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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 4. febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 58427/2019
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Santoro, ed C.F._1
elettivamente domiciliati in Messina, Viale Principe Umberto, 29, nello Studio dell'Avv. Domenico Gangemi, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Resistente/Contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 27/11/2019 la sig.ra adiva questo Tribunale perché gli venisse riconosciuto Parte_1
il diritto alla stabilizzazione della sua posizione lavorativa o, in subordine alla conversione del rapporto di lavoro tempo determinato a tempo indeterminato;
chiedeva, altresì, la ricostruzione di carriera;
il riconoscimento delle superiori mansioni di
CP_ responsabile del corpo di polizia municipale presso il Comune di;
il risarcimento del danno patito a causa dell'abuso dei contratti a termine da parte dell'ente convenuto.
Premetteva di prestare servizio, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, presso CP_ il Comune di , ininterrottamente ed in via esclusiva, sin dall'anno 2002 (per trasferimento dal Comune di Fiumedinisi) con la qualifica C e le mansioni di agente di
Polizia municipale in regime di part time.
Dal luglio 2013, inoltre, la ricorrente assume di essere l'unico Agente di polizia
CP_ municipale operante nel Comune di , ove espleta funzioni e servizi fondamentali per l'Amministrazione.
Lamentava la ricorrente che, lungo questo lunghissimo arco temporale, la stessa sarebbe
CP_ rimasta l'unica dipendente di categoria C rimasta precaria nel Comune di in quanto tutti gli altri dipendenti nelle medesime condizioni sarebbero stati assunti a tempo indeterminato
Specificava, inoltre, di essere stata l'unica unità in carico al corpo di polizia municipale nonostante le previsioni di cui alla pianta organica deliberata nel 2014 che prevedeva per il Corpo di polizia municipale ben tre unità - 1 comandante e n°2 Vigili urbani e quella di cui alla delibera n.39 del 2 maggio 2018 prevede 1 comandante e n.3 Agenti di P. M., trovandosi ad essere sistematicamente comandata alla copertura dei servizi con aggravio di lavoro straordinario.
Nonostante le rassicurazioni informali l'ente convenuto non procedeva alla conversione del rapporto rinnovando tempo per tempo il contratto a termine.
Stando così le cose la si determinava ad adire questo Tribunale a tutela dei Pt_1
suoi diritti.
Il , benchè regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore istruttoria, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DELLA RICORRENTE CP_
2.1 Con la domanda principale la chiede condannarsi il Comune di alla Pt_1
sua assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite procedura di stabilizzazione o conversione del rapporto già in essere.
La domanda è infondata.
È principio costante in tema di pubblico impiego che l'accesso del personale debba sempre avvenire tramite concorso pubblico così come disposto dall'art. 97 della
Costituzione. Inoltre, ai sensi dell'art. 36 c. 5 d.lgs. 165/2001 “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”
È vero che con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia), il legislatore ha varato importanti norme attuative in base alle linee di indirizzo dettate dalla legge 7 agosto
2015, n. 125 (c.d. “legge Madia”), volte al superamento del precariato mediante la stabilizzazione del personale nella P.A..
Tuttavia, con tali norme si è data solo la “possibilità” agli enti pubblici, sussistendo determinate condizioni, di convertire i rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Occorre, dunque, rilevare che “In tema di impiego pubblico privatizzato, la stabilizzazione dei lavoratori precari è frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, a fronte della quale l'interessato vanta solo una mera aspettativa.” (T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 07/03/2011 n. 332).
Di conseguenza, nel caso di specie, benchè la ricorrente abbia maturato tutti i requisiti necessari alla stabilizzazione del rapporto in essere, essa non può vantare nessun diritto alla conversione del rapporto potendo accedere esclusivamente alla eventuale tutela risarcitoria.
2.2 Con la seconda domanda la chiede il riconoscimento delle superiori Pt_1
CP_ mansioni di responsabile del corpo di polizia municipale presso il Comune di .
La domanda è palesemente infondata in quanto la stessa ricorrente, con la nota in data
19/9/2019, ha testualmente dichiarato che sin dall'anno 2002 riveste la qualifica C con le mansioni di agente di polizia municipale.
Tale dichiarazione si pone in insanabile contrasto con qualunque pretesa di mansioni superiori a nulla valendo le vicende del rapporto di lavoro dedotto in giudizio successive al deposito del ricorso.
2.3 Con la terza domanda la ricorrente chiede la condanna del al Controparte_1
pagamento della indennità risarcitoria dovuta in forza della illegittima reiterazione dei contratti a termine. La domanda è fondata ai sensi del citato art. 36 D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 12 del Decreto Legge 131/2024 - Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165)), in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Alla luce della superiore disposizione, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è sorto nel 2002 e si è protratto con successivi contrati a termine sino ad oggi, appare congruo riconoscere alla ricorrente l'indennità risarcitoria nella sua misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 1/2 in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 5847/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Riconosce e dichiara che la sig.ra ha diritto all'indennità Parte_1
risarcitoria di cui all'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/2001;
2) Conseguentemente condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
ricorrente che si quantificano già compensate in € 6.697,00 oltre spese generali, cpa, iva.
Così deciso in Messina il 05.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando