:
Pag. 2 di 3 - 2/3 pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente con gli orari e con le attività dei figli, onerandosi di accompagnare il figlio minore agli allenamenti Per_2 di calcio e alle partite che si disputano nella giornata di domenica;
- un fine settimana alternato, dall'ora di uscita da scuola e/o dal luogo di lavoro, ovvero dalle 9:00 del venerdì, sino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento presso il padre;
- un periodo di 15 giorni anche consecutivi durante i mesi estivi, da concordarsi preventivamente;
- tutte le festività e le ricorrenze secondo il criterio dell'alternanza e del congruo preavviso.
f) I coniugi prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
g) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il sig. si obbliga a Parte_2 corrispondere in favore della sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale, secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei minori (spese sanitarie non coperte dal SSN, odontoiatriche, scolastiche, ludiche e sportive) previamente concordate e documentate.
h) Il sig. pagherà altresì, in favore della sig.ra un contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento di € 500,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto personale, oltre ad onerarsi del pagamento del 50% delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
i) Il padre fruirà in modalità esclusiva degli assegni familiari per i minori e delle detrazioni fiscali previste per i figli.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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