Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto tra genitori-figlia minore nata fuori dal matrimonio tra
, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GIOVANNI IANNIELLO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ELVIRA GENOVESE;
Controparte_1
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare provvedimenti in relazione all'affidamento della figlia minore , nata il [...] al di fuori del matrimonio Persona_1
dall'unione con l'odierno resistente.
In particolare, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore, stante i comportamenti poco collaborativi del padre nella gestione della figlia, la collocazione della stessa presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per la figlia a carico dello stesso pari a 400,00 euro mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
1
All'udienza di prima comparizione del 23.2.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo che veniva formalizzato all'udienza cartolare del 25.3.2025 e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 2. La figlia minore nata il [...] a [...], sarà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Piazza S. Maurizio n. 4, (21040)
Vedano Olona,
3. i sig.ri continueranno ad occuparsi in maniera condivisa della cura delle Parte_2
esigenze della minore , fino al pieno raggiungimento della sua autonomia economica, Per_1
assumendo di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse relativamente al suo percorso di vita, scolastico e sociale, nonché alla sua salute, tenendo sempre fermo, quale unico parametro di misura, l'esclusivo interesse morale e materiale nonché le inclinazioni scolastiche e di Vita della minore;
di contro eserciteranno in maniera disgiunta la potestà genitoriale per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione;
4. relativamente al diritto di visita del padre con la figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della figlia, degli impegni lavorativi del padre nonché della lontananza tra i luoghi di residenza di entrambi, il sig. Persona_1
terrà con sé la minore ogni qualvolta la sig.ra ritorna a Caserta o si trovi in un luogo vicino al Pt_1
domicilio paterno salvaguardando in ogni caso anche il diritto di visita al nonno materno;
5. In occasione delle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come il 31 Dicembre con l'uno e il 1 gennaio con l'altro. Si sottolinea che relativamente al periodo natalizio, la minore resterà con il padre 5 giorni successivi al Natale o 5 giorni successivi al 1 gennaio;
6. Mentre per le vacanze Pasquali la Pasqua sarà trascorsa ad anni alterni con uno dei genitori.
2 7. Infine, con riferimento alle vacanze estive, il sig. trascorrerà con la minore due Persona_1
settimane del mese di Giugno, due settimane di Luglio e due settimane di Agosto, periodo da concordare tempestivamente di anno in anno entro il 31 Maggio di ogni anno;
8. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia nella misura di Euro 200,00 mensili da Per_1
versare il 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
tale somma sarà opportunamente rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
mentre l'intero importo dell'assegno unico spetterà alla madre.
9. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% delle spese secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto dentistiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) asilo privato;
spese extrascolastiche a tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola presso istituti pubblici, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
A tacitazione di ogni pretesa in merito alle spese ordinarie e straordinarie sostenute sino ad oggi, unicamente dalla sig.ra per la figlia , ammontanti ad euro 2.500,00, il padre Pt_1 Per_1
corrisponderà alla madre l'importo di euro 1.250,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. La restante somma sarà suddivisa in rate da 150,00 euro mensili fino al raggiungimento della restante somma di euro 1.250,00. Con la ricezione della suddetta somma, la sig.ra Pt_1
dichiara di non avere più nulla a pretendere in merito alle spese sostenute sino ad oggi per la minore”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
3 In particolare, con riferimento alla disciplina del diritto di visita del padre nei confronti della figlia, il
Collegio ritiene di poter recepire l'accordo ancorché manchi una dettagliata regolamentazione del diritto di visita settimanale e la previsione del pernotto della bambina presso il padre. Ciò in ragione della distanza che insiste tra il luogo di residenza del padre e quello della minore che renderebbe ardua una puntuale definizione degli incontri tra loro. è, infatti, collocata presso la madre che, Per_1
per motivi di lavoro, ha stabilito il suo domicilio, da circa quattro anni, in Varese, mentre il sig.
[...]
– che non si è opposto al collocamento della figlia a Varese – risulta risiedere a Caserta. Per_1
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia nata fuori dal matrimonio secondo le condizioni previste nell'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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