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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 3972/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 167/2022 TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via Parte_1
S.T.E Cirillo n. 81 presso lo studio dell'avv. Pasquale Lauro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE E
quale impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Gagliardi, Luca Ceriello, Ingrid Mazzali e Cesare Giovanni Grassini tutti elettivamente domiciliati in Cava dei Tirreni alla via XXV Luglio n. 44 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Avallone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti Notaio di Milano, rep. n. 49366. Per_1
APPELLATA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell' udienza del 20.3.2025 il difensore di parte appellante ha dichiarato il giudizio è stato transatto, pertanto ha chiesto la cancellazione dalla causa dal ruolo non avendo più interesse ad agire. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2020 evocava Parte_1 in giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la Controparte_1 quale impresa designata per il F.G.V.S., per sentirla condannare al
[...] risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 22.09.2017 alle ore 16,30 circa in Torre del Greco alla via Sotto i Camaldoli. Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida della propria bici, giunto all'altezza del campo sportivo “Eden”, veniva improvvisamente investito alla parte posteriore sinistra da una Fiat Grande Punto di colore grigio che invadendo l'opposta corsia di marcia, gli faceva perdere il controllo della bici e lo faceva rovinare al suolo. Aggiungeva che il conducente dell'auto si dava alla fuga senza permettere la propria identificazione. A seguito dell'impatto l'istante riportava lesioni che ne rendevano necessario il trasporto tramite ambulanza presso l'Ospedale di Boscotrecase. La quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del F.G.V.S., si costituiva contestando la domanda, in rito e nel merito, e pertanto ne chiedeva il rigetto. Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 167/2022, il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore degli istanti, alla somma di euro 1.093,77 a titolo di danno biologico nonché al pagamento delle spese processuali pari ad euro 1.200,00 per compensi ed euro 125,00 per spese.
1.1. Con atto notificato il 12.07.2022, l'istante ha proposto appello con cui ha richiesto la parziale riforma della sentenza de qua e la condanna dell'impresa assicuratrice al pagamento di tutti i danni patiti quantificati nel limite di euro 5.200,00. A fondamento dell'istanza, l'appellante lamentava una superficiale valutazione del materiale probatorio in atti nonché contestava il mancato espletamento della consulenza medico-legale richiesta in primo grado.
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del F.G.V.S., in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello, nonché nel merito ne contestava la fondatezza, deducendo la congruità dell'iter logico-giuridico svolto dal giudice di prime cure. Concludeva chiedendo l'integrale conferma della impugnata sentenza e contestuale rigetto dell'atto di appello.
2. Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, preso anche atto delle dichiarazioni rese dalle parti costituite, è intervenuto un evento satisfattivo delle reciproche pretese avanzate in questo giudizio. Deve quindi ritenersi, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce dell'accordo transattivo depositato, che sia cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), come nel caso di specie. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.1. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'avvenuta transazione tra le parti avvenuta successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6634/2024 del 14.10.2024). Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone, invero, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.2. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che la parte appallante ha dichiarato che le parti hanno transatto la lite definendo, così, le reciproche posizioni.
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite stante la transazione intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. nulla sulle spese di lite. Torre Annunziata, così deciso in data 27 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via Parte_1
S.T.E Cirillo n. 81 presso lo studio dell'avv. Pasquale Lauro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE E
quale impresa designata alla liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Gagliardi, Luca Ceriello, Ingrid Mazzali e Cesare Giovanni Grassini tutti elettivamente domiciliati in Cava dei Tirreni alla via XXV Luglio n. 44 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Avallone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti Notaio di Milano, rep. n. 49366. Per_1
APPELLATA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell' udienza del 20.3.2025 il difensore di parte appellante ha dichiarato il giudizio è stato transatto, pertanto ha chiesto la cancellazione dalla causa dal ruolo non avendo più interesse ad agire. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2020 evocava Parte_1 in giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la Controparte_1 quale impresa designata per il F.G.V.S., per sentirla condannare al
[...] risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 22.09.2017 alle ore 16,30 circa in Torre del Greco alla via Sotto i Camaldoli. Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida della propria bici, giunto all'altezza del campo sportivo “Eden”, veniva improvvisamente investito alla parte posteriore sinistra da una Fiat Grande Punto di colore grigio che invadendo l'opposta corsia di marcia, gli faceva perdere il controllo della bici e lo faceva rovinare al suolo. Aggiungeva che il conducente dell'auto si dava alla fuga senza permettere la propria identificazione. A seguito dell'impatto l'istante riportava lesioni che ne rendevano necessario il trasporto tramite ambulanza presso l'Ospedale di Boscotrecase. La quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del F.G.V.S., si costituiva contestando la domanda, in rito e nel merito, e pertanto ne chiedeva il rigetto. Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 167/2022, il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore degli istanti, alla somma di euro 1.093,77 a titolo di danno biologico nonché al pagamento delle spese processuali pari ad euro 1.200,00 per compensi ed euro 125,00 per spese.
1.1. Con atto notificato il 12.07.2022, l'istante ha proposto appello con cui ha richiesto la parziale riforma della sentenza de qua e la condanna dell'impresa assicuratrice al pagamento di tutti i danni patiti quantificati nel limite di euro 5.200,00. A fondamento dell'istanza, l'appellante lamentava una superficiale valutazione del materiale probatorio in atti nonché contestava il mancato espletamento della consulenza medico-legale richiesta in primo grado.
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del F.G.V.S., in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello, nonché nel merito ne contestava la fondatezza, deducendo la congruità dell'iter logico-giuridico svolto dal giudice di prime cure. Concludeva chiedendo l'integrale conferma della impugnata sentenza e contestuale rigetto dell'atto di appello.
2. Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, preso anche atto delle dichiarazioni rese dalle parti costituite, è intervenuto un evento satisfattivo delle reciproche pretese avanzate in questo giudizio. Deve quindi ritenersi, in adesione a quanto dichiarato dalle parti e alla luce dell'accordo transattivo depositato, che sia cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), come nel caso di specie. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.1. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'avvenuta transazione tra le parti avvenuta successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6634/2024 del 14.10.2024). Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone, invero, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.2. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che la parte appallante ha dichiarato che le parti hanno transatto la lite definendo, così, le reciproche posizioni.
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite stante la transazione intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. nulla sulle spese di lite. Torre Annunziata, così deciso in data 27 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo