Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 28/05/2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 5108/2024, alle ore 11,10 sono comparsi il Procuratore dello Stato per Persona_1
l'amministrazione appellante e l'Avv. AN RR anche per delega dell'Avv. Maurizio Suria per parte appellata che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione, ripotandosi agli atti ed alle note depositate Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. R.G. 5108/2024 TRA (c.f. Parte_1
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (c.f. ), presso i cui C.F._1 uffici siti in Messina, via dei Mille n. 65, sono ope legis domiciliati
- APPELLANTE –
CONTRO
SC ET, nato a [...] il [...] Cod. Fisc.
rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. oltre C.F._2 che, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Suria ed elettivamente domiciliato in Messina viale San Martino n.261 is.79, presso lo studio legale Suria, giusta procura in atti;
- APPELLATO –
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/05/2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello dell'11/12/2024, l' Parte_2 in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 86/2024 pubblicata in data 14/02/2024 e notificata in data 12/11/2024 con cui era stata accolta l'opposizione proposta da RR AN con conseguente annullamento dell'ordinanza di pagamento n. 157/2023 del 07/11/2023, emessa dalla Capitaneria di Porto di Messina. Con tale ordinanza è stato ingiunto il pagamento della somma di € 298,00 a titolo di sanzione amministrativa, in riferimento al Verbale di contestazione di infrazione amministrativa n. 26/2023 del 04/08/2023, notificato in pari data ed emesso dalla Capitaneria di Porto di Messina, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 5, co. 7, Ordinanza n. 66 in data 05.07.2022 della Capitaneria di Porto – A.M.S. Messina. Con due motivi di appello l' Parte_1 lamentava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica per violazione dell'art. 6 co. 8 d.lgs n. 150/2011 e violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e nel merito erronea individuazione dell'Autorità legittimata passivamente. Segnatamente, il Giudice di primo grado secondo l'appellante avrebbe erroneamente ritenuto come esistente e regolare la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio all'Assessorato competente con declaratoria di contumacia della stessa. Per le ragioni che precedono, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto chiedeva di ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 86/2024 emessa dal Giudice di Pace di Messina adottando le statuizioni consequenziali, con vittoria di spese, compensi ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, RR AN si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c. oltre che per tardività della sua proposizione e chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza e la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di comparizione e del verbale di udienza alla Capitaneria di Porto di Messina, conseguentemente, il rigetto dell'appello proposto confermando l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza appellata e la condanna della controparte al pagamento di spese ed onorari del giudizio. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'appello proposto dall
[...]
Autorità Marittima Parte_3 dello Stretto avverso la sentenza n. 86/2024 del Giudice di Pace di Messina con cui è stata accolta l'opposizione spiegata da RR AN. L'Amministrazione, in particolare, ha eccepito di aver avuto conoscenza del giudizio soltanto con la notifica della sentenza che ha definito il giudizio rilevando come l'ordinanza ingiunzione fosse stata annullata con sentenza del Giudice di Pace di Messina. In particolare, la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 14/02/2024 e l'odierno appellante sostiene di Parte_1 avere avuto conoscenza del giudizio in data 12/11/2024 ovvero con la notifica della sentenza che lo ha definito. Parte appellata, di contro, sostiene che la cancelleria del Giudice di Pace ha provveduto a notificare in data 04/12/2023 all'indirizzo assessorato. egione.sicilia.it, lo stesso al quale è stata notificata la Email_1 sentenza appellata, regolarmente ricevuta per come conferma la stessa controparte gli atti del primo grado del giudizio in allegato e l'indicazione nell'oggetto: “fissazione udienza di comparizione parti” e descrizione: “fissazione udienza di comparizione parti in data 24/01/2024 in presenza”. Orbene, va evidenziato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298).” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13736 del 2018). Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 14/02/2024 mentre il ricorso in appello è stato depositato dall'appellante nella cancelleria di questo giudicante in data 12/12/2024; da ciò deriva che la sentenza n. 86/2024 del Giudice di Pace di Messina è passata in giudicato, non essendo stato rispettato il termine lungo di impugnazione, di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Sul punto, in questa sede deve essere valutata la non conoscibilità del processo da parte dell'appellante, ai fini della operatività della fattispecie di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.. In proposito, si deve tener conto dell'evoluzione degli indirizzi della Suprema Corte quanto all'inquadramento e alla qualificazione dei vizi delle notificazioni. Almeno fino al 2008, era ancora esistente un indirizzo di legittimità secondo il quale “il primo comma dell'art. 327 c.p.c. […] non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., sicché il contumace è onerato tanto della prova della nullità della citazione o della relativa notificazione, quanto di quella della non conoscenza del processo a causa di dette nullità; tuttavia la prova relativa a quest'ultima circostanza non è necessaria allorché vi sia nullità della notificazione della citazione, essendo detto vizio, salvo prova contraria, tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza stessa del giudizio, con la conseguenza che in tal caso, dal momento che è la rituale notificazione dell'atto introduttivo a determinare la conoscenza legale del giudizio, la nullità di tale notificazione dà luogo alla presunzione di non conoscenza del processo, incombendo, quindi, a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto detta conoscenza di fatto nonostante quella nullità” (Cass. 26.08.2004 n. 17014). A partire dalla pronuncia della Cassazione del 30.07.2008 n. 18243, si è andato consolidando un diverso e più rigoroso indirizzo, per certi versi contrastante con il primo, in forza del quale se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio avviene, sia pure invalidamente, con consegna dell'atto a persona e/o in luogo che hanno comunque un collegamento con il destinatario, si può quanto meno presumere che il destinatario possa comunque avere avuto conoscenza di fatto del processo e, quindi, questi dovrà puntualmente allegare e dimostrare che tale conoscenza non vi fu, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c.. Se, invece, la notificazione avviene senza la consegna dell'atto a una persona o in un luogo che abbia un qualche collegamento con il destinatario, è logico presumere, quale conseguenza normale, che questi non ne possa in alcun modo avere avuto conoscenza e, così, egli non avrà l'onere di allegare e dimostrare tale mancata conoscenza in caso di impugnazione tardiva. Infine, in un non risalente arresto a Sezione Unite (Cass. 20.07.2016, n. 14916), il Supremo collegio, superando le precedenti incertezze interpretative, ha definitivamente suggellato il principio di diritto da ultimo affermato, circa il riparto dell'onere probatorio ai fini dell'applicabilità dell'art. 327, comma 2, c.p.c. distinguendo, appunto, non più fra nullità e inesistenza della notificazione, bensì fra la notificazione dell'atto introduttivo eseguita in luogo o a persona con un collegamento con il destinatario, circostanza che fa presumere quanto meno la possibilità di conoscenza del processo, e la notificazione in luogo o a persona priva di un collegamento con il destinatario, circostanza che fa invece presumere la non conoscenza del processo da parte del destinatario: “Ne deriva, ancora, che la tralaticia affermazione per cui, in caso di impugnazione tardiva del contumace involontario ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., bisogna distinguere tra “inesistenza giuridica” e mera “nullità” della notificazione dell'atto introduttivo del processo e solo nella prima ipotesi vi è una presunzione di fatto di mancata conoscenza del processo stesso, tale da imporre alla controparte (cioè all'attore vittorioso) di dimostrare che detta conoscenza di fatto in realtà vi fu, non è oggi più predicabile in tali medesimi termini e va certamente (quanto meno) aggiornata in base ai nuovi principi espressi da Cass. SSUU n. 14916/2016” (Cass. 28425\2023). Nel caso de quo, l'appellante non ha offerto alcun ragguaglio utile a provare che la notificazione originaria sia stata ab initio affetta da vizi di nullità o anche di inesistenza, al contrario, l'ultima notifica - eseguita a beneficio dell'appellante - risulta avvenuta in data 04/12/2023, con l'indicazione nell'oggetto: “fissazione udienza di comparizione parti” e descrizione: “fissazione udienza di comparizione parti in data 24.01.2024 in presenza”, al medesimo indirizzo p.e.c. al quale è stata notificata la sentenza appellata, regolarmente ricevuta per come conferma la stessa appellante negli scritti difensivi. Dunque, l'appellante non ha né provato, né offerto di provare in alcun modo, di non aver avuto o di non aver mai potuto avere conoscenza dell'incipiente giudizio per cause a sé non imputabili;
pertanto, la ricostruzione indiziaria offerta dall'appellante (peraltro inconsistente) non può sostituirsi all'onere di provare che le notificazioni svolte all'inizio dell'azione promossa dallo RR fossero state irrituali, dunque, eseguite presso persone o luoghi che nessun collegamento avessero con il destinatario. Non essendo stata, dunque, provata l'inesistenza o la nullità delle notificazioni, le stesse devono considerarsi validamente eseguite e, di conseguenza, corretta la contumacia statuita in prime cure dal giudice;
valida la sentenza che ha concluso il detto grado di giudizio;
tardivo e perciò inammissibile l'appello perché proposto avverso una sentenza già passata in giudicato. Solo per completezza, va infine osservato come essendo la parte non costituita davanti al primo giudice, nessun onere sussisteva a carico della cancelleria di dare notizia alla stessa del deposito del testo integrale della sentenza (cfr. art. 133 c.p.c.). Ogni altra questione è assorbita. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano sull'appellante in favore dell'appellato RR AN.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1
e conferma la sentenza impugnata n. 86/2024 emessa
[...] dal Giudice di Pace di Messina;
- Condanna l' alla rifusione Parte_1 in favore dell'appellato RR AN delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 662,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge;
- Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115.2002 a carico dell' . Parte_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 28/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna