Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2025, proposto da K-City s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza LA Amore n. 6;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sannino, Annalisa Cuccaro, Pasquale Verde e Guido Saltelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
No Problem Parking s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano e Francesco Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 3.9.2025: “ Dichiarazione di pubblica fattibilità ai sensi dell’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 della proposta di PPP – Partenariato Pubblico Privato per la gestione in concessione del sistema integrato della sosta al fine di migliorare i livelli di mobilità urbana e dei livelli di accessibilità al centro ”;
b) di tutti gli atti amministrativi preparatori della deliberazione, con particolare riferimento alla relativa relazione tecnica istruttoria;
c) di ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli e della No Problem Parking s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SE SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società ricorrente espone che, nell’agosto 2023, il costituendo R.T.I. tra la controinteressata e la SI.GE.A. s.r.l. presentava al Comune di Pozzuoli un’“ informale ” manifestazione di interesse, sollecitando l’Ente a pronunziarsi sul pubblico interesse all’affidamento in concessione della gestione di un sistema integrato per la sosta, senza, tuttavia, che fosse allegato alcun documento tale da rendere ritualmente formalizzata una proposta di project financing ad iniziativa privata.
La ricorrente rimarca che, con la nota prot. n. 97498 del 15/11/2023, il Comune rappresentava che era necessario integrare la pratica con gli elaborati previsti dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, formulando poi negli anni successivi una serie di sollecitazioni per la modifica della manifestazione di interesse (dettate dall’indisponibilità di alcune aree da destinare alla sosta, dalle esigenze connesse alla mobilità comunale intermodale e dal fenomeno bradisismico).
Si aggiunge che solamente in data 5/2/2025 il R.T.I. ottemperava all’invito rivoltogli sin dal 15/11/2023, presentando “ una vera e propria ” proposta, neanche in tal caso peraltro completa, mancando di un PEF adeguato e asseverato, tant’è che il Comune ne chiedeva la modifica, con nota prot. n. 42029 del 10/4/2025, sollecitando poi a modificare anche la bozza di convenzione (nota prot. n. 44384 del 17/4/2025).
La ricorrente reputa quindi che la proposta della controinteressata possa dirsi perfezionata solo il 26/6/2025 (data di trasmissione del PEF asseverato e della bozza di convenzione).
Dalla ricorrente è ulteriormente rilevato che la fase istruttoria si avviava nel luglio 2025 e (anche sulla base di una nota del Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei e di alcuni progetti approvati dall’E.A.V.) l’11/8/2025 il Comune richiedeva nuovamente il PEF asseverato e la bozza di convenzione, che, una volta modificati, sono stati inoltrati il 20/8/2025 e ancora integrati il 29/8/2025.
1.1. Dalla ricostruzione compiuta la ricorrente fa discendere che la proposta di project financing della controinteressata debba intendersi correttamente formulata non prima del 26/6/2025 (o del 29/8/2025).
Tale notazione incide sull’individuazione della normativa applicabile, dinanzi all’alternativa costituita dalla vecchia e la nuova versione del menzionato art. 193 del d.lgs. n. 36/2023.
Difatti, la ricorrente contesta che il Comune non abbia fatto precedere la determinazione impugnata (come stabilito dal testo ora vigente dell’art. 193, per effetto della modifica dettata con l’art. 57, co. 1, del d.lgs. n. 209/2024) dalla pubblicazione delle notizie rilevanti nella sezione “Amministrazione trasparente” del suo sito, omissione che non avrebbe perciò consentito ad altri operatori economici del settore – tra cui la stessa ricorrente – di manifestare il loro interesse all’esternalizzazione del servizio in rilievo.
Con le censure articolate nell’unico motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 193 e 225- bis del d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, la procedura non possa essere regolata dal citato art. 193 nella versione anteriore alla predetta novella legislativa, ma debba reputarsi assoggettata alla nuova configurazione del procedimento di project financing .
Essa difatti assume, come ricordato, che la manifestazione di interesse del 31/8/2023 non assumeva i contorni di una formale proposta, per cui la stessa non poteva ritenersi fatta salva dalla norma transitoria dell’art. 225- bis del d.lgs. n. 36/2023.
Se ne fa discendere che, avendo il legislatore del 2024 favorito l’intento di aprire la materia al confronto concorrenziale, l’impugnata delibera è illegittima, poiché la relativa procedura seguita non ha consentito agli operatori del settore di sottoporre all’Ente una propria differente proposta di project financing .
1.2. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere alla pretesa avversaria, esibendo documentazione, formulando eccezioni e svolgendo difese.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Giova riepilogare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, nella versione anteriore alla menzionata riforma, stabiliva che:
“ Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione ” (co. 1, primo e secondo periodo);
“ L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente ” (co. 2);
“ Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione ” (co. 3, primo periodo);
“ Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario ” (co. 8, primo periodo).
Il nuovo testo dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, risultante dalla modifica introdotta con l’art. 57, co. 1, del d.lgs. n. 209/2024 a decorrere dal 31 dicembre 2024, dispone ora quanto segue:
“ Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi del comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale ” (co. 2);
“ Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3 ” (co. 4).
Il successivo art. 225- bis (inserito dall’art. 70, co. 1, del d.lgs. n. 209/2024), infine, ha fissato al comma 4 la disciplina intertemporale, prevedendo che:
“ Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione [31 dicembre 2024] , non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato ”.
3.- Il ricorso è infondato e da respingere nel merito, potendosi pertanto prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata adducendo la genericità del motivo di ricorso e la mancata allegazione delle fonti di prova su cui si basa l’impugnativa.
La questione controversa dovrà essere riguardata sotto un duplice profilo, occorrendo da parte del Tribunale stabilire:
a) se la proposta formulata dalla controinteressata il 31/8/2023 integrasse o meno una rituale proposta di project financing , ai fini dell’applicazione del già citato art. 225-bis;
b) in quali termini la “conservazione” della proposta medesima, in funzione della persistente applicazione della previgente disciplina, postuli l’individuazione del soggetto proponente quale “ promotore ”.
3.1. Sotto il primo aspetto, in base al riportato art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, nel testo ante riforma, occorre che la proposta contenga un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Ebbene, la proposta della No Problem Parking assunta al prot. n. 73474 del 31/8/2023 (ed esibita dalle controparti) concerne un progetto di fattibilità tecnico-economica che si connota per l’esaustività degli elementi rappresentati.
Il progetto è stato redatto dallo Studio di Architettura e Ingegneria NEA SINAPSIS e composto da una relazione di inquadramento e da una serie di elaborati grafici di analisi e di progetto, per gli impianti elettrici e speciali e per l’analisi economico-finanziaria.
Il relativo P.E.F. è costituito da 95 pagine ed è stato asseverato in data 27/7/2023 dalla PARSIFAL Advisoring & Consulting.
La ricorrente, d’altro canto, non fornisce una reale controprova della -pur affermata- incompletezza della documentazione avversaria.
Né la circostanza che l’esame della proposta originaria abbia condotto, dopo interlocuzioni con il Comune, a successive rielaborazioni, potrebbe deporre per la invalidità/inesistenza della proposta stessa, essendo ben altra cosa, rispetto a una supposta incompletezza della proposta in materia, il suo vaglio qualitativo e correlativo fine tuning , che è connaturato al procedimento in parola ed espressamente configurato dal ricordato previgente art. 193, co. 2 (“ L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione ”).
3.2. Quanto alla figura del “ promotore ”, la ricorrente muove dalla premessa che l’art. 225- bis si riferisce, appunto, al “ soggetto promotore ”, e non già a un generico operatore economico, dal che trae l’argomento che prima dell’individuazione del primo, che avverrebbe, in tesi, solo mediante la deliberazione che reca la pubblica utilità della proposta, non potrebbe esservi alcun “promotore” e, di conseguenza, non troverebbe applicazione la previgente disciplina.
La prospettazione non può essere condivisa.
Già nella previgente formulazione dell’art. 193 v’era la formale equiparazione tra proponente e “promotore”, come si evince dal comma 2, primo periodo, ove è fatto riferimento all’invito al “ promotore ” ad apportare le modifiche al progetto di fattibilità; concetto rafforzato al secondo periodo del comma (“ Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta ”), che mette in chiara luce come il promotore sia l’autore della proposta di progetto di fattibilità.
In tale contesto, il riferimento dell’art. 225-bis al soggetto “ promotore ” è frutto dell’utilizzo di una locuzione atecnica da parte del legislatore, che realisticamente non può aver inteso riservare la salvezza dei procedimenti in corso unicamente a quelli per i quali si fosse già pervenuti alla dichiarazione di pubblica utilità. Ne è riprova il riferimento alla stessa locuzione, nel medesimo testo, menzionando i procedimenti in corso per i quali vi sia stata, da parte dell’ente concedente, la sollecitazione ai privati a farsi “ promotori ” di iniziative di project financing (nel senso sopra illustrato, desumibile già dal testo previgente).
Va da sé, quindi, che la locuzione in discorso va intesa come equivalente a “proponenti”, nell’ottica (propria delle disposizioni transitorie) di conservazione dei procedimenti già attivi, per avere il legislatore inteso aver riguardo alle procedure instaurate con la presentazione della proposta, allo scopo di non vanificare una determinata iniziativa intrapresa azzerandone i risultati già ottenuti e producendo un diseconomico dispendio delle risorse impiegate.
4.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
SE SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE SP | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO