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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8565 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2438 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. VELLONE LAURA per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. UGOLINI FLAVIA per procura in Controparte_1 atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in data 12.1.2023 - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Roma il 28.6.1992 con dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale Controparte_1
di Roma in data 28.11.2014 – ha chiesto al Tribunale che: “A) pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e a Roma il 28.06.1992 Parte_1 Controparte_2 trascritto al n. 00561, parte 2 serie A02 dei Registri del Comune di Roma;
B) assegni alla Sig.ra la casa coniugale di Via Ferrante Aporti n. 8, in comproprietà al 50% tra la Controparte_1 medesima ed il Sig. C) le figlie e Parte_1 Persona_1 Persona_2 Per_3 tutte maggiorenni vivranno presso l'abitazione materna e vedranno frequenteranno il padre
[...] autonomamente tenuto conto delle proprie esigenze ed impegni;
D) ordini al Sig. Parte_1 di concorrere al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non Per_3 Persona_4 indipendenti economicamente, corrispondendo direttamente alle stesse ex art. 337 septies c.c. la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 cadauna), nulla disponendo per la figlia Persona_5 occupata professionalmente ed economicamente autosufficiente;
E) dichiari che il Sig.
[...] nulla dovrà corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile attesi i Parte_1 Controparte_2 requisiti fisici della stessa, le competenze, le possibilità di reperire una occupazione, nonché la valutazione economica derivante dal godimento della casa coniugale, dall'assegno assegno unico, e dall'assegno di mantenimento per le figlie, le possibilità della stessa di mantenersi autonomamente e la stabile relazione more uxorio intrattenuta con un nuovo compagno;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, stabilire che il Sig. dovrà Parte_1 corrispondere alla Sig.ra la somma di € 150,00 mensili per un periodo massimo di Controparte_1 un anno dal deposito della emananda sentenza;
F) ordini al Sig. di concorrere in Parte_1 ragione del 50% alle spese straordinarie delle figlie, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Ha dedotto all'uopo che: era stato collocato in pensione dal 2018 e pertanto non era più in grado di sostenere gli oneri di mantenimento per la moglie e le figlie come stabilito dalla sentenza di separazione;
che aveva sempre onorato gli obblighi di mantenimento ma la moglie era solita avanzare ripetute richieste economiche per presunte spese straordinarie mai concordate né resegli note;
che la resistente era abile al lavoro ma negli anni successivi alla separazione non si era mai adoperata nella ricerca di una occupazione e pertanto nulla le era dovuto a titolo di assegno divorzile, anche in ragione del fatto che ormai da lungo tempo intratteneva una stabile relazione con il nuovo compagno con il quale conviveva nella ex casa familiare;
che la figlia , già maggiorenne, ormai da tempo era Per_1
economicamente indipendente svolgendo la professione di ostetrica in una clinica.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto di : “- pronunciare la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto con il ricorrente in Roma, il 28.06.92; - assegnare la casa coniugale alla ricorrente, comproprietaria al 50%; - disporre a carico del padre il versamento alla figlia Per_1 dell'importo mensile di € 300,00 e/o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre adeguamento Istat;
- considerate le migliorate condizioni economiche del ricorrente, stabilire che il padre corrisponda alle figlie e studentesse, economicamente non autosufficienti, Per_3 Per_2 rimaste a vivere con la madre nella casa coniugale l'importo € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuna) entro il giorno cinque di ogni mese, oltre adeguamento Istat e spese straordinarie, mediche e scolastiche, da individuare e suddividere giusta vigente Protocollo del Tribunale di Roma al 70% a carico del padre;
- stabilire, per il mantenimento della coniuge, un contributo mensile di € 400,00, oltre adeguamento
Istat. Nel merito, riservata ogni azione per il recupero delle somme a qualsiasi titolo anticipate dalla coniuge per le figlie, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente in Roma, il 28.06.92 accogliendo per il resto le conclusioni in questa sede formulate”.
Ha dedotto all' uopo la resistente che: il ricorrente non aveva alcun rapporto con le figlie e non si era mai occupato di loro, limitandosi a versare le somme disposte dal Tribunale a titolo di mantenimento ma senza mai corrispondere l'adeguamento Istat e le spese mediche né quelle universitarie, ragion per cui era stata costretta a intraprendere diverse procedure esecutive per ottenere il dovuto;
che il ricorrente ben lungi dal versare in situazione di disagio economico risiedeva in una nota località turistica del Portogallo, beneficiando delle agevolazioni fiscali offerte da quel paese;
che aveva cresciuto da sola le figlie nel totale disinteresse del padre e che dal mese di luglio 2019, dopo aver perso il lavoro in pendenza del giudizio di separazione di primo grado, aveva percepito il reddito di cittadinanza, per sé e per le figlie, in misura pari ad € 1.046,00 mensili;
che aveva conseguito la sola licenza media e non aveva alcuna occupazione;
che la figlia maggiore era attualmente Per_1
occupata come ostetrica in una clinica in provincia di Udine e percepiva uno stipendio di
1400 euro mensili, insufficiente a garantirle la autosufficienza economica;
che le altre due figlie invece erano attualmente iscritte all'università e le loro accresciute esigenze imponevano l'aumento del contributo al loro mantenimento da parte del padre.
Con ordinanza in data 20.11.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che il ricorrente, a seguito del pensionamento, ha potuto beneficiare di un sensibile incremento di reddito per effetto del regime fiscale di favore del Portogallo dove si è trasferito, tant'è che all'udienza presidenziale ha dichiarato un reddito mensile netto di 3.000,00 euro (superiore a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti e corrispondente al reddito lordo valutato dalla Corte d'Appello nella sentenza con cui
è stata confermata la sentenza di separazione di primo grado;
rilevato che la figlia ha ormai Per_1 conseguito una propria autonomia di vita e lavorativa, atteso che vive ad Udine dove fa l'ostetrica, lavoro confacente al titolo di studio conseguito (laurea in ostetricia), in virtù di un contratto di durata triennale con una retribuzione mensile di 1.400,00 euro (secondo quanto riferito dalla madre), sicchè deve ritenersi economicamente autosufficiente, con conseguente esonero del padre, in via provvisoria ed urgente, dall'obbligo di mantenimento della stessa, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023; rilevato che le due figlie e stanno ancora completando i rispettivi percorsi di studi Per_3 Per_2 universitari e che l'incremento del reddito paterno, l'esonero dall'obbligo di mantenimento della figlia e l'aumento delle esigenze di vita delle altre due figlie non economicamente autonome e Per_1 conviventi con la madre giustificano - fermo restando l'assegno di mantenimento paterno per ciascuna figlia dell'importo di 400,00 euro mensili, incrementato dell'adeguamento Istat sin qui maturato, oltre a quello maturando – un maggior contributo paterno al mantenimento di queste ultime, sicchè va posto a carico del in via provvisoria ed urgente, a decorrere dalla mensilità Parte_1 di ottobre 2023, il 70% delle spese straordinarie per le figlie e come da vigente Per_3 Per_2
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, prevedendo che il contributo alle spese scolastiche delle stesse relative ai percorsi straordinari in corso di espletamento sarà dovuto dal padre a prescindere dalla previa concertazione;
rilevato che l'incremento del reddito del ricorrente e l'esonero dall'obbligo di mantenimento paterno della figlia , valutati, nel contempo, gli esborsi Per_1 sostenuti dal padre per il mantenimento delle altre due figlie e considerato che la resistente usufruisce gratuitamente della ex casa familiare, per il 50% di proprietà del marito, giustificano l'incremento, in via provvisoria ed urgente a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023, dell'assegno di mantenimento in favore della moglie all'importo mensile di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970, in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle condizioni di separazione, confermate nel resto (eccezion fatta per le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione delle figlie, ormai tutte maggiorenni), a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023: - esonera il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia
; - fermo restando l'assegno di mantenimento paterno per le figlie e Per_1 Per_3 Per_2 dell'importo di 400,00 euro mensili ciascuna, incrementato dell'adeguamento Istat sin qui maturato, oltre a quello maturando, pone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie per le due ragazze come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, prevedendo che il contributo alle spese scolastiche per le stesse relative ai percorsi universitari in corso di espletamento sarà dovuto dal padre a prescindere dalla previa concertazione;
- aumenta l'assegno di mantenimento in favore della moglie all'importo mensile di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
nomina Giudice Istruttore sé stessa;
fissa innanzi a sé l'udienza del 16.4.2024 h 10.30, per gli incombenti di cui all'art 183 cpc….”.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, alla udienza del 3.12.2024 le parti hanno dichiarato che le figlie frequentavano attualmente l'Università pubblica e che le tasse di iscrizione annuale erano dovute in base all'ISEE; quindi hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni le conclusioni: “ 1)la casa familiare sita in Roma via Ferrante Aporti 8 resta assegnata alla sig.ra che ci abiterà con le figlie e , maggiorenni;
Controparte_1 Per_2 Per_3
2) il sig. corrisponderà alla sig. un assegno, quale contributo al mantenimento delle Parte_1 CP_1 figlie e (essendo CA autonoma), comprensivo delle spese straordinarie, pari Per_3 Per_2 ad euro 600,00 per ciascuna figlia, da corrispondere entro il 5 di ogni mese decorrente da dicembre
2024, oltre Istat;
3) le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
spese compensate.” Il
G.D. ha quindi rimesso la causa alla decisone del Collegio dando atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza del Tribunale di Roma in data 28.11.2014, confermata con sentenza della Corte d'Appello in data 10.5.2017. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione e le allegazioni delle parti convincono il
Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, dato atto che la , la quale in corso di causa ha reperito un lavoro come CP_1 commessa, ha rinunciato alla domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1
(incontestatamente autosufficiente), già revocato con ordinanza presidenziale, nonchè alla domanda di assegno divorzile per sè, nulla osta - valutato l'interesse delle figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti ed entrambe impegnate nel percorso di studi universitari - al recepimento delle concordate condizioni relative alla assegnazione della ex casa familiare alla madre e all'incremento dell'assegno di mantenimento per le figlie e , comprensivo delle spese straordinarie Per_2 Per_3
(costituenti motivo di contrasto), così forfettizzate a decorrere dal mese di dicembre 2024, data dalla quale deve ritenersi concordata anche la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie, fermi restando per il pregresso i provvedimenti economici provvisori ed urgenti.
Stante il raggiunto accordo, come concordemente richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 21.6.1992 da e , alle condizioni concordate dalle parti e riportate in Parte_1 Controparte_1
parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni della presente sentenza negli atti di Stato civile (atto n. 00561, anno 1992, parte 2, serie A02);
spese compensate.
Roma, 27.5.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2438 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. VELLONE LAURA per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. UGOLINI FLAVIA per procura in Controparte_1 atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in data 12.1.2023 - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Roma il 28.6.1992 con dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale Controparte_1
di Roma in data 28.11.2014 – ha chiesto al Tribunale che: “A) pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e a Roma il 28.06.1992 Parte_1 Controparte_2 trascritto al n. 00561, parte 2 serie A02 dei Registri del Comune di Roma;
B) assegni alla Sig.ra la casa coniugale di Via Ferrante Aporti n. 8, in comproprietà al 50% tra la Controparte_1 medesima ed il Sig. C) le figlie e Parte_1 Persona_1 Persona_2 Per_3 tutte maggiorenni vivranno presso l'abitazione materna e vedranno frequenteranno il padre
[...] autonomamente tenuto conto delle proprie esigenze ed impegni;
D) ordini al Sig. Parte_1 di concorrere al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non Per_3 Persona_4 indipendenti economicamente, corrispondendo direttamente alle stesse ex art. 337 septies c.c. la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 cadauna), nulla disponendo per la figlia Persona_5 occupata professionalmente ed economicamente autosufficiente;
E) dichiari che il Sig.
[...] nulla dovrà corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile attesi i Parte_1 Controparte_2 requisiti fisici della stessa, le competenze, le possibilità di reperire una occupazione, nonché la valutazione economica derivante dal godimento della casa coniugale, dall'assegno assegno unico, e dall'assegno di mantenimento per le figlie, le possibilità della stessa di mantenersi autonomamente e la stabile relazione more uxorio intrattenuta con un nuovo compagno;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, stabilire che il Sig. dovrà Parte_1 corrispondere alla Sig.ra la somma di € 150,00 mensili per un periodo massimo di Controparte_1 un anno dal deposito della emananda sentenza;
F) ordini al Sig. di concorrere in Parte_1 ragione del 50% alle spese straordinarie delle figlie, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Roma;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Ha dedotto all'uopo che: era stato collocato in pensione dal 2018 e pertanto non era più in grado di sostenere gli oneri di mantenimento per la moglie e le figlie come stabilito dalla sentenza di separazione;
che aveva sempre onorato gli obblighi di mantenimento ma la moglie era solita avanzare ripetute richieste economiche per presunte spese straordinarie mai concordate né resegli note;
che la resistente era abile al lavoro ma negli anni successivi alla separazione non si era mai adoperata nella ricerca di una occupazione e pertanto nulla le era dovuto a titolo di assegno divorzile, anche in ragione del fatto che ormai da lungo tempo intratteneva una stabile relazione con il nuovo compagno con il quale conviveva nella ex casa familiare;
che la figlia , già maggiorenne, ormai da tempo era Per_1
economicamente indipendente svolgendo la professione di ostetrica in una clinica.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto di : “- pronunciare la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto con il ricorrente in Roma, il 28.06.92; - assegnare la casa coniugale alla ricorrente, comproprietaria al 50%; - disporre a carico del padre il versamento alla figlia Per_1 dell'importo mensile di € 300,00 e/o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre adeguamento Istat;
- considerate le migliorate condizioni economiche del ricorrente, stabilire che il padre corrisponda alle figlie e studentesse, economicamente non autosufficienti, Per_3 Per_2 rimaste a vivere con la madre nella casa coniugale l'importo € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuna) entro il giorno cinque di ogni mese, oltre adeguamento Istat e spese straordinarie, mediche e scolastiche, da individuare e suddividere giusta vigente Protocollo del Tribunale di Roma al 70% a carico del padre;
- stabilire, per il mantenimento della coniuge, un contributo mensile di € 400,00, oltre adeguamento
Istat. Nel merito, riservata ogni azione per il recupero delle somme a qualsiasi titolo anticipate dalla coniuge per le figlie, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente in Roma, il 28.06.92 accogliendo per il resto le conclusioni in questa sede formulate”.
Ha dedotto all' uopo la resistente che: il ricorrente non aveva alcun rapporto con le figlie e non si era mai occupato di loro, limitandosi a versare le somme disposte dal Tribunale a titolo di mantenimento ma senza mai corrispondere l'adeguamento Istat e le spese mediche né quelle universitarie, ragion per cui era stata costretta a intraprendere diverse procedure esecutive per ottenere il dovuto;
che il ricorrente ben lungi dal versare in situazione di disagio economico risiedeva in una nota località turistica del Portogallo, beneficiando delle agevolazioni fiscali offerte da quel paese;
che aveva cresciuto da sola le figlie nel totale disinteresse del padre e che dal mese di luglio 2019, dopo aver perso il lavoro in pendenza del giudizio di separazione di primo grado, aveva percepito il reddito di cittadinanza, per sé e per le figlie, in misura pari ad € 1.046,00 mensili;
che aveva conseguito la sola licenza media e non aveva alcuna occupazione;
che la figlia maggiore era attualmente Per_1
occupata come ostetrica in una clinica in provincia di Udine e percepiva uno stipendio di
1400 euro mensili, insufficiente a garantirle la autosufficienza economica;
che le altre due figlie invece erano attualmente iscritte all'università e le loro accresciute esigenze imponevano l'aumento del contributo al loro mantenimento da parte del padre.
Con ordinanza in data 20.11.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che il ricorrente, a seguito del pensionamento, ha potuto beneficiare di un sensibile incremento di reddito per effetto del regime fiscale di favore del Portogallo dove si è trasferito, tant'è che all'udienza presidenziale ha dichiarato un reddito mensile netto di 3.000,00 euro (superiore a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti e corrispondente al reddito lordo valutato dalla Corte d'Appello nella sentenza con cui
è stata confermata la sentenza di separazione di primo grado;
rilevato che la figlia ha ormai Per_1 conseguito una propria autonomia di vita e lavorativa, atteso che vive ad Udine dove fa l'ostetrica, lavoro confacente al titolo di studio conseguito (laurea in ostetricia), in virtù di un contratto di durata triennale con una retribuzione mensile di 1.400,00 euro (secondo quanto riferito dalla madre), sicchè deve ritenersi economicamente autosufficiente, con conseguente esonero del padre, in via provvisoria ed urgente, dall'obbligo di mantenimento della stessa, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023; rilevato che le due figlie e stanno ancora completando i rispettivi percorsi di studi Per_3 Per_2 universitari e che l'incremento del reddito paterno, l'esonero dall'obbligo di mantenimento della figlia e l'aumento delle esigenze di vita delle altre due figlie non economicamente autonome e Per_1 conviventi con la madre giustificano - fermo restando l'assegno di mantenimento paterno per ciascuna figlia dell'importo di 400,00 euro mensili, incrementato dell'adeguamento Istat sin qui maturato, oltre a quello maturando – un maggior contributo paterno al mantenimento di queste ultime, sicchè va posto a carico del in via provvisoria ed urgente, a decorrere dalla mensilità Parte_1 di ottobre 2023, il 70% delle spese straordinarie per le figlie e come da vigente Per_3 Per_2
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, prevedendo che il contributo alle spese scolastiche delle stesse relative ai percorsi straordinari in corso di espletamento sarà dovuto dal padre a prescindere dalla previa concertazione;
rilevato che l'incremento del reddito del ricorrente e l'esonero dall'obbligo di mantenimento paterno della figlia , valutati, nel contempo, gli esborsi Per_1 sostenuti dal padre per il mantenimento delle altre due figlie e considerato che la resistente usufruisce gratuitamente della ex casa familiare, per il 50% di proprietà del marito, giustificano l'incremento, in via provvisoria ed urgente a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023, dell'assegno di mantenimento in favore della moglie all'importo mensile di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970, in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle condizioni di separazione, confermate nel resto (eccezion fatta per le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione delle figlie, ormai tutte maggiorenni), a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023: - esonera il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia
; - fermo restando l'assegno di mantenimento paterno per le figlie e Per_1 Per_3 Per_2 dell'importo di 400,00 euro mensili ciascuna, incrementato dell'adeguamento Istat sin qui maturato, oltre a quello maturando, pone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie per le due ragazze come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, prevedendo che il contributo alle spese scolastiche per le stesse relative ai percorsi universitari in corso di espletamento sarà dovuto dal padre a prescindere dalla previa concertazione;
- aumenta l'assegno di mantenimento in favore della moglie all'importo mensile di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
nomina Giudice Istruttore sé stessa;
fissa innanzi a sé l'udienza del 16.4.2024 h 10.30, per gli incombenti di cui all'art 183 cpc….”.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, alla udienza del 3.12.2024 le parti hanno dichiarato che le figlie frequentavano attualmente l'Università pubblica e che le tasse di iscrizione annuale erano dovute in base all'ISEE; quindi hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni le conclusioni: “ 1)la casa familiare sita in Roma via Ferrante Aporti 8 resta assegnata alla sig.ra che ci abiterà con le figlie e , maggiorenni;
Controparte_1 Per_2 Per_3
2) il sig. corrisponderà alla sig. un assegno, quale contributo al mantenimento delle Parte_1 CP_1 figlie e (essendo CA autonoma), comprensivo delle spese straordinarie, pari Per_3 Per_2 ad euro 600,00 per ciascuna figlia, da corrispondere entro il 5 di ogni mese decorrente da dicembre
2024, oltre Istat;
3) le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
spese compensate.” Il
G.D. ha quindi rimesso la causa alla decisone del Collegio dando atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza del Tribunale di Roma in data 28.11.2014, confermata con sentenza della Corte d'Appello in data 10.5.2017. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione e le allegazioni delle parti convincono il
Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, dato atto che la , la quale in corso di causa ha reperito un lavoro come CP_1 commessa, ha rinunciato alla domanda di contributo al mantenimento per la figlia Per_1
(incontestatamente autosufficiente), già revocato con ordinanza presidenziale, nonchè alla domanda di assegno divorzile per sè, nulla osta - valutato l'interesse delle figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti ed entrambe impegnate nel percorso di studi universitari - al recepimento delle concordate condizioni relative alla assegnazione della ex casa familiare alla madre e all'incremento dell'assegno di mantenimento per le figlie e , comprensivo delle spese straordinarie Per_2 Per_3
(costituenti motivo di contrasto), così forfettizzate a decorrere dal mese di dicembre 2024, data dalla quale deve ritenersi concordata anche la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie, fermi restando per il pregresso i provvedimenti economici provvisori ed urgenti.
Stante il raggiunto accordo, come concordemente richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 21.6.1992 da e , alle condizioni concordate dalle parti e riportate in Parte_1 Controparte_1
parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni della presente sentenza negli atti di Stato civile (atto n. 00561, anno 1992, parte 2, serie A02);
spese compensate.
Roma, 27.5.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi