Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Marzia Di Bari Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv. Parte_1
STEFANIA SETTIMI e Avv. ANNA MATTIOLI con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
LEONARDO CRISTOFORO FIERI con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, ha chiesto venissero Parte_1 disciplinate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla relazione con . La ricorrente ha esposto: Controparte_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2013 all'anno 2023 con
; Controparte_1
- che dalla relazione è nata la figlia: il 28.10.2021 in TERNI Persona_1
(TR);
- che, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la convivenza;
- di lavorare con contratto part time, quale apprendista, presso la OLD PASSION SRL di
Acquasparta percependo mensilmente la somma netta di euro 800,00 circa;
- di essere la sola a provvedere alla preparazione dei pasti della minore e all'acquisto di generi alimentari e vestiario per la figlia;
- che il resistente, sebbene più volte richiesto dalla sino al mese di ottobre 2023 Pt_1 non avrebbe versato alcunché per il mantenimento della minore e dal mese di ottobre al mese di dicembre 2023 avrebbe versato, quale contributo al mantenimento della minore, solo il complessivo importo di euro 458,00;
- che il per motivi lavorativi, non prenderebbe mai con sé la figlia durante la CP_1 settimana ma solo nella giornata di domenica;
- di aver gestito in via assolutamente autonoma la minore sia materialmente sia economicamente;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la stessa;
la disciplina delle frequentazioni padre - figlia nei fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica, e disciplina delle festività natalizie e pasquali in maniera alternata;
con riferimento alle vacanze estive e/o invernali disporre che ciascun genitore stia con la figlia minore 15 giorni anche non consecutivi;
porre a carico del contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 CP_1 Per_1 mensili, oltre ISTAT, con assegnazione diretta dal datore di lavoro e suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo dell'intestato Tribunale;
disporre che l'assegno unico nonché ogni altro contributo, rimborso, detrazione e sussidio venga percepito per intero dalla ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito e deducendo che la relazione affettiva tra i due sarebbe terminata per volontà esclusiva della ricorrente. Inoltre, il resistente ha rappresentato di essere affetto da una grave patologia, nel tempo aggravata, che ha portato il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa del 74%, problematica che ha influito anche nella ricerca di un lavoro, che ha reperito solo di recente presso società privata con la qualifica di magazziniere, con retribuzione mensile netta di 1.470,00 euro. Inoltre, il resistente ha dedotto di dover sostenere il pagamento del canone di locazione per l'immobile ove vive pari ad euro 300,00, oltre 25,00 euro di spese condominiali, costi che la ricorrente non sosterrebbe. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la collocazione della minore presso la madre, con affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia nelle giornate di sabato e/o di domenica a seconda dell'accordo tra le parti, con esclusione del pernotto, che verrà inserito solo al compimento del terzo anno di età della figlia;
in riferimento alle festività natalizie e pasquali la minore le trascorrerà con i genitori in modalità alternata e, per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà stare con la figlia 15 giorni anche non consecutivi;
con determinazione a carico del resistente di contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Terni;
con assegnazione alla il 100% Pt_1 dell'assegno unico di legge;
con richiesta di restituzione del cane allo stesso resistente;
con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza del 15.04.2024 sono comparse le parti dichiarando:
di vivere in immobile di proprietà della zia, di svolgere il lavoro di Parte_1 cameriera part-time con reddito mensile netto di euro 600/800 circa per 14 mensilità e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in locazione con canone mensile di Controparte_1
300,00 euro, oltre 25,00 euro di condominio, di svolgere il lavoro di magazziniere con retribuzione netta di euro 1.470 per 12 mensilità (comprensivo di tredicesima) e di non avere proprietà immobiliari.
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza di comparizione delle parti, la Presidente delegata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale, disciplinando le frequentazioni padre figlia e ponendo, quale contributo al mantenimento per la minore, l'importo di 250,00 euro, oltre ISTAT, a carico del padre, oltre il 50% ciascuno per le spese straordinarie per la figlia in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie e, prendendo atto dell'accordo tra le parti, disponeva a che fosse la madre a percepire il 100% dell'assegno unico della minore.
Nel corso del procedimento le parti hanno dichiarato di accordarsi definendo il giudizio sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia accogliendo quanto stabilito dalla Presidente delegata con i provvedimenti provvisori ed urgenti ed hanno, quindi, chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico in data 10.04.2025. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale
- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della minore, disponendone il collocamento presso la madre.
2) disporre che il padre veda e tenga con sé la minore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: fino al compimento dei tre anni di età della minore, con prelievo ed accompagnamento da e per l'abitazione materna: a fine settimana alterni, per un fine settimana la domenica dalle ore 10 alle ore 20,00; per quello successivo il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00; dal compimento dei tre anni di età della minore, con prelievo ed accompagnamento da e per l'abitazione materna: per una settimana dal sabato mattina allo ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00 (con possibilità dal gennaio
2025 in un fine settimana ogni due mesi di prelevare la minore dal venerdì sera e tenerla con sé fino alla domenica sera per portarla presso i nonni paterni); la settimana successiva il venerdì sera dalle ore 18,30 con pernottamento ed accompagnamento presso l'abitazione della madre il sabato alle 14,00;
per le festività natalizie, ad anni alterni con un genitore il 24 e il 25 e il 6 Gennaio;
con l'altro genitore il 26 dicembre e il 31 dicembre e 1 gennaio;
a partire per il Natale 2024 con il primo dei due periodi con il padre;
medesima alternanza per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà stare con la figlia 15 giorni, fino ai 5 anni della minore suddivisi in due periodi di una settimana, con obbligo di concordare le ferie con l'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno, ed in mancanza di accordo fino ai 5 anni della bambina per la prima e la terza settimana di agosto con un genitore e per la seconda e la quarta con l'altro ad anni alterni, e dal quinto anno della minore ad anni alterni dal 1 al 16 agosto con un genitore e dal 17 al 31 agosto con l'altro; ad anni alterni per le festività scolastiche (con permanenza della minore presso il padre dalle ore 18,30 del giorno antecedente alla festività allo stesso spettante e accompagnamento della minore entro le ore 20,00 del giorno festivo); da anni alterni per il compleanno del minore (con le medesime modalità previste per le festività);
3) disporre che il padre, quale contributo al mantenimento della figlia, versi la somma di euro 250,00 alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con concorrenza da gennaio 2024 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, detratti gli importi qualora già corrisposti nelle more;
4) disporre che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico della minore;
Pt_1 5) disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia in applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Terni sulle spese straordinarie;
6) spese compensate tra le parti.”
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto il 26 maggio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti