TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di LZ, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr.74-2024 R.G.L., promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Daniela Zara di Treviso (C.F.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._2
studio della stessa in Treviso, Viale Felissent n.86/O - in virtù del mandato in calce al ricorso - (recapito fax del 0422/1622374 e indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ricorrente
contro
pagina 1 di 29 Cod. Fisc. e P. Iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore sig. , corrente in 39100 LZ (BZ), Via degli Artigiani n. 16/A, CP_2
(Cod. Fisc. ), residente in [...]di Controparte_3 C.F._3
Comelico (BL), Via Campitello n. 20/B; (Cod. Fisc. CP_4 C.F._4
), residente in [...]; tutti rappresentati e difesi,
[...]
giuste rispettive procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione dall'avvocato Vittorio Cristanelli (Cod. Fisc. ; recapito pec C.F._5
del Foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso Email_2
il suo studio in 38122 Trento, Via Filippo Serafini n. 9;
convenuti
e
nato a [...] il [...] e residente in [...]16 Controparte_5
a LZ (BZ), C.F. , rappresentato e difeso giusta procura allegata C.F._6
alla comparsa di costituzione dall'avv. Matteo Bruccoleri (C.F. – C.F._7
Partita IVA: del Foro di LZ, con elezione di domicilio presso il suo P.IVA_2
Studio Legale in via Rosmini 11, 39100 LZ ed ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC ovvero a mezzo fax 0471/325778 Email_3
convenuto
e
pagina 2 di 29 , società con sede in Milano alla Piazza Controparte_6
Vetra, 17 c.a.p. 20123 PIVA , in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce alla Controparte_7
comparsa di costituzione e che ne entra a far parte integrante, dall'Avv. Francesco
Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio C.F._8
elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162 ; casella di posta elettronica certificata: ; numero di fax: 081.628568 Email_4
chiamata in causa
In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c. risarcimento danno da infortunio causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Nel merito, accertata, per i motivi di cui in premesse, la responsabilità tanto in via contrattuale che extracontrattuale di (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_4 rappresentate pro tempore, con sede legale a LZ (BZ-39100), Via degli Artigiani n.16/A, di
(C.F.: )), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
01.08.1980 e residente in [...] a San Nicolò di Comelico (BL), di CP_4
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente in [...]
Cordevole n.10/A a Sedico (BL) e di C.F. ), nato Controparte_5 C.F._6
a Udine il 23.11.1962 e residente in [...]n.16/6 a LZ, nella causazione dell'infortunio verificatosi ai danni di in data 02.04.2021, per non aver Parte_1 osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 2043, 2050, 2051, 2049, 1228
pagina 3 di 29 e 2059 c.c.; accertata altresì incidentalmente la responsabilità penale per il reato di lesioni colpose gravi ai danni del ricorrente ed ascrivibile al legale rappresentante della società convenuta, nonché a e condannare Controparte_3 CP_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentate pro tempore, e in CP_1 Controparte_5
solido tra loro, a risarcire il ricorrente di tutti i danni subiti e subendi ut supra delineati, così come risulteranno quantificati in via equitativa dal Giudice a seguito dell'istruttoria (detratto quanto ricevuto e ricevendo dall' per danno biologico e per danno patrimoniale da incidenza della CP_8
lesione sulla capacità lavorativa con detrazione voce per voce), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento della somma determinati secondo il criterio indicato dall'art. 1284 c.c., 4 comma, introdotto con D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014 giusta la sentenza della Suprema Corte n.61/2023, o altro di giustizia che tenga conto che il ricorrente, piccolo risparmiatore avrebbe potuto investire la somma come in premesse indicato.
Spese di lite rifuse, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Daniela Zara, procuratore antistatario.
Per parte convenuta , CP_1 Controparte_3 CP_9
Voglia il Tribunale di LZ, Sezione lavoro contrariis reiectis: nel merito in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del lavoratore nella determinazione dell'infortunio de quo e Parte_1 per, l'effetto, rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via strettamente subordinata: per le ragioni esposte in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'infortunio; ridurre, in ogni caso, anche in ragione del concorso di colpa eventualmente accertato, l'entità del risarcimento spettante al ricorrente alle sole voci rigorosamente provate in giudizio, detratto in ogni caso quanto già percepito a titolo di indennizzo per danno biologico e per danno patrimoniale da invalidità permanente da parte di pagina 4 di 29 , esclusa ogni personalizzazione e riconoscimento di danno morale in quanto non CP_8
adeguatamente allegati e provati in causa;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge e rimborso spese generali. per parte convenuta Controparte_5 contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di LZ – Sezione Lavoro adito:
- in via preliminare di rito: si chiede ai sensi dell'art. 420 c.p.c. fissarsi nuova udienza di discussione autorizzando l'Ing. a chiamare in causa in forza della polizza per Controparte_5 responsabilità civile professionale n. ICIP012903, nelle forme e nei modi di cui all'art. 420 co 9
c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415 c.p.c., la società di Assicurazione – con sede in Piazza Controparte_10
Vetra, 17 – 20123 Milano (C.F. / P.IVA / PEC P.IVA_5 P.IVA_3
; Email_5
- in via principale di merito: accertata e dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità civile del convenuto Ing. quale professionista incaricato del Controparte_5 ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) e di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (C.S.E.) per conto del Comune di LZ, rispetto all'infortunio occorso in data 02/04/2021 al ricorrente , rigettare le domande tutte di parte Parte_1 ricorrente così come quelle eventualmente trasversali degli altri convenuti verso l'Ing. CP_5
poiché infondate nel merito in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità civile professionale del CSP e CSE, anche solo concorrente con quelle del datore di lavoro, del capocantiere, del preposto o del collega di lavoro del lavoratore infortunato, ovvero del lavoratore infortunato stesso: a) accertare il danno differenziale complessivo a fini civilistici spettante al ricorrente infortunato e disporne la riduzione in ragione del suo concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.; b) sul danno così calcolato accertare e determinare l'incidenza causale delle responsabilità delle condotte attribuite a ciascuno dei convenuti concorrenti, al fine del pagina 5 di 29 corretto regolamento dei rapporti interni tenendo conto anche della misura della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di condanna proposte da verso il CSP e CSE Ing. o Parte_1 Controparte_5 di qualsiasi altra domanda da chiunque promossa nei confronti dell'Ing. a) Controparte_5
accertare e dichiarare che, in forza della polizza n. ICIP012903, la società
[...]
con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano (C.F. Controparte_11
/ P.IVA / PEC è tenuta a garantire P.IVA_5 P.IVA_3 Email_5
e manlevare l'Ing. da ogni somma a qualsiasi titolo dovuta a Controparte_5 Parte_1
o altri terzi, per capitale, interessi e spese di lite;
b) ordinare all'assicurazione l'adempimento dell'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 1917 co. 2 c.c. con pagamento diretto al danneggiato;
c) ordinare altresì all'assicurazione di adempiere l'obbligo di assunzione delle spese di lite dell'assicurato Ing. per resistere all'azione del danneggiato, in misura Controparte_5 integrale e/o in quella prevista dall'art. 1917 co. 3 c.c., salva la soccombenza del ricorrente;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge. per parte chiamata in causa: affinché l'Ill.mo Tribunale di LZ-Sezione Lavoro, contrariis reiectis, Voglia così provvedere:
Nel merito:
4.Respingersi il ricorso avversario e con esso ogni avanzata pretesa, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
5.In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento in capo alla comparente dell'obbligo di manlevare la liquidare il danno in considerazione del dettato di polizza come CP_12 sopra rilevato;
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
pagina 6 di 29 Con ricorso depositato il 12.02.2024 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
e l'ing. CP_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
esponendo al Tribunale di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in
[...]
data 2.4.2021; di essere stato all'epoca dipendente con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio di quarto livello, con mansione di disgaggiatore in parete, della ditta di essere stato adibito il giorno dell'infortunio unitamente ad altri operai, CP_1
, e , all'attività di consolidamento di un pendio CP_13 CP_4 Parte_2
franoso nel cantiere del Comune di LZ in Via San Maurizio, all'altezza dei civici 72-
74; che la società convenuta aveva ricevuto in appalto il suddetto lavoro dal Comune di
LZ che aveva nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.)
e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) l'ing. che Controparte_5
il giorno dell'infortunio era impegnato nella esecuzione dei fori sulla parete montana per l'installazione di reti di contenimento di eventuali massi provenienti da monte e a protezione dell'area sottostante;
che per l'operazione veniva utilizzata attrezzatura pneumatica di perforazione “Marini Quarries Mod. EP 95” montata su una slitta artigianale per facilitarne lo spostamento e trattenuta in quota da un paranco a fune metallica tipo
TIRFOR TU 8 fissato con fettuccia ad un punto fisso del pendio, di talchè per lo spostamento dell'attrezzatura che pesava circa 250 kg, bisognava agire sulla leva di azionamento manuale del TIRFOR;
che verso le ore 10 circa, dovendo spostare l'attrezzatura a valle lungo il pendio con inclinazione di circa 30-40° per circa 5 metri, dopo aver eseguito un foro, egli aveva chiesto al collega di accompagnare la slitta CP_13
mentre lui si portava al comando del TIRFOR;
che il strattonava l'attrezzatura al CP_13
fine di aiutare lo scorrimento della slitta mentre egli allentava la fune dando un lasco di
15/20 cm. per lo scivolamento della stessa;
che mentre egli stava manovrando la leva del pagina 7 di 29 TIRFOR, il collega senza attendere che terminasse la manovra, strattonava la CP_13
macchina perforatrice, la quale scendeva improvvisamente per un tratto del pendio mettendo in tensione la fune, con ciò determinando il sollevamento del TIRFOR la cui leva andava a colpire violentemente il suo occhio destro. Il ricorrente proseguiva poi dando atto che l' gli aveva riconosciuto una menomazione del 28% per perdita totale del visus CP_8
occhio destro;
che il medico-legale incaricato, dott.ssa , aveva quantificato i Persona_1
postumi permanenti nella misura di 30 punti percentuali, con un'inabilità temporanea totale di 7 giorni, al 75% di 30 giorni, al 50% di 60 giorni e al 30% di 4 mesi, con appesantimento del valore economico del punto biologico a fronte dei disagi in sede lavorativa e con sofferenza di tipo medio-elevato. In diritto, il ricorrente individuava le cause del sinistro in
(pag. 10 ricorso): scuotimento della perforatrice da parte del mentre il ricorrente CP_13
stava ancora allentando la fune;
mancata descrizione della dettagliata modalità di movimentazione dell'attrezzatura nel POS (ove era previso solo l'uso della perforatrice con trifor e impiego di due persone); mancanza del tappo protettivo sul trifor e scarsa manutenzione obbligatoria del trifor (targhette con pittogrammi consumate/illeggibili;
mancata manutenzione annuale presso un centro autorizzato Tractel); mancata verifica da parte del CSP e CSE delle carenze dell'organizzazione della specifica operazione. Il ricorrente individuava quindi i soggetti cui era imputabile il sinistro nel datore di lavoro,
nel delegato alla gestione della sicurezza aziendale nel preposto di Controparte_3
cantiere e nel coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di CP_4
esecuzione ing. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra Controparte_5
riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e CP_1 Controparte_3 CP_4
contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione
[...]
pagina 8 di 29 dell'infortunio. In particolare i convenuti contestavano che la slitta sulla quale era montata la perforatrice non fosse a norma;
che l'infortunio fosse da ascrivere ad una manovra non corretta del;
eccepivano che il lavoratore si trovava a monte e poteva vedere CP_13
esattamente quanto faceva il collega a valle;
che il ricorrente era stato specificatamente ed adeguatamente formato;
che il ricorrente aveva ricevuto una formazione aggiuntiva per lo svolgimento delle funzioni di preposto e aveva maturato un'esperienza di oltre 30 anni;
che la datrice di lavoro aveva messo a disposizione i prescritti d.p.i. (tra cui gli occhiali
Cont protettivi che il ricorrente non ha indossato); che il prevedeva la movimentazione della perforatrice su slitta con utilizzo di trifor;
contestava che il trifor fosse privo di tappo di protezione al momento del sinistro, che non fosse in buono stato di manutenzione e che l'infortunio fosse da ascrivere ad una cattiva manutenzione del RI. I convenuti contestavano infine il quantum debeatur e rassegnavano le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio l'ing. contestando la Controparte_5
sussistenza di qualsivoglia sua responsabilità per quanto accaduto al lavoratore e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale. Il coordinatore della sicurezza eccepiva che l'infortunio si era verificato – stando a quanto riferito in atto introduttivo dal lavoratore – per un evento contingente, non collegato a rischi interferenziali per compresenza in cantiere di più imprese esecutrici e quindi del tutto al di fuori dal suo ambito di controllo (o meglio estraneo alla sua funzione di “alta vigilanza”) ed eccepiva ad ogni modo di aver adempiuto al proprio dovere di alta vigilanza della sicurezza sul cantiere, verificando il PSC e il POS nonché la loro attuazione in cantiere. Tanto
premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 9 di 29 Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di ed ordinava ad di Controparte_6 CP_8
esibire documentazione attestante le somme corrisposte e da corrispondere da parte dell'Istituto all'infortunato in relazione all'infortunio oggetto di causa.
depositava i documenti richiesti, dai quali si evince che “il valore capitale della CP_8
rendita assegnata all'infortunato – calcolata al 9.5.2024 – ammonta ad euro 183.413,23.-“ e che i ratei già corrisposti ammontano ad ulteriori euro 21.829,44.
La Compagnia assicurativa si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al proprio assicurato per l'evento occorso al lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.6.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione (proponendo la
“corresponsione al ricorrente di un risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro
44.000,00.- che tiene conto di un concordo di colpa del ricorrente del 33%, di quanto corrisposto e corrispondendo da parte a titolo di indennizzo biologico (euro 67.522), CP_8
con ripartizione tra datore di lavoro, e da un lato e ing. e CP_3 CP_4 CP_5
dall'altra di 80% per i primi e 20% per i secondi quindi euro 35.200 a carico CP_6
dei primi ed euro 8.800 a carico dei secondi, oltre ad un contributo spese di euro 5.197,00 oltre C.U., 15% spese generali iva e cpa con ripartizione dell'80% e 20% come sopra”); alla successiva udienza del 18.07.2024 mentre i convenuti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice, il ricorrente non la accettava, riservandosi una controproposta e l'udienza veniva rinviata al 26.09.2024. All'udienza così fissata, il Giudice prendeva atto del fallimento del tentativo di conciliazione e si riservava in ordine alle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il giudice provvedeva sulle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 11.12.2024. In tale occasione il giudice procedeva all'interpello formale del legale rappresentante di , CP_1
pagina 10 di 29 e venivano escussi i testimoni , Parte_3 CP_3 Controparte_5 Testimone_1
, , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
All'esito il procuratore di parte ricorrente chiedeva rinvio per esame delle Testimone_7
dichiarazioni e per eventualmente rivalutare la propria posizione in ordine alla proposta conciliativa a suo tempo formulata dal Giudice ed accettata dai convenuti. Il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.01.2025 ed all'esito della stessa, preso atto che il ricorrente non aveva ritenuto di rivedere la propria posizione in merito alla possibilità di conciliare la controversia, si riservava la decisione. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 17.01.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali il termine del 28.02.2025.
Le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
Il ricorso non è fondato e la domanda verrà rigettata.
Responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.e onere della prova
L'art. 2087 c.c., secondo affermazione comune, dispone in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si rendono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Con «particolarità del lavoro» si fa riferimento ai rischi e alle specifiche nocività proprie dell'attività lavorativa che viene prestata;
per «esperienza» si intende quel fattore che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificatisi ed a pericoli pagina 11 di 29 valutati in precedenza;
con il termine «tecnica» ci si riferisce all'obbligo di aggiornamento sui sistemi di sicurezza che vengono continuamente messi a disposizione dal progresso scientifico.
Dal precetto deriva, dunque, l'obbligo in capo al datore di lavoro di attuare non solo le misure di sicurezza appositamente previste dalle appositamente disposte norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche quelle misure cc.dd. innominate, ossia quelle suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass., 10 giugno 2019, n.
15562); inoltre, attraverso tali misure, il datore è chiamato a eliminare o attenuare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore (Cass., ord. 22 settembre 2021, n. 25597).
Sussiste, dunque, in capo al datore una vera e propria “obbligazione di sicurezza”, collegata all'obbligo di predisporre un ambiente lavorativo sicuro e salute ai sensi dell'art. 32 Cost.
(Cass., 25 gennaio 2021, n. 1509), l'inadempimento della quale comporta, secondo i principi generali, responsabilità contrattuale, disciplinata dagli artt. 1218 ss. c.c.
Sulla portata del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio fra lavoratore e datore di lavoro il panorama giurisprudenziale non appare univoco.
Lo scrivente aderisce all'orientamento, secondo cui l'art.2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – ed ai fini dell'accertamento della pagina 12 di 29 responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (In
questo senso Cass. 18.02.2000 n.1886, Cass. 3 aprile 1999 n.3234; Cass.21.12.1998 n.12763 e più di recente Cass. civ. n. 24742/2018 “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale
- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al
lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro,
nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il
datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali
obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica pagina 13 di 29 trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)).
I Giudici di legittimità escludono che l'art. 2087 c.c. configuri una ipotesi di «responsabilità
oggettiva» e concordano sul fatto che esso non pone in capo al datore l'obbligo di rendere l'ambiente di lavoro del tutto privo di rischi. L'elemento costitutivo della responsabilità datoriale di cui all'art. 2087 c.c. è invece la «colpa», intesa come difetto di diligenza nella adozione di misure idonee a prevenire danni ai dipendenti. Di conseguenza, non aver eliminato in assoluto il pericolo astratto di una determinata eventualità, per quanto prevedibile, non rende l'imprenditore tout court negligente.
D'altra parte, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Pertanto, nel caso in cui non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore,
l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, visto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità
nonostante la sua imprudenza e negligenza.
Sempre in conformità a consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, lo scrivente ritiene infatti che l'eventuale colpa del lavoratore infortunato non sia idonea ad escludere il nesso pagina 14 di 29 causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore a meno che il rischio sia generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che esorbiti del tutto dai limiti di essa (cfr in tal senso tra le tante Cass.28.07.2004 n.14270,
Cass.17.04.2004 n.7328).
Responsabilità ex art. 2050 per attività pericolose e onere della prova
La norma contenuta nell'art. 2050 c.c. dispone che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Con tale norma, pertanto, viene stabilita una presunzione di responsabilità civile extracontrattuale la quale può essere vinta solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile.
L'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle pagina 15 di 29 condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando
è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari) senza che vi sia alcuna possibilità in tal caso di valutarne l'idoneità (Cass.
2.3.2001 n.3022). Senonché, pur versandosi in ipotesi di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico – la prova del quale incombe al danneggiato –
tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile.
In tema di illecito aquiliano (anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva), perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali e ordinarie dell'atto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (Cass.
15.02.2003 n.2312; Cass. 10382/02).
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta, che da sola sia stata idonea a causare l'evento, recide il nesso eziologico che si sarebbe innestato tra l'attività
pagina 16 di 29 pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela idonee, e l'evento, se questa causa sopravvenuta è idonea a determinare l'evento in via esclusiva, costituendo – invece – causa concorrente, se l'evento dannoso si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause (cioè
all'attività pericolosa, in assenza di idonee cautele, ed alla causa sopravvenuta).
Questa causa sopravvenuta deve avere i requisiti del caso fortuito, che sebbene espressamente previsto come causa liberatoria solo nell'ipotesi di cui agli art. 2051 e 2052 c.c., in effetti rileva in ogni responsabilità oggettiva, sulla base del principio generale che anche in queste ipotesi di responsabilità è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso. La
rilevanza del fortuito attiene, infatti, al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'attività pericolosa, che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tal da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure adottate.
Responsabilità ex art. 2051 c.c e onere della prova
pagina 17 di 29 In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza
8.7.2024 n.18518. L'ordinanza muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di
"caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il “caso fortuito” con l'assenza di colpa.
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha
natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la
cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere
esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza
causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di
un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima
dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità
rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022).
pagina 18 di 29 Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il
fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla
relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che
esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi,
appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo),
parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la
cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa
dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene,
riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o
persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante
il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente
od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito,
incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Ricapitolando quindi la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Merita in questa sede richiamare l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, che ha sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole
condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle
pagina 19 di 29 condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è
normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui
violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità
causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né
prevenibile” (Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all'arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito); nonché l'ordinanza
20.07.2023 n.21675 secondo la quale mentre “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia"
devono essere provati dal danneggiato, incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della
sussistenza del «caso fortuito»”…“se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo
della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il
danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di
una condotta conforme aI modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et
professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere
ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del
terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai
pagina 20 di 29 sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale
evento".
Ricostruzione dei fatti - valutazione delle prove
Espletata l'istruttoria, non è comunque possibile ricostruire la dinamica del sinistro.
E' pacifico che il sig. insieme al compagno il 2.4.2021 era Parte_1 CP_13
intento a spostare a valle una macchina perforatrice montata su una slitta attraverso l'utilizzo di un argano manuale RI;
il ricorrente si trovava a monte e manovrava il RI e dava corda,
mentre il collega si trovava a valle ad una distanza di 5 metri, e accompagnava la discesa del macchinario;
i due operavano a pochi metri di distanza, secondo prassi consolidata che prevedeva che si coordinassero;
ad un certo punto la slitta è scivolata provocando la tensione della fune dell'argano e il suo sobbalzo, cosicchè la leva di manovra dell'argano stesso ha colpito l'occhio destro del ricorrente, provocandogli una ferita lacero contusa al bulbo oculare destro. Il ricorrente era privo di occhiali di protezione (messigli a disposizione) e si trovava con il viso proprio sulla leva.
Come avevano già concluso il PM e il GIP in sede di procedimento penale 4281/2021 (conclusosi con archiviazione) non è possibile accertare la ragione per cui la slitta sulla quale era montata la macchina perforatrice è scivolata a valle: se per uno strattone posto in essere dal collega a valle
Maqkai Lirim prima che il ricorrente avesse terminato di dare corda (ricostruzione sposata dal ricorrente); se per una manovra errata del ricorrente, che ha dato corda prima che il collega a pagina 21 di 29 valle avesse terminato la precedente manovra di accompagnamento in discesa / o che ha omesso di togliere la manovella del trifor una volta terminato di dare corda;
se per il cedimento improvviso di una porzione di terreno sotto i pattini della slitta.
Se non vi è dubbio che l'infortunio per cui è causa si è verificato durante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. e che l'infortunio non è da ascrivere ad una condotta Parte_1
abnorme del lavoratore, è anche vero che nessun profilo di colpa può ascriversi in capo ai soggetti convenuti.
Ma si proceda con ordine.
Gli assunti di parte ricorrente in ordine alla “nocività dell'ambiente di lavoro” non hanno trovato conforto in sede istruttoria.
Nessun testimone ha confermato che il collega ha scosso la perforatrice CP_13
improvvisamente, all'insaputa del ricorrente, mentre questi stava ancora dando corda,
contravvenendo alla prassi consolidata. Come detto sopra la causa dello scivolamento della slitta non è stata accertata.
Cont Non corrisponde al vero che nel mancasse la descrizione delle modalità di
Cont movimentazione dell'attrezzatura e che il non fosse adeguato. Al contrario il POS di prevede che nella fase di realizzazione delle barriere paramassi, la sottofase di CP_1
spostamento e posizionamento della perforatrice sia eseguita mediante movimentazione della stessa su di una slitta attraverso una attività di movimentazione manuale con l'utilizzo di un pagina 22 di 29 argano RI. Tale operazione specifica è analizzata nel POS di con individuazione CP_1
del rischio specifico cui sono esposti i lavoratori (R.I. 102) e con previsione di misure di sicurezza specifiche che, peraltro, prevedono cautele chiaramente comprendibili quali la valutazione preliminare del preposito prima di eseguire l'operazione, il rispetto delle regole di cautela impartite ai lavoratori, l'uso di DPI. Sull'adeguatezza del POS l'ispettore Testimone_1
ha dichiarato “io ho acquisito il POS e ho ritenuto, nella mia qualità di ispettore, che lo stesso
fosse adeguato al cantiere ed alle lavorazioni di cantiere anche con particolare riguardo allo
spostamento della macchina perforatrice. Ivi è indicato che la stessa viene movimentata su slitta
attraverso utilizzo di cavo RI. Anche in relazione all'utilizzo del RI vi è una scheda
adeguata di valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo…se mi si chiede se l'assenza di una
specifica indicazione delle modalità di utilizzo della perforatrice con RI a cura degli operai
Cont addetti fosse una circostanza rilevante al fine di elevare sanzioni, dico che non è così. Il era
adeguato. L'utilizzo della perforatrice e del RI rientra nell'utilizzo tipico per l'installazione
di barriere paramassi, si tratta di mezzi utilizzati quotidianamente nei cantieri di questo tipo.
Peraltro, nella scheda del RI vengono date indicazioni in merito all'utilizzo dello stesso… le
schede all'interno del POS cui ho fatto riferimento sono alle pagine 18/40, 27/40”. Considerato
che si tratta di ditta specializzata e di lavoratori adeguatamente formati e con indiscussa esperienza, si ritiene che la descrizione dell'operazione contenuta nel POS fosse più che adeguata.
pagina 23 di 29 Cont Non rientrava nei compiti del CSP e quello di verificare l'adeguatezza dell'organizzazione di con specifico riferimento all'operazione di movimentazione della CP_1
perforatrice lungo il pendio su slitta con RI. Con riferimento a tale specifica operazione non sussisteva alcun rischio interferenziale per compresenza in cantiere di altre imprese e pertanto non sussisteva alcun correlato obbligo di alta vigilanza del Coordinatore.
Nessuno dei testimoni ha confermato che all'epoca del sinistro il RI fosse privo di tappo di protezione. Parte ricorrente allega sul punto che l'ispettore ha affermato di aver Tes_1
sentito il ma di non aver potuto raccogliere la sua dichiarazione in quanto persona CP_13
indagata, il quale avrebbe tuttavia confermato che la leva del trifor era priva di tappo (pag. 106
doc. 15 a di parte ricorrente). Di segno contrario invece la dichiarazione sempre resa all'ispettore da (“normalmente lo hanno tutti”), che non è stato indagato. Bene avrebbe fatto CP_9
parte ricorrente, stante l'incertezza sul punto, a citare quale testimone nel presente giudizio l'ex collega Parte ricorrente non ha invece ritenuto di citare il collega, benchè il CP_13
procedimento penale si sia frattanto concluso e questi non sia nemmeno più dipendente della convenuta dal 2021 (pag. 106 doc.15 a di parte ricorrente). Stando così le cose, non si ritiene sia stata fornita la prova che il RI fosse privo del pomello di protezione. Né si ritiene di poter utilizzare i poteri ex art. 421 c.p.c., atteso che parte ricorrente per scelta ha deciso di non indicare il collega quale testimone e di incorrente nelle preclusioni e decadenze del caso ( Nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio presuppone che non vi sia stata una colpevole pagina 24 di 29 inerzia della parte interessata, poiché in tal caso l'esercizio ne è precluso per inottemperanza ad oneri procedurali. Deve risultare opportuna l'integrazione del quadro probatorio, tempestivamente delineato dalle parti, e l'iniziativa ufficiosa deve risultare indispensabile non per superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (cfr.
Cass. 18 giugno 2020 n. 11896 ed ivi le richiamate Cass. n. 17572 del 2004, n. 154 del 2006 e n.
5878 del 2011). Con l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio il giudice non può sopperire alle carenze probatorie delle parti e sostituirsi agli oneri delle parti (cfr. Cass. 18 giugno 2020 n.
11896 cit. e ivi le richiamate Cass. n. 15899 del 2011, n. 17102 del 2009, n. 11847 del 2009 e n.
12002 del 2002). ).
E' invece vero che l'ispettore ha accertato che i pittogrammi erano cancellati e il macchinario non era stato sottoposto a manutenzione annuale presso il centro autorizzato Tractel,
ma tali circostanze non rilevano, non sono state causa determinante del sinistro (cfr. rapporto ispettore del lavoro pag. 5 laddove è chiarito che l'assenza delle etichette non si pone “in nesso di causa con l'infortunio”).
Non solo parte ricorrente non ha fornito la prova della nocività dell'ambiente, i convenuti hanno fornito la prova liberatoria che su di essi incombeva;
dall'istruttoria è emerso che:
- Il lavoratore è stato adeguatamente formato (cfr. allegato 2 alla comparsa di costituzione di e rapporto dell'ispettore “I lavoratori stati CP_1 Tes_1 Controparte_16
pagina 25 di 29 adeguatamente formati in materia di sicurezza sul lavoro”) ed aveva esperienza ultradecennale nel settore;
- La procedura da seguire per l'operazione di spostamento dell'attrezzatura era idonea e conosciuta dai lavoratori e veniva seguita secondo prassi consolidata (cfr. , Testimone_3
e le stesse dichiarazioni spontanee del ricorrente doc. 10 allegato alla Testimone_4
comparsa di costituzione secondo le quali l'attività svolta al momento del sinistro CP_1
era “tipica e ripetitiva” “questo modo di lavorare è tipico dell'installazione delle barriere
paramassi e si svolge nello stesso modo in tutti i cantieri (…) ho lavorato così moltissime
volte ed è un'attività tipica e ripetitiva per spostare la slitta di perforazione”);
- La procedura prevedeva che il lavoratore a monte che manovrava il trifor, togliesse la manovella una volta data la corda, proprio per evitare il rischio che la stessa saltasse via,
ed il ricorrente non l'ha tolta (cfr. dichiarazione Botter: Bisogna sempre togliere il manico
del trifor dopo aver manovrato”…”la ragione è che in questo modo si evita che il manico
possa cadere a seguito di movimenti e che poi lo si debba andare a raccogliere”;
dichiarazione “…subito dopo aver dato corda, bisogna sfilare il manico perché è Tes_8
pericoloso il contraccolpo”). Non corrisponde al vero quanto affermato in note conclusionali da parte ricorrente, ovvero che è provato che l'infortunio è avvenuto mentre il ricorrente dava corda e non già conclusa tale operazione;
pagina 26 di 29 - Il datore di lavoro aveva messo a disposizione gli occhiali di protezione (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione di ), che pacificamente il ricorrente non ha CP_1
utilizzato;
- Il lavoratore si è posto con il viso proprio sopra la manovella, pur essendo consapevole del rischio che correva, legato alla possibile oscillazione della slitta e messa in tensione della fune (cfr. dichiarazione “quello che è al RI sa che nel momento in cui Tes_4
manovre la macchina e dà corda, la macchina sobbalza, andando in tiro e dà il colpo di
frusta al cavo”).
Qualche parola va spesa in ultimo in merito a quanto parte ricorrente afferma in note conclusionali, ovvero che ai lavoratori non fosse chiara la procedura da seguire nell'operazione di spostamento dell'attrezzatura a valle e che proprio questa incertezza sia stata causa del sinistro.
L'assunto non è condivisibile. Innanzitutto, si richiama quanto già riportato sopra in merito a ciò
che lo stesso ricorrente ha riferito in ordine a tale operazione, ovvero che si tratta di attività
“tipica e ripetitiva”, quindi tutt'altro che “incerta”. L'operazione è stata compiutamente descritta dal testimone : “due sono gli operatori addetti alla movimentazione, uno a monte e Testimone_3
uno a valle: il preposto si mette a monte e dà i comandi al secondo che sta a valle. I comandi li
dà chi è a monte in quanto vede il pendio;
chi è a mante ha il controllo della fune, la tira o la
molla. I comandi e le operazioni vengono scandite a voce: chi è a monte dichiara se tira o se
molla la corda;
l'importante è che la corda sia sempre in tensione. Quando la corda è in
pagina 27 di 29 tensione il RI non può avere giochi. Bisogna sempre togliere il manico del trifor dopo aver
manovrato; l'operatore a volte dopo aver tolto il manico va anche ad aiutare l'altro operaio con
la macchina”.
Ad ogni modo si ribadisce che non vi è prova di quale sia stata la causa del sinistro, ovvero se esso sia dipeso da un difetto di comunicazione tra i lavoratori, da condotta del collega, da condotta del lavoratore o da un improvviso cedimento del terreno sotto la slitta.
Tanto chiarito, escluso ogni profilo di colpa in capo ai convenuti, ritenuto altresì che l'avere il ricorrente omesso di indossare gli occhiali di protezione fornitigli dalla datrice di lavoro integra senza dubbio una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integra gli estremi del caso fortuito, va esclusa ogni responsabilità degli stessi e il ricorso non potrà
trovare accoglimento.
.-.-.-.-
Le spese di lite, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato), con gli aumenti del 30% ex art. 4 co.2 DM 55/14 ed ex art. 4 co.1 bis DM 55/14,
seguono la regola della soccombenza, considerato altresì che i convenuti avevano aderito sin dalla prima udienza alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre è stato il ricorrente a non accettarla con conseguente fallimento del tentativo di conciliazione.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 28 di 29 definitivamente pronunciando nella causa n. 74/2024 promossa da con Parte_1
ricorso depositato il 12.02.2024 contro CP_1 Controparte_3 CP_4
e con la chiamata in causa di Controparte_5 Controparte_6
, così provvede:
[...]
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
rigetta il ricorso,
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte dei convenuti che liquida in euro 7.405,60 a favore di per compensi, CP_1 Controparte_3 CP_4
oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in euro 6.017,05 a favore di per Controparte_5
compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in euro 4.628,50 a favore di
[...]
per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa. Controparte_6
Così deciso - LZ, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di LZ, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr.74-2024 R.G.L., promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Daniela Zara di Treviso (C.F.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._2
studio della stessa in Treviso, Viale Felissent n.86/O - in virtù del mandato in calce al ricorso - (recapito fax del 0422/1622374 e indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ricorrente
contro
pagina 1 di 29 Cod. Fisc. e P. Iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore sig. , corrente in 39100 LZ (BZ), Via degli Artigiani n. 16/A, CP_2
(Cod. Fisc. ), residente in [...]di Controparte_3 C.F._3
Comelico (BL), Via Campitello n. 20/B; (Cod. Fisc. CP_4 C.F._4
), residente in [...]; tutti rappresentati e difesi,
[...]
giuste rispettive procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione dall'avvocato Vittorio Cristanelli (Cod. Fisc. ; recapito pec C.F._5
del Foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso Email_2
il suo studio in 38122 Trento, Via Filippo Serafini n. 9;
convenuti
e
nato a [...] il [...] e residente in [...]16 Controparte_5
a LZ (BZ), C.F. , rappresentato e difeso giusta procura allegata C.F._6
alla comparsa di costituzione dall'avv. Matteo Bruccoleri (C.F. – C.F._7
Partita IVA: del Foro di LZ, con elezione di domicilio presso il suo P.IVA_2
Studio Legale in via Rosmini 11, 39100 LZ ed ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC ovvero a mezzo fax 0471/325778 Email_3
convenuto
e
pagina 2 di 29 , società con sede in Milano alla Piazza Controparte_6
Vetra, 17 c.a.p. 20123 PIVA , in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce alla Controparte_7
comparsa di costituzione e che ne entra a far parte integrante, dall'Avv. Francesco
Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio C.F._8
elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162 ; casella di posta elettronica certificata: ; numero di fax: 081.628568 Email_4
chiamata in causa
In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c. risarcimento danno da infortunio causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Nel merito, accertata, per i motivi di cui in premesse, la responsabilità tanto in via contrattuale che extracontrattuale di (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_4 rappresentate pro tempore, con sede legale a LZ (BZ-39100), Via degli Artigiani n.16/A, di
(C.F.: )), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
01.08.1980 e residente in [...] a San Nicolò di Comelico (BL), di CP_4
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente in [...]
Cordevole n.10/A a Sedico (BL) e di C.F. ), nato Controparte_5 C.F._6
a Udine il 23.11.1962 e residente in [...]n.16/6 a LZ, nella causazione dell'infortunio verificatosi ai danni di in data 02.04.2021, per non aver Parte_1 osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 2043, 2050, 2051, 2049, 1228
pagina 3 di 29 e 2059 c.c.; accertata altresì incidentalmente la responsabilità penale per il reato di lesioni colpose gravi ai danni del ricorrente ed ascrivibile al legale rappresentante della società convenuta, nonché a e condannare Controparte_3 CP_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentate pro tempore, e in CP_1 Controparte_5
solido tra loro, a risarcire il ricorrente di tutti i danni subiti e subendi ut supra delineati, così come risulteranno quantificati in via equitativa dal Giudice a seguito dell'istruttoria (detratto quanto ricevuto e ricevendo dall' per danno biologico e per danno patrimoniale da incidenza della CP_8
lesione sulla capacità lavorativa con detrazione voce per voce), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento della somma determinati secondo il criterio indicato dall'art. 1284 c.c., 4 comma, introdotto con D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014 giusta la sentenza della Suprema Corte n.61/2023, o altro di giustizia che tenga conto che il ricorrente, piccolo risparmiatore avrebbe potuto investire la somma come in premesse indicato.
Spese di lite rifuse, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Daniela Zara, procuratore antistatario.
Per parte convenuta , CP_1 Controparte_3 CP_9
Voglia il Tribunale di LZ, Sezione lavoro contrariis reiectis: nel merito in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del lavoratore nella determinazione dell'infortunio de quo e Parte_1 per, l'effetto, rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via strettamente subordinata: per le ragioni esposte in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'infortunio; ridurre, in ogni caso, anche in ragione del concorso di colpa eventualmente accertato, l'entità del risarcimento spettante al ricorrente alle sole voci rigorosamente provate in giudizio, detratto in ogni caso quanto già percepito a titolo di indennizzo per danno biologico e per danno patrimoniale da invalidità permanente da parte di pagina 4 di 29 , esclusa ogni personalizzazione e riconoscimento di danno morale in quanto non CP_8
adeguatamente allegati e provati in causa;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge e rimborso spese generali. per parte convenuta Controparte_5 contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di LZ – Sezione Lavoro adito:
- in via preliminare di rito: si chiede ai sensi dell'art. 420 c.p.c. fissarsi nuova udienza di discussione autorizzando l'Ing. a chiamare in causa in forza della polizza per Controparte_5 responsabilità civile professionale n. ICIP012903, nelle forme e nei modi di cui all'art. 420 co 9
c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415 c.p.c., la società di Assicurazione – con sede in Piazza Controparte_10
Vetra, 17 – 20123 Milano (C.F. / P.IVA / PEC P.IVA_5 P.IVA_3
; Email_5
- in via principale di merito: accertata e dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità civile del convenuto Ing. quale professionista incaricato del Controparte_5 ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) e di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (C.S.E.) per conto del Comune di LZ, rispetto all'infortunio occorso in data 02/04/2021 al ricorrente , rigettare le domande tutte di parte Parte_1 ricorrente così come quelle eventualmente trasversali degli altri convenuti verso l'Ing. CP_5
poiché infondate nel merito in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità civile professionale del CSP e CSE, anche solo concorrente con quelle del datore di lavoro, del capocantiere, del preposto o del collega di lavoro del lavoratore infortunato, ovvero del lavoratore infortunato stesso: a) accertare il danno differenziale complessivo a fini civilistici spettante al ricorrente infortunato e disporne la riduzione in ragione del suo concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.; b) sul danno così calcolato accertare e determinare l'incidenza causale delle responsabilità delle condotte attribuite a ciascuno dei convenuti concorrenti, al fine del pagina 5 di 29 corretto regolamento dei rapporti interni tenendo conto anche della misura della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di condanna proposte da verso il CSP e CSE Ing. o Parte_1 Controparte_5 di qualsiasi altra domanda da chiunque promossa nei confronti dell'Ing. a) Controparte_5
accertare e dichiarare che, in forza della polizza n. ICIP012903, la società
[...]
con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano (C.F. Controparte_11
/ P.IVA / PEC è tenuta a garantire P.IVA_5 P.IVA_3 Email_5
e manlevare l'Ing. da ogni somma a qualsiasi titolo dovuta a Controparte_5 Parte_1
o altri terzi, per capitale, interessi e spese di lite;
b) ordinare all'assicurazione l'adempimento dell'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 1917 co. 2 c.c. con pagamento diretto al danneggiato;
c) ordinare altresì all'assicurazione di adempiere l'obbligo di assunzione delle spese di lite dell'assicurato Ing. per resistere all'azione del danneggiato, in misura Controparte_5 integrale e/o in quella prevista dall'art. 1917 co. 3 c.c., salva la soccombenza del ricorrente;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge. per parte chiamata in causa: affinché l'Ill.mo Tribunale di LZ-Sezione Lavoro, contrariis reiectis, Voglia così provvedere:
Nel merito:
4.Respingersi il ricorso avversario e con esso ogni avanzata pretesa, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
5.In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento in capo alla comparente dell'obbligo di manlevare la liquidare il danno in considerazione del dettato di polizza come CP_12 sopra rilevato;
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
pagina 6 di 29 Con ricorso depositato il 12.02.2024 il sig. conveniva in giudizio Parte_1
e l'ing. CP_1 Controparte_3 CP_4 CP_5
esponendo al Tribunale di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in
[...]
data 2.4.2021; di essere stato all'epoca dipendente con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio di quarto livello, con mansione di disgaggiatore in parete, della ditta di essere stato adibito il giorno dell'infortunio unitamente ad altri operai, CP_1
, e , all'attività di consolidamento di un pendio CP_13 CP_4 Parte_2
franoso nel cantiere del Comune di LZ in Via San Maurizio, all'altezza dei civici 72-
74; che la società convenuta aveva ricevuto in appalto il suddetto lavoro dal Comune di
LZ che aveva nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.)
e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) l'ing. che Controparte_5
il giorno dell'infortunio era impegnato nella esecuzione dei fori sulla parete montana per l'installazione di reti di contenimento di eventuali massi provenienti da monte e a protezione dell'area sottostante;
che per l'operazione veniva utilizzata attrezzatura pneumatica di perforazione “Marini Quarries Mod. EP 95” montata su una slitta artigianale per facilitarne lo spostamento e trattenuta in quota da un paranco a fune metallica tipo
TIRFOR TU 8 fissato con fettuccia ad un punto fisso del pendio, di talchè per lo spostamento dell'attrezzatura che pesava circa 250 kg, bisognava agire sulla leva di azionamento manuale del TIRFOR;
che verso le ore 10 circa, dovendo spostare l'attrezzatura a valle lungo il pendio con inclinazione di circa 30-40° per circa 5 metri, dopo aver eseguito un foro, egli aveva chiesto al collega di accompagnare la slitta CP_13
mentre lui si portava al comando del TIRFOR;
che il strattonava l'attrezzatura al CP_13
fine di aiutare lo scorrimento della slitta mentre egli allentava la fune dando un lasco di
15/20 cm. per lo scivolamento della stessa;
che mentre egli stava manovrando la leva del pagina 7 di 29 TIRFOR, il collega senza attendere che terminasse la manovra, strattonava la CP_13
macchina perforatrice, la quale scendeva improvvisamente per un tratto del pendio mettendo in tensione la fune, con ciò determinando il sollevamento del TIRFOR la cui leva andava a colpire violentemente il suo occhio destro. Il ricorrente proseguiva poi dando atto che l' gli aveva riconosciuto una menomazione del 28% per perdita totale del visus CP_8
occhio destro;
che il medico-legale incaricato, dott.ssa , aveva quantificato i Persona_1
postumi permanenti nella misura di 30 punti percentuali, con un'inabilità temporanea totale di 7 giorni, al 75% di 30 giorni, al 50% di 60 giorni e al 30% di 4 mesi, con appesantimento del valore economico del punto biologico a fronte dei disagi in sede lavorativa e con sofferenza di tipo medio-elevato. In diritto, il ricorrente individuava le cause del sinistro in
(pag. 10 ricorso): scuotimento della perforatrice da parte del mentre il ricorrente CP_13
stava ancora allentando la fune;
mancata descrizione della dettagliata modalità di movimentazione dell'attrezzatura nel POS (ove era previso solo l'uso della perforatrice con trifor e impiego di due persone); mancanza del tappo protettivo sul trifor e scarsa manutenzione obbligatoria del trifor (targhette con pittogrammi consumate/illeggibili;
mancata manutenzione annuale presso un centro autorizzato Tractel); mancata verifica da parte del CSP e CSE delle carenze dell'organizzazione della specifica operazione. Il ricorrente individuava quindi i soggetti cui era imputabile il sinistro nel datore di lavoro,
nel delegato alla gestione della sicurezza aziendale nel preposto di Controparte_3
cantiere e nel coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di CP_4
esecuzione ing. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra Controparte_5
riportate per esteso.
Si costituivano tempestivamente in giudizio e CP_1 Controparte_3 CP_4
contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione
[...]
pagina 8 di 29 dell'infortunio. In particolare i convenuti contestavano che la slitta sulla quale era montata la perforatrice non fosse a norma;
che l'infortunio fosse da ascrivere ad una manovra non corretta del;
eccepivano che il lavoratore si trovava a monte e poteva vedere CP_13
esattamente quanto faceva il collega a valle;
che il ricorrente era stato specificatamente ed adeguatamente formato;
che il ricorrente aveva ricevuto una formazione aggiuntiva per lo svolgimento delle funzioni di preposto e aveva maturato un'esperienza di oltre 30 anni;
che la datrice di lavoro aveva messo a disposizione i prescritti d.p.i. (tra cui gli occhiali
Cont protettivi che il ricorrente non ha indossato); che il prevedeva la movimentazione della perforatrice su slitta con utilizzo di trifor;
contestava che il trifor fosse privo di tappo di protezione al momento del sinistro, che non fosse in buono stato di manutenzione e che l'infortunio fosse da ascrivere ad una cattiva manutenzione del RI. I convenuti contestavano infine il quantum debeatur e rassegnavano le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio l'ing. contestando la Controparte_5
sussistenza di qualsivoglia sua responsabilità per quanto accaduto al lavoratore e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale. Il coordinatore della sicurezza eccepiva che l'infortunio si era verificato – stando a quanto riferito in atto introduttivo dal lavoratore – per un evento contingente, non collegato a rischi interferenziali per compresenza in cantiere di più imprese esecutrici e quindi del tutto al di fuori dal suo ambito di controllo (o meglio estraneo alla sua funzione di “alta vigilanza”) ed eccepiva ad ogni modo di aver adempiuto al proprio dovere di alta vigilanza della sicurezza sul cantiere, verificando il PSC e il POS nonché la loro attuazione in cantiere. Tanto
premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 9 di 29 Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di ed ordinava ad di Controparte_6 CP_8
esibire documentazione attestante le somme corrisposte e da corrispondere da parte dell'Istituto all'infortunato in relazione all'infortunio oggetto di causa.
depositava i documenti richiesti, dai quali si evince che “il valore capitale della CP_8
rendita assegnata all'infortunato – calcolata al 9.5.2024 – ammonta ad euro 183.413,23.-“ e che i ratei già corrisposti ammontano ad ulteriori euro 21.829,44.
La Compagnia assicurativa si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo al proprio assicurato per l'evento occorso al lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.6.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione (proponendo la
“corresponsione al ricorrente di un risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro
44.000,00.- che tiene conto di un concordo di colpa del ricorrente del 33%, di quanto corrisposto e corrispondendo da parte a titolo di indennizzo biologico (euro 67.522), CP_8
con ripartizione tra datore di lavoro, e da un lato e ing. e CP_3 CP_4 CP_5
dall'altra di 80% per i primi e 20% per i secondi quindi euro 35.200 a carico CP_6
dei primi ed euro 8.800 a carico dei secondi, oltre ad un contributo spese di euro 5.197,00 oltre C.U., 15% spese generali iva e cpa con ripartizione dell'80% e 20% come sopra”); alla successiva udienza del 18.07.2024 mentre i convenuti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Giudice, il ricorrente non la accettava, riservandosi una controproposta e l'udienza veniva rinviata al 26.09.2024. All'udienza così fissata, il Giudice prendeva atto del fallimento del tentativo di conciliazione e si riservava in ordine alle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il giudice provvedeva sulle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 11.12.2024. In tale occasione il giudice procedeva all'interpello formale del legale rappresentante di , CP_1
pagina 10 di 29 e venivano escussi i testimoni , Parte_3 CP_3 Controparte_5 Testimone_1
, , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
All'esito il procuratore di parte ricorrente chiedeva rinvio per esame delle Testimone_7
dichiarazioni e per eventualmente rivalutare la propria posizione in ordine alla proposta conciliativa a suo tempo formulata dal Giudice ed accettata dai convenuti. Il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.01.2025 ed all'esito della stessa, preso atto che il ricorrente non aveva ritenuto di rivedere la propria posizione in merito alla possibilità di conciliare la controversia, si riservava la decisione. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 17.01.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali il termine del 28.02.2025.
Le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
Il ricorso non è fondato e la domanda verrà rigettata.
Responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.e onere della prova
L'art. 2087 c.c., secondo affermazione comune, dispone in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si rendono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Con «particolarità del lavoro» si fa riferimento ai rischi e alle specifiche nocività proprie dell'attività lavorativa che viene prestata;
per «esperienza» si intende quel fattore che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificatisi ed a pericoli pagina 11 di 29 valutati in precedenza;
con il termine «tecnica» ci si riferisce all'obbligo di aggiornamento sui sistemi di sicurezza che vengono continuamente messi a disposizione dal progresso scientifico.
Dal precetto deriva, dunque, l'obbligo in capo al datore di lavoro di attuare non solo le misure di sicurezza appositamente previste dalle appositamente disposte norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche quelle misure cc.dd. innominate, ossia quelle suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass., 10 giugno 2019, n.
15562); inoltre, attraverso tali misure, il datore è chiamato a eliminare o attenuare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore (Cass., ord. 22 settembre 2021, n. 25597).
Sussiste, dunque, in capo al datore una vera e propria “obbligazione di sicurezza”, collegata all'obbligo di predisporre un ambiente lavorativo sicuro e salute ai sensi dell'art. 32 Cost.
(Cass., 25 gennaio 2021, n. 1509), l'inadempimento della quale comporta, secondo i principi generali, responsabilità contrattuale, disciplinata dagli artt. 1218 ss. c.c.
Sulla portata del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio fra lavoratore e datore di lavoro il panorama giurisprudenziale non appare univoco.
Lo scrivente aderisce all'orientamento, secondo cui l'art.2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – ed ai fini dell'accertamento della pagina 12 di 29 responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (In
questo senso Cass. 18.02.2000 n.1886, Cass. 3 aprile 1999 n.3234; Cass.21.12.1998 n.12763 e più di recente Cass. civ. n. 24742/2018 “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale
- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al
lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla
salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro,
nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il
datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali
obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica pagina 13 di 29 trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)).
I Giudici di legittimità escludono che l'art. 2087 c.c. configuri una ipotesi di «responsabilità
oggettiva» e concordano sul fatto che esso non pone in capo al datore l'obbligo di rendere l'ambiente di lavoro del tutto privo di rischi. L'elemento costitutivo della responsabilità datoriale di cui all'art. 2087 c.c. è invece la «colpa», intesa come difetto di diligenza nella adozione di misure idonee a prevenire danni ai dipendenti. Di conseguenza, non aver eliminato in assoluto il pericolo astratto di una determinata eventualità, per quanto prevedibile, non rende l'imprenditore tout court negligente.
D'altra parte, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Pertanto, nel caso in cui non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore,
l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, visto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità
nonostante la sua imprudenza e negligenza.
Sempre in conformità a consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, lo scrivente ritiene infatti che l'eventuale colpa del lavoratore infortunato non sia idonea ad escludere il nesso pagina 14 di 29 causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore a meno che il rischio sia generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che esorbiti del tutto dai limiti di essa (cfr in tal senso tra le tante Cass.28.07.2004 n.14270,
Cass.17.04.2004 n.7328).
Responsabilità ex art. 2050 per attività pericolose e onere della prova
La norma contenuta nell'art. 2050 c.c. dispone che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Con tale norma, pertanto, viene stabilita una presunzione di responsabilità civile extracontrattuale la quale può essere vinta solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile.
L'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle pagina 15 di 29 condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando
è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari) senza che vi sia alcuna possibilità in tal caso di valutarne l'idoneità (Cass.
2.3.2001 n.3022). Senonché, pur versandosi in ipotesi di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico – la prova del quale incombe al danneggiato –
tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile.
In tema di illecito aquiliano (anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva), perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali e ordinarie dell'atto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (Cass.
15.02.2003 n.2312; Cass. 10382/02).
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta, che da sola sia stata idonea a causare l'evento, recide il nesso eziologico che si sarebbe innestato tra l'attività
pagina 16 di 29 pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela idonee, e l'evento, se questa causa sopravvenuta è idonea a determinare l'evento in via esclusiva, costituendo – invece – causa concorrente, se l'evento dannoso si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause (cioè
all'attività pericolosa, in assenza di idonee cautele, ed alla causa sopravvenuta).
Questa causa sopravvenuta deve avere i requisiti del caso fortuito, che sebbene espressamente previsto come causa liberatoria solo nell'ipotesi di cui agli art. 2051 e 2052 c.c., in effetti rileva in ogni responsabilità oggettiva, sulla base del principio generale che anche in queste ipotesi di responsabilità è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso. La
rilevanza del fortuito attiene, infatti, al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'attività pericolosa, che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tal da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure adottate.
Responsabilità ex art. 2051 c.c e onere della prova
pagina 17 di 29 In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza
8.7.2024 n.18518. L'ordinanza muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di
"caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il “caso fortuito” con l'assenza di colpa.
Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha
natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la
cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere
esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza
causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di
un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima
dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità
rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022).
pagina 18 di 29 Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il
fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla
relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che
esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi,
appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo),
parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la
cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa
dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene,
riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o
persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante
il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente
od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito,
incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Ricapitolando quindi la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Merita in questa sede richiamare l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023, che ha sottolineato che, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole
condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle
pagina 19 di 29 condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è
normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui
violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità
causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né
prevenibile” (Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all'arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito); nonché l'ordinanza
20.07.2023 n.21675 secondo la quale mentre “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia"
devono essere provati dal danneggiato, incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della
sussistenza del «caso fortuito»”…“se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo
della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il
danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di
una condotta conforme aI modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et
professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere
ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del
terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai
pagina 20 di 29 sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale
evento".
Ricostruzione dei fatti - valutazione delle prove
Espletata l'istruttoria, non è comunque possibile ricostruire la dinamica del sinistro.
E' pacifico che il sig. insieme al compagno il 2.4.2021 era Parte_1 CP_13
intento a spostare a valle una macchina perforatrice montata su una slitta attraverso l'utilizzo di un argano manuale RI;
il ricorrente si trovava a monte e manovrava il RI e dava corda,
mentre il collega si trovava a valle ad una distanza di 5 metri, e accompagnava la discesa del macchinario;
i due operavano a pochi metri di distanza, secondo prassi consolidata che prevedeva che si coordinassero;
ad un certo punto la slitta è scivolata provocando la tensione della fune dell'argano e il suo sobbalzo, cosicchè la leva di manovra dell'argano stesso ha colpito l'occhio destro del ricorrente, provocandogli una ferita lacero contusa al bulbo oculare destro. Il ricorrente era privo di occhiali di protezione (messigli a disposizione) e si trovava con il viso proprio sulla leva.
Come avevano già concluso il PM e il GIP in sede di procedimento penale 4281/2021 (conclusosi con archiviazione) non è possibile accertare la ragione per cui la slitta sulla quale era montata la macchina perforatrice è scivolata a valle: se per uno strattone posto in essere dal collega a valle
Maqkai Lirim prima che il ricorrente avesse terminato di dare corda (ricostruzione sposata dal ricorrente); se per una manovra errata del ricorrente, che ha dato corda prima che il collega a pagina 21 di 29 valle avesse terminato la precedente manovra di accompagnamento in discesa / o che ha omesso di togliere la manovella del trifor una volta terminato di dare corda;
se per il cedimento improvviso di una porzione di terreno sotto i pattini della slitta.
Se non vi è dubbio che l'infortunio per cui è causa si è verificato durante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. e che l'infortunio non è da ascrivere ad una condotta Parte_1
abnorme del lavoratore, è anche vero che nessun profilo di colpa può ascriversi in capo ai soggetti convenuti.
Ma si proceda con ordine.
Gli assunti di parte ricorrente in ordine alla “nocività dell'ambiente di lavoro” non hanno trovato conforto in sede istruttoria.
Nessun testimone ha confermato che il collega ha scosso la perforatrice CP_13
improvvisamente, all'insaputa del ricorrente, mentre questi stava ancora dando corda,
contravvenendo alla prassi consolidata. Come detto sopra la causa dello scivolamento della slitta non è stata accertata.
Cont Non corrisponde al vero che nel mancasse la descrizione delle modalità di
Cont movimentazione dell'attrezzatura e che il non fosse adeguato. Al contrario il POS di prevede che nella fase di realizzazione delle barriere paramassi, la sottofase di CP_1
spostamento e posizionamento della perforatrice sia eseguita mediante movimentazione della stessa su di una slitta attraverso una attività di movimentazione manuale con l'utilizzo di un pagina 22 di 29 argano RI. Tale operazione specifica è analizzata nel POS di con individuazione CP_1
del rischio specifico cui sono esposti i lavoratori (R.I. 102) e con previsione di misure di sicurezza specifiche che, peraltro, prevedono cautele chiaramente comprendibili quali la valutazione preliminare del preposito prima di eseguire l'operazione, il rispetto delle regole di cautela impartite ai lavoratori, l'uso di DPI. Sull'adeguatezza del POS l'ispettore Testimone_1
ha dichiarato “io ho acquisito il POS e ho ritenuto, nella mia qualità di ispettore, che lo stesso
fosse adeguato al cantiere ed alle lavorazioni di cantiere anche con particolare riguardo allo
spostamento della macchina perforatrice. Ivi è indicato che la stessa viene movimentata su slitta
attraverso utilizzo di cavo RI. Anche in relazione all'utilizzo del RI vi è una scheda
adeguata di valutazione dei rischi connessi al suo utilizzo…se mi si chiede se l'assenza di una
specifica indicazione delle modalità di utilizzo della perforatrice con RI a cura degli operai
Cont addetti fosse una circostanza rilevante al fine di elevare sanzioni, dico che non è così. Il era
adeguato. L'utilizzo della perforatrice e del RI rientra nell'utilizzo tipico per l'installazione
di barriere paramassi, si tratta di mezzi utilizzati quotidianamente nei cantieri di questo tipo.
Peraltro, nella scheda del RI vengono date indicazioni in merito all'utilizzo dello stesso… le
schede all'interno del POS cui ho fatto riferimento sono alle pagine 18/40, 27/40”. Considerato
che si tratta di ditta specializzata e di lavoratori adeguatamente formati e con indiscussa esperienza, si ritiene che la descrizione dell'operazione contenuta nel POS fosse più che adeguata.
pagina 23 di 29 Cont Non rientrava nei compiti del CSP e quello di verificare l'adeguatezza dell'organizzazione di con specifico riferimento all'operazione di movimentazione della CP_1
perforatrice lungo il pendio su slitta con RI. Con riferimento a tale specifica operazione non sussisteva alcun rischio interferenziale per compresenza in cantiere di altre imprese e pertanto non sussisteva alcun correlato obbligo di alta vigilanza del Coordinatore.
Nessuno dei testimoni ha confermato che all'epoca del sinistro il RI fosse privo di tappo di protezione. Parte ricorrente allega sul punto che l'ispettore ha affermato di aver Tes_1
sentito il ma di non aver potuto raccogliere la sua dichiarazione in quanto persona CP_13
indagata, il quale avrebbe tuttavia confermato che la leva del trifor era priva di tappo (pag. 106
doc. 15 a di parte ricorrente). Di segno contrario invece la dichiarazione sempre resa all'ispettore da (“normalmente lo hanno tutti”), che non è stato indagato. Bene avrebbe fatto CP_9
parte ricorrente, stante l'incertezza sul punto, a citare quale testimone nel presente giudizio l'ex collega Parte ricorrente non ha invece ritenuto di citare il collega, benchè il CP_13
procedimento penale si sia frattanto concluso e questi non sia nemmeno più dipendente della convenuta dal 2021 (pag. 106 doc.15 a di parte ricorrente). Stando così le cose, non si ritiene sia stata fornita la prova che il RI fosse privo del pomello di protezione. Né si ritiene di poter utilizzare i poteri ex art. 421 c.p.c., atteso che parte ricorrente per scelta ha deciso di non indicare il collega quale testimone e di incorrente nelle preclusioni e decadenze del caso ( Nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio presuppone che non vi sia stata una colpevole pagina 24 di 29 inerzia della parte interessata, poiché in tal caso l'esercizio ne è precluso per inottemperanza ad oneri procedurali. Deve risultare opportuna l'integrazione del quadro probatorio, tempestivamente delineato dalle parti, e l'iniziativa ufficiosa deve risultare indispensabile non per superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (cfr.
Cass. 18 giugno 2020 n. 11896 ed ivi le richiamate Cass. n. 17572 del 2004, n. 154 del 2006 e n.
5878 del 2011). Con l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio il giudice non può sopperire alle carenze probatorie delle parti e sostituirsi agli oneri delle parti (cfr. Cass. 18 giugno 2020 n.
11896 cit. e ivi le richiamate Cass. n. 15899 del 2011, n. 17102 del 2009, n. 11847 del 2009 e n.
12002 del 2002). ).
E' invece vero che l'ispettore ha accertato che i pittogrammi erano cancellati e il macchinario non era stato sottoposto a manutenzione annuale presso il centro autorizzato Tractel,
ma tali circostanze non rilevano, non sono state causa determinante del sinistro (cfr. rapporto ispettore del lavoro pag. 5 laddove è chiarito che l'assenza delle etichette non si pone “in nesso di causa con l'infortunio”).
Non solo parte ricorrente non ha fornito la prova della nocività dell'ambiente, i convenuti hanno fornito la prova liberatoria che su di essi incombeva;
dall'istruttoria è emerso che:
- Il lavoratore è stato adeguatamente formato (cfr. allegato 2 alla comparsa di costituzione di e rapporto dell'ispettore “I lavoratori stati CP_1 Tes_1 Controparte_16
pagina 25 di 29 adeguatamente formati in materia di sicurezza sul lavoro”) ed aveva esperienza ultradecennale nel settore;
- La procedura da seguire per l'operazione di spostamento dell'attrezzatura era idonea e conosciuta dai lavoratori e veniva seguita secondo prassi consolidata (cfr. , Testimone_3
e le stesse dichiarazioni spontanee del ricorrente doc. 10 allegato alla Testimone_4
comparsa di costituzione secondo le quali l'attività svolta al momento del sinistro CP_1
era “tipica e ripetitiva” “questo modo di lavorare è tipico dell'installazione delle barriere
paramassi e si svolge nello stesso modo in tutti i cantieri (…) ho lavorato così moltissime
volte ed è un'attività tipica e ripetitiva per spostare la slitta di perforazione”);
- La procedura prevedeva che il lavoratore a monte che manovrava il trifor, togliesse la manovella una volta data la corda, proprio per evitare il rischio che la stessa saltasse via,
ed il ricorrente non l'ha tolta (cfr. dichiarazione Botter: Bisogna sempre togliere il manico
del trifor dopo aver manovrato”…”la ragione è che in questo modo si evita che il manico
possa cadere a seguito di movimenti e che poi lo si debba andare a raccogliere”;
dichiarazione “…subito dopo aver dato corda, bisogna sfilare il manico perché è Tes_8
pericoloso il contraccolpo”). Non corrisponde al vero quanto affermato in note conclusionali da parte ricorrente, ovvero che è provato che l'infortunio è avvenuto mentre il ricorrente dava corda e non già conclusa tale operazione;
pagina 26 di 29 - Il datore di lavoro aveva messo a disposizione gli occhiali di protezione (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione di ), che pacificamente il ricorrente non ha CP_1
utilizzato;
- Il lavoratore si è posto con il viso proprio sopra la manovella, pur essendo consapevole del rischio che correva, legato alla possibile oscillazione della slitta e messa in tensione della fune (cfr. dichiarazione “quello che è al RI sa che nel momento in cui Tes_4
manovre la macchina e dà corda, la macchina sobbalza, andando in tiro e dà il colpo di
frusta al cavo”).
Qualche parola va spesa in ultimo in merito a quanto parte ricorrente afferma in note conclusionali, ovvero che ai lavoratori non fosse chiara la procedura da seguire nell'operazione di spostamento dell'attrezzatura a valle e che proprio questa incertezza sia stata causa del sinistro.
L'assunto non è condivisibile. Innanzitutto, si richiama quanto già riportato sopra in merito a ciò
che lo stesso ricorrente ha riferito in ordine a tale operazione, ovvero che si tratta di attività
“tipica e ripetitiva”, quindi tutt'altro che “incerta”. L'operazione è stata compiutamente descritta dal testimone : “due sono gli operatori addetti alla movimentazione, uno a monte e Testimone_3
uno a valle: il preposto si mette a monte e dà i comandi al secondo che sta a valle. I comandi li
dà chi è a monte in quanto vede il pendio;
chi è a mante ha il controllo della fune, la tira o la
molla. I comandi e le operazioni vengono scandite a voce: chi è a monte dichiara se tira o se
molla la corda;
l'importante è che la corda sia sempre in tensione. Quando la corda è in
pagina 27 di 29 tensione il RI non può avere giochi. Bisogna sempre togliere il manico del trifor dopo aver
manovrato; l'operatore a volte dopo aver tolto il manico va anche ad aiutare l'altro operaio con
la macchina”.
Ad ogni modo si ribadisce che non vi è prova di quale sia stata la causa del sinistro, ovvero se esso sia dipeso da un difetto di comunicazione tra i lavoratori, da condotta del collega, da condotta del lavoratore o da un improvviso cedimento del terreno sotto la slitta.
Tanto chiarito, escluso ogni profilo di colpa in capo ai convenuti, ritenuto altresì che l'avere il ricorrente omesso di indossare gli occhiali di protezione fornitigli dalla datrice di lavoro integra senza dubbio una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integra gli estremi del caso fortuito, va esclusa ogni responsabilità degli stessi e il ricorso non potrà
trovare accoglimento.
.-.-.-.-
Le spese di lite, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato), con gli aumenti del 30% ex art. 4 co.2 DM 55/14 ed ex art. 4 co.1 bis DM 55/14,
seguono la regola della soccombenza, considerato altresì che i convenuti avevano aderito sin dalla prima udienza alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre è stato il ricorrente a non accettarla con conseguente fallimento del tentativo di conciliazione.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 28 di 29 definitivamente pronunciando nella causa n. 74/2024 promossa da con Parte_1
ricorso depositato il 12.02.2024 contro CP_1 Controparte_3 CP_4
e con la chiamata in causa di Controparte_5 Controparte_6
, così provvede:
[...]
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
rigetta il ricorso,
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte dei convenuti che liquida in euro 7.405,60 a favore di per compensi, CP_1 Controparte_3 CP_4
oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in euro 6.017,05 a favore di per Controparte_5
compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
in euro 4.628,50 a favore di
[...]
per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa. Controparte_6
Così deciso - LZ, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 29 di 29