Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03183/2025REG.PROV.COLL.
N. 09389/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9389 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, Consorzio Stradale via dei RI e EN, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini, Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pasquali, Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco Regionale dell'Appia Antica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e Condominio ‘Le Casette di Tor Carbone’, non costituiti in giudizio
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Parco Regionale dell'Appia Antica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Federico Tedeschini e Antonio Ciavarella in sostituzione di Giorgio Pasquali e Manuela Scerpa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento della delibera di Giunta del Municipio VIII di Roma Capitale del 6 aprile 2023, che ha inserito Via dei RI e Via EN nell'elenco delle strade private aperte al pubblico transito esclusivamente ciclo pedonale, fatta eccezione per i residenti, e di tutti gli atti ad essa presupposti, ivi comprese le note del 3 e del 5 aprile del 2023 degli uffici municipali e comunali che hanno istruito il procedimento.
A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze:
con deliberazione n.168 del 16 gennaio del 1968 il Consiglio Comunale di Roma ha costituito, ai sensi del DL. LGT. n.1446/1918 il consorzio stradale permanente delle strade di via RI e via EN, includendo queste due strade nell’elenco di strade non soggette a servitù di pubblico transito;
tale consorzio è costituito da oltre cinquanta consorziati ed è sito in una strada parallela alla via Appia Antica;
ai sensi dell’art.87/a del Regolamento edilizio di Roma Capitale, tutte le strade private aperte al pubblico transito rientrano in un elenco tenuto dal comune; la non inclusione, come avviene per il Consorzio, determina l’obbligo di recintare tali strade ai sensi dell’art.87 comma 1 del regolamento, chiusura non prevista solo in caso di espressa autorizzazione comunale in merito;
la normativa in materia di contributi comunali dovuti ai Consorzi pubblici è disciplinata dall’art.3 del citato D.L. Lgt. 1 settembre 1918, n.1446 che prevede che “ Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso;”
in questi cinquantasei anni il comune non ha mai contribuito alla manutenzione della strada, che è sempre stata interamente a carico del Consorzio; nel 1993 lo stesso comune ha anche sanzionato il Consorzio per la mancata chiusura, durante l’arco della giornata, dei varchi di ingresso, obbligandolo a provvedere in tal senso;
negli anni successivi alla chiusura, davanti ai tre varchi di ingresso veniva posto un inequivocabile cartello di avviso pubblico che delimitava l’intera area consortile, compresa quindi la strada, come proprietà privata, impedendovi l’accesso agli estranei;
per molti anni non si è posta alcuna ulteriore questione relativa all’uso dei beni del consorzio, in particolare, nel 2008, a fronte di una comunicazione della chiusura di un cancello posto allo sbocco del vicolo di Tor Carbone, su via dei RI, anche il Parco Regionale si dichiarò d’accordo per l’instaurazione e il mantenimento di tale chiusura;
nel 2017, a fronte di una missiva del Ministero dei Beni Culturali, in cui si domandava di tenere aperti i cancelli per pedoni e ciclisti, il Consorzio inviò una diffida, significando l’illegittimità di tale pretesa, alla quale rispose la dottoressa -OMISSIS-, quale funzionario responsabile di quel Ministero, garantendo ed approvando la chiusura di detti cancelli, a dimostrazione della piena conoscenza, da parte dell’amministrazione, della chiusura delle due strade;
nel 2020 il Consorzio inoltrò un’istanza alla regione Lazio, finalizzata a spostare di pochi metri la chiusura di una sbarra sita in via EN dal 1988, onde includervi lo spazio necessario alle esigenze di alcuni consorzisti rimasti fuori dalla originaria recinzione, sostituendo altresì la sbarra medesima, tuttavia l’insorgenza della pandemia da Covid-19 ed il conseguente blocco dei termini imposto dalla legislazione emergenziale impedì la conclusione del relativo procedimento, che venne abbandonato;
proprio l’arrivo della pandemia, ampliandosi il numero di ciclisti e pedoni che, con più tempo a disposizione, entravano dalla sbarra nel Consorzio, ha determinato quest’ultimo a cercare di risolvere tale questione, importante sotto il profilo della sicurezza dei consortisti, nonché dei frequentatori del sito, oltre alla tutela della proprietà privata;
dunque l’ente parco proseguiva il procedimento a suo tempo avviato per modificare la sbarra perimetrale di via EN, sostituendola e spostandola, al fine di farvi rientrare una famiglia facente parte del Consorzio, onde evitare l’ingresso di terze persone, di giorno e soprattutto di notte;
mentre era in corso questa procedura, il Consorzio riceveva il preavviso di rigetto da parte dell’Ente Parco del 6 aprile del 2023, dove si indicava come motivo ostativo una delibera di Giunta dell’VIII Municipio, della quale non si era avuta conoscenza;
si scopriva successivamente che detto preavviso aveva recepito la detta delibera, assunta in pari data, con la quale era stata trasformata una strada privata in strada aperta, soggetta al pubblico transito, senza che fosse data alcuna comunicazione ai proprietari e così violando ogni principio generale procedimentale;
avverso questa delibera veniva proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio;
in pendenza del ricorso, per un incidente occorso ad una signora, estranea al Consorzio, sulle strade consortili, poco dopo l’emanazione della delibera, lo stesso Municipio notiziava il Consorzio della lettera di un avvocato che metteva in mora l’amministrazione, presumibilmente ritenendo quest’ultimo responsabile dell’accaduto;
negli ultimi ventuno mesi, né il Comune né il Municipio hanno provveduto a partecipare alla manutenzione delle strade consortili e le spese sono tutte rimaste a carico del Consorzio per un importo complessivo di circa 35.000 euro annui;
tanto meno il Dipartimento Mobilità ha ritenuto di provvedere sulla segnaletica della strada, per cui la situazione è rimasta immutata;
il 21 luglio del 2023 il Segretario Generale del Comune ha scritto al Municipio VIII chiedendo se i presupposti indicati siano sufficienti a consentire al pubblico l’utilizzo della strada, senza alcuna procedura espropriativa e se una deliberazione di Giunta Municipale possa costituire titolo di servitù pubblica, senza accordi fra le parti;
alla suddetta missiva non è mai stata data risposta.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.
Avverso la stessa sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando. Incompetenza della Giunta Municipale. Violazione art. 2 Dl. lgt. 1446/1918.
2) Error in iudicando. Violazione di legge. Violazione artt. 7 e 21 bis l. 241/1990. Violazione art. 14 Dl. lgt. 1446/1918.
3) Error in iudicando. Violazione di legge. Violazione art. 31, comma 21 e 22, L. 448/1998.
4) Error in iudicando. Violazione di legge. Violazione art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere e difetto di motivazione. Violazione art. 17 protocollo Cedu. Violazione art. 42 Costituzione.
5) Error in iudicando. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato la natura prescrittivo/innovativa della delibera della Giunta dell’VIII Municipio di Roma Capitale del 6 aprile del 2023.
La parte appellante sostiene che la Municipalità, con detta delibera, avrebbe impresso una nuova destinazione pubblica alle vie RI e EN, con inopinata trasformazione del loro originario regime giuridico, che era quello di proprietà esclusiva del Consorzio, assegnatagli da una delibera del Consiglio comunale del 1968, ai sensi dell’art.2 del Dl. Lgt. 1446/1918 e che il tutto sarebbe avvenuto senza avviare il necessario procedimento amministrativo.
Oltre ad avere sostanzialmente svuotato di contenuto utile la proprietà privata della parte appellante, la delibera, secondo la doglianza in esame, sarebbe altresì affetta dal vizio di incompetenza; infatti le modifiche allo statuto proprietario del bene, in applicazione dei principi del “ contrarius actus”, avrebbero dovuto essere deliberate dall’Assemblea di Roma Capitale, e giammai dalla Giunta Municipale dell’VIII Municipio, come invece è avvenuto nel caso di specie.
Tanto meno, secondo il motivo, sarebbe corretta l’opinione del primo giudice nella parte in cui definisce la richiamata delibera quale atto di mero indirizzo, dal momento che con esso è stata disposta l’apertura della strada al pubblico transito, e che dunque si tratta di un atto avente efficacia operativa.
4. Il secondo motivo d’appello, che può essere trattato unitariamente al primo, sostiene che l’apertura al pubblico delle suddette vie avrebbe dovuto essere espressamente indicata tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta della Giunta Municipale, al fine di darne notizia alla comunità e consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, e che in ogni caso, dei suoi esiti, i proprietari consorzisti avrebbero avuto diritto ad essere individualmente informati, ai sensi di quanto previsto dall’art.21 bis della L. n.241 del 1990.
Poiché nessuna delle suddette condizioni si è verificata, da ciò deriverebbe un ulteriore ed insanabile profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.
5. Il terzo motivo d’appello – anch’esso in parte omologo ai primi due – censura la sentenza impugnata per non aver contestato l’omessa adozione, da parte della Giunta Municipale, della procedura di cui all’art.31, commi 21 e 22 della legge n.448/1998, che, per imprimere una destinazione pubblica ad un’area privata, prescrive una procedura puntuale e dettagliata che la parte appellata avrebbe dovuto rispettare.
In particolare, le suddette disposizioni prevedono che la Giunta debba adottare un atto di indirizzo rivolto al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, che, all’esito della relativa istruttoria, deve chiedere ed ottenere l’assenso dei proprietari all’acquisizione dell’area alla mano pubblica. Solo una volta completato il suddetto iter, il Consiglio delibera la nuova destinazione sull’area, invitando il suddetto dirigente ad adottare i provvedimenti di competenza.
Tutti questi adempimenti – conclude la parte appellante – non sono stati posti in essere, sicché l’imprevista apertura delle strade, senza alcuna comunicazione ai proprietari, ha esposto questi ultimi al contatto con numerosi pedoni e ciclisti che percorrevano l’area, il che si è negativamente riverberato sulla sicurezza e l’incolumità pubblica dei consortisti – minacciate dall’aumento della frequentazione del sito - e senza che, a questa innovazione, sia conseguita la presa in carico, da parte del Comune, della gestione della strada, con i connessi costi, e responsabilità, rimasti entrambi integralmente a carico della proprietà privata.
6. I tre motivi sono infondati.
6.1. Va premesso che la delibera della Giunta Municipale del 6 aprile del 2023 è stata adottata su impulso del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative, che aveva sollecitato in tal senso l’organo esecutivo, ad esercitare le sue competenze, attribuitegli dai commi 5 e 6 dell’art.68 del Regolamento Comunale del decentramento amministrativo.
L’atto trova dunque la sua ragion d’essere nelle esigenze di aggiornamento periodico dell’elenco delle strade in manutenzione da parte del Comune, la cui tenuta è di competenza dei Municipi, ai sensi della suddetta previsione regolamentare.
In altre parole, con la detta delibera, l’VIII Municipio di Roma si è limitato a provvedere alla registrazione delle strade in questione, prendendo atto del fatto che le stesse, da epoca risalente, sono destinate al transito ciclo-pedonale e dunque sottoposte ad un uso pubblico, dimensionato e tipico.
Così reinquadrato l’atto, si dequota evidentemente l’eccezione di incompetenza alla sua adozione sollevata col primo motivo d’appello.
Parallelamente diviene giuridicamente irrilevante la classificazione della delibera quale atto programmatico e/o di indirizzo, perché quello che effettivamente è dirimente è la sua valenza meramente dichiarativa, che, in quanto tale, non ha prodotto innovazioni sul regime giuridico del bene.
6.2. A prescindere dalle considerazioni che precedono, è errata la natura giuridica costitutivo-innovativa che la parte ha inteso attribuire alla delibera impugnata e che, a sua volta, ha funto da presupposto alla prospettazione dei primi tre motivi di appello.
Al contrario, la definitiva inclusione delle due vie, dei Longari e EN, in detto elenco, ad opera della delibera impugnata, è propriamente configurabile quale atto di registrazione, avente valore meramente ricognitivo, conseguente alla constatazione, da parte dell’amministrazione, dell’uso pubblico, da parte di pedoni e ciclisti appartenenti alla comunità locale, cui detti beni sono da tempo soggetti.
Dunque, non avendo introdotto un diverso statuto proprietario su di essi, la delibera, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, non possiede alcun valore costitutivo.
6.3. Del resto quel provvedimento è stato adottato dalla Giunta Municipale, dopo aver acquisito atti istruttori e documenti (e cioè la nota del Parco Regionale e del Parco Archeologico dell’Appia Antica e la documentazione relativa alle proprietà pubbliche della regione Lazio di siti inseriti nell’area oggetto della proprietà consortile) dai quali si evince, in maniera univoca, che le vie dei RI e EN, limitatamente al transito pedonale e ciclistico, sono da tempo aperte al pubblico.
Circostanza che, peraltro, è ammessa anche dalla parte appellante negli atti del giudizio.
Di conseguenza, anche a voler trascurare che, anche nominalmente, l’atto di inclusione in un elenco, corrispondendo come detto ad una registrazione, non può mai presentare natura costitutiva, è dal suo stesso contenuto che si evince la natura dichiarativa.
6.4. La valenza ricognitiva dell’atto in questione trova conferma, inoltre, nel comportamento tenuto dalla municipalità successivamente all’approvazione della detta delibera, con riferimento alle attività di gestione e di manutenzione di quelle strade.
I costi relativi a queste ultime incombenze – come riconosciuto, sebbene in termini critici, dalla stessa parte appellante – ammontanti a circa 35.000,00 euro annui, sono infatti rimasti integralmente a carico della parte appellante.
Viceversa è evidente, che, se il suo intendimento fosse stato quello di destinare, da lì in avanti, detto bene, fino a quel momento dalla stessa ritenuto privato, all’uso pubblico, la Giunta avrebbe avvertito la necessità di farsi carico di parte delle spese di gestione, adottando gli opportuni provvedimenti. Al contrario, esattamente come in passato, e con ciò dimostrando come nulla fosse cambiato con riferimento al regime giuridico che interessava dette vie, l’organo municipale esecutivo ha continuato a non occuparsi della relativa manutenzione.
6.5. Tanto premesso, la ricordata natura ricognitiva della delibera impugnata induce a disattendere anche il secondo motivo d’appello; infatti, essendosi limitata ad accertare la pre-esistente vocazione del bene all’uso pubblico ciclo-pedonale, quell’atto non ha concretamente inciso sulle situazioni patrimoniali della parte appellante, alla quale, conseguentemente, non spettavano prerogative partecipative procedimentali, né tanto meno il diritto di essere notiziata della relativa determinazione, non avendo quest’ultima prodotto modifiche sostanziali sui beni rientranti nella sua proprietà privata.
6.6. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla contestata, omessa attivazione – di cui al terzo motivo d’appello – della procedura ex art.31, commi 21 e 22 della legge n. 448/19.
Come ricordato dalla stessa parte appellante, questa procedura ha da essere seguita quando, per la prima volta, l’amministrazione decide di imprimere, su di un bene privato, una destinazione pubblica, ma questa fattispecie non ricorreva nel caso di specie, risultando che, da lungo tempo, le vie dei RI e EN erano aperte al transito ciclo-pedonale come attestato dai documenti acquisiti in istruttoria, e come fosse opportuno mantenere questa destinazione.
Aggiungasi, in relazione a quest’ultima doglianza, che la stessa sottovaluta l’importanza della consuetudine nella destinazione all’uso pubblico di beni appartenenti alla proprietà privata.
Al contrario, il fatto che quelle vie, ripetesi come ammesso dalla stessa parte appellante negli atti processuali, fossero oggetto di un uso pubblico, dequota l’importanza e financo la necessità di provvedimenti costitutivi formali intervenienti sul bene, essendo bastevoli, a tale scopo, atti che, come in questo caso, avuta contezza della destinazione pubblicistica su di essi impressa, li registrino negli appositi elenchi con l’attribuzione della conseguente classificazione.
7. Il quarto motivo d’appello evidenzia l’esistenza dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione che aduggerebbero il provvedimento impugnato.
La parte appellante, oltre a sottolinearne l’insolita prossimità temporale rispetto alla delibera, sostiene che le note, rispettivamente della Direzione Tecnica del Municipio di Roma VIII del 3 aprile del 2023, e del 4 aprile della U.O. della Polizia di Roma Capitale, sulla cui base è stata adottata la delibera impugnata, sarebbero largamente insufficienti a sorreggerla, sia sotto il profilo della carenza dei presupposti, che sotto quello della motivazione.
In particolare, aggiunge la doglianza in esame, invece di dar conto delle ragioni che avrebbero giustificato l’uso pubblico dell’area, la prima annotazione si è limitata a verificare quali fossero le caratteristiche geometriche delle strade, attestandone, per di più in modo erroneo, la larghezza; la seconda si è invece limitata a stabilire che le due strade possiedono le caratteristiche per essere aperte al pubblico transito, ma non avrebbe in alcuna parte indicato le ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero detto assoggettamento.
In sostanza, dal momento che nessuno dei due documenti – ai quali l’atto impugnato rinvia per relationem - conterrebbe i motivi posti a sostegno della dicatio impressa sui beni, questa carenza dimostrerebbe l’insanabile illegittimità del provvedimento impugnato.
7.1. Il motivo è infondato, perché, diversamente da quanto sostenuto, la Giunta Municipale nel corso dell’istruttoria non si è limitata ad acquisire le note ricordate dalla parte appellante, ma ha anche: a) valutato le indicazioni provenienti dall’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica; b) esaminato le mappe riproducenti lo stato dei luoghi; c) si è procurata i documenti comprovanti la proprietà regionale di alcune aree, di interesse storico-archeologico e paesaggistico ambientale, alle quali si ha accesso transitando per le suddette via dei RI e EN, con percorsi che possono rappresentare significative attrazioni turistiche.
Né va dimenticato che il fatto che la strada fosse utilizzata da appartenenti alla comunità locale, estranei al consorzio, rappresenta una circostanza ammessa dalla stessa parte appellante.
7.1.1. Seguendo il testo del provvedimento impugnato, si deve ricordare, nei sensi di cui sopra, la nota del 4 agosto del 2022 del Parco Regionale dell’Appia Antica e del Parco Archeologico dell’Appia Antica, la quale evidenziava come, nel comprensorio tra le vie Ardeatina e Appia Antica, in prossimità di vicolo Tor Carbone, insistono due strade private…. ”che costituiscono un collegamento importante per l’accessibilità all’asse della via Appia Antica, attraverso percorsi pedonali e ciclabili previsti dal Piano del Parco (DCR 9 del 18/07/2018) e condivisi negli elaborati della Conferenza Urbanistica Municipale, Carta dei Valori del Municipio VIII Obiettivi “Rete del verde e della Cultura, come tessuto connettivo tra Parco e Fiume dicembre 2014.”
Lo stesso documento, proseguiva nel report informativo rivolto alla Giunta, precisando che “ In aggiunta sono venute costituendo in seno all’areale vaste proprietà pubbliche, afferenti sia alla Regione Lazio che al Demanio dello Stato, in consegna rispettivamente al Parco Regionale dell’Appia Antica e al Parco Archeologico dell’Appia Antica, alcune delle quali di prossima o prevista apertura al pubblico (casale delle Vignacce e Tenuta di Muracci dell’Ospedaletto; complesso di S. Urbano) per la loro importanza storico-archeologica o agricolo-ambientale, le quali interessano una consistente percentuale di fronte strada. Via dei RI poi, è attraversata da Vicolo di Tor Carbone, pubblico da tempo immemore e di cui va completata la restituzione all’uso e alla percorribilità pubblica […]”.
7.1.2. Dalle mappe, pure acquisite nel corso dell’istruttoria, risulta altresì che via EN e via dei RI insistono su, e conducono a, aree in proprietà sia del Ministero dei Beni Culturali che del Parco Archeologico dell’Appia Antica, in particolare è ivi rappresentato l’attraversamento di via dei RI da parte del vicolo di Tor Carbone, pubblico da tempo immemore.
7.1.3. Infine, nel corso dell’istruttoria, a conferma dell’esistenza di proprietà pubbliche, accessibili previo transito sulle vie in questione, sono stati acquisiti l’atto di compravendita n. rep. 141545 del 4 luglio 2004, a firma Notaio -OMISSIS-, trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del 13 dicembre 2022, relativo alle proprietà pubbliche afferenti alla Regione Lazio e gli atti rep. 3387 del 15 gennaio 2021, a firma del Notaio -OMISSIS-, e rep. 156172 del 20 novembre 1991, a firma del Notaio -OMISSIS-, trasmessi con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2022, relativi alle proprietà pubbliche afferenti al Demanio dello Stato in consegna, rispettivamente, al Parco Regionale dell’Appia Antica e al Parco Archeologico dell’Appia Antica.
7.2. In definitiva, quanto precede dimostra, innanzitutto, che l’istruttoria che ha preceduto l’atto di Giunta non è stata affatto incompleta e che essa non si è basata esclusivamente sui pareri emessi dagli uffici ausiliari, ma si è avvalsa di competenze, ed ha utilizzato informazioni, provenienti aliunde, ossia da altri enti ed organi, che hanno confermato che le suddette vie erano già aperte al pubblico transito, sia pure solo ciclo-pedonale. Circostanza riconosciuta anche dalla parte appellante.
Le suddette emergenze, peraltro, rendono evidenti le ragioni di interesse pubblico – rappresentate dall’esigenza di collegare siti di interesse archeologico-ambientale attraverso percorsi ciclo-pedonali, da svolgersi sulle vie dei RI e EN a scopo prevalentemente turistico-ricreativo – che giustificano la formale inclusione di dette vie nell’elenco di quelle soggette ad uso pubblico.
In conclusione, gli elementi passati in rassegna dequotano le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, articolate col motivo in esame.
7.3. Queste ultime, peraltro, nella parte in cui lamentano la carenza di motivazione delle due note, rispettivamente della Direzione tecnica della Municipalità del 3 aprile del 2023, e dell’Unità operativa della Polizia Municipale del 4 aprile del 2023, sono anche viziate da travisamento dei presupposti.
Infatti, a questi uffici ausiliari era stato richiesto – sulla base delle rispettive competenze – di descrivere le caratteristiche geometriche e carrabili, sotto il profilo della circolazione, delle due strade e non già di individuare le ragioni di interesse pubblico che giustificavano la dicatio delle suddette strade.
E i predetti uffici hanno perfettamente corrisposto a queste richieste, confermando che, alla luce dei caratteri riscontrati, a seguito di sopralluogo, quelle vie avrebbero potuto sopportare l’afflusso ciclo-pedonale connesso allo svolgimento, da parte loro, del ruolo di collegamento viario coi suindicati siti archeologici.
Diversamente da quanto dedotto contro il provvedimento impugnato, non spettava, infatti, né alla Direzione tecnica, né tanto meno alla Polizia Municipale, dar conto delle ragioni di interesse pubblico che giustificavano l’inclusione delle strade nell’elenco dei beni soggetti ad uso pubblico. La valutazione di queste ultime esigenze spettava, al contrario, alla sola Giunta che ne ha dato puntualmente conto nella delibera.
7.4. Tale ultima considerazione induce anche a disattendere la sub-doglianza di cui al quarto motivo d’appello secondo cui l’apertura al pubblico transito delle vie sarebbe stata deliberata, senza considerare le caratteristiche di esse, che mal si presterebbero ad un pubblico transito.
L’osservazione è infatti smentita dal contenuto delle due note redatte dai competenti uffici che, concordemente, nell’esercizio dei rispettivi poteri tecnico-discrezionali, hanno invece ritenuto sostenibile l’afflusso conseguente al pubblico transito, anche perché, come ribadito, questo non rappresentava un elemento di novità, introdotto con l’occasione, ma corrispondeva piuttosto ad una consuetudine già da tempo praticata dalla comunità locale.
7.5. Del resto, il suddetto uso pubblico, anche per i limiti entro i quali è conformato, non ostacola significativamente l’uso della strada da parte dei consortisti, che peraltro sono gli unici che possono circolare su dette vie con le loro autovetture; dunque, anche considerato che l’atto ha puntualmente descritto quanto già avveniva in passato, non può dirsi che abbia avuto un significativo impatto negativo sulla loro proprietà.
8. Il quinto motivo d’appello contesta all’amministrazione appellata di aver reso immediatamente eseguibile la delibera impugnata, malgrado essa sia stata preceduta da un’istruttoria di soli tre giorni e malgrado il fatto che, per circa cinquantacinque anni, quella strada fosse stata chiusa al pubblico transito senza che, prima di quel momento, l’amministrazione municipale, né tanto meno quella comunale, avesse avvertito l’esigenza di mutarne il relativo regime giuridico.
Secondo la parte appellante sarebbe stato invero opportuno concedere un tempo di adattamento ai consorzisti, per consentirgli di approntare gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la stessa fluidità della circolazione stradale, sul sito.
8.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché, anche in questo caso, la parte appellante omette di considerare la valenza meramente ricognitiva che aveva la delibera in oggetto che, si ricordi, ha avuto quale unico effetto quello di aggiornare l’elenco municipale delle strade soggette al pubblico uso.
Trattandosi dunque di atto, per così dire, rivolto al passato, che pur volendo, giammai avrebbe potuto essere immediatamente eseguibile.
8.2. L’osservazione è anche inesatta con riferimento ai presupposti di fatto sui quali si fonda. Infatti la suddetta delibera, nella sua parte dispositiva, prevede espressamente che “Con successivo provvedimento dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, come previsto dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano e relativo regolamento viario (D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015), sarà definita la relativa disciplina di traffico”, il che, per tabulas , smentisce la ricostruzione offerta, tendente a sostenere che si trattava di una delibera immediatamente esecutiva.
8.3. Infine, a tutto concedere, la circostanza che già da tempo quella strada fosse destinata all’uso pubblico, evidentemente non prospettava alcuna necessità di approntare adeguate contromisure per adattarla alla nuova funzione, non costituendo detta modifica, un mutamento improvviso e/o radicale rispetto all’uso fino a quel momento praticato della strada.
9. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le concrete ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO