Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1961, n. 1442
Articolo 2
Versione
2 febbraio 1962
Art. 1.
Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
Industria:
assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;
contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14 .
Commercio e professioni e arti:
assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14 .
Entrata in vigore il 2 febbraio 1962