Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8594 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8953 del 2024, proposto da ME OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1436 del 06.06.2024 notificato il 16/07/2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione del 9 aprile 2026, notificata in data 8 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Rilevato che:
con dichiarazione depositata il 9 aprile 2026 (notificata alle altre parti), parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi,
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente,
Ritenuto che pertanto non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2 c.p.a., essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza);
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE CO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA AV, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA AV | IE CO |
IL SEGRETARIO