TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato STEFFENINI ROSA ANGELA Parte_1 C.F._1
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato ZANZI ALBERTO;
CP_1 C.F._2 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], e nata il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi e hanno presentato ricorso congiunto per la separazione consensuale e il Parte_1 CP_1 divorzio c ed ale di omologare anche le condizioni concernenti la regolamentazione dei figli minori. In particolare, quanto al regime di collocamento e visite, i coniugi hanno concordato quanto segue: Per_
“C) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente del figlio Per_1 Per_1Per_ (di anni tredici) p ad la figlia (di anni sette), presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
[ Per_ H) I figli minori ed staranno insieme a week-end alternati presso ciascun genitore dal sabato, dopo la scuola, sino alla Per_1 domenica sera. en ettanza della madre, potrà decidere se pernottare dalla madre o tornare a dormire a casa Per_1 del padre dove la madre andrà a riprenderlo la domenica mattina per trascorrervi l'intera giornata ed ivi riportarlo alla domenica sera. Inoltre, i fratelli potranno restare insieme due pomeriggi alla settimana a casa della mamma (precisamente il martedì ed il giovedì pomeriggio dopo la scuola fino alle 17,30) e due pomeriggi alla settimana a casa del papà, dopo la scuola fino al dopo cena”;
Con ordinanza del 03.03.2025 il Tribunale ha disposto la comparizione personale dei coniugi al fine di chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni poste a fondamento della pattuizione in ordine al collocamento del figlio minore presso l'abitazione paterna e della figlia minore presso l'abitazione materna. Per_1 Per_2
All'udienza del 14.03.2025 la sig.ra a dichiarato quanto segue: ha espresso il desiderio di vivere con il padre, Pt_1 Per_1 questo dopo che ha assistito ad una discussione tra il padre e mio padre, ha quindi deciso di prende le parti del sig. Per_1 CP_1 Per_
ha 14 anni e 8 anni, entrambi sono sereni e si vedono tutt . Preciso che in una settimana loro pernotta Per_1 sa per 5 notti e nei weekend e due giorni a infrasettimanali, una notte da me e una dal padre. Noi abbiamo deciso di assecondare le richieste di durante questa fase dell'adolescenza. La patologia dei nostri figli sotto controllo, io mi occupo di Per_1Per_ accompagnare alle ntre il sig. si occupa di accompagnare ”. Il sig. ha confermato quanto CP_1 Per_1 CP_1 rappresentato dalla moglie.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui al ricorso. DIRITTO
Il Tribunale ritiene che le condizioni pattuite dalle parti non possano essere omologate in quanto la previsione del collocamento di presso il padre e di presso la madre e, in particolar modo, le modalità di visite Per_1 Per_2 concordate appaiono contrarie all'interesse della prole in quanto non garantiscono la conservazione del rapporto tra fratello e sorella.
Il diritto fondamentare alla conservazione dei rapporti nell'ambito familiare, tutelato anche dall'art. 8 Cedu, impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse (Cass. sent. n. 12957/2018). Tale impostazione è motivata dalla necessità di evitare che la disgregazione dell'unità familiare porti anche allo sfaldamento dei rapporti tra i membri della famiglia.
Nel caso di specie, si osserva che - anche a voler valorizzare ed assecondare i desideri di in punto di Per_1 collocamento - le modalità di visita concordate dalle parti non garantiscono ai figli di con tra loro una adeguata frequentazione. Il calendario di visite di cui al ricorso non prevede infatti pernotti infrasettimanali fissi di presso il medesimo genitore e con riferimento ai fine settimana presso la madre, i genitori rimettono Per_2 Per_1 v al desiderio di la possibilità di pernottare presso la madre (“ potrà decidere se pernottare Per_1 Per_1 dalla madre o tornare a dormire a c adre”). Ne consegue, che e potr condividere le ore serali Per_2 Per_1 presso il medesimo genitore solo per una notte ogni due settimane.
Ciò premesso, avendo le parti insistito per la conferma delle condizioni indicate, il ricorso dev'essere rigettato.
In ragione della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, il 02 aprile 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato STEFFENINI ROSA ANGELA Parte_1 C.F._1
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato ZANZI ALBERTO;
CP_1 C.F._2 con i seguenti figli: nato a [...] il [...], e nata il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi e hanno presentato ricorso congiunto per la separazione consensuale e il Parte_1 CP_1 divorzio c ed ale di omologare anche le condizioni concernenti la regolamentazione dei figli minori. In particolare, quanto al regime di collocamento e visite, i coniugi hanno concordato quanto segue: Per_
“C) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente del figlio Per_1 Per_1Per_ (di anni tredici) p ad la figlia (di anni sette), presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
[ Per_ H) I figli minori ed staranno insieme a week-end alternati presso ciascun genitore dal sabato, dopo la scuola, sino alla Per_1 domenica sera. en ettanza della madre, potrà decidere se pernottare dalla madre o tornare a dormire a casa Per_1 del padre dove la madre andrà a riprenderlo la domenica mattina per trascorrervi l'intera giornata ed ivi riportarlo alla domenica sera. Inoltre, i fratelli potranno restare insieme due pomeriggi alla settimana a casa della mamma (precisamente il martedì ed il giovedì pomeriggio dopo la scuola fino alle 17,30) e due pomeriggi alla settimana a casa del papà, dopo la scuola fino al dopo cena”;
Con ordinanza del 03.03.2025 il Tribunale ha disposto la comparizione personale dei coniugi al fine di chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni poste a fondamento della pattuizione in ordine al collocamento del figlio minore presso l'abitazione paterna e della figlia minore presso l'abitazione materna. Per_1 Per_2
All'udienza del 14.03.2025 la sig.ra a dichiarato quanto segue: ha espresso il desiderio di vivere con il padre, Pt_1 Per_1 questo dopo che ha assistito ad una discussione tra il padre e mio padre, ha quindi deciso di prende le parti del sig. Per_1 CP_1 Per_
ha 14 anni e 8 anni, entrambi sono sereni e si vedono tutt . Preciso che in una settimana loro pernotta Per_1 sa per 5 notti e nei weekend e due giorni a infrasettimanali, una notte da me e una dal padre. Noi abbiamo deciso di assecondare le richieste di durante questa fase dell'adolescenza. La patologia dei nostri figli sotto controllo, io mi occupo di Per_1Per_ accompagnare alle ntre il sig. si occupa di accompagnare ”. Il sig. ha confermato quanto CP_1 Per_1 CP_1 rappresentato dalla moglie.
Le parti hanno quindi insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui al ricorso. DIRITTO
Il Tribunale ritiene che le condizioni pattuite dalle parti non possano essere omologate in quanto la previsione del collocamento di presso il padre e di presso la madre e, in particolar modo, le modalità di visite Per_1 Per_2 concordate appaiono contrarie all'interesse della prole in quanto non garantiscono la conservazione del rapporto tra fratello e sorella.
Il diritto fondamentare alla conservazione dei rapporti nell'ambito familiare, tutelato anche dall'art. 8 Cedu, impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse (Cass. sent. n. 12957/2018). Tale impostazione è motivata dalla necessità di evitare che la disgregazione dell'unità familiare porti anche allo sfaldamento dei rapporti tra i membri della famiglia.
Nel caso di specie, si osserva che - anche a voler valorizzare ed assecondare i desideri di in punto di Per_1 collocamento - le modalità di visita concordate dalle parti non garantiscono ai figli di con tra loro una adeguata frequentazione. Il calendario di visite di cui al ricorso non prevede infatti pernotti infrasettimanali fissi di presso il medesimo genitore e con riferimento ai fine settimana presso la madre, i genitori rimettono Per_2 Per_1 v al desiderio di la possibilità di pernottare presso la madre (“ potrà decidere se pernottare Per_1 Per_1 dalla madre o tornare a dormire a c adre”). Ne consegue, che e potr condividere le ore serali Per_2 Per_1 presso il medesimo genitore solo per una notte ogni due settimane.
Ciò premesso, avendo le parti insistito per la conferma delle condizioni indicate, il ricorso dev'essere rigettato.
In ragione della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, il 02 aprile 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello