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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 844/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RAMAGNANO MARCO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARINI Controparte_1 P.IVA_1
LUCIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 23 dicembre 2024
pagina1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la agendo Controparte_2 nei suoi riguardi per il risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento del terrazzo e dei locali interni all'immobile dell'istante, sito in Guidonia Montecelio, Via Colle Nocello n. 56, lo stesso causato dalla “occlusione delle condutture” a seguito delle intense precipitazioni verificatosi in data 9 dicembre 2016. A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che:
- tale causa (“occlusione delle condutture”) rientra tra quelle coperte dalla polizza multirischi dell'abitazione n.1/39302/148/148183615 stipulata con la compagnia assicurativa in data 20 luglio 2016, che include espressamente tra le
“garanzie supplementari opzionali”, l'ipotesi di “acqua piovana-occlusioni conduttore”;
- a causa del sinistro de quo, il sig. si vedeva costretto ad Parte_1 effettuare il rifacimento del proprio terrazzo, sostenendo a tal fine una spesa dell'importo di euro 13.031,60 (oltre iva al 10%), come da preventivo allegato;
- in data 13.02.2017, provvedeva a denunciare il sinistro de quo alla compagnia assicurativa con fax del 13.02.2017, reiterando la richiesta di pagamento dell'indennizzo nel corso degli anni;
- con PEC del 28.02.2022, per il tramite del proprio difensore, diffidava nuovamente la parte convenuta all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ma anche tale comunicazione non sortiva effetto alcuno. Ha rassegnato dunque le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
− accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte con la polizza n. 1/39302/148/148183615 nei confronti di parte attrice in relazione al sinistro descritto in narrativa, condannare la al Controparte_3 risarcimento in favore dell'istante dell'importo di €.14.334,76 per le causali descritte in narrativa, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
− Con vittoria di spese e compenso professionale”. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa eccependo CP_1 preliminarmente l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., non avendo parte attrice fornito prova della ricezione del fax del 13.02.2017 e della successiva mail dell'aprile 2018; l'avvenuta decorrenza del termine di decadenza ex art. 1913 c.c. per mancata denuncia del sinistro nel termine di legge;
e, infine, deducendo nel merito la mancata prova del fatto di causa e del quantum richiesto. Ha inoltre eccepito che, dal preventivo di spesa prodotto dalla difesa di parte attrice, emerge per invero la riconducibilità del danno non alla presunta occlusione pagina2 di 5 dei bocchettoni di scarico del terrazzo stesso, ma, tuttalpiù, allo stato di fatiscenza della guaina di copertura del tetto. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutto quanto su esposto, con ogni più ampia riserva nell'eventuale giudizio di merito: Nel merito, in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ex art. 2952 c.c.. In via subordinata dichiarare non operativa la polizza per l'evento di cui alla presunta denuncia del 2017 ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola 3.2. punto delle CGA. In via gradatamente subordinata dichiarare non dovuto l'indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare infondata la domanda del sig. in quanto non provata sia sotto il profilo dell'an che sotto quello Parte_1 del quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via ulteriormente subordinata accertare l'effettiva causa del danno e l'entità dello stesso anche in considerazione del recupero fiscale di cui al pagamento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis DPR 917/86 e, per l'effetto, disporre in conformità delle condizioni di polizza applicando le franchigie contrattuali previste ed il limite di massimale, come sopra indicati. Con compensazione delle spese di giudizio visto il parziale accoglimento della domanda. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta Ctu in quanto esplorativa”. La causa è stata istruita in via documentale, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * * Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dall'odierno attore ed intesa ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice convenuta, non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti. La domanda è diretta ad ottenere l'indennizzo subito per la perdita patrimoniale subita in conseguenza del lamentato allagamento del terrazzo e dei locali interni dell'immobile dell'istante, sito in Guidonia Montecelio, Via Colle Nocello n. 56, in forza della polizza assicurativa multirischi dell'abitazione n.1/39302/148/148183615. Nel merito, senz'altro è pacifica, tra le parti, l'esistenza di un contratto di assicurazione (polizza assicurativa allegata al fascicolo di parte attrice), in quanto circostanza non contestata dalle parti.
pagina3 di 5 Gli aspetti controversi riguardano, invece, le condizioni di operatività della polizza, l'estensione della sua garanzia e la quantificazione del danno. Ebbene, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza, spettando invece per converso all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la Cassazione ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve;
all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico) (Sez. 3 -, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01). Nel caso in cui si promuova un giudizio nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, deve essere rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto,
“l'assicurato ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”. L'assicurato deve dunque provare che “l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01); Sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017 (Rv. 647120 - 01); Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01), Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997 (Rv. 504484 - 01). Dunque l'obbligo di corrispondere l'indennizzo riguarda solo quei danni che siano la diretta conseguenza delle cause rientranti tra i “rischi inclusi”, oggetto di garanzia assicurativa. Orbene, si osserva in senso assorbente che l'odierno attore ha dedotto che, nel caso di specie, l'allagamento del terrazzo e dei locali interni dell'immobile sarebbe derivato dalla “occlusione delle condutture”, la stessa causata dalle intense precipitazioni meteoriche che hanno interessato il 9 dicembre 2016. A sostegno della propria pretesa, la parte istante si è limitata ad allegare copia di fatture e bonifici relativi alle spese sostenute per lo svolgimento dei lavori di ripristino resi necessari dall'evento de quo. A fronte delle contestazioni avanzata della parte convenuta, va rilevato che l'odierno attore non ha dato sufficiente dimostrazione dell'evento da cui sarebbero derivati i danni di cui ha chiesto il ristoro, né della sua collocazione temporale. I documenti prodotti dall'istante, pur offrendo una descrizione dei lavori svolti e delle spese sostenute dalla parte istante, non forniscono alcun elemento pagina4 di 5 probatorio a supporto del nesso di causalità tra gli eventi dedotti e il danno asseritamente verificatosi (“precipitazioni meteoriche” -> “occlusione delle condutture” -> “allagamento del terrazzo e locali interni”), né, tantomeno, permettono di ricondurre, a dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito, i lavori svolti e le spese sostenute alle cause indicate nell'atto di citazione. La documentazione allegata in atti non ha dunque permesso di accertare l'accidentalità dei danni lamentati (e derivanti dall'allagamento del terrazzo) ovvero la loro riconducibilità alla asserita “occlusione delle condutture” (quale causa coperta dalla garanzia assicurativa) e che gli stessi fossero conseguenza delle intense precipitazioni meteoriche asseritamente verificatisi il 9 dicembre 2016. L'attore d'altra parte non ha fornito alcuna prova – nemmeno attraverso rappresentazione fotografica - delle condizioni del terrazzo e dei locali asseritamente danneggiati, ponendo successivamente in essere lavori che hanno modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi. Dunque, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'odierno attore assolto all'onere di allegare e provare compiutamente i fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Ogni ulteriore eccezione sollevata dalla parte convenuta, segnatamente quella relativa all'asserita decorrenza del termine prescrizionale, è da ritenersi assorbita dalle ragioni del decidere. Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da d.m. 55/2014, seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dall'odierno attore e lo condanna alla refusione delle spese di lite a favore di parte convenuta, liquidate per compensi in euro 1.700,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza. Tivoli, 15 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 844/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RAMAGNANO MARCO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARINI Controparte_1 P.IVA_1
LUCIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 23 dicembre 2024
pagina1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la agendo Controparte_2 nei suoi riguardi per il risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento del terrazzo e dei locali interni all'immobile dell'istante, sito in Guidonia Montecelio, Via Colle Nocello n. 56, lo stesso causato dalla “occlusione delle condutture” a seguito delle intense precipitazioni verificatosi in data 9 dicembre 2016. A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che:
- tale causa (“occlusione delle condutture”) rientra tra quelle coperte dalla polizza multirischi dell'abitazione n.1/39302/148/148183615 stipulata con la compagnia assicurativa in data 20 luglio 2016, che include espressamente tra le
“garanzie supplementari opzionali”, l'ipotesi di “acqua piovana-occlusioni conduttore”;
- a causa del sinistro de quo, il sig. si vedeva costretto ad Parte_1 effettuare il rifacimento del proprio terrazzo, sostenendo a tal fine una spesa dell'importo di euro 13.031,60 (oltre iva al 10%), come da preventivo allegato;
- in data 13.02.2017, provvedeva a denunciare il sinistro de quo alla compagnia assicurativa con fax del 13.02.2017, reiterando la richiesta di pagamento dell'indennizzo nel corso degli anni;
- con PEC del 28.02.2022, per il tramite del proprio difensore, diffidava nuovamente la parte convenuta all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ma anche tale comunicazione non sortiva effetto alcuno. Ha rassegnato dunque le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
− accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte con la polizza n. 1/39302/148/148183615 nei confronti di parte attrice in relazione al sinistro descritto in narrativa, condannare la al Controparte_3 risarcimento in favore dell'istante dell'importo di €.14.334,76 per le causali descritte in narrativa, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
− Con vittoria di spese e compenso professionale”. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa eccependo CP_1 preliminarmente l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., non avendo parte attrice fornito prova della ricezione del fax del 13.02.2017 e della successiva mail dell'aprile 2018; l'avvenuta decorrenza del termine di decadenza ex art. 1913 c.c. per mancata denuncia del sinistro nel termine di legge;
e, infine, deducendo nel merito la mancata prova del fatto di causa e del quantum richiesto. Ha inoltre eccepito che, dal preventivo di spesa prodotto dalla difesa di parte attrice, emerge per invero la riconducibilità del danno non alla presunta occlusione pagina2 di 5 dei bocchettoni di scarico del terrazzo stesso, ma, tuttalpiù, allo stato di fatiscenza della guaina di copertura del tetto. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutto quanto su esposto, con ogni più ampia riserva nell'eventuale giudizio di merito: Nel merito, in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ex art. 2952 c.c.. In via subordinata dichiarare non operativa la polizza per l'evento di cui alla presunta denuncia del 2017 ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola 3.2. punto delle CGA. In via gradatamente subordinata dichiarare non dovuto l'indennizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 c.c. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare infondata la domanda del sig. in quanto non provata sia sotto il profilo dell'an che sotto quello Parte_1 del quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di causa. In via ulteriormente subordinata accertare l'effettiva causa del danno e l'entità dello stesso anche in considerazione del recupero fiscale di cui al pagamento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis DPR 917/86 e, per l'effetto, disporre in conformità delle condizioni di polizza applicando le franchigie contrattuali previste ed il limite di massimale, come sopra indicati. Con compensazione delle spese di giudizio visto il parziale accoglimento della domanda. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta Ctu in quanto esplorativa”. La causa è stata istruita in via documentale, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * * Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda proposta dall'odierno attore ed intesa ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice convenuta, non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti. La domanda è diretta ad ottenere l'indennizzo subito per la perdita patrimoniale subita in conseguenza del lamentato allagamento del terrazzo e dei locali interni dell'immobile dell'istante, sito in Guidonia Montecelio, Via Colle Nocello n. 56, in forza della polizza assicurativa multirischi dell'abitazione n.1/39302/148/148183615. Nel merito, senz'altro è pacifica, tra le parti, l'esistenza di un contratto di assicurazione (polizza assicurativa allegata al fascicolo di parte attrice), in quanto circostanza non contestata dalle parti.
pagina3 di 5 Gli aspetti controversi riguardano, invece, le condizioni di operatività della polizza, l'estensione della sua garanzia e la quantificazione del danno. Ebbene, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza, spettando invece per converso all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la Cassazione ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve;
all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico) (Sez. 3 -, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01). Nel caso in cui si promuova un giudizio nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, deve essere rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto,
“l'assicurato ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”. L'assicurato deve dunque provare che “l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01); Sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017 (Rv. 647120 - 01); Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 - 01), Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997 (Rv. 504484 - 01). Dunque l'obbligo di corrispondere l'indennizzo riguarda solo quei danni che siano la diretta conseguenza delle cause rientranti tra i “rischi inclusi”, oggetto di garanzia assicurativa. Orbene, si osserva in senso assorbente che l'odierno attore ha dedotto che, nel caso di specie, l'allagamento del terrazzo e dei locali interni dell'immobile sarebbe derivato dalla “occlusione delle condutture”, la stessa causata dalle intense precipitazioni meteoriche che hanno interessato il 9 dicembre 2016. A sostegno della propria pretesa, la parte istante si è limitata ad allegare copia di fatture e bonifici relativi alle spese sostenute per lo svolgimento dei lavori di ripristino resi necessari dall'evento de quo. A fronte delle contestazioni avanzata della parte convenuta, va rilevato che l'odierno attore non ha dato sufficiente dimostrazione dell'evento da cui sarebbero derivati i danni di cui ha chiesto il ristoro, né della sua collocazione temporale. I documenti prodotti dall'istante, pur offrendo una descrizione dei lavori svolti e delle spese sostenute dalla parte istante, non forniscono alcun elemento pagina4 di 5 probatorio a supporto del nesso di causalità tra gli eventi dedotti e il danno asseritamente verificatosi (“precipitazioni meteoriche” -> “occlusione delle condutture” -> “allagamento del terrazzo e locali interni”), né, tantomeno, permettono di ricondurre, a dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito, i lavori svolti e le spese sostenute alle cause indicate nell'atto di citazione. La documentazione allegata in atti non ha dunque permesso di accertare l'accidentalità dei danni lamentati (e derivanti dall'allagamento del terrazzo) ovvero la loro riconducibilità alla asserita “occlusione delle condutture” (quale causa coperta dalla garanzia assicurativa) e che gli stessi fossero conseguenza delle intense precipitazioni meteoriche asseritamente verificatisi il 9 dicembre 2016. L'attore d'altra parte non ha fornito alcuna prova – nemmeno attraverso rappresentazione fotografica - delle condizioni del terrazzo e dei locali asseritamente danneggiati, ponendo successivamente in essere lavori che hanno modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi. Dunque, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'odierno attore assolto all'onere di allegare e provare compiutamente i fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Ogni ulteriore eccezione sollevata dalla parte convenuta, segnatamente quella relativa all'asserita decorrenza del termine prescrizionale, è da ritenersi assorbita dalle ragioni del decidere. Le spese di lite, liquidate in dispositivo come da d.m. 55/2014, seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dall'odierno attore e lo condanna alla refusione delle spese di lite a favore di parte convenuta, liquidate per compensi in euro 1.700,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza. Tivoli, 15 aprile 2025
Il Giudice
Michele Cappai
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