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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. GE BO Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 206/2024 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AMATO, elettivamente Parte_1
OGGETTO: domiciliato in VIA DEL FANTE 5 37122 VERONA presso il suo studio.
APPELLANTE Vendita di cose mobili c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCHETTI Controparte_1
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 67 25121 BRESCIA presso il suo studio.
APPELLATO
, CP_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n.° 236/2024 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 24/012024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Voglia la Corte adita, accertato che il dipinto del Persona_1
(doc. 01), denominato “Giovane napoletano che ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. affinchè quest'ultimo lo CP_2
pagina 1 di 11 consegnasse a , che doveva versare il prezzo per l'acquisto Controparte_1 dell'opera;
- il sig. ha ricevuto il quadro de quo e non ha versato il prezzo CP_1 concordato per l'acquisto del quadro;
- il dipinto venne consegnato agli appellati e che gli stessi hanno contravvenuto alla custodia del quadro ai sensi dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso venisse trafugato;
e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del Giudice del
Tribunale di Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 236/2024 comunicata il 25/01/2024
e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i convenuti, in CP_2 solido e/o alternativamente tra di essi, al pagamento della somma di Euro 70.000,00, pari al valore del dipinto per cui oggi è causa.
In via subordinata, Voglia la Corte di Appello di Brescia, accertato che: il dipinto del (doc. 01), denominato “Giovane napoletano che ripara una rete Persona_1 da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. CP_2 affinchè quest'ultimo lo consegnasse al sig. , che doveva versare Controparte_1 il prezzo per l'acquisto dell'opera; - il sig. ha ricevuto il quadro de quo CP_1
e non ha versato il prezzo concordato per l'acquisto del quadro;
- il dipinto venne consegnato agli appellanti e gli stessi hanno contravvenuto alla custodia del quadro ai sensi dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso venisse trafugato;
e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del Giudice del Tribunale di
Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 236/2024 (doc. 01), comunicata il 25/01/2024 e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i convenuti, in CP_2 solido e/o alternativamente tra di essi, al pagamento della somma di equità e giustizia che emergerà nel corso del processo pari al valore del dipinto per cui oggi
è causa così come accertato in corso di causa.
In estremo subordine, Voglia la Corte di Appello di Brescia, accertato che:
- il dipinto del (doc. 01), denominato “Giovane napoletano che Persona_1 ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. affinchè quest'ultimo lo consegnasse al sig. , che CP_2 Controparte_1 doveva versare il prezzo per l'acquisto dell'opera;
- il sig. ha ricevuto il quadro de quo e non ha versato il prezzo CP_1
pagina 2 di 11 concordato per l'acquisto del quadro;
-il dipinto venne consegnato agli appellanti e gli stessi hanno contravvenuto alla custodia del quadro ai sensi dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso venisse trafugato;
e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del Giudice del
Tribunale di Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 236/2024 (doc. 01), comunicata il
25/01/2024 e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i CP_2 convenuti, in solido e/o alternativamente tra di essi, al pagamento della somma di equità e giustizia che emergerà nel corso del processo pari al valore del dipinto per cui oggi è causa così come accertato in corso di causa.
In estremo subordine, Voglia la Corte di Appello di Brescia, accertato che:
-il dipinto del (doc. 01), denominato “Giovane napoletano che ripara Persona_1 una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. affinchè quest'ultimo lo consegnasse al sig. , che CP_2 Controparte_1 doveva versare il prezzo per l'acquisto dell'opera;
- il sig. ha ricevuto il dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso CP_1 venisse trafugato, e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del
Giudice del Tribunale di Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 728/2023, comunicata il
25/01/2024 e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i CP_2 convenuti, in solido e/o alternativamente tra di essi, alla restituzione del quadro per cui è causa.
In ogni caso, annullamento del capo della Sentenza che ha condannato il sig.
al pagamento della somma di €. 1.000,00 ex art. 96 cpc in favore del Parte_1 sig. perché non è stata data la prova del danno subito dall'appellato in CP_1 questione per aver il incardinato l'azione Pt_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite con richiesta di condannare gli appellati alla restituzione di quanto incassato in dipendenza della Sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA: affinché il Giudice rimetta il fascicolo de quo in istruttoria ed ammetta interrogatorio formale di e CP_2 Controparte_1 nonché prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate;
Si chiede ammettersi prova testimoniale nella persona del Dottor Tes_1
pagina 3 di 11 chirurgo del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Borgo Trento di Tes_2
Verona e residente a [...] accompagnarono il a Brescia a lasciare il quadro al sig. e Pt_1 CP_2
, figlia dell'attore, che aiutò il padre per farsi restituire il quadro, Testimone_4 sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sig. consegnò al sig. Parte_1 [...] un dipinto del denominato “Giovane napoletano che ripara una CP_3 Per_1 rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” affinché lo consegnasse al sig.
[...] che avrebbe versato il prezzo pari al valore del dipinto in favore del sig. CP_1
come da doc. 01 che le viene mostrato? 2) Vero che il dipinto per cui Parte_1 oggi è causa venne consegnato al sig. 3) Vero che il sig. o il CP_1 CP_2 sig. hanno provveduto alla restituzione del dipinto del (doc. 01), CP_1 Per_1 denominato “Giovane napoletano che ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x
124)” al sig. ? 4) Vero che il sig. o il Dr. hanno Parte_1 CP_2 CP_1 provveduto a pagare l'attore per l'acquisto del dipinto del (doc. 01), Per_1 denominato “Giovane napoletano che ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x
124)”? 5) Vero che il sig. chiese di ritorno il quadro per cui oggi è causa o Pt_1 il pagamento del prezzo al sig. verbalmente ed a mezzo SMS? 6) Vero che CP_2 il quadro per cui oggi è causa è stato, sin dai primi anni 80', di proprietà della famiglia ? Pt_1
Sempre in via istruttoria, sul presupposto che le osservazioni del CTU in ordine alle attribuzioni del quadro a invece che a sono prese da un Per_2 Persona_1 sito di tale che non è un ente certificatore e che quindi il CTU non ha Persona_3 compiutamente risposto al quesito e parrebbe che lo stesso non sia in grado di rispondere allo stesso, si chiede che venga rinnovata la CTU al fine di determinare il valore del dipinto del denominato “Giovane napoletano che ripara Persona_1 una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)”.
Dell'appellato 1) in via preliminare: accertarsi e dichiararsi - in tutto CP_1
o in parte - domande nuove e diverse da quelle originariamente versate in causa quelle svolte dall'appellante, per le quali si manifesta la più ferma opposizione, con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio;
2) rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in Parte_2
pagina 4 di 11 diritto; 3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 236/2024 del 24.01.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di
Brescia, dr.ssa NA Mangosi, nella parte in cui ha statuito la parziale compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio;
4) rigettarsi le istanze istruttorie formulare dall'appellante; 5) in ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18/12/2018 conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Brescia, e per sentirli condannare Controparte_1 CP_2 in solido alla restituzione del dipinto (“Giovane napoletano che ripara una rete da pesca”) del o al pagamento di una somma di denaro corrispondente al suo Per_1 valore.
Deduceva che:
in data 16/10/2015 aveva consegnato a il quadro perché lo CP_2 consegnasse a il quale, doveva versargli il prezzo (€ 70.000); CP_1
ci aveva ripensato, non essendo più intenzione all'acquisto e pertanto, CP_1 aveva cercato, senza successo, di venderlo a terzi;
CP_2
sollecitato a restituirlo ammetteva di non averne più la disponibilità, dato CP_2 che era stato trafugato dal centro direzionale dove lo aveva collocato.
Si costituiva il convenuto che insisteva per il rigetto delle domande nei suoi CP_2 confronti.
Deduceva che:
il quadro era stato incautamente lasciato da in un centro direzionale in fase Pt_1 di costruzione di cui lui ( aveva l'incarico di collocamento;
CP_2
ritornato dopo alcuno mesi nel centro direzionale non aveva più rinvenuto il quadro e l'attore non aveva, tuttavia, nè sporto denuncia, né fornito la documentazione pagina 5 di 11 attestante la sua proprietà per provvedervi.
Contestava, comunque, sia la prova della riferibilità del citato quadro al sia il Per_1 valore ad esso comunque attribuito dall'attore, dato che le quotazioni medie del citato pittore si aggirano sui 7.000/15.000 euro e del medesimo quadro non si rinviene nessuna immagine pubblicata.
Si costituiva anche il convenuto che, eccependo l'inesistenza di qualsiasi CP_1 contratto di compravendita, chiedeva a sua volta il rigetto delle domande formulate contro di lui e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dichiarava di non essere mai stato interessato all'acquisto del quadro in parola, né di aver incaricato di prelevarlo, né tantomeno di averlo mai preso in consegna CP_2
e di aver prontamente replicato a suo tempo (19.07.2016 -doc. 7) alle avverse illazioni.
La causa era istruita documentalmente e con l'ammissione di C.T.U..
Con la sentenza gravata il giudice rigettava le domande dell'attore formulate nei confronti dei due convenuti, condannandolo, ex art 96 c.p.c., a pagare, in favore di la somma equitativamente determinata in € 1.000,00; Controparte_1
in ragione delle reciproche soccombenze, compensava per metà le spese di lite tra l'attore ed entrambi i convenuti condannando l'attore al pagamento della restante metà, poneva definitivamente a carico di le spese di C.T.U.. Pt_1
Riteneva il giudice che:
nessuna prova era stata fornita dall'attore in merito al perfezionamento di un contratto di compravendita con né i capitoli di prova articolati (e non CP_1 ammessi), vertevano, in qualche modo, sulla conclusione di un simile accordo;
rigettava altresì la domanda risarcitoria formulata da nei confronti CP_1 dell'attore in quanto generica, riconoscendo tuttavia a suo favore una somma ex art. 96 c.p.c., stante il difetto della normale diligenza dell'azione avanzata da nei Pt_1 suoi confronti (basata sulla presunta esistenza di generici e non meglio specificati accordi tra le parti);
pagina 6 di 11 invece, doveva considerarsi inadempiente, in qualità di depositario, CP_2 all'obbligazione di custodire il quadro, tuttavia, non poteva essere condannato alla restituzione del quadro trafugato;
non poteva ugualmente essere accolta la richiesta di sua condanna al risarcimento del danno, dato che, alla luce della esperita consulenza tecnica, la mancanza della firma dell'autore, nonché, di certificazioni e/o documentazione di acquisto provenienti da una galleria o da una casa d'aste (non prodotte dall'attore), non consentivano di ritenere provati né l'autenticità dell'opera, né la sua attribuzione a Persona_4
(né tanto meno a , né infine il valore della stessa. Persona_1
Avverso tale sentenza proponeva appello reiterando le richieste già Pt_1 formulate in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e con CP_1 appello incidentale insisteva per la riforma della sentenza in punto alla compensazione delle spese di lite, mentre rimaneva contumace. CP_2
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello Principale
Con il primo motivo l'appellante, in ordine alla posizione nei confronti di lamenta che la errata mancata ammissione (sulla quale insiste) dei CP_1 capitoli di prova dedotti, aveva ostacolato la prova dell'esistenza dell'accordo con l'acquirente.
Censura poi la sentenza ove il giudice, in maniera contraddittoria, (pagina 4) aveva rigettato la domanda risarcitoria (a suo avviso riferita alla richiesta ex art. 96 c.p.c.), di ritenendola del tutto generica, salvo poi accoglierla successivamente. CP_1
Sostiene comunque che la domanda ex art.96 c.p.c. non era meritevole di essere accolta, in quanto carente dell'elemento soggettivo dell'illecito (la mala fede o la colpa grave) e di quello oggettivo, ovvero, l'entità del danno sofferto.
pagina 7 di 11 Con il secondo motivo censura la sentenza, laddove, non riconosceva comunque l'omessa custodia anche in capo a , perché il quadro veniva Controparte_1 lasciato nel cantiere di un immobile (ex hotel Brescia) in costruzione anche di sua proprietà, trasformato in centro direzionale, da una società di cui faceva CP_1 sempre parte.
In ordine al mancato riconoscimento del risarcimento l'appellante evidenzia che nessuno dei convenuti aveva contestato che il quadro consegnato fosse quello rappresentato nella fotografia agli atti, né la sua attribuzione a od il Persona_1 suo valore quantificato mediante la perizia di parte allegata (doc. 2).
Insiste, quindi, per la condanna degli appellati al pagamento della somma di Euro
70.000 a titolo di risarcimento del valore del quadro non diligentemente custodito ex art. 1768 c.c.
Appello incidentale
con l'appello incidentale critica la sentenza ove il giudice Controparte_1 compensava in ragione della metà le spese di lite in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria formulata.
Rileva che il rigetto della domanda di risarcimento del danno da utilizzo di frasi ingiuriose assumeva, nell'economia complessiva del giudizio, un rilievo del tutto ininfluente e marginale rispetto al rigetto della domanda principale, palesemente infondata, proposta da a maggior ragione se si considera che il Giudice lo Pt_1 condannava per lite temeraria,.
Cita le sentenze della Corte di Cassazione (nn.° 22951/2019; 9532/2017;
11792/2018) che riferendosi alla domanda accessori ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta, non ritiene giustificabile la compensazione delle spese.
***
I motivi dell'appello principale che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
L'appellante lamenta in primis che la mancata ammissione dei capitoli di prova gli pagina 8 di 11 abbia impedito di provare l'esistenza del raggiunto accordo di compravendita intervenuto a suo dir con ed insiste pertanto per la remissione in Controparte_1 istruttoria.
Non può sul punto che confermarsi quanto già rilevato dal giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità dei citati capitoli.
In particolare i capitoli 1 e 2 (
1- Vero che il sig. consegnò al sig. Parte_1 un dipinto del denominato “Giovane napoletano che ripara CP_3 Per_1 una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” affinché lo consegnasse al sig.
[...] che avrebbe versato il prezzo pari al valore del dipinto in favore del sig. CP_1
come da doc. 01 che le viene mostrato? 2- Vero che il dipinto per cui Parte_1 oggi è causa venne consegnato al sig. ) finalizzati a provare la CP_1 stipulazione di un contratto di vendita sono del tutto generici, privi di riferimenti spazio-temporali precisi e finanche dell'importo del pagamento che presuntivamente sarebbe dovuto essere versato.
In relazione al capitolo 2 lo stesso nell'atto introduttivo, basandosi sulle Pt_1 dichiarazioni e sulla lettera di (doc. 5), sostiene unicamente di avere CP_2 consegnato il quadro a quest'ultimo, circostanza (sulla quale dovrebbero essere sentiti i testi da lui indicati e che tuttavia non è mai stata contestata. Tes_2 Tes_3
Le altre circostanze relative alla mancata riconsegna del quadro ed al mancato pagamento, non sono state ugualmente contestate.
Nessuna prova, quindi, di un effettivo accordo di vendita è stata fornita dall'appellante e, neppure, di una effettiva consegna del quadro a nei CP_1 confronti del quale risulta comunque tardiva (in quanto non formulata in primo grado) la richiesta di risarcimento del danno per omessa custodia.
Nessuna contraddittorietà sussiste poi in sentenza ove il giudice da una parte accoglieva la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. richiesta da e CP_1 dall'altro, rigettava quella risarcitoria dal medesimo formulata, dato che quest'ultima era riferita all'utilizzo (in citazione) di frasi ritenute offensive di cui chiedeva la cancellazione.
pagina 9 di 11 Va, inoltre, precisato che se pure non è stato contestato che il quadro di cui è causa è quello raffigurato nella foto (doc.1) allegata in atti da la prova della Pt_1 paternità dell'opera al pittore e del suo valore, spettava unicamente Persona_1 all'appellante.
Nella citazione di primo grado si limitava a parlare di un quadro del Pt_1
, senza nemmeno precisare il nome di battesimo del pittore, la cui identità Per_1 non poteva certo dirsi comprovata dal semplice deposito della stima di parte (doc.2), per la quale non veniva da lui nemmeno richiesta a conferma la convocazione dell'estensore ( ) o la sua nomina come C.T.P. in sede di Controparte_4 consulenza d'ufficio.
La C.T.U. incaricata, (perizia 28/10/2021), evidenziava poi che non Persona_5 avendo potuto visionare direttamente l'opera, ma avendola analizzata unicamente attraverso la fotografia agli atti, il riconoscimento dell'artista poteva basarsi su mere illazioni, tantopiù che non era sulla tela neppure leggibile la sua firma.
Con le dovute cautele dovute alla visione poco leggibile della fotografia, ipotizzava, comunque, la riferibilità del quadro a (nipote del più famoso Persona_4
) ed in sede di chiarimenti (perizia 15/05/2023 pag 4), rispondendo alle Per_1 osservazioni sollevate dalla difesa riteneva il quadro oggetto di causa non Pt_1 riferibile allo stile pittorico del citato (.che non avrebbe mai dipinto Persona_1 la figura del pescatore con una postura cosi moderna.. ben lontana dagli impianti classici di ) . Persona_1
La non leggibilità della firma, l'impossibilità di una diretta valutazione dell'opera, la mancanza di documentazione certa comprovante la paternità ed il valore del quadro, impediscono di ritenerne provata l'autenticità e la sua attribuzione ed escludono, come richiesto, la necessità di una rinnovazione della perizia.
La censura in ordine alla comminata sanzione ex art. 96 c.p.c. è poi solo genericamente formulata e non coglie nel segno la ratio della decisione ad essa sottesa.
Alla luce di quanto sopra, quindi, l'appello principale va rigettato.
pagina 10 di 11 Va ugualmente rigettato l'appello incidentale con il quale censurava la CP_1 parziale compensazione delle spese operata dal giudice in virtù della reciproca soccombenza.
La giurisprudenza citata fa riferimento, infatti, alla non giustificata compensazione in conseguenza del rigetto della domanda accessoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mentre nel caso di specie ad essere stata rigettata era la generica domanda di risarcimento del danno sofferto per l'utilizzo di espressioni ritenute offensive.
Il mancato accoglimento dell'appello incidentale in punto alla parziale compensazione delle spese di lite del primo grado non incide tuttavia sull'esito complessivo del giudizio che è di rigetto delle domande di e dell'appello Pt_1 principale, ciò che depone per la conseguente condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.° 147/22 (nei valori minimi dello scaglione di riferimento da 52.000 a 260.000 euro);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale avverso la sentenza n.°
236/2024 del Tribunale di Brescia in data 24/012024 così dispone:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-condanna a rimborsare a le spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 1.489 per la “fase di studio”, euro 956 per la “fase introduttiva” ed euro 2.552 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-dichiara l'appellante principale e quello incidentale tenuti ciascuno, al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
GE BO US SE
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. US SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. GE BO Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 206/2024 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AMATO, elettivamente Parte_1
OGGETTO: domiciliato in VIA DEL FANTE 5 37122 VERONA presso il suo studio.
APPELLANTE Vendita di cose mobili c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCHETTI Controparte_1
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 67 25121 BRESCIA presso il suo studio.
APPELLATO
, CP_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n.° 236/2024 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 24/012024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: Voglia la Corte adita, accertato che il dipinto del Persona_1
(doc. 01), denominato “Giovane napoletano che ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. affinchè quest'ultimo lo CP_2
pagina 1 di 11 consegnasse a , che doveva versare il prezzo per l'acquisto Controparte_1 dell'opera;
- il sig. ha ricevuto il quadro de quo e non ha versato il prezzo CP_1 concordato per l'acquisto del quadro;
- il dipinto venne consegnato agli appellati e che gli stessi hanno contravvenuto alla custodia del quadro ai sensi dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso venisse trafugato;
e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del Giudice del
Tribunale di Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 236/2024 comunicata il 25/01/2024
e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i convenuti, in CP_2 solido e/o alternativamente tra di essi, al pagamento della somma di Euro 70.000,00, pari al valore del dipinto per cui oggi è causa.
In via subordinata, Voglia la Corte di Appello di Brescia, accertato che: il dipinto del (doc. 01), denominato “Giovane napoletano che ripara una rete Persona_1 da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. CP_2 affinchè quest'ultimo lo consegnasse al sig. , che doveva versare Controparte_1 il prezzo per l'acquisto dell'opera; - il sig. ha ricevuto il quadro de quo CP_1
e non ha versato il prezzo concordato per l'acquisto del quadro;
- il dipinto venne consegnato agli appellanti e gli stessi hanno contravvenuto alla custodia del quadro ai sensi dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso venisse trafugato;
e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del Giudice del Tribunale di
Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 236/2024 (doc. 01), comunicata il 25/01/2024 e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i convenuti, in CP_2 solido e/o alternativamente tra di essi, al pagamento della somma di equità e giustizia che emergerà nel corso del processo pari al valore del dipinto per cui oggi
è causa così come accertato in corso di causa.
In estremo subordine, Voglia la Corte di Appello di Brescia, accertato che:
- il dipinto del (doc. 01), denominato “Giovane napoletano che Persona_1 ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. affinchè quest'ultimo lo consegnasse al sig. , che CP_2 Controparte_1 doveva versare il prezzo per l'acquisto dell'opera;
- il sig. ha ricevuto il quadro de quo e non ha versato il prezzo CP_1
pagina 2 di 11 concordato per l'acquisto del quadro;
-il dipinto venne consegnato agli appellanti e gli stessi hanno contravvenuto alla custodia del quadro ai sensi dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso venisse trafugato;
e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del Giudice del
Tribunale di Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 236/2024 (doc. 01), comunicata il
25/01/2024 e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i CP_2 convenuti, in solido e/o alternativamente tra di essi, al pagamento della somma di equità e giustizia che emergerà nel corso del processo pari al valore del dipinto per cui oggi è causa così come accertato in corso di causa.
In estremo subordine, Voglia la Corte di Appello di Brescia, accertato che:
-il dipinto del (doc. 01), denominato “Giovane napoletano che ripara Persona_1 una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” venne dato dall'appellante al sig. affinchè quest'ultimo lo consegnasse al sig. , che CP_2 Controparte_1 doveva versare il prezzo per l'acquisto dell'opera;
- il sig. ha ricevuto il dell'art. 1768 c.c e permettevano che lo stesso CP_1 venisse trafugato, e per l'effetto, in riforma della sentenza del 24/01/2024 del
Giudice del Tribunale di Brescia Dr.ssa NA Mangosi n. 728/2023, comunicata il
25/01/2024 e notificata dall'appellato in data 29/01/2024, condanni i CP_2 convenuti, in solido e/o alternativamente tra di essi, alla restituzione del quadro per cui è causa.
In ogni caso, annullamento del capo della Sentenza che ha condannato il sig.
al pagamento della somma di €. 1.000,00 ex art. 96 cpc in favore del Parte_1 sig. perché non è stata data la prova del danno subito dall'appellato in CP_1 questione per aver il incardinato l'azione Pt_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite con richiesta di condannare gli appellati alla restituzione di quanto incassato in dipendenza della Sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA: affinché il Giudice rimetta il fascicolo de quo in istruttoria ed ammetta interrogatorio formale di e CP_2 Controparte_1 nonché prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate;
Si chiede ammettersi prova testimoniale nella persona del Dottor Tes_1
pagina 3 di 11 chirurgo del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Borgo Trento di Tes_2
Verona e residente a [...] accompagnarono il a Brescia a lasciare il quadro al sig. e Pt_1 CP_2
, figlia dell'attore, che aiutò il padre per farsi restituire il quadro, Testimone_4 sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sig. consegnò al sig. Parte_1 [...] un dipinto del denominato “Giovane napoletano che ripara una CP_3 Per_1 rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” affinché lo consegnasse al sig.
[...] che avrebbe versato il prezzo pari al valore del dipinto in favore del sig. CP_1
come da doc. 01 che le viene mostrato? 2) Vero che il dipinto per cui Parte_1 oggi è causa venne consegnato al sig. 3) Vero che il sig. o il CP_1 CP_2 sig. hanno provveduto alla restituzione del dipinto del (doc. 01), CP_1 Per_1 denominato “Giovane napoletano che ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x
124)” al sig. ? 4) Vero che il sig. o il Dr. hanno Parte_1 CP_2 CP_1 provveduto a pagare l'attore per l'acquisto del dipinto del (doc. 01), Per_1 denominato “Giovane napoletano che ripara una rete da pesca (olio su tela 167 x
124)”? 5) Vero che il sig. chiese di ritorno il quadro per cui oggi è causa o Pt_1 il pagamento del prezzo al sig. verbalmente ed a mezzo SMS? 6) Vero che CP_2 il quadro per cui oggi è causa è stato, sin dai primi anni 80', di proprietà della famiglia ? Pt_1
Sempre in via istruttoria, sul presupposto che le osservazioni del CTU in ordine alle attribuzioni del quadro a invece che a sono prese da un Per_2 Persona_1 sito di tale che non è un ente certificatore e che quindi il CTU non ha Persona_3 compiutamente risposto al quesito e parrebbe che lo stesso non sia in grado di rispondere allo stesso, si chiede che venga rinnovata la CTU al fine di determinare il valore del dipinto del denominato “Giovane napoletano che ripara Persona_1 una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)”.
Dell'appellato 1) in via preliminare: accertarsi e dichiararsi - in tutto CP_1
o in parte - domande nuove e diverse da quelle originariamente versate in causa quelle svolte dall'appellante, per le quali si manifesta la più ferma opposizione, con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio;
2) rigettare nel merito il gravame proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in Parte_2
pagina 4 di 11 diritto; 3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 236/2024 del 24.01.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di
Brescia, dr.ssa NA Mangosi, nella parte in cui ha statuito la parziale compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio;
4) rigettarsi le istanze istruttorie formulare dall'appellante; 5) in ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18/12/2018 conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Brescia, e per sentirli condannare Controparte_1 CP_2 in solido alla restituzione del dipinto (“Giovane napoletano che ripara una rete da pesca”) del o al pagamento di una somma di denaro corrispondente al suo Per_1 valore.
Deduceva che:
in data 16/10/2015 aveva consegnato a il quadro perché lo CP_2 consegnasse a il quale, doveva versargli il prezzo (€ 70.000); CP_1
ci aveva ripensato, non essendo più intenzione all'acquisto e pertanto, CP_1 aveva cercato, senza successo, di venderlo a terzi;
CP_2
sollecitato a restituirlo ammetteva di non averne più la disponibilità, dato CP_2 che era stato trafugato dal centro direzionale dove lo aveva collocato.
Si costituiva il convenuto che insisteva per il rigetto delle domande nei suoi CP_2 confronti.
Deduceva che:
il quadro era stato incautamente lasciato da in un centro direzionale in fase Pt_1 di costruzione di cui lui ( aveva l'incarico di collocamento;
CP_2
ritornato dopo alcuno mesi nel centro direzionale non aveva più rinvenuto il quadro e l'attore non aveva, tuttavia, nè sporto denuncia, né fornito la documentazione pagina 5 di 11 attestante la sua proprietà per provvedervi.
Contestava, comunque, sia la prova della riferibilità del citato quadro al sia il Per_1 valore ad esso comunque attribuito dall'attore, dato che le quotazioni medie del citato pittore si aggirano sui 7.000/15.000 euro e del medesimo quadro non si rinviene nessuna immagine pubblicata.
Si costituiva anche il convenuto che, eccependo l'inesistenza di qualsiasi CP_1 contratto di compravendita, chiedeva a sua volta il rigetto delle domande formulate contro di lui e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dichiarava di non essere mai stato interessato all'acquisto del quadro in parola, né di aver incaricato di prelevarlo, né tantomeno di averlo mai preso in consegna CP_2
e di aver prontamente replicato a suo tempo (19.07.2016 -doc. 7) alle avverse illazioni.
La causa era istruita documentalmente e con l'ammissione di C.T.U..
Con la sentenza gravata il giudice rigettava le domande dell'attore formulate nei confronti dei due convenuti, condannandolo, ex art 96 c.p.c., a pagare, in favore di la somma equitativamente determinata in € 1.000,00; Controparte_1
in ragione delle reciproche soccombenze, compensava per metà le spese di lite tra l'attore ed entrambi i convenuti condannando l'attore al pagamento della restante metà, poneva definitivamente a carico di le spese di C.T.U.. Pt_1
Riteneva il giudice che:
nessuna prova era stata fornita dall'attore in merito al perfezionamento di un contratto di compravendita con né i capitoli di prova articolati (e non CP_1 ammessi), vertevano, in qualche modo, sulla conclusione di un simile accordo;
rigettava altresì la domanda risarcitoria formulata da nei confronti CP_1 dell'attore in quanto generica, riconoscendo tuttavia a suo favore una somma ex art. 96 c.p.c., stante il difetto della normale diligenza dell'azione avanzata da nei Pt_1 suoi confronti (basata sulla presunta esistenza di generici e non meglio specificati accordi tra le parti);
pagina 6 di 11 invece, doveva considerarsi inadempiente, in qualità di depositario, CP_2 all'obbligazione di custodire il quadro, tuttavia, non poteva essere condannato alla restituzione del quadro trafugato;
non poteva ugualmente essere accolta la richiesta di sua condanna al risarcimento del danno, dato che, alla luce della esperita consulenza tecnica, la mancanza della firma dell'autore, nonché, di certificazioni e/o documentazione di acquisto provenienti da una galleria o da una casa d'aste (non prodotte dall'attore), non consentivano di ritenere provati né l'autenticità dell'opera, né la sua attribuzione a Persona_4
(né tanto meno a , né infine il valore della stessa. Persona_1
Avverso tale sentenza proponeva appello reiterando le richieste già Pt_1 formulate in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e con CP_1 appello incidentale insisteva per la riforma della sentenza in punto alla compensazione delle spese di lite, mentre rimaneva contumace. CP_2
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello Principale
Con il primo motivo l'appellante, in ordine alla posizione nei confronti di lamenta che la errata mancata ammissione (sulla quale insiste) dei CP_1 capitoli di prova dedotti, aveva ostacolato la prova dell'esistenza dell'accordo con l'acquirente.
Censura poi la sentenza ove il giudice, in maniera contraddittoria, (pagina 4) aveva rigettato la domanda risarcitoria (a suo avviso riferita alla richiesta ex art. 96 c.p.c.), di ritenendola del tutto generica, salvo poi accoglierla successivamente. CP_1
Sostiene comunque che la domanda ex art.96 c.p.c. non era meritevole di essere accolta, in quanto carente dell'elemento soggettivo dell'illecito (la mala fede o la colpa grave) e di quello oggettivo, ovvero, l'entità del danno sofferto.
pagina 7 di 11 Con il secondo motivo censura la sentenza, laddove, non riconosceva comunque l'omessa custodia anche in capo a , perché il quadro veniva Controparte_1 lasciato nel cantiere di un immobile (ex hotel Brescia) in costruzione anche di sua proprietà, trasformato in centro direzionale, da una società di cui faceva CP_1 sempre parte.
In ordine al mancato riconoscimento del risarcimento l'appellante evidenzia che nessuno dei convenuti aveva contestato che il quadro consegnato fosse quello rappresentato nella fotografia agli atti, né la sua attribuzione a od il Persona_1 suo valore quantificato mediante la perizia di parte allegata (doc. 2).
Insiste, quindi, per la condanna degli appellati al pagamento della somma di Euro
70.000 a titolo di risarcimento del valore del quadro non diligentemente custodito ex art. 1768 c.c.
Appello incidentale
con l'appello incidentale critica la sentenza ove il giudice Controparte_1 compensava in ragione della metà le spese di lite in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria formulata.
Rileva che il rigetto della domanda di risarcimento del danno da utilizzo di frasi ingiuriose assumeva, nell'economia complessiva del giudizio, un rilievo del tutto ininfluente e marginale rispetto al rigetto della domanda principale, palesemente infondata, proposta da a maggior ragione se si considera che il Giudice lo Pt_1 condannava per lite temeraria,.
Cita le sentenze della Corte di Cassazione (nn.° 22951/2019; 9532/2017;
11792/2018) che riferendosi alla domanda accessori ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta, non ritiene giustificabile la compensazione delle spese.
***
I motivi dell'appello principale che possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
L'appellante lamenta in primis che la mancata ammissione dei capitoli di prova gli pagina 8 di 11 abbia impedito di provare l'esistenza del raggiunto accordo di compravendita intervenuto a suo dir con ed insiste pertanto per la remissione in Controparte_1 istruttoria.
Non può sul punto che confermarsi quanto già rilevato dal giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità dei citati capitoli.
In particolare i capitoli 1 e 2 (
1- Vero che il sig. consegnò al sig. Parte_1 un dipinto del denominato “Giovane napoletano che ripara CP_3 Per_1 una rete da pesca (olio su tela 167 x 124)” affinché lo consegnasse al sig.
[...] che avrebbe versato il prezzo pari al valore del dipinto in favore del sig. CP_1
come da doc. 01 che le viene mostrato? 2- Vero che il dipinto per cui Parte_1 oggi è causa venne consegnato al sig. ) finalizzati a provare la CP_1 stipulazione di un contratto di vendita sono del tutto generici, privi di riferimenti spazio-temporali precisi e finanche dell'importo del pagamento che presuntivamente sarebbe dovuto essere versato.
In relazione al capitolo 2 lo stesso nell'atto introduttivo, basandosi sulle Pt_1 dichiarazioni e sulla lettera di (doc. 5), sostiene unicamente di avere CP_2 consegnato il quadro a quest'ultimo, circostanza (sulla quale dovrebbero essere sentiti i testi da lui indicati e che tuttavia non è mai stata contestata. Tes_2 Tes_3
Le altre circostanze relative alla mancata riconsegna del quadro ed al mancato pagamento, non sono state ugualmente contestate.
Nessuna prova, quindi, di un effettivo accordo di vendita è stata fornita dall'appellante e, neppure, di una effettiva consegna del quadro a nei CP_1 confronti del quale risulta comunque tardiva (in quanto non formulata in primo grado) la richiesta di risarcimento del danno per omessa custodia.
Nessuna contraddittorietà sussiste poi in sentenza ove il giudice da una parte accoglieva la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. richiesta da e CP_1 dall'altro, rigettava quella risarcitoria dal medesimo formulata, dato che quest'ultima era riferita all'utilizzo (in citazione) di frasi ritenute offensive di cui chiedeva la cancellazione.
pagina 9 di 11 Va, inoltre, precisato che se pure non è stato contestato che il quadro di cui è causa è quello raffigurato nella foto (doc.1) allegata in atti da la prova della Pt_1 paternità dell'opera al pittore e del suo valore, spettava unicamente Persona_1 all'appellante.
Nella citazione di primo grado si limitava a parlare di un quadro del Pt_1
, senza nemmeno precisare il nome di battesimo del pittore, la cui identità Per_1 non poteva certo dirsi comprovata dal semplice deposito della stima di parte (doc.2), per la quale non veniva da lui nemmeno richiesta a conferma la convocazione dell'estensore ( ) o la sua nomina come C.T.P. in sede di Controparte_4 consulenza d'ufficio.
La C.T.U. incaricata, (perizia 28/10/2021), evidenziava poi che non Persona_5 avendo potuto visionare direttamente l'opera, ma avendola analizzata unicamente attraverso la fotografia agli atti, il riconoscimento dell'artista poteva basarsi su mere illazioni, tantopiù che non era sulla tela neppure leggibile la sua firma.
Con le dovute cautele dovute alla visione poco leggibile della fotografia, ipotizzava, comunque, la riferibilità del quadro a (nipote del più famoso Persona_4
) ed in sede di chiarimenti (perizia 15/05/2023 pag 4), rispondendo alle Per_1 osservazioni sollevate dalla difesa riteneva il quadro oggetto di causa non Pt_1 riferibile allo stile pittorico del citato (.che non avrebbe mai dipinto Persona_1 la figura del pescatore con una postura cosi moderna.. ben lontana dagli impianti classici di ) . Persona_1
La non leggibilità della firma, l'impossibilità di una diretta valutazione dell'opera, la mancanza di documentazione certa comprovante la paternità ed il valore del quadro, impediscono di ritenerne provata l'autenticità e la sua attribuzione ed escludono, come richiesto, la necessità di una rinnovazione della perizia.
La censura in ordine alla comminata sanzione ex art. 96 c.p.c. è poi solo genericamente formulata e non coglie nel segno la ratio della decisione ad essa sottesa.
Alla luce di quanto sopra, quindi, l'appello principale va rigettato.
pagina 10 di 11 Va ugualmente rigettato l'appello incidentale con il quale censurava la CP_1 parziale compensazione delle spese operata dal giudice in virtù della reciproca soccombenza.
La giurisprudenza citata fa riferimento, infatti, alla non giustificata compensazione in conseguenza del rigetto della domanda accessoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mentre nel caso di specie ad essere stata rigettata era la generica domanda di risarcimento del danno sofferto per l'utilizzo di espressioni ritenute offensive.
Il mancato accoglimento dell'appello incidentale in punto alla parziale compensazione delle spese di lite del primo grado non incide tuttavia sull'esito complessivo del giudizio che è di rigetto delle domande di e dell'appello Pt_1 principale, ciò che depone per la conseguente condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.° 147/22 (nei valori minimi dello scaglione di riferimento da 52.000 a 260.000 euro);
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale ed incidentale avverso la sentenza n.°
236/2024 del Tribunale di Brescia in data 24/012024 così dispone:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-condanna a rimborsare a le spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 1.489 per la “fase di studio”, euro 956 per la “fase introduttiva” ed euro 2.552 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-dichiara l'appellante principale e quello incidentale tenuti ciascuno, al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
GE BO US SE
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