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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/05/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 81/2024
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
17.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 81/2024
TRA con il patrocinio dell'avv. Alessandro Di Dato Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti Valerio Iorio e Carmen Iorio
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 22.4.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che (d'ora in poi, per brevità, solo otteneva il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 1665/2023, emesso in data 03.11.2023 dal Tribunale di Nola e pubblicato in data
07.11.2023, nei confronti, tra gli altri, di con il quale gli era stato ingiunto di pagare Parte_1
alla ricorrente (nella qualità di cessionaria del credito già vantato da CP_1 Controparte_3
rappresentata, giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott. in data 11.5.2021, Persona_1
rep. n. 144302 e racc. n. 37203, registrata a Milano DP II il 12.5.2021 al n. 47618 serie 1T, da
[...]
la somma di € 85.000,00, in solido con Controparte_2 Controparte_4
(debitrice principale per l'importo complessivo di € 3.875.310,70, nel prosieguo solo
[...]
, oltre interessi e spese della procedura monitoria, il tutto a titolo di adempimento delle CP_4
obbligazioni contratte dalla società garantita, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato, CP_4
per Notaio di Sant'Anastasia, il 09.7.2015, rep. 192351, racc. 6142, con il AN di OL, poi Per_2
incorporato dalla capogruppo Controparte_5
L'ingiunto proponeva tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva all'opposizione, per i motivi esplicati nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Assegnato il su indicato procedimento alla scrivente per ragioni di connessione con altri procedimenti di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, azionati da altri garanti (si cfr. il decreto del
Presidente della Prima Sezione Civile del 18.7.2024), nonché denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (si cfr. ordinanza del 03.02.2025), la causa all'udienza del
22.4.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
3
Anche la domanda proposta da è procedibile, essendo stato ritualmente esperito il CP_1
procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale di mediazione negativo del 12.9.2024, depositato da il 17.02.2025, in allegato alle note conclusionali). CP_1
Passando al merito della controversia, va premesso che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito posto a fondamento del ricorso ex artt. 633 e 638
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 40110/2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria.
L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che riveste carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva) della sollevata dall'opponente. CP_1
4
Giova rammentare, in primo luogo, che la legitimatio ad causam attiene alla titolarità, in astratto, del diritto controverso, mentre quando si contesta la riferibilità, in concreto, del diritto medesimo ad una delle parti, la questione non riguarda più la legittimazione attiva (o passiva), ma il merito della causa.
Ragion per cui la contestazione della concreta riferibilità del diritto controverso ad una delle parti attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo delle parti, con conseguente onere deduttivo e probatorio a carico della parte interessata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Al riguardo, la Suprema Corte, ha stabilito che: «La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa», e pertanto «La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione» (cfr. Cassazione SS.UU. n. 2951 del
16.02.2016).
Tanto chiarito, va precisato che nella fattispecie in esame, come innanzi accennato, la ha agito in CP_1
via monitoria al fine di ottenere il pagamento della somma di € 3.875.310,70 a titolo di capitale, di interessi convenzionali e spese non pagati dalla in relazione al contratto di mutuo fondiario CP_4
stipulato, in data 09.7.2015, tra la detta società ed il AN di OL (poi incorporato dalla capogruppo
, dell'importo di € 7.800.000,00 e garantito, oltre che da ipoteca volontaria, Controparte_5
altresì da “fideiussioni pro quota, per operazione specifica, senza vincolo di solidarietà” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, nonché contratti in atti) a carico – per quanto qui di interesse – di (oltre Parte_1
altri) sino alla concorrenza della quota di € 85.000,00 e senza vicolo di solidarietà con gli altri garanti
(cfr. contratto di mutuo, in all. n. 3 del fascicolo di parte della fase monitoria).
Occorre, allora, evidenziare che la società opposta non ha fornito, invero, alcuna prova a sostegno della titolarità attiva del credito, atteso che la medesima società non ha dimostrato né, tantomeno, allegato, quale sia il titolo in forza del quale il credito dedotto in lite - derivante, come detto, dal contratto di
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finanziamento stipulato tra la ed il AN di OL - sia stato ceduto o, comunque, trasferito da CP_4
quest'ultima (ovvero dalla incorporante alla CP_5 Controparte_5 CP_1
Ed infatti, l'opposta si è limitata a produrre (per quanto rileva ai fini dell'accertamento della sua titolarità del credito oggetto di ingiunzione di pagamento): l'originario contratto di mutuo stipulato tra la ed il AN di OL (all. n. 3 del fascicolo monitorio); la fideiussione stipulata in favore di CP_4
tra gli altri, da (all. n. 13-18 E della produzione della fase monitoria); l'atto di CP_4 Parte_1
fusione del AN di OL in del 10.10.2018 n. 7660/3703 (all. n. 33 medesima Controparte_3
produzione); l'avviso di cessione del contratto di mutuo de quo, ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n.
130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.11.2019 (all. n. 35); la riproduzione fotografica di una schermata internet inerente la cessione da a (all. n. 6 della produzione di Controparte_3 CP_1 CP_1
di questa fase processuale); la dichiarazione di cessione del credito (all. n. 9 della medesima produzione da ultimo citata) rilasciata in data 28.02.2024 dalla , nella qualità di cedente, in favore Controparte_5
della nella qualità di cessionaria (si cfr. l'elenco degli allegati, in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta di , integrando ulteriormente siffatta documentazione con gli allegati CP_1
della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., tutti documenti che, tuttavia, nulla provano, a parere della scrivente, in ordine al trasferimento del credito dedotto in lite alla CP_1
In altre parole, nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva dell'opposta, in quanto agisce CP_1
deducendo la sua qualità di creditrice cessionaria, ma difetta la prova della titolarità attiva, in relazione alla quale questo Tribunale reputa insufficiente la documentazione depositata.
Si badi, invero, che la nonostante la specifica contestazione sollevata sul punto dall'opponente, CP_1
ha omesso di depositare il contratto di cessione del credito garantito dal , oggetto di causa, e non Pt_1
ha integrato adeguatamente la produzione documentale fornita in sede monitoria, essendosi affidata, a fini probatori in ordine alla titolarità del credito ceduto, ai citati documenti (cfr. pagg. 12-17 della comparsa di costituzione e risposta), ed in particolare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 138 del
23.11.2019 della cessione c.d. “in blocco” dei crediti di alla (all. n. 35 della fase Controparte_5 CP_1
monitoria), nonchè alla dichiarazione di cessione del credito rilasciata in data 28.02.2024 dalla Intesa 6
, quale cedente, in favore della quale cessionaria (all. n. 9 di questa fase), al “certificato CP_5 CP_1
notarile sull'intervenuta cessione del credito del 12/06/2024 per Notaio dott. ed alla “Lista Persona_1
Co crediti ceduti da a del 23/11/2019 G.U. n. 138/2019” (entrambi in documenti in allegato alla CP_1
memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale la documentazione prodotta non consente di ritenere provata la titolarità attiva dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa.
In particolare, non risulta compiutamente dimostrato che il credito derivante dal contratto di finanziamento nei confronti della - garantito, nella prospettazione di parte opposta, CP_4
dall'opponente - sia stato incluso nella cessione in blocco di crediti di in favore di Controparte_5
CP_1
Infatti, anzitutto va evidenziato che dalla documentazione prodotta si desume che plurimi sono i crediti vantati da verso l'opponente e di questi, dal documento in allegato n. 9 della Controparte_5 CP_4
produzione di si evince che quello recante “codice del rapporto di credito numero: 00/75227268” è CP_1
stato oggetto di cessione.
Così stando le cose ed alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza in punto di prova della titolarità attiva del cessionario del credito, avendo omesso di depositare sia il contratto di CP_1
cessione che l'elenco dei crediti ceduti, non è desumibile alcun elemento probatorio in atti della sua titolarità, mancando del tutto i criteri ricognitivi del credito oggetto di cessione.
Come è noto, infatti, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati, idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (si cfr., ex plurimis, Cass. n. 24798/2020, secondo cui «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»), in quanto l'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale risponde unicamente alla funzione di sostituzione 7
della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (si cfr.no Cass. n. 5617/2020; n. 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve la funzione di attestare la titolarità dei crediti compresi nella cessione in blocco in capo al preteso cessionario.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d.
T.U.B.), la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, che nel caso in esame non è stato neppure prodotto.
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del presente giudizio rientri tra i crediti genericamente individuati dalla Gazzetta Ufficiale allegata.
Per questo la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 24798/2020).
Attesa, quindi, la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale potrebbe, al più, costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua minima struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi elementi identificativi dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
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Pertanto, facendo applicazione del consolidato principio secondo cui, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, spetta alla parte opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n. 2951/2016, cit.), appare evidente che la non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che emerge dalla CP_1
documentazione prodotta l'insufficienza probatoria ai fini della dimostrazione dell'intervenuta cessione in suo favore del credito vantato dal AN di OL (poi ) nei confronti della Controparte_5 CP_4
e garantito (anche) dall'opponente e, dunque, manca la prova della consequenziale successione nella titolarità del rapporto obbligatorio nei confronti della citata società debitrice principale e del suo garante
. Pt_1
Invero, l'opposta ha omesso di allegare il contratto di cessione così impedendo l'accertamento dell'inclusione nella detta operazione di cessione in blocco del credito azionato. Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalla produzione della dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente ( . Controparte_5
Ed infatti, va premesso, in termini generali, che tale dichiarazione non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione del credito (cfr. l'indirizzo pretorio sposato da Corte App. Bologna, I, 07.5.2024,
n. 934, secondo cui «un contratto di cessione di crediti (…) non può provarsi in forma testimoniale o per presunzioni, restando, la sola prova idonea, il documento contrattuale») o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate, non potendo essa essere assimilata ad una confessione (dal momento che non proviene da una parte processuale), bensì rappresenta una dichiarazione unilaterale predisposta appositamente per la causa, successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione nonché, nel caso di specie, dell'atto introduttivo del giudizio monitorio e finanche di quello introduttivo del presente giudizio di opposizione (si cfr., in argomento, Trib. Brescia 21.12.2022 n. 3086
e Trib. Ravenna 15.5.2023 n. 337).
In particolare, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, la generica formulazione della detta dichiarazione, nella quale non è fornita alcuna descrizione del credito ceduto, impedisce di reputarla idonea prova dell'avvenuta cessione (e dei contenuti della stessa). 9
Infatti, la dichiarazione di cessione depositata da risulta priva di quella valenza probatoria che CP_1
l'opposta vorrebbe attribuirvi (cfr. pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta di , CP_1
difettando in essa una intelligibile indicazione del credito ceduto, vagamente identificato nel seguente
Co modo: “ dichiara ed attesta quanto segue: (…) “che i seguenti crediti vantati nei confronti di CP_4
(partita Iva , codice : Controparte_4 P.IVA_1 CodiceFiscale_1
• codice del rapporto di credito numero: 00/75227268 risultano ricompresi nella predetta cessione ed ivi identificati con i codici di cui sopra” (cfr. all. n. 9).
Ebbene, tale dicitura, da un lato, porta a desumere - come detto innanzi - la sussistenza di plurimi crediti della nei confronti di il che rendeva ancor più indispensabile l'esatta Controparte_5 CP_4
individuazione di quello ceduto;
dall'altro, denota una insufficienza probatoria in merito alla sussistenza della titolarità del credito oggetto di causa in capo a dal momento che il riportato codice del CP_1
rapporto (“00/75227268”), che dovrebbe identificare il credito oggetto di cessione, non è rinvenibile nella ulteriore documentazione depositata in atti dall'opposta. Pertanto, allo stato, siffatto numero identificativo resta del tutto oscuro e non chiaramente ricollegabile al contratto di mutuo de quo.
Invero, spettava all'opposta offrire tutti gli elementi necessari a decodificare il documento depositato e su cui essa intendeva fondare la prova della propria titolarità del credito nei confronti della e del CP_4
suo garante, rientrando ciò nel suo onere probatorio, ciò vieppiù a fronte delle specifiche contestazioni sollevata dall'opponente sul punto.
Si badi, inoltre, che non sfugge a questo Giudice che nel documento di sintesi della fideiussione stipulata dal , depositata da è riportato il “numero di domanda n. 0012075227268” relativo Pt_1 CP_1
al rapporto contrattuale garantito (si cfr. all. n. 13-18 E della fase monitoria). Tuttavia, è evidente la corrispondenza solo parziale tra tale “numero di domanda” (0012075227268) ed il “codice del rapporto di credito” indicato nella dichiarazione di cessione (00/75227268). E proprio tale ulteriore ambiguità avrebbe richiesto una più approfondita esplicazione da parte di cui spettava consegnare al CP_1
giudicante un apparato probatorio della propria (contestata) titolarità del credito adeguatamente decodificata, in considerazione della non immediata intelligibilità della documentazione prodotta. 10
Analogo discorso vale per il “certificato notarile sull'intervenuta cessione del credito del 12/06/2024 per Notaio dott. (in all. alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., depositato il 13.6.2024), Persona_1
che pure contiene indecifrabili riferimenti, anziché agli elementi identificativi del rapporto obbligatorio oggetto di cessione, ad un non meglio specificato “codice originario del rapporto di credito numero:
600075227268”, tutt'affatto coincidente con quello riportato nella dichiarazione di cessione resa da
(ove si legge il diverso numero “00/75227268”) Controparte_5
Quanto, poi, all'“elenco dettagliato delle posizioni cedute” (all. n. 3 della memoria integrativa ex art. 171 ter, n.
2 c.p.c., depositata il 12.6.2024), che parte opponente vorrebbe ricondurre alla “Dichiarazione di cessione del 25/02/2024” (cfr. pag. 5 della seconda memoria integrativa), oltre a trattarsi di un documento indecifrabile, poiché contenente una mera ed indefinita elencazione numerica, esso, non essendo né datato né sottoscritto, risulta del tutto privo di rilevanza probatoria, dal momento che non è possibile desumerne nemmeno la provenienza.
Ad abundantiam, si evidenzia che alcuna rilevanza probatoria può assumere il documento denominato in
Co comparsa “Schermata Internet su cessione da a ” (all. n. 6 di , per la medesima ragione CP_1 CP_1
per cui non è possibile individuarne la provenienza e poiché nemmeno dà contezza dell'esatta individuazione delle parti del rapporto obbligatorio ceduto, non essendo affatto menzionata la società debitrice CP_4
In conclusione, non avendo a fronte della specifica eccezione sollevata dall'opponente, fornito CP_1
alcun elemento utile per l'esatta identificazione del credito oggetto di cessione e la sua corrispondenza con quello azionato, difetta completamente la prova della titolarità attiva dell'opposta.
Da ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta da e il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, quindi, deve essere revocato, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni poste dalle parti.
Venendo al governo delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza di e si liquidano CP_1
come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda (€ 85.000,00), ai valori tabellari medi, leggermente ridotti in 11
considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, con attribuzione all'avv. Alessandro Di Dato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1665/2023 nei suoi confronti.
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_2
delle spese processuali del presente giudizio, in favore di che liquida in € Parte_1
406,50 per spese ed in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Alessandro Di Dato.
Così deciso il 17.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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