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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. LO Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 201/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME) via C.F._1
Piave n. 157, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Amadore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Chiara Marras, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2024 parte ricorrente esponeva che con provvedimento del 13.06.2023 l' , sede di Messina, comunicava alla CP_1 stessa che “per il periodo dal 01.04.2023 al 31.07.2023 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07128933 per un importo complessivo di €. 1296,96 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione” (pratica indebito n. 17764406).
In virtù di ciò, parte ricorrente, in data 20.11.2023, provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo, il quale veniva respinto con delibera del 22.12.2023. CP_1
La ricorrente evidenziava, che già titolare di invalidità civile, in data
10.05.2023, veniva sottoposta a visita medica da parte della Commissione medica di verifica e le veniva riconosciuto un grado di invalidità pari al 55%. Tale verbale veniva notificato in data 25.05.2023 ed in data 02.11.2023 l'ente resistente inoltrava con nota del 02.11.2023 sollecito di pagamento.
Parte ricorrente, eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 1.296,96, e che l' fosse condannato a restituire le CP_1
somme ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 31.05.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, invero, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006). Si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto
2 variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così da ultimo Cass 4/8/2022
n. 24180). Più precisamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo dal mese successivo al provvedimento con cui si è accertato il venir meno dell'originario requisito sanitario.
Nel caso di specie appare incontestato che la visita di revisione sia stata effettuata ed il relativo esito comunicato nel mese di maggio 2023.
Ciò permette all' di poter chiedere la ripetizione di quando CP_1
indebitamente percepito dalla beneficiaria della prestazione dal giugno del 2023 e non anche per le mensilità precedentemente percepite.
D'altronde, anche l'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” Tale disposizione è volta a tutelare l'eventuale affidamento della parte nella corretta erogazione della prestazione richiesta.
Non può individuarsi un'ipotesi di affidamento nel caso di comunicazione di verbale negativo, come anche dedotto da parte ricorrente.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito limitatamente alle somme relative alle mensilità di aprile e maggio
2023.
3 Per il resto, la domanda va rigettata ed ogni altra questione rimane assorbita.
Stante la parziale soccombenza, va compensata metà delle spese di lite e posta a carico dell' in favore di parte ricorrente la restante parte, liquidata CP_1
come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ed i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss modificazioni, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...] contro l' , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
24.01.2024, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' , con note del 13.06.2023 e del 02.11.2023 Controparte_2 limitatamente alle somme relative all'erogazione della prestazione contestata per i mesi di aprile e maggio 2023;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della metà CP_1
delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 443,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. Emiliano Amadore;
- compensa la restante metà delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 13.12.2025.
Il
Giudice
(dott.
LO Proiti)
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