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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14773 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...], , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORMOSO ACHILLE presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] , C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORMOSO ACHILLE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/09/2024 premettendo Parte_1 di aver intrattenuto una relazione affettiva - dalla cui unione nasceva il figlio ( nato Persona_2
a Napoli il 10.01.2023) – conclusasi la relazione, rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul predetto minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Con ordinanza del 18.02.2025 il Giudice Istruttore, dato atto del parere negativo del PM e rilevato che l'importo posto a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore di 200,00€ mensili, risultava esiguo ed inidoneo al soddisfacimento delle esigenze di vita del minore stesso, disponeva la comparizione personale delle parti rinviando all'udienza del 25.2.25.
All'udienza del 25.2.25 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e chiedevano modificarsi l'accordo dichiarandosi disponibili ad aumentare l'importo mensile posto a carico del padre per il mantenimento del minore a 250,00€ mensili prevedendo che la sig.ra CP_1 incassasse l'intero importo dell'Assegno Unico per i figli.
A questo punto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ A)affido del figlio minore
[...] ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_2 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B)La Sig.ra CP_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella
[...] del figlio minore, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. CP_1 Per_2
C)Data l'eta' del minore,il padre potra' fare visita liberamente allo stesso, ogni giorno della settimana ,previo comunicazione telefonica con la signora D)Il minore Controparte_1 trascorrerà, ad anni alterni, dopo aver compiuto i tre anni di eta' ,con ciascun genitore, le festività
Natalizie 24 e 25/12 e 31/12 e 1/1, 6/1, la Pasqua e lunedì in Albis, oltre al giorno del suo compleanno ed onomastico, possibilmente con entrambi i genitori e sempre la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi. Infine, il minore nei periodi di vacanza scolastica (Luglio,Agosto),trascorrerà col padre almeno 15 giorni di vacanza, ad anni alterni il giorno di Ferragosto con ciascun genitore, da concordare tra essi, il periodo ed il luogo ove lo porteranno entro fine giugno di ogni anno. )Il signor riconosce e si impegna a versare a favore della signora un Persona_1 Controparte_1 assegno di mantenimento mensile di euro 250(duecentocinquanta/00) per il figlio minore
[...]
da indicizzare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese a Per_2 mezzo di bonifico bancario, o altra forma similare da concordarsi congiuntamente. Assegno Unico al 100% alla madre sig.ra F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra CP_1 Persona_1 il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute Controparte_1 nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato Napoli il 10.01.2023; Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti