TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n.11597/2024 RGL
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI RAFFA FILIPPO ANTONINO E CHIUSOLO STEFANO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV.TO VALNEGRI ENRICO MARIA
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/10/2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento disposto dalla convenuta nei confronti dell'esponente;
2. conseguentemente, ordinare alla convenuta di revocare il provvedimento di trasferimento adottato con lettera 31/7/2024, ripristinando il rapporto di lavoro presso la sede di Milano, Via Lorenteggio”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, è stato assunto in data 03/01/2022 dalla Compagnia Parte_1
Servizi Due Scarl, quale operaio di II livello CCNL Pulizia, per lo svolgimento di mansioni di pulizia presso l' di Milano sita in Via Lorenteggio, con orario di lavoro a tempo parziale di 24 ore CP_2 settimanali. Successivamente, a seguito del subingresso nell'appalto da parte di Controparte_1
è stato assunto con orario di lavoro parziale di 30 ore settimanali. In
[...] Parte_2 data 31/07/2024, ha comunicato al ricorrente che sarebbe stato trasferito Controparte_1 presso il cantiere di Monza “per motivi organizzativi conseguenti al venir meno di un addetto presso il cantiere a cui lei sarà assegnato” (doc. 5 ricorso) con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore
17.45 alle ore 20.00 e dalle ore 20.30 alle ore 23.15. L'attore ha lamentato l'illegittimità del trasferimento ordinato da parte convenuta e richiesto il ripristino del rapporto lavorativo presso la sede di di Via Lorenteggio. CP_2
per contro, ha precisato come la ragione alla base del trasferimento sia da Controparte_1 rinvenirsi unicamente nella scelta di una migliore gestione organizzativa del lavoro, stante la carenza di personale presso il cantiere di Monza.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Parte convenuta eccepisce innanzitutto che l'ipotesi in questione non possa essere qualificata come trasferimento di azienda con la conseguenza che non sarebbero applicabili le tutele di cui all'art. 2103
c.c. in base al quale “Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Lo spostamento del lavoratore dalla di Via Lorenteggio a quella di Monza rientrerebbe dunque, secondo la prospettazione CP_2 della convenuta, nell'ambito dello jus variandi del datore di lavoro che non richiederebbe alcuna giustificazione.
A supporto della propria tesi la società invoca l'art. 47 CCNL secondo il quale “non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in una unità produttiva entro 50 km da quella per le quali è stato assunto”. Inoltre, viene richiamato l'art 3 del contratto di assunzione (doc 2 di controparte): “Il luogo di lavoro assegnato non può mai da considerarsi come destinazione definitiva, stante la necessità della cooperativa di alternare i posti di lavoro in relazione alle esigenze organizzative di e/o proprie e viene pertanto riconosciuto provvisoriamente CP_2 presso di via Lorenteggio n°219. La cooperativa si riserva il diritto di affidare compiti e/o CP_2 mansioni anche presso diverse sedi di lavoro (punti vendita ), in base alle necessità e CP_2 disponibilità aziendali, e la sede di lavoro potrà essere suddivisa per diversi punti vendita CP_2 anche nel corso del rapporto”.
La pattuizione è tipica dei contratti del settore che si caratterizzano per l' esecuzione della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede del datore di lavoro e rimesso alle variabili necessità delle committenti.
4.Ad ogni buon conto, va osservato che, anche a ritenere pienamente applicabile la previsione di cui all'art. 2103 c.c., la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
Va osservato infatti che la datrice di lavoro ha fornito piena prova della sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento, come richiesto dalla norma.
Nella lettera inviata al lavoratore il 31 luglio 2024 il mutamento di sede è stato motivato dal venir meno di un addetto presso il cantiere di Monza. Sono state infatti documentate le dimissioni di in data 20 luglio 2024 ( doc. 2 memoria) che è stato sostituto Persona_1 dal ricorrente, proveniente dal cantiere di Lorenteggio ritenuto dall'azienda sovrabbondante rispetto alle concrete esigenze.
In sostanza, il trasferimento appare pienamente legittimo rispondendo a ragioni di natura organizzativa.
Non sussistono altri motivi di impugnazione del trasferimento da parte del ricorrente.
Le doglianze relative all'orario di lavoro non sono oggetto di domanda, ma vengono richiamate per completezza espositiva al solo fine di preannunciare l'instaurazione di un possibile futuro giudizio.
Per quanto attiene ai carichi famigliari del ricorrente, padre di due minori, la circostanza non appare rilevante, posto che non è stato neanche dedotta nel ricorso la violazione dei criteri di scelta mutuabili dalla disciplina del licenziamento collettivo.
Peraltro, parte datoriale ha dedotto e provato di non essere a conoscenza dei carichi famigliari e di aver adottato il criterio oggettivo della minore anzianità anagrafica nella scelta del lavoratore da trasferire.
Va da ultimo rilevato che la certificazione medica prodotta da parte ricorrente in data 26 agosto 2025, oltre ad essere tardiva, è irrilevante ai fini del decidere. Il disturbo dell'apprendimento da cui sarebbe affetto il figlio del ricorrente non appare avere correlazione alcuna col presente giudizio.
La difesa del ricorrente trae argomenti dal referto medico per sostenere la necessità, per la salute del minore, che il padre passi maggior tempo con il proprio figlio. A ben vedere, questo non appare correlato con la sede di lavoro del padre. In effetti, risulterebbe, al contrario che gli orari del ricorrente nella sede di Monza, collocati nella fascia serale/notturna. consentirebbero al ricorrente di passare larga parte del pomeriggio col proprio figlio.
Al netto di tale rilievo, va osservato che la circostanza è priva di rilievo giuridico, non essendo stata svolta nell'atto introduttivo alcuna puntuale eccezione attinente alla legittimità del trasferimento sotto il profilo della comparazione dei carichi famigliari dei lavoratori addetti.
4. Per la natura della questione, le spese si compensano integralmente-
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano,
21/10/2025 Il Giudice
Camilla ST