Sentenza 6 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03908/2025REG.PROV.COLL.
N. 04007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4007 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 16250/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Con istanza -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- chiedeva la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91 del 1992.
Con decreto -OMISSIS- del Ministro dell’Interno l’istanza era respinta a causa dei pregiudizi di carattere penale del richiedente.
2. Il sig. -OMISSIS- impugnava tale provvedimento di fronte al TAR Lazio.
Il TAR, con sentenza n. 16250 del 2022, dopo aver evidenziato l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza italiana, ha rigettato il ricorso.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-, dopo aver ottenuto dalla competente Commissione l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il primo motivo di appello si censura una violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, sulla quale il TAR ha omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di appello si lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che farebbe generico riferimento a non meglio contestualizzati precedenti penali. Rispetto a tali precedenti, poi, non sarebbe stata tenuta in considerazione una sentenza di riabilitazione intervenuta -OMISSIS-.
3.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza depositare difese scritte.
4. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Quanto al primo motivo di appello, è sufficiente osservare che il decreto ministeriale dà conto del fatto che il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, è stato “ trasmesso tramite poste elettronica certificata al legale dell’interessato -OMISSIS- ”. Tale comunicazione è stata depositata presso il TAR dal Ministero dell’Interno e risulta presente nel fascicolo del primo grado di giudizio.
Le ragioni per cui, a giudizio dell’appellante, risulterebbe violato il citato art. 10- bis non sono riportate nel ricorso in appello, in cui vi è solo un rinvio a quanto dedotto nel ricorso di fronte al TAR.
Al riguardo deve, tuttavia, osservarsi che censure avanzate in tal modo sono inammissibili. Nel giudizio di appello, infatti, non è sufficiente la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado privo della precisazione del loro contenuto, poiché l’art. 101, comma 2, c.p.a., utilizzando il termine “ espressamente ”, ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti a contraddire sulle stesse, mentre il mero richiamo non consente il recupero dei vizi denunciati in primo grado senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure (così, condivisibilmente, Cons. Stato, Sez. III, sent. 4 novembre 2024, n. 8747).
2. Venendo al secondo motivo di appello, occorre rilevare che, nel provvedimento impugnato in primo grado, effettivamente si fa generico riferimento a pregiudizi di carattere penale ex art. 186, commi 2 e 6, d.lgs. n. 285 del 1992, cioè relativi alla guida in stato di ebbrezza.
Dalla comunicazione di preavviso di rigetto emerge che vi sono, a carico dell’appellante, due sentenze del Tribunale di Varese, rispettivamente per fatti -OMISSIS- e del -OMISSIS-, entrambe per guida in stato di ebbrezza (e nel primo caso anche per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza). Non è precisata l’entità della pena.
In casi simili a quello che occupa, la Sezione ha statuito che: « l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della L. n. 91 del 1992, è chiamata […] ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza » (così Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837, poi confermata da Id., 8 giugno 2023, n. 5626).
Sebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non può tenersi conto di una sentenza di riabilitazione intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, a giudizio del Collegio, l’Amministrazione, nel caso di specie, non ha dato conto in modo esauriente delle ragioni per le quali fatti di reato così risalenti nel tempo inducano a concludere per la mancata integrazione dell’istante nella collettività nazionale. Emerge quindi un difetto di motivazione che impone l’accoglimento del secondo motivo di appello.
Il Ministero dell’Interno dovrà, quindi, procedere ad una nuova valutazione per stabilire se i precedenti penali dell’odierno appellante, per le concrete modalità del fatto di reato, siano effettivamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale ovvero se, al contrario, tali precedenti, tenuto conto dell’ingente lasso temporale trascorso, dell’asserita riabilitazione, nonché della complessiva situazione dell’odierno appellante (condotta di vita, permanenza sul territorio nazionale, legami familiari, attività lavorativa e tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine) possano ormai essere considerati come elementi non ostativi alla concessione della cittadinanza.
3. Deve, inoltre, essere confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione con decreto n. 45/2023.
Vista la parcella presentata dall’avvocato della parte appellante, tenuto conto dell’effettivo impegno professionale e considerato altresì che l’art. 130 DPR n. 115 del 2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, la somma spettante al difensore di parte appellante, avv. Antonio Ruggiero, per il presente grado di giudizio.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Conferma l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell’avv. Antonio Ruggiero l’importo di euro 3.000 (tremila/00), oltre oneri accessori, a titolo di compenso professionale.
Condanna l’Amministrazione appellata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano nell’importo di € 3000 (tremila/00), oltre accessori di legge, da riversarsi sul pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.